L.R. 13/12/1999 n. 38

Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
  • Il Consiglio regionale ha approvato.
    Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

    promulga

    la seguente legge regionale:

    ARTICOLO 1

    (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10)

    1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:
    "5. Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui all'articolo 11 comma 3 nonché gli alloggi che si rendono disponibili nell'anno in corso.".

    ARTICOLO 2

    (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10)

    1. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 10/1994 è sostituito dal seguente:
    "4. L'ente gestore, a richiesta dell'assegnatario ed in presenza di garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'articolo 1936 del Codice civile, concede la dilazione o la rateizzazione del pagamento della morosità, per un periodo massimo di 36 mensilità con applicazione di un interesse pari all'interesse legale dell'importo determinato ai sensi del comma 3.".
    2. Nel comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 10/1994 le parole "anche con dilazioni" sono sostituite dalle parole "anche con le agevolazioni di cui al comma 4".
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