L.R. 13/12/1999 n. 38
Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10)
1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:
"5. Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui all'articolo 11 comma 3 nonché gli alloggi che si rendono disponibili nell'anno in corso.".
ARTICOLO 2
(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10)
1. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 10/1994 è sostituito dal seguente:
"4. L'ente gestore, a richiesta dell'assegnatario ed in presenza di garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'articolo 1936 del Codice civile, concede la dilazione o la rateizzazione del pagamento della morosità, per un periodo massimo di 36 mensilità con applicazione di un interesse pari all'interesse legale dell'importo determinato ai sensi del comma 3.".
2. Nel comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 10/1994 le parole "anche con dilazioni" sono sostituite dalle parole "anche con le agevolazioni di cui al comma 4".
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10)
1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:
"5. Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui all'articolo 11 comma 3 nonché gli alloggi che si rendono disponibili nell'anno in corso.".
ARTICOLO 2
(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10)
1. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 10/1994 è sostituito dal seguente:
"4. L'ente gestore, a richiesta dell'assegnatario ed in presenza di garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'articolo 1936 del Codice civile, concede la dilazione o la rateizzazione del pagamento della morosità, per un periodo massimo di 36 mensilità con applicazione di un interesse pari all'interesse legale dell'importo determinato ai sensi del comma 3.".
2. Nel comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 10/1994 le parole "anche con dilazioni" sono sostituite dalle parole "anche con le agevolazioni di cui al comma 4".