L.R. 14/04/2000 n. 47

Recepimento del trasferimento alle Regioni, operato con l'art. 24 della L. 8.5.1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L. 386/1976.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. 35/2002, del 02/02/2004 n. 1
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • Art. 1 - Oggetto della legge

    La Regione, in attuazione dell'art. 24 della Legge 8/5/1998 n. 146, esercita le funzioni normative trasferite relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 30/4/1976 n. 386 acquisiti al patrimonio degli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

    Art. 2 - Ambito del trasferimento

    Il trasferimento alla Regione delle funzioni normative di cui al precedente articolo attua l'adeguamento della normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30/4/1976 n. 386 alle realtà locali.

    Art. 3 - Gestione organizzativa della riforma

    "L'ALSIA provvederà all'espletamento dei compiti affidatigli dall'art. 4, comma 2, della L.R. 7.08.1996, n. 38, come modificato dall'art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento dei beni di Riforma di cui al comma 2 del successivo art. 23."

    TITOLO I - BENI AGRICOLI

    Art. 4 - Cessazione del regime del riservato dominio

    1. Il riservato dominio sui terreni assegnati ai coltivatori con contratto di assegnazione e vendita viene a cessare, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della L. 386/76, con il pagamento della 15^ rata del prezzo di vendita.
    2. Qualora siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione, l'assegnatario diviene pieno proprietario del fondo corrispondente all'A.L.S.I.A., in un'unica soluzione, o, se richiesto, in base al piano di ammortamento del prezzo in un periodo di dieci anni, l'ammontare delle rate residue e l'ammontare dei debiti maturati a favore dell'Agenzia, oltre gli interessi legali. L'A.L.S.I.A. provvederà ad attestare tale pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione.

    3. Qualora non siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione le restanti annualità e l'ammontare dei debiti pregressi, oltre gli interessi, saranno esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette e il fondo rimarrà sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della Legge 379/67 sino allo scadere dei trent'anni, con annotazione di tali vincoli sull'atto pubblico di affrancazione.
    4.I terreni affrancati dal riservato dominio rimangono sottoposti alle norme della Legge 191/92.

    5. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del comma 2 si applicano le prescrizioni previste al comma 3.

    Art. 5 - Subentri e successione

    1. Nei casi in cui l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato la 15° annualità del prezzo di vendita, la successione nel rapporto assegnatario è disciplinata ai sensi dell'art. 7 della Legge 379/67.
    2. Nei casi in cui la morte sia avvenuta dopo il pagamento della 15' annualità e non sia trascorso il trentennio vincolistico, la successione sul podere avverrà ai sensi della Legge 3 giugno 1940 n. 1078. Qualora invece sia trascorso il trentennio, il trasferimento del podere rientra nella normativa della successione ordinaria e in tal senso l'A.L.S.I.A. provvederà a comunicare la cessazione del riservato dominio alla competente conservatoria, gli eredi dovranno corrispondere all'Agenzia quanto dovuto dal de cuius a titolo di rate ancora non corrisposte, per i debiti pregressi e gli interessi legali, con le modalità prescritte dall'art. 4 comma 2.

    3. Restano salvi i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge: in caso di transazione saranno applicate le disposizioni del presente articolo.

    Art. 6 - Vendita poderi e quote di beni agricoli non assegnati

    1. I poderi e le quote che sono o che tornano nella disponibilità dell'Alsia sono ceduti ai sensi della legge 386/76 con contratto di vendita per la formazione di impresa diretto coltivatrice, senza l'inserimento del patto di riservato dominio, alle condizioni stabilite dalla legge 26.5.1965, n. 590 e successive modificazioni.
    2. La vendita è operata a favore dei coltivatori diretti o di altri manuali ed abituali coltivatori della terra che risultano essere conduttori dei terreni dal momento dell'entrata in vigore della L.R. 14 aprile 2000 n. 47. Possono essere altresì acquirenti dei fondi i partecipi di cui all'art. 230 bis del c.c..

    3. La detenzione continuata ed attuale è attestata da atti ufficiali dell'Alsia o da atto di notorietà prodotto ai sensi della legislazione vigente.
    4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2° del presente articolo, necessari per l'acquisto, sono attestati dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata.
    5. Per i terreni privi di conduttori o che tornano nella disponibilità dell'Agenzia a seguito di rinuncia o rilascio da parte degli attuali detentori, la vendita è operata a favore dei confinanti secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 228/2001, in mancanza sono favoriti all'acquisto gli imprenditori, giovani e donne e le cooperative agricole.

    6. I requisiti per l'acquisto sono certificati ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 228/2001.
    7. La scelta dell'acquirente è operata dall'Alsia che vi provvederà sulla base degli indirizzi socio-economici della zona stabiliti dai programmi di sviluppo regionali tenendo conto delle finalità di accorpamento per un migliore assetto fondiario ed economico dell'area e della promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile.

    Art. 6 bis- (Prezzo di vendita, modalità di pagamento)

    1. Il prezzo di vendita dei terreni di cui all'articolo che precede è determinato tenendo conto della data di immissione nel fondo ed è stabilito con i criteri di cui ai commi seguenti.
    2. Per i poderi e le quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data anteriore alla entrata in vigore della legge 386/76, agli acquirenti è riconosciuto il diritto a corrispondere il prezzo costituito dalla somma dell'ammontare dell'indennità di esproprio (ridotta di 2/3 ai sensi dell'art. 7 della legge 600/57 e dai 2/3 del costo dei miglioramenti eseguiti sul fondo dal disciolto Ente Riforma e successivamente dai disciolti Enti di Sviluppo, al netto dei contributi statali per i miglioramenti fondiari previsti dalla legge per la bonifica del 1933. Il computo degli interessi è calcolato all'1%. Nel prezzo di vendita dovranno altresì essere conteggiati gli eventuali debiti pregressi ed i relativi interessi.

    3. Il prezzo di vendita è corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto.
    4. A scelta dell'acquirente se l'ammontare della somma complessiva dovuta all'Alsia è superiore a 5164,57 Euro l'importo eccedente tale limite può essere rateizzato per un massimo di 10 rate annuali maggiorate dagli interessi legali.
    5. Per i poderi e le quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva alla entrata in vigore della legge 386/76, il prezzo di vendita è determinato e corrisposto con i seguenti criteri e modalità:

    a) la valutazione del bene è calcolata alle condizioni del 3° comma dell'art. 12 della legge 26.5.1995 n. 590, e successive modificazioni, al prezzo ritenuto congruo dall'Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata stimato all'inizio della detenzione, fatto salvo il rimborso di una somma pari al 3% del valore del fondo, per ogni anno di detenzione quale canone d'uso forfettario onnicomprensivo e fatto salvo anche il pagamento degli eventuali debiti maturati, questi ultimi maggiorati degli interessi legali;

    "b) il prezzo di vendita è corrisposto in unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell'acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate, se compreso tra € 5.164,57 e € 51.645,70, o di 15 annualità posticipate, se superiore a € 51.645,70, al tasso praticato dall'ISMEA, con decorrenza del piano di ammortamento dalla data del contratto;"
    c) al momento della stipula dell'atto di compravendita l'acquirente verserà all'Alsia la somma relativa ai canoni d'uso e all'ammontare dei debiti maturati, questi ultimi maggiorati dagli interessi legali, come determinati alla precedente lettera a). Sempre a scelta dell'acquirente, se l'ammontare della somma complessiva dovuta all'Alsia per il pregresso è superiore a 5164,57 Euro l'importo eccedente tale limite potrà essere rateizzato unitamente al prezzo di vendita.

    6. Per i poderi e le quote liberi da detentori il prezzo di vendita, determinato dall'Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, è corrisposto con il pagamento di 30 annualità posticipate al tasso praticato dall'ISMEA, con piano di ammortamento decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero a scelta dell'acquirente, in un'unica soluzione, contestualmente alla stipula dell'atto.
    7. La vendita è effettuata con i vincoli, le limitazioni e divieti stabiliti dalle norme in materia di proprietà coltivatrice così come disciplinati dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

    8. Per tutti i casi in cui è prevista, dal presente articolo, la possibilità di corrispondere in forma rateale le somme dovute all'Agenzia, l'acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a favore dell'Alsia o, a scelta dell'acquirente medesimo, prestare polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o impresa di assicurazione.

    Art. 6 ter - (Vincoli)

    1. Per i poderi e le quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data anteriore alla entrata in vigore della legge 386/76, insistono i vincoli le limitazioni e i divieti trentennali di cui agli artt. 4 e 5 della legge 379/67 che decorrono dalla data di materiale immissione in possesso del bene. Dalla stessa data decorre anche il vincolo di indivisibilità trentennale secondo il disposto della legge 191/92. Nei casi in cui al momento della stipula del contratto sia trascorso il periodo vincolistico trentennale le limitazioni del punto precedente si intendono decadute e di tanto verrà dato atto nel contratto.

    2. Per i poderi e le quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva alla entrata in vigore della legge 386/76, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001 il fondo è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di materiale immissione in possesso.
    La parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula del contratto effettuare l'anticipato pagamento delle annualità del prezzo; per lo stesso periodo non potrà alienare o cessare volontariamente coltivazione del fondo, sotto pena di risoluzione di pieno diritto del contratto, in uno alla decadenza del beneficio del termine e dei benefici fiscali, come previsto dal D.L. 23.2.1948 n. 114, dalla legge 6.8.1954 n. 604 e dalla legge 26.5.1965 n. 590.

    Non incorre nella decadenza l'acquirente che, previa comunicazione all'Alsia, alieni o ceda il fondo alle condizioni stabilite dal 3° comma dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001.
    3. Per i poderi e le quote liberi da detentori la vendita è effettuata con i vincoli, le limitazioni e divieti stabiliti dalle norme in materia di proprietà coltivatrice così come disciplinati dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

    Art. 7 - Lodi arbitrali

    1. Qualora, in aggiunta al prezzo di vendita debba essere corrisposta dall'acquirente una somma per migliorie apportate al fondo dal precedente assegnatario anche stabilita con lodo arbitrale, tale importo sarà rateizzato per un massimo di 10 rate annuali senza l'aggiunta degli interessi.

    Art. 8 - Vendita case coloniche

    1. Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante di poderi sono vendute preferibilmente agli attuali possessori con le modalità di cui all'art. 23.
    2. Per le case coloniche che non siano parte integrante di poderi e siano libere è riconosciuto il diritto di prelazione ai confinanti, con preferenza per coloro che non siano già proprietari di altre case coloniche.
    3. Nei casi in cui non è esercitato il diritto di prelazione la vendita è effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori agricoli e/o cooperative agricole.

    Art. 9 - Fondi rustici di piccole dimensioni

    1. I terreni agricoli di piccole dimensioni che di per sé non costituiscono minima unità poderale (in linea di massima sino a 0,5 ha) e che per varie cause risultano in possesso di conduttori, anche privi della qualifica di coltivatore diretto, sono venduti ai medesimi conduttori previo pagamento del prezzo stabilito con le modalità di cui all'art. 23.

    TITOLO II - IMMOBILI CON DESTINAZIONE NON AGRICOLA

    Art. 10 - Alienazione

    1. Gli immobili detenuti da terzi possono essere alienati agli attuali possessori.
    2. Nelle alienazioni di cui al comma 1 sono compresi i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ubicati nella Borgata Policoro e finalizzati alla Riforma Fondiaria.
    3. Per l'alienazione dei beni di cui al comma 2, la Regione Basilicata adotta gli stessi criteri di vendita e di stima previsti dagli artt. 11 e 12.
    "4. Al fine di favorire gli interventi di edilizia residenziale economica e popolare, ed al fine di una migliore, efficace ed efficiente utilizzazione del territorio, anche in termini di patrimonio pubblico, per particolari e motivate esigenze, previa autorizzazione della Giunta Regionale, l'ALSIA, potrà vendere direttamente alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica(ATER) i terreni e suoli che siano oggetto di piani di intervento rientranti nelle materie di competenza degli ATER medesimi e ciò in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dal comma 3 del successivo art. 11. Il prezzo di vendita sarà stabilito sulla base di perizia di stima dell'ALSIA. In particolare la vendita diretta a favore degli ATER è disposta in tutti i casi in cui gli interventi siano compresi in progetti di riqualificazione finanziati da norme comunitarie, nazionali e regionali".

    Art. 11 - Criteri di vendita

    1. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle Leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura e extragricole, detenuti da terzi in virtù di regolari concessioni amministrative oppure senza titolo sono venduti, agli attuali detentori, previo pagamento del pregresso.
    2. Quest'ultimo è fissato per gli occupanti senza titolo, per ogni anno di detenzione, nella misura del 3% del prezzo anzidetto per i fabbricati e dell'1% per i suoli edificati, edificabili o per i terreni extragricoli. Mentre per i titoli di concessione, il pregresso da pagare è costituito dai canoni fissati nelle concessioni medesime.

    Dette somme sono maggiorate degli interessi legali.
    3. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari alla agricoltura e extragricole, liberi o disponibili o in possesso di terzi che abbiano rinunciato all'acquisto o che non abbiano accettato il prezzo di vendita, sono venduti con il metodo della gara.

    Art. 11 bis - (Ambito di applicazione)

    1. Il presente articolo si applica agli immobili (terreni e fabbricati) per i quali in forza dagli strumenti urbanistici sono previste utilizzazioni complementari all'agricoltura ed extragricoli. In particolare sono considerati:
    a) immobili con destinazione complementari all'agricoltura i terreni e i fabbricati destinati a sede di impianti, di uffici e loro pertinenze;
    b) immobili con destinazione extragricola:
    1. i fabbricati, le borgate rurali, i suoli edificati e i suoli edificabili;

    2. le scuole rurali e i fabbricati rurali, ad eccezione di quelli che formano parte integrante dei poderi, le corti comuni delle borgate che abbiano perso l'originaria destinazione d'uso;
    3. gli immobili che risultino di pregio storico e/o ambientale;
    c) tutti gli altri immobili assimilabili alle tipologie previste dalle lettere precedenti.

    Art. 12 - Periodo di detenzione

    1. La detenzione del bene deve essere anteriore alla data del 31/12/1996 e, se non provata dalla documentazione già in possesso dell'A.L.S.I.A., deve essere certificata dall'interessato producendo un atto di notorietà. Il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro nella stessa da parte del coniuge o di un discendente in linea retta.

    Art. 13 - (Determinazione del prezzo di vendita e modalità di pagamento)

    1. Il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, esclusi quelli da vendere con il metodo della gara di cui al successivo art. 15 è definito dal valore, vigente al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alla rendita catastale determinata dalla Direzione generale del catasto.
    Al valore così determinato si applicano le seguenti riduzioni:
    a) del 15% per i concessionari, per i rispettivi coniugi per gli eredi diretti;

    b) del 10% per i possessori senza titolo;
    c) ulteriore riduzione del 25% per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 500 abitanti. Qualora l'acquirente sia già proprietario di un immobile ad uso abitativo, fermo restando il diritto di prelazione all'acquisto, il prezzo di vendita non potrà prevedere le riduzioni stabilite alle precedenti lettere a) e b), tali riduzioni sono invece mantenute qualora l'immobile oggetto della vendita ricada nelle zone di cui alla lettera c).

    2. Il prezzo dei terreni edificabili ricadenti in zone omogenee "A", e "C", ai sensi del D.M. 1444/68, con l'esclusione di quelli liberi da vendere con il metodo della gara di cui al successivo art. 15, è determinato a partire dal prodotto del 10% del costo di costruzione per l'edilizia economica e popolare vigente alla data di entrata in vigore della presente norma ed il volume realizzabile desumibile dai parametri fissati dagli strumenti urbanistici vigenti. Detto valore è rideterminato applicando l'aumento:

    a) del 100% per gli immobili ricadenti nei capoluoghi di provincia o in zone turistiche;
    b) del 30% per gli immobili ricadenti in comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, con l'esclusione di quelli ricadenti in borgate e/o frazioni aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti.
    Sui valori così determinati si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo. Il prezzo dei terreni ricadenti in zone classificate "D" dallo strumento generale o a queste assimilate o in zona "F", ivi comprese le aree per la distribuzione dei carburanti è determinato con apposite perizie di stima redatte dall'Alsia che tengano conto del valore di mercato. Al valore così definito si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di possessore pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo.

    3. Per i suoli edificati a cura e spese del detentore il prezzo di vendita è stabilito con le medesime modalità del punto precedente tenendo conto della destinazione di zona vigente.
    4. Per i suoi edificati, a cura e spese da parte dei disciolti Enti di riforma e di Sviluppo, ovvero per immobili costruiti da altri Enti su terreno di proprietà dell'Agenzia, la cui volumetria è inferiore a quella degli strumenti urbanistici vigenti, oltre al prezzo del fabbricato, eventualmente dovuto all'Agenzia, dovrà essere corrisposto per la ulteriore volumetria realizzabile una somma pari al prezzo determinato con i criteri stabiliti dal punto n. 2 del presente articolo.

    5. In caso di non accettazione del prezzo di vendita fissato come dai commi precedenti, lo stesso sarà determinato, su richiesta scritta dall'acquirente con apposita perizia di stima redatta dall'Alsia che tenga conto del valore di mercato rideterminato con le riduzioni previste. In tal caso la determinazione del prezzo si intenderà definitiva e la vendita avverrà al prezzo così stabilito anche qualora risultasse superiore al prezzo determinato in applicazione dei precitati commi. A tal fine l'interessato dovrà allegare alla richiesta di valutazione la ricevuta di versamento su conto corrente postale intestato all'Alsia di una somma di 516,45 euro, a copertura delle spese presumibilmente sostenute dall'Agenzia per la redazione della perizia di stima. Per i casi non contemplati e non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 il prezzo di vendita sarà determinato con apposita perizia di stima redatta dall'Alsia sulla base del valore di mercato. Al valore così determinato saranno applicate le riduzioni previste dai commi precedenti.

    6. Per tutte le ipotesi contemplate ai commi precedenti, oltre al prezzo di vendita determinato secondo i criteri stabiliti saranno corrisposti all'Agenzia gli oneri derivanti da debiti passati ed il pagamento del pregresso per ogni anno di utilizzazione dell'immobile stabilito dall'art. 11.
    7. Il prezzo di vendita, è corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell'acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate al tasso corrente. Al momento della stipula dell'atto di compravendita l'acquirente, posticipate al tasso corrente. Al momento della stipula dell'atto di compravendita l'acquirente, comunque, verserà all'Alsia la somma relativa ai canoni d'uso maggiorati degli interessi legali.

    Sempre a scelta dell'acquirente, se l'ammontare della somma complessiva dovuta all'Alsia per il pregresso è superiore a 5164,57 Euro l'importo eccedente tale limite potrà essere rateizzato unitamente al prezzo di vendita. In caso di pagamento rateale delle somme dovute all'Agenzia, l'acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a favore dell'Alsia o, a scelta dell'acquirente medesimo, prestare polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o impresa di assicurazione.


    Art. 14 - Rinuncia all'acquisto

    1. La mancata accettazione del prezzo da parte del detentore è equiparata alla rinuncia all'acquisto. In tal caso l'Agenzia rientra di diritto, previa diffida, nella piena disponibilità del bene medesimo e provvederà alla alienazione con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11.

    Art. 15 - Immobili liberi

    1. Gli immobili liberi e nella disponibilità dell'Agenzia sono venduti con il metodo della gara applicando i criteri di cui all'art. 11.
    2. Il prezzo a base di gara sarà stabilito sulla base della perizia di stima predisposta dall'A.L.S.I.A. tenendo conto della destinazione urbanistica attuale.
    3. Per partecipare all'asta i concorrenti devono allegare all'offerta una cauzione pari al 10% del succitato prezzo, che verrà resa in caso di non aggiudicazione.

    Art. 16 - Immobili con destinazione commerciale o artigianale

    1. Nel caso di concessioni amministrative di locali con destinazione originaria commerciale o artigiana, ove vi sia stata cessione dell'esercizio a terzi questi ultimi possono esercitare il diritto di prelazione.

    Art. 17 - Immobili detenuti in custodia

    1. Coloro a cui è stata affidata dall'ex E.S.A.B. o dall'A.L.S.I.A. la custodia dei beni possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto, senza l'obbligo di pagamento del pregresso periodo di detenzione, solo nei casi in cui detti beni per particolari finalità dell'Agenzia non siano destinati o destinabili ai fini istituzionali ovvero a finalità pubblica.

    TITOLO III - UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE

    Art. 18

    1. Il ricavato derivante dalle cessioni dei beni di cui ai Titoli precedenti sarà utilizzato dall'A.L.S.I.A. per la gestione delle attività di sviluppo.

    TITOLO IV - BENI IMMOBILI DI PUBBLICO INTERESSE

    Art. 19 - Trasferimento

    1. Sono trasferiti a titolo gratuito agli Enti pubblici competenti per territorio:
    a) le aree urbanizzate destinate a opere di urbanizzazione che risultino tali alla data del 20.4.2000;
    b) i fabbricati a destinazione pubblicata nonché i fabbricati, liberi da detentori, che siano dichiarati di pubblico e generale interesse con provvedimento dell'Ente competente. Le aree urbanizzate e gli immobili a destinazione pubblica vengono ceduti a titolo gratuito agli enti pubblici competenti per territorio, a Enti o Associazioni per fini di assistenza, educazione e culto.

    2. Le strade interpoderali, le mulattiere, i canali, i fossi, i laghetti collinari, gli invasi, le piazze, le condotte idriche e fognarie, etc., vengono cedute a titolo gratuito ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province in base alle rispettive competenze. Sono escluse da tale cessione le strade interpoderali, le mulattiere, i fossi, che abbiano perso la loro originaria destinazione e possono essere oggetto di riordino fondiario nella zona, anche attraverso la cessione in proprietà agli aventi diritto.

    3. Resta a carico dell'A.L.S.I.A. l'onere di procedere al recupero delle somme anticipate per canoni idrici e non rimborsate dagli utenti.
    4. Gli edifici di culto unitamente alle aree di pertinenza sono ceduti a titolo gratuito ai competenti Enti ecclesiastici riconosciuti.
    5. Le superfici boscate sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà al demanio forestale regionale ovvero alle province, ai Comuni o alle Comunità Montane nel cui ambito territoriale ricadono, salvo quelle che l'A.L.S.I.A. vorrà riservarsi in gestione diretta per scopi connessi ai propri compiti d'istituto o in applicazione di altre norme previste da leggi regionali.

    6. Le superfici boscate che rientrano nel PRG e che pertanto hanno mutato destinazione urbanistica sono vendute con il metodo dell'asta pubblica al rialzo.
    7.I beni immobili costituenti l'Azienda sperimentale "Pantannelli", in agro di Policoro restano vincolati a destinazione d'uso di ricerca e sperimentazione.

    Art. 20 - Vincoli

    1. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse.

    TITOLO V - STIME E FRAZIONAMENTI

    Art. 21 - Perizie di stima

    1. Le perizie di stima sono, di norma, redatte dai tecnici dell'A.L.S.I.A. in possesso della prescritta abilitazione professionale.
    2. Le stime sono redatte sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13.
    3. Un'apposita Commissione, composta dal direttore dell'Agenzia, dal responsabile della struttura Riforma e da due tecnici estimatori abilitati provvederà a definire le modalità, uniformare i criteri di stima da adottare e da esaminare le perizie redatte.

    Art. 22 - Frazionamenti ed accatastamenti

    1. I detentori dei beni immobili di proprietà dell'A.L.S.I.A. di cui al Titolo 1 e Il della presente legge che siano nelle condizioni di procedere all'acquisto possono provvedere a proprie spese, ove consentino, a frazionare i terreni e ad accatastare i fabbricati, previo parere favorevole della competente struttura tecnica dell'A.L.S.I.A. che eseguirà anche i relativi riscontri tecnici ed amministrativi.

    Art. 23 - Norme finali

    1. L'Amministratore Unico, con proprio provvedimento propone alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 29/2001 l'approvazione di un regolamento di dismissione. Il regolamento disciplina le modalità e i criteri dell'espletamento da parte dell'A.L.S.I.A. dei compiti residuali di riforma ed in particolare:
    a) le modalità della dismissione del patrimonio costituito dai beni agricoli ed extra agricoli di riforma tenendo conto delle situazioni di fatto;
    b) i criteri della dismissione, attraverso l'individuazione dei soggetti destinatari dei beni e dei requisiti necessari alla cessazione e i relativi termini entro cui ciascun tipo di procedimento dovrà compiersi.

    Il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 21/98 è prorogato al 31.12.2003.

    Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore

    1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 20 comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
    2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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