L.R. 14/12/1998 n. 47
Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela ambientale.<br>Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 26/04/2007 n.9
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E OPERE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA
Art 1. - Norme generali
1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, in attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996 ed in conformità alle direttive CEE 85/377 e 97/11 la procedura per la valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati di cui al successivo art. 4, riguardanti lavori di costruzione, impianti, opere, interventi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente.
2. La valutazione dell'impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realizzazione potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente e permanentemente, positivamente o negativamente nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica.
3. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale si distinguono:
a) la fase di valutazione (V.I.A.) finalizzata all'analisi dello studio di impatto ambientale ed alla successiva espressione del giudizio di compatibilità ambientale;
b) la fase di verifica (screening) finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.
Art 2. - Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientale
La valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori essenziali e le loro interrelazioni:
a) l'uomo, la fauna, la flora;
b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l'interazione tra i fattori di cui alle lett. a), b) e c).
Art. 3.
All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive.
Art. 4. - Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale
1. Sono sottoposti alla fase di valutazione:
a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A;
b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette;
c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;
d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento.
2. Sono sottoposti alla fase di verifica:
a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette;
b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento.
3. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione.
4. Per i progetti di opere o interventi sottoposti alla fase di valutazione il proponente ha facoltà di chiedere alla Regione l'effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Scoping).
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'emergenza per la salvaguardia dell'incolumità delle persone o a seguito di dichiarazioni di uno stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.92, n. 225.
6. Nel caso di opere rientranti negli allegati A e B la cui realizzazione è prevista in più fasi funzionalmente connesse, il proponente è tenuto a presentare una relazione relativa al progetto complessivo, corredata degli elementi di cui all'art. 13, comma 1 della presente legge.
7. Ai fini della presente legge si intendono aree naturali protette quelle definite dalla L. 6.12.91, n. 394 e dalla relativa normativa regionale vigente.
8. Gli studi di impatto ambientale devono essere redatti da professionisti abilitati.
TITOLO II - FASE DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO DI COMPATIBILITA AMBIENTALE
Art. 5. - Documentazione
1. Chiunque intende realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di valutazione di cui al precedente art. 4, comma 1 è tenuto a presentare presso l'Ufficio compatibilità ambientale del Dipartimento regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali di seguito denominato ufficio regionale competente apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale corredata dai seguenti documenti in triplice copia:
a) studio d'impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'allegato C;
b) elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
c) sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale.
Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell'opera e dovrà essere redatto con modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile riproduzione;
d) supporto magnetico contenete la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., per le opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri.
2. L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale.
Art. 6. - Valutazioni
1. Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta regionale che si esprime, visto il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente (C.T.R.A.) di cui al successivo art. 16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi dei successivi artt. 8 - 9 e 10, esprimendosi sulle stesse.
2. Il giudizio di cui al comma precedente è espresso entro 150 giorni dall'avvio del procedimento di VIA come indicato nell'art. 11 comma 3 salvo le proroghe di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 ed al comma 7 dell'art. 10.
3. La Giunta regionale valuta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti condizioni:
a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;
b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.
Art. 7. - Istruttoria - Provvedimento finale - Efficacia temporale
1. L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'inizio del procedimento di V.I.A.
2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.
3. Entro 30 giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R.A. la Giunta regionale emette il provvedimento definitivo.
4. Nel caso di provvedimenti complessi relativi ad opere che richiedono particolari approfondimenti, indagini o pubbliche audizioni i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prolungati per non oltre 60 giorni con atto del Dirigente dell'Ufficio competente.
5. L'Ufficio regionale competente può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. Anche il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Se le integrazioni sono giudicate di rilevante interesse per il pubblico, l'Ufficio regionale competente può richiedere che ne venga data conoscenza secondo le modalità di cui all'art. 11. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
6. Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o iniziativa è stabilito dalla Giunta regionale su proposta del C.T.R.A. e può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato.
7. L'autorizzazione alla realizzazione di ogni opera o iniziativa soggetta a V.I.A. è subordinata all'esito positivo del giudizio di compatibilità ambientale.
Art 8. - Parere Enti territorialmente interessati
1. Il proponente è tenuto a depositare presso le Amministrazioni Provinciali e Comunali territorialmente interessate alla realizzazione delle opere soggette a V.I.A. una copia dei documenti di cui al precedente art. 5 comma 1.
2. Entro il termine perentorio di 60 giorni le Amministrazioni Provinciali e Comunali trasmettono il loro parere sull'opera proposta all'Ufficio Regionale Competente. Trascorso tale termine il parere si intende espresso positivamente.
Art. 9. - Istanza del pubblico interessato e contraddittorio
1. Gli Enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare all'Ufficio regionale competente osservazioni, istanze, pareri entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di V.I.A.
2. Una copia degli elaborati presentati per la V.I.A. è depositata presso l'Ufficio regionale competente a disposizione del pubblico.
3. Il Dirigente generale del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, sentito l'Ufficio regionale competente, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni al fine di informare, acquisire elementi di conoscenze, indicare misure di mitigazione e controllo.
4. Il soggetto proponente può chiedere all'Ufficio regionale competente di convocare uno specifico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 6.
5. Quando il soggetto proponente intende uniformare il progetto, in tutto o in parte, ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'audizione pubblica, delle consultazioni o del contraddittorio, ne fa richiesta all'Ufficio regionale competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato.
Art. 10. - Audizione pubblica
1. Il pubblico di cui all'art. 9 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta regionale che, per opere di particolare rilevanza, può indire entro 60 giorni dall'avvio del procedimento un'audizione pubblica.
2. L'audizione ha luogo nel Comune o in uno dei Comuni interessati all'esecuzione dell'opera.
3. Dell'audizione si dà notizia mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e mediante manifesti pubblici da affiggere nel Comune o nei Comuni interessati all'opera.
4. La Giunta regionale provvede alla nomina del presidente dell'inchiesta pubblica nonché di un esperto e di un segretario che assistono il presidente.
5. Chiunque può partecipare all'audizione pubblica ed intervenire in ordine a questioni di carattere conoscitivo, tecnico e scientifico direttamente attinenti l'opera o intervento progettato ed i suoi effetti sull'ambiente.
6. Della pubblica audizione viene, a cura del segretario, redatto processo-verbale che sottoscritto dallo stesso e dal presidente, viene trasmesso all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell'audizione.
7. Nel caso si proceda ad una pubblica audizione ai sensi del presente articolo, il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 è prolungato di 30 giorni.
Art. 11. - Pubblicazione dello studio e inizio procedura
1. A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a V.I.A. viene data notizia dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale mediante inserzione nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni territorialmente interessati e su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il proponente integra i documenti di cui al precedente art. 5 della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione di cui al comma 1, l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni provinciali e comunali dei documenti previsti dall'art. 8 comma 1 e, per le opere interessate, l'avvenuto avvio delle procedure di cui al successivo art. 18 comma 2.
3. Il procedimento di istruttoria per opere soggette a V.I.A. si intende avviato alla data di presentazione all'Ufficio regionale competente dell'integrazione di cui al comma precedente.
Art. 12. - Fase preliminare di definizione delle informazioni ("Scoping")
1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'Ufficio regionale competente, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso nell'allegato C ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle componenti ambientali che possono subire un pregiudizio, le informazioni che devono maggiormente caratterizzare lo studio di impatto ambientale ed il loro grado di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1 il proponente presenta un'apposita istanza corredata da:
a) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;
b) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale.
3. L'Ufficio regionale competente esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, trascorso tale termine il proponente può comunque presentare lo studio d'impatto ambientale prescindendo da tale parere.
4. Il parere emesso in tale fase non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso delle fasi di valutazione.
TITOLO III - FASE DI VERIFICA ("SCREENING")
Art. 13. - Documentazione
1. Chiunque intenda realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4 comma 2 è tenuto a presentare al competente Ufficio regionale, apposita richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia:
a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area circostante;
b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in considerazione;
c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.
2. Una copia degli elaborati di cui al precedente comma è depositata presso l'Ufficio competente a disposizione del pubblico.
Art. 14. - Partecipazione degli Enti e del pubblico interessato
1. Il proponente di un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le Amministrazioni comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell'opera una copia dei documenti di cui al precedente art. 13 e di dare notizia dell'avvenuto deposito presso la Regione mediante inserzione nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. L'istruttoria ha avvio con l'integrazione da parte del proponente della documentazione attestante l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni comunali interessate e l'avvenuta pubblicazione in Albo pretorio di cui al comma precedente.
3. Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.
4. Le Amministrazioni comunali interessate esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal deposito trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente.
Art. 15. - Provvedimenti
1. L'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione.
2. L'Ufficio regionale competente può subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A. indicando eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del richiedente.
3. Presso l'Amministrazione regionale è istituito un registro, disponibile per la consultazione del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.
4. Il parere di cui al comma 1 viene espresso tenendo conto delle osservazioni pervenute e l'esclusione dalla procedura di V.I.A. viene valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente.
5. Il proponente di un'opera, sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4, comma 2, può, di propria iniziativa, attivare direttamente la fase di valutazione.
TITOLO IV - ORGANI TECNICI E COORDINAMENTO PROCEDURE
Art. 16. - Comitato tecnico regionale per l'ambiente
1. É istituito presso il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione il Comitato tecnico regionale per l'ambiente che esprime il parere di cui all'art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4.
2. Il Comitato di cui al comma precedente è convocato e presieduto dal dirigente generale del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato ed è composto:
a) dal dirigente generale del Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato;
b) dal dirigente l'Ufficio regionale compatibilità ambientale;
c) dal dirigente Ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale;
d) dal dirigente Ufficio regionale tutela della natura;
e) dal dirigente Ufficio regionale urbanistica ed ambiente;
f) dal dirigente del Servizio cave e miniere;
g) dal direttore generale dell'A.R.P.A.B. o suo delegato.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali ed il direttore generale dell'A.R.P.A.B. possono con propria delega essere sostituiti da altro dirigente o funzionario in servizio presso l'Ufficio stesso.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente in servizio presso il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali nominato dal dirigente generale.
4. Alle sedute della Commissione, ove il presidente ne ravvisi l'opportunità, partecipano, a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dalla giunta regionale, ovvero altri dirigenti o funzionari della Regione o altra Amministrazione pubblica interessata.
5. Le riunioni della Commissione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione della Commissione viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti della Commissione possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Della costituzione di tali gruppi di lavoro si dà atto nel processo verbale.
6. Il parere del C.T.R.A. deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero di misure da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'opera proposta.
7. Il parere con prescrizioni di cui al comma precedente viene comunicato entro sette giorni al soggetto proponente, che può esprimere in merito eventuali osservazioni, le quali vanno trasmesse all'Ufficio regionale competente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione del parere del C.T.R.A.
8. Il dirigente dell'Ufficio regionale competente predispone una sintetica relazione, nella quale riassume il parere del C.T.R.A. e le osservazioni eventualmente proposte in base al comma precedente con le sue valutazioni, e la sottopone, unitamente a tali pareri ed osservazioni, alla Giunta regionale affinché si esprima ai sensi dell'art. 6 della presente legge.
Art. 17. - Supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente
1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata assicura, ai sensi della L.R. n. 27 del 19 maggio 1997 art. 3, comma 1, lettera j), nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria e delle attività di cui alla presente legge il necessario supporto tecnico-scientifico su richiesta dell'Ufficio regionale competente.
Art. 18. - Coordinamento procedure
1. Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio di cui al comma 1 del precedente art. 6.
2. A tal fine i soggetti proponenti, contemporaneamente all'avvio della procedura di V.I.A., depositano presso gli uffici regionali competenti la documentazione richiesta per l'avvio dei relativi procedimenti.
3. Gli uffici interessati entro i successivi 90 giorni completano l'istruttoria sentiti i rispettivi organismi tecnici.
4. Per i progetti di cui al precedente comma 1, il C.T.R.A. viene convocato non prima di 90 giorni dall'inizio del procedimento ed esprime il proprio parere entro i successivi 30 giorni. Per tali progetti il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, si esprime con un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le materie di cui al precedente comma 1.
TITOLO V - SANZIONI E VIGILANZA
Art. 19. - Sanzioni e vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle opere
1. L'Ufficio regionale competente, anche con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge.
2. Qualora durante la realizzazione e l'esercizio di opere o iniziative vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla legge medesima, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio competete, ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio dell'opera medesima; dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.
3. Nei casi di cui al precedente comma la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinata al giudizio favorevole del C.T.R.A.; in caso di parere negativo il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 20. - Opere soggette a pronuncia del Ministero dell'ambiente
Il giudizio di compatibilità ambientale per opere assoggettate al parere di cui all'art. 6 della L. 349/86 viene espresso dalla Giunta regionale sentito il parere del C.T.R.A.
Art. 21. - Abrogazione
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la L.R. 19 dicembre 1994 n. 47 e la L.R. 16 gennaio 1996 n. 3.
Art. 22. - Pubblicazione
1. La presente legge regionale è dichiara urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A
Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di valutazione Soglia in aree naturaliprotette
1. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; (tutti i progetti) tutti i progetti
2. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha 100 ha
3. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo 500 l/sec50 l/sec
4. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, conigli o di suini con più di: 20.000 posti pollame
40.000 posti pollame 5.000 posti coniglio
10.000 posti coniglio 1.000 posti suini da pro-
2.000 posti suini da produzione o 750 posti scrofe duzione o 350 posti scrofe
5. Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; (tutti i progetti) tutti i progetti
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/giorno 10 t/giorno
6. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate 17.500 t/anno
7. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate 17.500 t/anno
8. Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della L. 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonn. 20.000 t
9. Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonn. di prodotto finito al giorno 6 t/giorno
10. Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri 5 ha2.5 ha250 mt
11. Impianti di smaltimento mediante le operazioni di cui all'All. B (ad esclusione dei punti D13, D14 e D15) del D.L.vo 22/97 di rifiuti pericolosi come definite nell'All. D del D.L.vo 22/97 (tutti i progetti) tutti i progetti
12. Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità complessiva superiore a 100.000 mc (attività prevista dal D.L.vo 22/97 All. B punti D1 e D5) 50.000 mc
13. Discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 mc (attività prevista dal D.L.vo 22/97 All. B punti D1 e D5) 50.000 mc
14. Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc (operazioni di cui all'All. B del D.L.vo 22/97 punto D15) 75.000 mc
15. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi inteso a prevenire una eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con L. 36/94 art. 17. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni 50 milioni di mc/anno
16. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi con una erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiori al 5% di detta erogazione. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni 1.000 milioni di mc/anno2.5% di volume trasferito
17. Impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE 50.000 abitanti equivalenti
18. Cave e torbiere con più di 500.000 mc di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha 250.000 mc10 ha
19. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m o di capacità superiore a 100.000 mc 5 m50.000 mc
20 Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali aventi capacità di fusione superiore a 20 t/giorno 10 t/giorno
21. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione superiore a 75 t/giorno ovvero con una densità di colata superiore a 300 kg/mc 37.5 t/giorno150 kg/mc
22. Macelli e stabilimenti di squartamento aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di un trattamento di oltre 10 t/giorno 25 t/giorno5 t/giorno
23. Progetti relativi alle attività ed agli impianti per la coltivazione di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti) tutti i progetti
Allegato B
Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica osottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmentein aree naturali protette Soglie in aree naturaliprotette
1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha 5 ha
b) primi rimboschimenti superiori a 20 ha, e disboscamento superiore a 5 ha a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo 10 ha5 ha
c) recupero di terre dal mare, fiumi e laghi con superficie di oltre 2 ha 1 ha
d) impianti di serre con oltre 2 ha di superficie coperta 1 ha
e) impianti di allevamento intensivo di animali con più di 28 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo 14 q.li/ha
f) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore a 210 ha 105 ha
g) piscicoltura per superficie complessiva superiore a 3,5 ha ovvero avente una densità di affollamento maggiore a 0.700 kg/mq di specchio d'acqua ovvero in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 35 l/sec 1,75 ha0.350 kg/mq17.5 l/sec
h) progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 140 ha 70 ha
2. Industria energetica:
a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 35 MW 17.5 MW
b) impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda: trasporto di energia elettrica mediante linee aeree superiori a 70 Kv e 2.1 Km di lunghezza 35.0 Kv1.05 Km
c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 7.000 mc 3.500 mc
d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 7.000 mc 3.500 mc
e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 7.000 mc 3.500 mc
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite (tutti i progetti) tutti i progetti
"g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i
Art 1. - Norme generali
1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, in attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996 ed in conformità alle direttive CEE 85/377 e 97/11 la procedura per la valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati di cui al successivo art. 4, riguardanti lavori di costruzione, impianti, opere, interventi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente.
2. La valutazione dell'impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realizzazione potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente e permanentemente, positivamente o negativamente nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica.
3. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale si distinguono:
a) la fase di valutazione (V.I.A.) finalizzata all'analisi dello studio di impatto ambientale ed alla successiva espressione del giudizio di compatibilità ambientale;
b) la fase di verifica (screening) finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.
Art 2. - Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientale
La valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori essenziali e le loro interrelazioni:
a) l'uomo, la fauna, la flora;
b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l'interazione tra i fattori di cui alle lett. a), b) e c).
Art. 3.
All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive.
Art. 4. - Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale
1. Sono sottoposti alla fase di valutazione:
a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A;
b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette;
c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;
d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento.
2. Sono sottoposti alla fase di verifica:
a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette;
b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento.
3. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione.
4. Per i progetti di opere o interventi sottoposti alla fase di valutazione il proponente ha facoltà di chiedere alla Regione l'effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Scoping).
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'emergenza per la salvaguardia dell'incolumità delle persone o a seguito di dichiarazioni di uno stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24.2.92, n. 225.
6. Nel caso di opere rientranti negli allegati A e B la cui realizzazione è prevista in più fasi funzionalmente connesse, il proponente è tenuto a presentare una relazione relativa al progetto complessivo, corredata degli elementi di cui all'art. 13, comma 1 della presente legge.
7. Ai fini della presente legge si intendono aree naturali protette quelle definite dalla L. 6.12.91, n. 394 e dalla relativa normativa regionale vigente.
8. Gli studi di impatto ambientale devono essere redatti da professionisti abilitati.
TITOLO II - FASE DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO DI COMPATIBILITA AMBIENTALE
Art. 5. - Documentazione
1. Chiunque intende realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di valutazione di cui al precedente art. 4, comma 1 è tenuto a presentare presso l'Ufficio compatibilità ambientale del Dipartimento regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali di seguito denominato ufficio regionale competente apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale corredata dai seguenti documenti in triplice copia:
a) studio d'impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'allegato C;
b) elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
c) sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale.
Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell'opera e dovrà essere redatto con modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile riproduzione;
d) supporto magnetico contenete la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., per le opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri.
2. L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale.
Art. 6. - Valutazioni
1. Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta regionale che si esprime, visto il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente (C.T.R.A.) di cui al successivo art. 16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi dei successivi artt. 8 - 9 e 10, esprimendosi sulle stesse.
2. Il giudizio di cui al comma precedente è espresso entro 150 giorni dall'avvio del procedimento di VIA come indicato nell'art. 11 comma 3 salvo le proroghe di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 ed al comma 7 dell'art. 10.
3. La Giunta regionale valuta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti condizioni:
a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;
b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.
Art. 7. - Istruttoria - Provvedimento finale - Efficacia temporale
1. L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'inizio del procedimento di V.I.A.
2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.
3. Entro 30 giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R.A. la Giunta regionale emette il provvedimento definitivo.
4. Nel caso di provvedimenti complessi relativi ad opere che richiedono particolari approfondimenti, indagini o pubbliche audizioni i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prolungati per non oltre 60 giorni con atto del Dirigente dell'Ufficio competente.
5. L'Ufficio regionale competente può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. Anche il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Se le integrazioni sono giudicate di rilevante interesse per il pubblico, l'Ufficio regionale competente può richiedere che ne venga data conoscenza secondo le modalità di cui all'art. 11. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
6. Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o iniziativa è stabilito dalla Giunta regionale su proposta del C.T.R.A. e può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato.
7. L'autorizzazione alla realizzazione di ogni opera o iniziativa soggetta a V.I.A. è subordinata all'esito positivo del giudizio di compatibilità ambientale.
Art 8. - Parere Enti territorialmente interessati
1. Il proponente è tenuto a depositare presso le Amministrazioni Provinciali e Comunali territorialmente interessate alla realizzazione delle opere soggette a V.I.A. una copia dei documenti di cui al precedente art. 5 comma 1.
2. Entro il termine perentorio di 60 giorni le Amministrazioni Provinciali e Comunali trasmettono il loro parere sull'opera proposta all'Ufficio Regionale Competente. Trascorso tale termine il parere si intende espresso positivamente.
Art. 9. - Istanza del pubblico interessato e contraddittorio
1. Gli Enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare all'Ufficio regionale competente osservazioni, istanze, pareri entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di V.I.A.
2. Una copia degli elaborati presentati per la V.I.A. è depositata presso l'Ufficio regionale competente a disposizione del pubblico.
3. Il Dirigente generale del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, sentito l'Ufficio regionale competente, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni al fine di informare, acquisire elementi di conoscenze, indicare misure di mitigazione e controllo.
4. Il soggetto proponente può chiedere all'Ufficio regionale competente di convocare uno specifico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 6.
5. Quando il soggetto proponente intende uniformare il progetto, in tutto o in parte, ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'audizione pubblica, delle consultazioni o del contraddittorio, ne fa richiesta all'Ufficio regionale competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato.
Art. 10. - Audizione pubblica
1. Il pubblico di cui all'art. 9 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta regionale che, per opere di particolare rilevanza, può indire entro 60 giorni dall'avvio del procedimento un'audizione pubblica.
2. L'audizione ha luogo nel Comune o in uno dei Comuni interessati all'esecuzione dell'opera.
3. Dell'audizione si dà notizia mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e mediante manifesti pubblici da affiggere nel Comune o nei Comuni interessati all'opera.
4. La Giunta regionale provvede alla nomina del presidente dell'inchiesta pubblica nonché di un esperto e di un segretario che assistono il presidente.
5. Chiunque può partecipare all'audizione pubblica ed intervenire in ordine a questioni di carattere conoscitivo, tecnico e scientifico direttamente attinenti l'opera o intervento progettato ed i suoi effetti sull'ambiente.
6. Della pubblica audizione viene, a cura del segretario, redatto processo-verbale che sottoscritto dallo stesso e dal presidente, viene trasmesso all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell'audizione.
7. Nel caso si proceda ad una pubblica audizione ai sensi del presente articolo, il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 è prolungato di 30 giorni.
Art. 11. - Pubblicazione dello studio e inizio procedura
1. A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a V.I.A. viene data notizia dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale mediante inserzione nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni territorialmente interessati e su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il proponente integra i documenti di cui al precedente art. 5 della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione di cui al comma 1, l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni provinciali e comunali dei documenti previsti dall'art. 8 comma 1 e, per le opere interessate, l'avvenuto avvio delle procedure di cui al successivo art. 18 comma 2.
3. Il procedimento di istruttoria per opere soggette a V.I.A. si intende avviato alla data di presentazione all'Ufficio regionale competente dell'integrazione di cui al comma precedente.
Art. 12. - Fase preliminare di definizione delle informazioni ("Scoping")
1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'Ufficio regionale competente, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso nell'allegato C ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle componenti ambientali che possono subire un pregiudizio, le informazioni che devono maggiormente caratterizzare lo studio di impatto ambientale ed il loro grado di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1 il proponente presenta un'apposita istanza corredata da:
a) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;
b) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale.
3. L'Ufficio regionale competente esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, trascorso tale termine il proponente può comunque presentare lo studio d'impatto ambientale prescindendo da tale parere.
4. Il parere emesso in tale fase non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso delle fasi di valutazione.
TITOLO III - FASE DI VERIFICA ("SCREENING")
Art. 13. - Documentazione
1. Chiunque intenda realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4 comma 2 è tenuto a presentare al competente Ufficio regionale, apposita richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia:
a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area circostante;
b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in considerazione;
c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.
2. Una copia degli elaborati di cui al precedente comma è depositata presso l'Ufficio competente a disposizione del pubblico.
Art. 14. - Partecipazione degli Enti e del pubblico interessato
1. Il proponente di un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le Amministrazioni comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell'opera una copia dei documenti di cui al precedente art. 13 e di dare notizia dell'avvenuto deposito presso la Regione mediante inserzione nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. L'istruttoria ha avvio con l'integrazione da parte del proponente della documentazione attestante l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni comunali interessate e l'avvenuta pubblicazione in Albo pretorio di cui al comma precedente.
3. Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.
4. Le Amministrazioni comunali interessate esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal deposito trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente.
Art. 15. - Provvedimenti
1. L'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione.
2. L'Ufficio regionale competente può subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A. indicando eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del richiedente.
3. Presso l'Amministrazione regionale è istituito un registro, disponibile per la consultazione del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.
4. Il parere di cui al comma 1 viene espresso tenendo conto delle osservazioni pervenute e l'esclusione dalla procedura di V.I.A. viene valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente.
5. Il proponente di un'opera, sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4, comma 2, può, di propria iniziativa, attivare direttamente la fase di valutazione.
TITOLO IV - ORGANI TECNICI E COORDINAMENTO PROCEDURE
Art. 16. - Comitato tecnico regionale per l'ambiente
1. É istituito presso il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione il Comitato tecnico regionale per l'ambiente che esprime il parere di cui all'art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4.
2. Il Comitato di cui al comma precedente è convocato e presieduto dal dirigente generale del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato ed è composto:
a) dal dirigente generale del Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato;
b) dal dirigente l'Ufficio regionale compatibilità ambientale;
c) dal dirigente Ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale;
d) dal dirigente Ufficio regionale tutela della natura;
e) dal dirigente Ufficio regionale urbanistica ed ambiente;
f) dal dirigente del Servizio cave e miniere;
g) dal direttore generale dell'A.R.P.A.B. o suo delegato.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali ed il direttore generale dell'A.R.P.A.B. possono con propria delega essere sostituiti da altro dirigente o funzionario in servizio presso l'Ufficio stesso.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente in servizio presso il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali nominato dal dirigente generale.
4. Alle sedute della Commissione, ove il presidente ne ravvisi l'opportunità, partecipano, a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dalla giunta regionale, ovvero altri dirigenti o funzionari della Regione o altra Amministrazione pubblica interessata.
5. Le riunioni della Commissione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione della Commissione viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti della Commissione possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Della costituzione di tali gruppi di lavoro si dà atto nel processo verbale.
6. Il parere del C.T.R.A. deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero di misure da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'opera proposta.
7. Il parere con prescrizioni di cui al comma precedente viene comunicato entro sette giorni al soggetto proponente, che può esprimere in merito eventuali osservazioni, le quali vanno trasmesse all'Ufficio regionale competente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione del parere del C.T.R.A.
8. Il dirigente dell'Ufficio regionale competente predispone una sintetica relazione, nella quale riassume il parere del C.T.R.A. e le osservazioni eventualmente proposte in base al comma precedente con le sue valutazioni, e la sottopone, unitamente a tali pareri ed osservazioni, alla Giunta regionale affinché si esprima ai sensi dell'art. 6 della presente legge.
Art. 17. - Supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente
1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata assicura, ai sensi della L.R. n. 27 del 19 maggio 1997 art. 3, comma 1, lettera j), nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria e delle attività di cui alla presente legge il necessario supporto tecnico-scientifico su richiesta dell'Ufficio regionale competente.
Art. 18. - Coordinamento procedure
1. Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio di cui al comma 1 del precedente art. 6.
2. A tal fine i soggetti proponenti, contemporaneamente all'avvio della procedura di V.I.A., depositano presso gli uffici regionali competenti la documentazione richiesta per l'avvio dei relativi procedimenti.
3. Gli uffici interessati entro i successivi 90 giorni completano l'istruttoria sentiti i rispettivi organismi tecnici.
4. Per i progetti di cui al precedente comma 1, il C.T.R.A. viene convocato non prima di 90 giorni dall'inizio del procedimento ed esprime il proprio parere entro i successivi 30 giorni. Per tali progetti il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, si esprime con un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le materie di cui al precedente comma 1.
TITOLO V - SANZIONI E VIGILANZA
Art. 19. - Sanzioni e vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle opere
1. L'Ufficio regionale competente, anche con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge.
2. Qualora durante la realizzazione e l'esercizio di opere o iniziative vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla legge medesima, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio competete, ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio dell'opera medesima; dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.
3. Nei casi di cui al precedente comma la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinata al giudizio favorevole del C.T.R.A.; in caso di parere negativo il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 20. - Opere soggette a pronuncia del Ministero dell'ambiente
Il giudizio di compatibilità ambientale per opere assoggettate al parere di cui all'art. 6 della L. 349/86 viene espresso dalla Giunta regionale sentito il parere del C.T.R.A.
Art. 21. - Abrogazione
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la L.R. 19 dicembre 1994 n. 47 e la L.R. 16 gennaio 1996 n. 3.
Art. 22. - Pubblicazione
1. La presente legge regionale è dichiara urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A
Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di valutazione Soglia in aree naturaliprotette
1. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; (tutti i progetti) tutti i progetti
2. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha 100 ha
3. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo 500 l/sec50 l/sec
4. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, conigli o di suini con più di: 20.000 posti pollame
40.000 posti pollame 5.000 posti coniglio
10.000 posti coniglio 1.000 posti suini da pro-
2.000 posti suini da produzione o 750 posti scrofe duzione o 350 posti scrofe
5. Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; (tutti i progetti) tutti i progetti
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/giorno 10 t/giorno
6. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate 17.500 t/anno
7. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate 17.500 t/anno
8. Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della L. 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonn. 20.000 t
9. Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonn. di prodotto finito al giorno 6 t/giorno
10. Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri 5 ha2.5 ha250 mt
11. Impianti di smaltimento mediante le operazioni di cui all'All. B (ad esclusione dei punti D13, D14 e D15) del D.L.vo 22/97 di rifiuti pericolosi come definite nell'All. D del D.L.vo 22/97 (tutti i progetti) tutti i progetti
12. Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità complessiva superiore a 100.000 mc (attività prevista dal D.L.vo 22/97 All. B punti D1 e D5) 50.000 mc
13. Discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 mc (attività prevista dal D.L.vo 22/97 All. B punti D1 e D5) 50.000 mc
14. Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc (operazioni di cui all'All. B del D.L.vo 22/97 punto D15) 75.000 mc
15. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi inteso a prevenire una eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con L. 36/94 art. 17. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni 50 milioni di mc/anno
16. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi con una erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiori al 5% di detta erogazione. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni 1.000 milioni di mc/anno2.5% di volume trasferito
17. Impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE 50.000 abitanti equivalenti
18. Cave e torbiere con più di 500.000 mc di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha 250.000 mc10 ha
19. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m o di capacità superiore a 100.000 mc 5 m50.000 mc
20 Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali aventi capacità di fusione superiore a 20 t/giorno 10 t/giorno
21. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione superiore a 75 t/giorno ovvero con una densità di colata superiore a 300 kg/mc 37.5 t/giorno150 kg/mc
22. Macelli e stabilimenti di squartamento aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di un trattamento di oltre 10 t/giorno 25 t/giorno5 t/giorno
23. Progetti relativi alle attività ed agli impianti per la coltivazione di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti) tutti i progetti
Allegato B
Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica osottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmentein aree naturali protette Soglie in aree naturaliprotette
1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha 5 ha
b) primi rimboschimenti superiori a 20 ha, e disboscamento superiore a 5 ha a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo 10 ha5 ha
c) recupero di terre dal mare, fiumi e laghi con superficie di oltre 2 ha 1 ha
d) impianti di serre con oltre 2 ha di superficie coperta 1 ha
e) impianti di allevamento intensivo di animali con più di 28 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo 14 q.li/ha
f) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore a 210 ha 105 ha
g) piscicoltura per superficie complessiva superiore a 3,5 ha ovvero avente una densità di affollamento maggiore a 0.700 kg/mq di specchio d'acqua ovvero in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 35 l/sec 1,75 ha0.350 kg/mq17.5 l/sec
h) progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 140 ha 70 ha
2. Industria energetica:
a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 35 MW 17.5 MW
b) impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda: trasporto di energia elettrica mediante linee aeree superiori a 70 Kv e 2.1 Km di lunghezza 35.0 Kv1.05 Km
c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 7.000 mc 3.500 mc
d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 7.000 mc 3.500 mc
e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 7.000 mc 3.500 mc
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite (tutti i progetti) tutti i progetti
"g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i