L.R. 16/05/1978 n. 8
Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana.<br>Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 28/12/2004, n. 17
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
TITOLO I - Pianificazione degli interventi
Articolo 1
La Regione siciliana riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo civile e sociale della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantire l'esercizio a tutti i cittadini.
Articolo 2
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano quinquennale d'intervento rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero.
Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ad esso debbono uniformarsi gli interventi che, nella materia, sono assunti dall'Amministrazione regionale, nonchè gli interventi degli enti, istituti, associazioni ed organizzazioni che, per la realizzazione degli impianti sportivi, si avvalgono del concorso finanziario della Regione.
Articolo 3
Il piano deve essere indirizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) estensione della pratica dell'attività motoria a tutte le età ed a tutte le classi sociali;
b) formazione psico - fisica dell'età evolutiva in collegamento con la scuola;
c) realizzazione degli impianti in modo da conseguire il riequilibrio territoriale della dotazione di strutture sportive, razionalizzare la tipologia e la localizzaione degli impianti, promuovere l'armonico sviluppo di tutte le discipline sportive, ampliare al massimo la possibilità concreta della pratica delle attività sportive;
d) potenziamento delle attività degli enti di propaganda sportiva e degli organismi preposti alla pratica sportiva;
e) organizzazione ed istituzione di corsi e seminari per istruttori, animatori e tecnici dello sport e per gli insegnanti elementari.
Articolo 4
Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 il piano deve essere redatto nel quadro delle seguenti direttive:
a) indirizzare gli interventi regionali secondo la finalità di integrare i finanziamenti statali attraverso un efficiente coordinamento che consenta di privilegiare la realizzazione di impianti nei comuni non compresi nella programmazione degli interventi già finanziati dallo Stato, dalla Regione o dalla Cassa per il Mezzogiorno;
b) individuare modelli di attrezzature sportive correlate a classi demografiche tipo al fine di dotare i comuni siciliani di strutture sportive in relazione alla loro dimensione demografica;
c) destinare adeguati apporti finanziari all'istituzione ed alla gestione dei centri sportivi di addestramento e di formazione fisica e sportiva giovanile.
Il piano potrà altresì prevedere la realizzazione in Sicilia di centri nazionali di addestramento sportivo.
Articolo 5
Il piano è predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle proposte formulate dal Comitato regionale per la programmazione sportiva, presieduto dallo stesso Assessore o da un suo delegato e composto da:
a) sei esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a quattro;
b) tre rappresentanti designati dalle maggiori confederazioni sindacali;
c) sei sindaci nominati dal Presidente della Regione di cui due di comuni sino a 15 mila abitanti, due di comuni da 15.001 a 50 mila abitanti, uno di comuni da 50.001 a 100 mila abitanti ed uno di comuni oltre 100 mila abitanti;
d) il direttore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
e) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
f) un rappresentante designato dal Presidente della Regione scelto tra i dirigenti regionali in servizio presso la Presidenza della Regione;
g) sette rappresentanti eletti dal Consiglio regionale del CONI per la Sicilia;
h) sette rappresentanti degli enti promozionali sportivi riconosciuti in campo nazionale;
i) un rappresentante designato dall'organismo regionale dei centri universitari sportivi siciliani;
l) tre componenti dei consigli provinciali scolastici, eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno;
m) il dirigente del Servizio impianti sportivi della delegazione regionale del CONI.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il Comitato è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e svolge le funzioni anche nel caso di mancata designazione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, di alcuno dei componenti indicati alle lettere b, e, g, h ed i e decide a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.
I comuni, i loro consorzi e le province possono inoltrare proposte al Comitato di cui al presente articolo ai fini della formulazione del piano.
Articolo 6
Il piano di cui all'art. 2 indica gli interventi, le opere da realizzare, i tempi di attuazione, la spesa complessiva occorrente, la localizzazione degli interventi, la loro tipologia.
Il piano stabilisce altresì quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.
Articolo 7
Per le finalità previste dall'art. 41 quinquies, comma ottavo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, negli strumenti urbanistici deve essere destinata per attrezzature ed impianti sportivi almeno l'aliquota di metri quadrati 3 per abitante nell'ambito della maggiore aliquota prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
Le spese per il funzionamento e la manutenzione di attrezzature ed impianti sportivi sono obbligatorie per i comuni ai sensi del primo comma dell'art. 105 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.
Per le finalità indicate al precedente comma, nel bilancio dei comuni può essere destinata una spesa non superiore all'otto per cento della spesa straordinaria.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni provinciali.
Articolo 8
Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante degli enti stessi presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali, a termini della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere provvede l'ente delegato.
L'ente delegato fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Per le opere la cui competenza resta alla Regione i termini suddetti sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.
Nell'esercizio delle funzioni delegate previste dal primo comma del presente articolo, i sindaci dei comuni, i presidenti dei consorzi di comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane adottano i provvedimenti autorizzativi di accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi sia per la redazione di stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra i funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
É altresì delegata ai medesimi organi l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.
All'ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione delegate.
TITOLO II - Contributi e sostegni finanziari per la realizzazione di impianti sportivi
Articolo 9
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, nel quadro del piano previsto dall'art. 6, è autorizzato a concedere contributi a favore di enti pubblici e di enti, istituiti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi federali o dagli enti di promozione sportiva per la realizzazione, la costruzione o il completamento di impianti sportivi, comprese le relative attrezzature costituenti un insieme organico e funzionale per i quali sia riconosciuta congrua una spesa non eccedente lire 200 milioni.
Il contributo non può eccedere il 60 per cento della spesa.
Articolo 10
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi, a favore di enti pubblici e di enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi federali sportivi, nonchè degli enti di promozione sportiva, per l'acquisto di attrezzature sportive.
Il contributo non può eccedere il limite del 40 per cento della spesa riconosciuta congrua, che deve essere contenuta entro l'ammontare massimo di lire 20 milioni.
Articolo 11
I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono, con delibera consiliare, le consulte comunali dello sport nelle quali devono essere rappresentati anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i consigli di quartiere, gli organi di autogoverno della scuola, gli enti di promozione sportiva, le associazioni del tempo libero e le società sportive a prevalente attività dilettantistica che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) natura privatistica;
b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;
c) elettività delle cariche sociali;
d) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali;
e) non perseguimento di fini di lucro.
Le consulte comunali per lo sport formulano proposte per:
a) l'elaborazione dei programmi di realizzazione di impianti sportivi;
b) l'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;
c) la fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie;
d) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito del comune per la diffusione dello sport.
TITOLO III - Potenziamento delle attività sportive
Articolo 12
Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento delle attività sportive isolane è incrementato di lire 2.000 milioni.
Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Articolo 13
Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato di cui all'art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.
Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione "o del Club Alpino Italiano"
Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Articolo 14
Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:
a) l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico - sportiva;
b) il volume di attività svolta e documentata, nonchè l'iniziativa promozionale di base;
c) l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
d) l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.
Nel piano dovranno essere riservati almeno i seguenti finanziamenti per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico:
a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
b) 25 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
c) 10 per cento a sostegno dell'attività sportiva scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola.
Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione "fino alla concorrenza dell'80 per cento" del contributo assegnato.
Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso venne assegnato ed a presentazione della documentazione probativa che sarà indicata nel decreto di cui al primo comma dell'art. 13.
Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie
Le opere e gli impianti costruiti, ampliati, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per trenta anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare di uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento.
Articolo 16
Le norme di cui all'art. 41 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, alla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, e al decreto presidenziale 23 febbraio 1955, n. 2, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.
Articolo 17
Gli impianti sportivi appartenenti al patrimonio del disciolto ente Gioventù Italiana, trasferiti alla Regione siciliana, sono attribuiti al patrimonio indisponibile dei comuni che ne facciano richiesta, vincolandoli all'uso pubblico a favore delle attività sportive.
Articolo 18
Fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, l'Assessore regionale per la sanità, d'intesa con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato ad assumere oneri finanziari a mezzo di convenzioni, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con l'organo regionale della federazione medico - sportiva italiana, per attuare una migliore tutela sanitaria delle attività sportive in Sicilia.
Articolo 19
Lo stanziamento di lire 10.200 milioni previsto dal successivo art. 20 per l'attuazione, nell'anno finanziario corrente, degli interventi di cui all'art. 2, è impiegato secondo un piano per la realizzazione di impianti sportivi, predisposto, con le modalità di cui all'art. 6 della presente legge, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Il piano è destinato a realizzare:
1) il completamento di impianti non funzionali perché non completati;
2) la costruzione di impianti di esercizio nei quartieri e nelle frazioni dei comuni capoluogo di provincia;
3) la costruzione di impianti di esercizio nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, privilegiando quelli sprovvisti di impianti sportivi.
Il piano, sentito il Comitato di cui al precedente art. 5, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Per l'attuazione degli interventi inclusi nel piano si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.
Articolo 20
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il quinquennio 1978- 1982, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, di cui lire 14.500 milioni da iscrivere nell'esercizio 1978 come segue:
- lire 10.200 milioni per le finalità dell'art. 2;
- lire 1.500 milioni per le finalità dell'art. 9;
- lire 500 milioni per le finalità dell'art. 10;
- lire 2.000 milioni per le finalità dell'art. 12;
- lire 300 milioni per le finalità dell'art. 18.
All'onere di lire 14.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 12.500 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51603 e quanto a lire 2.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.
Articolo 21
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Articolo 1
La Regione siciliana riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo civile e sociale della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantire l'esercizio a tutti i cittadini.
Articolo 2
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano quinquennale d'intervento rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero.
Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ad esso debbono uniformarsi gli interventi che, nella materia, sono assunti dall'Amministrazione regionale, nonchè gli interventi degli enti, istituti, associazioni ed organizzazioni che, per la realizzazione degli impianti sportivi, si avvalgono del concorso finanziario della Regione.
Articolo 3
Il piano deve essere indirizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) estensione della pratica dell'attività motoria a tutte le età ed a tutte le classi sociali;
b) formazione psico - fisica dell'età evolutiva in collegamento con la scuola;
c) realizzazione degli impianti in modo da conseguire il riequilibrio territoriale della dotazione di strutture sportive, razionalizzare la tipologia e la localizzaione degli impianti, promuovere l'armonico sviluppo di tutte le discipline sportive, ampliare al massimo la possibilità concreta della pratica delle attività sportive;
d) potenziamento delle attività degli enti di propaganda sportiva e degli organismi preposti alla pratica sportiva;
e) organizzazione ed istituzione di corsi e seminari per istruttori, animatori e tecnici dello sport e per gli insegnanti elementari.
Articolo 4
Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 il piano deve essere redatto nel quadro delle seguenti direttive:
a) indirizzare gli interventi regionali secondo la finalità di integrare i finanziamenti statali attraverso un efficiente coordinamento che consenta di privilegiare la realizzazione di impianti nei comuni non compresi nella programmazione degli interventi già finanziati dallo Stato, dalla Regione o dalla Cassa per il Mezzogiorno;
b) individuare modelli di attrezzature sportive correlate a classi demografiche tipo al fine di dotare i comuni siciliani di strutture sportive in relazione alla loro dimensione demografica;
c) destinare adeguati apporti finanziari all'istituzione ed alla gestione dei centri sportivi di addestramento e di formazione fisica e sportiva giovanile.
Il piano potrà altresì prevedere la realizzazione in Sicilia di centri nazionali di addestramento sportivo.
Articolo 5
Il piano è predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle proposte formulate dal Comitato regionale per la programmazione sportiva, presieduto dallo stesso Assessore o da un suo delegato e composto da:
a) sei esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a quattro;
b) tre rappresentanti designati dalle maggiori confederazioni sindacali;
c) sei sindaci nominati dal Presidente della Regione di cui due di comuni sino a 15 mila abitanti, due di comuni da 15.001 a 50 mila abitanti, uno di comuni da 50.001 a 100 mila abitanti ed uno di comuni oltre 100 mila abitanti;
d) il direttore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
e) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
f) un rappresentante designato dal Presidente della Regione scelto tra i dirigenti regionali in servizio presso la Presidenza della Regione;
g) sette rappresentanti eletti dal Consiglio regionale del CONI per la Sicilia;
h) sette rappresentanti degli enti promozionali sportivi riconosciuti in campo nazionale;
i) un rappresentante designato dall'organismo regionale dei centri universitari sportivi siciliani;
l) tre componenti dei consigli provinciali scolastici, eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno;
m) il dirigente del Servizio impianti sportivi della delegazione regionale del CONI.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il Comitato è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e svolge le funzioni anche nel caso di mancata designazione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, di alcuno dei componenti indicati alle lettere b, e, g, h ed i e decide a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.
I comuni, i loro consorzi e le province possono inoltrare proposte al Comitato di cui al presente articolo ai fini della formulazione del piano.
Articolo 6
Il piano di cui all'art. 2 indica gli interventi, le opere da realizzare, i tempi di attuazione, la spesa complessiva occorrente, la localizzazione degli interventi, la loro tipologia.
Il piano stabilisce altresì quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.
Articolo 7
Per le finalità previste dall'art. 41 quinquies, comma ottavo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, negli strumenti urbanistici deve essere destinata per attrezzature ed impianti sportivi almeno l'aliquota di metri quadrati 3 per abitante nell'ambito della maggiore aliquota prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
Le spese per il funzionamento e la manutenzione di attrezzature ed impianti sportivi sono obbligatorie per i comuni ai sensi del primo comma dell'art. 105 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.
Per le finalità indicate al precedente comma, nel bilancio dei comuni può essere destinata una spesa non superiore all'otto per cento della spesa straordinaria.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni provinciali.
Articolo 8
Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante degli enti stessi presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali, a termini della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere provvede l'ente delegato.
L'ente delegato fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Per le opere la cui competenza resta alla Regione i termini suddetti sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.
Nell'esercizio delle funzioni delegate previste dal primo comma del presente articolo, i sindaci dei comuni, i presidenti dei consorzi di comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane adottano i provvedimenti autorizzativi di accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi sia per la redazione di stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra i funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
É altresì delegata ai medesimi organi l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.
All'ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione delegate.
TITOLO II - Contributi e sostegni finanziari per la realizzazione di impianti sportivi
Articolo 9
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, nel quadro del piano previsto dall'art. 6, è autorizzato a concedere contributi a favore di enti pubblici e di enti, istituiti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi federali o dagli enti di promozione sportiva per la realizzazione, la costruzione o il completamento di impianti sportivi, comprese le relative attrezzature costituenti un insieme organico e funzionale per i quali sia riconosciuta congrua una spesa non eccedente lire 200 milioni.
Il contributo non può eccedere il 60 per cento della spesa.
Articolo 10
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi, a favore di enti pubblici e di enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi federali sportivi, nonchè degli enti di promozione sportiva, per l'acquisto di attrezzature sportive.
Il contributo non può eccedere il limite del 40 per cento della spesa riconosciuta congrua, che deve essere contenuta entro l'ammontare massimo di lire 20 milioni.
Articolo 11
I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono, con delibera consiliare, le consulte comunali dello sport nelle quali devono essere rappresentati anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i consigli di quartiere, gli organi di autogoverno della scuola, gli enti di promozione sportiva, le associazioni del tempo libero e le società sportive a prevalente attività dilettantistica che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) natura privatistica;
b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;
c) elettività delle cariche sociali;
d) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali;
e) non perseguimento di fini di lucro.
Le consulte comunali per lo sport formulano proposte per:
a) l'elaborazione dei programmi di realizzazione di impianti sportivi;
b) l'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;
c) la fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie;
d) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito del comune per la diffusione dello sport.
TITOLO III - Potenziamento delle attività sportive
Articolo 12
Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento delle attività sportive isolane è incrementato di lire 2.000 milioni.
Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Articolo 13
Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato di cui all'art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.
Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione "o del Club Alpino Italiano"
Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Articolo 14
Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:
a) l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico - sportiva;
b) il volume di attività svolta e documentata, nonchè l'iniziativa promozionale di base;
c) l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
d) l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.
Nel piano dovranno essere riservati almeno i seguenti finanziamenti per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico:
a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
b) 25 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
c) 10 per cento a sostegno dell'attività sportiva scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola.
Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione "fino alla concorrenza dell'80 per cento" del contributo assegnato.
Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso venne assegnato ed a presentazione della documentazione probativa che sarà indicata nel decreto di cui al primo comma dell'art. 13.
Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie
Le opere e gli impianti costruiti, ampliati, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per trenta anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare di uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento.
Articolo 16
Le norme di cui all'art. 41 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, alla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, e al decreto presidenziale 23 febbraio 1955, n. 2, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.
Articolo 17
Gli impianti sportivi appartenenti al patrimonio del disciolto ente Gioventù Italiana, trasferiti alla Regione siciliana, sono attribuiti al patrimonio indisponibile dei comuni che ne facciano richiesta, vincolandoli all'uso pubblico a favore delle attività sportive.
Articolo 18
Fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, l'Assessore regionale per la sanità, d'intesa con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato ad assumere oneri finanziari a mezzo di convenzioni, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con l'organo regionale della federazione medico - sportiva italiana, per attuare una migliore tutela sanitaria delle attività sportive in Sicilia.
Articolo 19
Lo stanziamento di lire 10.200 milioni previsto dal successivo art. 20 per l'attuazione, nell'anno finanziario corrente, degli interventi di cui all'art. 2, è impiegato secondo un piano per la realizzazione di impianti sportivi, predisposto, con le modalità di cui all'art. 6 della presente legge, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Il piano è destinato a realizzare:
1) il completamento di impianti non funzionali perché non completati;
2) la costruzione di impianti di esercizio nei quartieri e nelle frazioni dei comuni capoluogo di provincia;
3) la costruzione di impianti di esercizio nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, privilegiando quelli sprovvisti di impianti sportivi.
Il piano, sentito il Comitato di cui al precedente art. 5, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Per l'attuazione degli interventi inclusi nel piano si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.
Articolo 20
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il quinquennio 1978- 1982, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, di cui lire 14.500 milioni da iscrivere nell'esercizio 1978 come segue:
- lire 10.200 milioni per le finalità dell'art. 2;
- lire 1.500 milioni per le finalità dell'art. 9;
- lire 500 milioni per le finalità dell'art. 10;
- lire 2.000 milioni per le finalità dell'art. 12;
- lire 300 milioni per le finalità dell'art. 18.
All'onere di lire 14.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 12.500 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51603 e quanto a lire 2.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.
Articolo 21
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.