L.R. 16/07/1993 n. 37
Unificazione prezziario.<br>Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 30/12/2003 n.34
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Professione - Prezzi
Articolo 1
É istituito il tariffario unico regionale dei prezzi unitari dei materiali, noli ed opere complete per i lavori edili, stradali, di irrigazione, di fognature, di acquedotti, di indagini geognostiche, di bonifica, di trasformazione agraria, di impiantistica generale e di adeguamento tecnologico, per la redazione e/o istruttoria di progetti da ammettere a totale o parziale finanziamento pubblico.
"Articolo 2
1. La elaborazione del tariffario di cui al precedente art. 1 è affidata al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, che vi provvede attraverso la sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, mediante il coinvolgimento degli enti, degli organismi e delle categorie professionali interessate.
2. Il tariffario unico regionale è approvato, su proposta del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, dalla Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvede, di norma ogni due anni, all'aggiornamento e/o verifica dei prezzi o all'inserimento di nuove voci".
Articolo 3
Articolo 4
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 550 730 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.
É istituito il tariffario unico regionale dei prezzi unitari dei materiali, noli ed opere complete per i lavori edili, stradali, di irrigazione, di fognature, di acquedotti, di indagini geognostiche, di bonifica, di trasformazione agraria, di impiantistica generale e di adeguamento tecnologico, per la redazione e/o istruttoria di progetti da ammettere a totale o parziale finanziamento pubblico.
"Articolo 2
1. La elaborazione del tariffario di cui al precedente art. 1 è affidata al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, che vi provvede attraverso la sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, mediante il coinvolgimento degli enti, degli organismi e delle categorie professionali interessate.
2. Il tariffario unico regionale è approvato, su proposta del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, dalla Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvede, di norma ogni due anni, all'aggiornamento e/o verifica dei prezzi o all'inserimento di nuove voci".
Articolo 3
Articolo 4
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 550 730 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.