L.R. 16/07/1993 n. 37

Unificazione prezziario.<br>Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 30/12/2003 n.34
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Professione - Prezzi
  • Articolo 1

    É istituito il tariffario unico regionale dei prezzi unitari dei materiali, noli ed opere complete per i lavori edili, stradali, di irrigazione, di fognature, di acquedotti, di indagini geognostiche, di bonifica, di trasformazione agraria, di impiantistica generale e di adeguamento tecnologico, per la redazione e/o istruttoria di progetti da ammettere a totale o parziale finanziamento pubblico.

    "Articolo 2

    1. La elaborazione del tariffario di cui al precedente art. 1 è affidata al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, che vi provvede attraverso la sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, mediante il coinvolgimento degli enti, degli organismi e delle categorie professionali interessate.
    2. Il tariffario unico regionale è approvato, su proposta del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, dalla Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    3. Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvede, di norma ogni due anni, all'aggiornamento e/o verifica dei prezzi o all'inserimento di nuove voci".

    Articolo 3


    Articolo 4

    Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 550 730 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.
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