L.R. 17/04/2003 n. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale).<br>Stralcio. Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 19/11/2003 n. 20, del 26/04/2004 n. 15.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Abruzzo
- Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
omissis
Art. 4
omissis
3. Il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 è sostituito da quanto contenuto nel comma 1 dell'art. 14 della medesima legge.
omissis
Art. 6
1. La promozione di iniziative imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei parchi e delle riserve naturali e quella riguardante l'imprenditorialità femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina, rispettivamente, nella L.R. 17.12.1996, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella L.R. 22.12.1995, n. 143, così come modificata dalla L.R. 16.9.1997, n. 96, fino al 31.12.2005.
omissis
Art. 24
omissis
2. Il 5° comma dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 è sostituito dal seguente: "5. Lo sviluppo termale viene affidato alla Direzione Attività Produttive: nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione .acquisisce il parere della Direzione Turismo".
3. All'art. 67 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 viene aggiunto il seguente 3° comma: "3. Le funzioni di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Direzione Attività Produttive; nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo".
4. Tutti i riferimenti al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Direzione Attività Produttive, contenuti nel testo normativo della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 sono da intendersi "Direzione Attività Produttive".
5. La Direzione Attività Produttive, con successivi adempimenti, attribuirà le funzioni di cui alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15 ai Servizi rispettivamente competenti per materia.
6. Con successivi provvedimenti amministrativi da emanarsi secondo le procedure di cui alla L.R. 77/1999 e successive modifiche la Direzione Attività Produttive provvederà all'individuazione della struttura organizzativa competente allo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi.
omissis
Art. 39
omissis
5. Nel 1° comma dell'art. 1 della L.R. 28 settembre 2001, n. 50 sono soppresse le parole "nell'anno 2001".
omissis
CAPO II - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE
omissis
CAPO III - MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI
omissis
"Art. 46
1. È ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per lavori, per forniture e per servizi con riguardo alle esigenze degli Organi Regionali, entro i seguenti limiti di spesa, esclusi spese tecniche ed oneri fiscali:
euro 200.000,00 per lavori;
euro 50.000,00 per le forniture e per i servizi.
2. Con specifico regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le tipologie delle spese in economia per lavori, forniture e servizi e la loro disciplina.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 2, è abrogato il Regolamento regionale n. 1 del 22.1.1997".
omissis
Art. 48
1. La Regione Abruzzo attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della sua intera fascia costiera concorrendo al sostegno degli interventi che i Comuni vorranno assicurare sui tratti di costa di rispettiva competenza.
2. La Regione a tal fine favorisce i seguenti interventi:
a) opere foranee e radenti di difesa degli abitati o di strutture pubbliche;
b) interventi di sistemazione opere idrauliche e di difesa;
c) ripascimento degli arenili e riqualificazione dei litorali;
d) interventi di manutenzione ed ottimizzazione delle opere esistenti;
e) altre tipologie di intervento di difesa della costa.
La Regione concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50% dell'ammontare della spesa per le iniziative assunte dai Comuni.
3. La Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili in funzione delle richieste dei Comuni, della valutazione del degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti valutata dal Servizio regionale Difesa e Tutela del Suolo.
4. Le istanze, con allegato il progetto definitivo, devono pervenire al Servizio di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
5. Le autorizzazioni di carattere ambientale e quelle di competenza della Guardia Costiera ovvero delle Opere Marittime sono trasmesse entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'ammissione al contributo da parte della Giunta.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in unica soluzione anticipata ai Comuni destinatari, che assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al loro vincolo di destinazione.
7. I lavori finanziati dalla presente legge iniziano entro novanta giorni dalla concessione regionale del contributo; il Comune finanziato entro quindici mesi rendiconta la spesa ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. 11 settembre 1979, n. 43.
8. Il collaudo delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione sono regolate dalle leggi vigenti; il Comune finanziato, per la complessa verificabilità delle opere, richiede tempestivamente la nomina dei collaudatori.
9. In caso di inadempienza grave da parte dei Comuni, la Giunta regionale provvede alla revoca motivata del finanziamento.
10. All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 2003, in euro 70.000,00 si provvede con lo stanziamento del Cap. 152392 (U.P.B. 05.02.002, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 10, Settore 15) denominato "Tutela e salvaguardia della fascia costiera" del bilancio annuale 2003.
omissis
Art. 64
1. Dopo il comma 8 ("La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX è pari …. omissis…..") dell'art. 60 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20 concernente: "Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva" sono aggiunti i seguenti commi:
"8 bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita , beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è autorizzata all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.
8 ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di euro 15.000,00.
8 quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo.
8 quinquies. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi".
Gli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91502 denominato: "Interventi nel campo dello sport - L.R. 7.3.2000, n. 20".
omissis
Art. 66
1. L'art. 44 recante "Marchio di provenienza e qualità" della L.R. 3 giugno 1982, n. 31 concernente: "Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982/1985" così come modificato dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 25, è abrogato.
omissis
Art. 71
1. All'art. 16 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 concernente "Attuazione del D.Lgs. 112/1998: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali", dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"3. La Giunta regionale approva criteri e tipologie generali per l'attuazione del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni, uniformandosi ai principi di sussidiarietà, semplificazione, nonché di unificazione dei procedimenti amministrativi".
omissis
Art. 73
1. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 34/2002 concernente: "Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo ed interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio" è sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 2003 l'onere è valutato in euro 200.000,00 ed è iscritto nell'ambito della UPB 05 02 010 sul Cap. 152189, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Interventi urgenti per il rischio idrogeologico e altre ipotesi di rischio".
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato con legge di bilancio ed è iscritto sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.
omissis
"Art. 91 quater
1. Al 1° comma dell'art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni le parole "e comunque nell'ambito delle assegnazioni statali in materia ai sensi del D.Lgs. 112/98" sono abrogate.
2. Dopo il 1° comma dell'art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 viene inserito il seguente:
1.bis. Per le medesime finalità sono utilizzate, di anno in anno, le assegnazioni statali alla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 112/98 in materia di "Incentivi alle imprese", iscritte sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e destinate agli interventi di cui alla presente legge in base ad apposito atto di riparto della Giunta regionale.
Art. 91 quinquies
1. Alla L.R. 99/1999 è inserito il seguente capo:
CAPO IV (Controllo e monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2)
Art. 17bis (Finalità) - 1. La Regione Abruzzo, Direzione alle Attività produttive, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, nonché per il monitoraggio delle attività svolte e per la verifica di congruenza con la regolamentazione Comunitaria in materia di fondi FERS. In particolare i controlli riguardano:
a) valutazione del progetto realizzato in relazione a quanto esposto in domanda;
b) monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge;
c) attività promozionale tesa alla diffusione dei principi di adesione volontaria delle imprese alle migliori prassi di gestione delle problematiche ambientali;
d) predisposizione di adeguate sintesi dei dati di base sullo stato di attuazione delle politiche ambientali, pertinenti con le azioni finanziate nell'ambito del DOCUP e finalizzate alla rendicontabilità dei fondi di cui alla presente legge.
Art. 17ter (Organismo di controllo e monitoraggio) - 1. La Regione Abruzzo individua come Organismo di Controllo e Monitoraggio l'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile del monitoraggio della presente legge.
2. Nel rispetto delle procedure tecnico amministrative, l'ARTA deve svolgere le funzioni di cui al precedente art. 24 di concerto con l'Organismo di Gestione della presente legge.
3. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono regolamentate da apposita convenzione sottoscritta dall'Organismo di Gestione e dall'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente.
4. I costi necessari per l'espletamento dell'incarico trovano capienza nell'ambito dei finanziamenti messi a disposizione dell'Organismo di Gestione della presente legge".
CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO DI CUI ALL'ART. 86 DEL D.LGS. 112/1998
Art. 92
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico, ivi compresi le autorizzazioni, è effettuata in base ai criteri vigenti in materia di normativa statale e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A".
2. Al fine di procedere:
a) alle modalità di presentazione delle domande di utilizzo del bene o delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere sui corsi d'acqua pubblici, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e le norme per la compilazione degli atti tecnici dei progetti di massima e di esecuzione a corredo delle domande;
b) alla formazione di un catasto nominativo delle concessioni delle pertinenze idrauliche;
c) alla formazione di un catasto nominativo delle autorizzazioni rilasciate intorno ai corsi d'acqua pubblica;
d) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni relativi alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, delle autorizzazioni, nonché dell'utilizzo dei beni del soprassuolo;
e) alla determinazione per le diverse tipologie di utilizzazione del demanio idrico, della somma forfetaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 65/1973). Di dette somme l'Amministrazione regionale non è tenuta a fornire alcuna rendicontazione al richiedente. Le somme sono introitate a detto titolo nella UPB 03 05 001 - Cap. 35013 di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico (art. 86 D.Lgs. 112/98), costruzioni invasi (D.L. 507/1994 convertito con Legge 584/1994) e polizia idraulica" - e sono destinate a finanziare l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico ivi compreso l'acquisto di materiale idoneo allo scopo, studi, ricerche e collaborazioni esterne. È istituito nella UPB 05 01 002 il correlativo capitolo di spesa 151401 denominato: "Fondo regionale per l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico e dighe"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 10.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.
3. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le funzioni per la gestione del demanio idrico riguardante le pertinenze idrauliche trasferite alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 e all'introito dei relativi proventi.
5. All'art. 9 della L.R. 2/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2. bis. Per il servizio idrico integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Ente d'ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell'ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte prevalente della propria attività."
Art. 93
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5), il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui ai DD. del Ministero delle Finanze 25.2.1997, n. 90 e 24.11.2000 e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31.12.2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.
3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.
4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. 1775/33, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.
5. La Giunta regionale determina altresì la misura dei canoni dovuti per le diverse tipologie di utilizzo e dei proventi di cui agli artt. 7 e 11 del T.U. 1775/1933, l'istituzione dell'addizionale regionale prevista dal 4° comma dell'art. 18 della legge 36/1994 e della somma forfettaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 765/1973), con destinazione delle stesse secondo le modalità stabilite al 3° capoverso - lett. e) del precedente articolo, per le finalità della tutela e gestione della risorsa idrica.
6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:
a) della disponibilità della risorsa idrica;
b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;
c) delle diverse tipologie d'uso;
d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;
e) di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;
f) la riduzione del canone a favore degli utenti dell'uso industriale dell'acqua che si impegnano: all'adozione di sistemi di riciclo dell'acqua e al riuso delle acque di scarico, alla restituzione a valle del processo produttivo delle acque reflue "aventi gli stessi valori ovvero che si avvicinano per difetto a quelli indicati in apposite tabelle approvate dalla Giunta regionale che tengono conto degli obiettivi di qualità di cui al Tit. II - Capo I del D.Lgs. 152/1999. In dette tabelle sono indicati, per ogni parametro, uno o più valori al fine di differenziare la riduzione del canone che, in ogni caso, non può essere inferiore alla metà di quello stabilito a termine del comma 5 del citato art. 93. Per le finalità di cui al precedente capoverso si fa riferimento ai valori massimi di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/1999 o ai limiti stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del citato decreto legislativo".
7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di euro 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.
8. I proventi di cui al 2° comma del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare:" Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. 112/1998 ) e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86 - 2° comma del D.Lgs 112/1998, il capitolo di spesa 152108 (UPB 05 02 012), di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico "ordinari e straordinari" ; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 4.147.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.
"8bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze".
9. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
"Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 bis del D.L. 143/2003 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1.8.2003, n. 212 concernente: Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e demanio dello Stato, la cui gestione del demanio idrico è stata trasferita alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. 112/1998, la Regione esprime il nulla osta idraulico solo se è salvaguardata la pubblica incolumità e nell'eventualità che la cessione delle aree non interferisca con la messa in sicurezza dei corsi d'acqua previsti da strumenti di pianificazione difesa alluvioni ordinari e straordinari".
Art. 94
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto di cui al successivo comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali indicati nel suddetto comma, fatta eccezione:
a) per le domande di concessione di derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, non si da luogo alla pubblicazione dell'avviso di cui al 4° comma dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, anche se presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;
b) per le domande di concessioni di cui al precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono stati inseriti in programmi nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA '67, può procedersi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 13 del citato T.U. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni, purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione;
c) per le domande di concessioni di derivazione d'acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di cui alla precedente lett. b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.lgs. 11.5.1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d'acqua per abitante residente e fluttuante, calcolato secondo i parametri vigenti nella Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di detto D.Lgs. le cui opere siano state completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione del 6° comma dell'art. 22 del D.Lgs. 152/99, la Regione provvede entro un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge,
censite le utenze in atto nell'ambito del bacino, sentiti i concessionari interessati dalla revisione, accertata la disponibilità idrica del bacino, sentito l'Ufficio Idrografico e Mareografico e accertata l'idoneità delle acque destinate al consumo umano, alla revisione delle utenze secondo le priorità stabilite dal 1° comma dell'art. 2 della legge 36/1994.
3. Il 6° comma dell'art. 23 della L.R. 81/1998 è così riformulato: "I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico - amministrativo alle Province, "mentre al Servizio gestione demanio idrico e dighe sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni d'acqua. Il Direttore dell'area territorio, sentito il Comitato consultivo tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e da un rappresentante dell'Avvocatura regionale, si pronuncia, avvalendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti". La medesima procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa del suolo, in riferimento all'art. 14 della L.R. 43/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al limite di un importo di euro 10 milioni al netto dei lavori a base d'asta. Per i lavori di importo superiore a detto limite è richiesto il parere del C.R.T.A. che deve essere reso nei termini previsti dal 1° comma dell'art. 11 della L.R. 33/1995. Qualora il parere non sia reso nei suddetti termini, si applica il disposto del II° comma del medesimo articolo.
"3bis. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione delle risorse idriche, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 16.9.1998, n. 81, così come modificato con L.R. 7.4.1999, n. 20, sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
- per produzione di forza motrice: litri 200 al minuto secondo;
- per acqua ad uso potabile: litri 100 al minuto secondo;
- per irrigazione: litri 200 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore a 200 ettari;
- per bonificazione per colmata: litri 200 al minuto secondo;
- per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui;
- per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
- per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3ter. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante; sono assimilate a grandi derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti di cui al primo capoverso del presente comma, risultano collegate, per opere di presa o per funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni. Parimenti, sono assimilate a grandi derivazioni quelle ad uso potabile, di cui al Capo II della legge 36/1994, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto primo capoverso.
3quater. La Giunta regionale, su proposta della Direzione area territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L'atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".
3quinquies. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sbarramenti, di cui al comma 2 dell'art. 23 della L.R. 81/1998, così come modificato con L.R. 20/1999, sono considerati di competenza regionale quelli che, pur non eccedendo i limiti di cui alle lett. a), b) e c) del citato comma 2, sono a servizio di utenze classificate, dal precedente comma 3 bis, grandi derivazioni d'acqua".
4. Ai fini dell'applicazione del 7° comma dell'art. 12 del D.Lgs. 79/1999 la comunicazione prevista nel medesimo comma si intende effettuata anche qualora dovesse risultare l'esercizio dell'utenza, nel termine previsto dal citato comma, da atti in possesso della pubblica amministrazione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.
5. Nelle more della classificazione, di cui all'art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli artt. 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle Province le competenze su tutti i corsi d'acqua pubblica fatta eccezione:
a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lett. b) del 10° comma dell'art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;
b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I° ordine che restano di competenza regionale.
6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento, in attuazione dell'art. 20, 7° comma della legge 59/1977, la delegificazione, lo snellimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche, di cui ai principali riferimenti normativi: R.D. 11.12.1933, n. 1775, R.D. 14.8.1920, n. 1285, Legge 5.1.1974, n. 36, D.Lgs. 152/1999, L.R. 12/1980 e L.R. 81/1998, secondo i criteri e principi di cui all'art. 20, 5° comma della Legge 59/1977, nonché delle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione della risorsa acqua.
7. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma, in applicazione dell'art. 23, comma 9 ter del D.Lgs. 152/1999, modificato dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 258/2000, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme e i regolamenti statali in materia di procedimenti amministrativi di concessioni di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili elencate nello stesso.
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE
omissis
"CAPO V BIS (NORME PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA)
omissis
Art. 106 quinquies - Ruolo delle Comunità montane
1. Le Comunità montane possono coordinare, nelle forme previste dal CAPO V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'attività dei Comuni per l'adozione dei Piani Territoriali degli orari affinché gli stessi siano coerenti ai principi di cui all'art. 106 quater e armonici tra loro nell'ambito della stessa Comunità Montana.
Art. 106 sexies - Contributi regionali per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali degli orari
1. La Regione concede contributi ai Comuni, singoli o associati, per la predisposizione e l'adozione dei piani territoriali degli orari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono ritenuti prioritari i piani territoriali degli orari che, tenuto conto della popolazione coinvolta, prevedano:
a) la qualificazione e la integrazione degli strumenti urbanistici generali vigenti sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità che l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;
b) il coinvolgimento di più Comuni;
c) l'introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire agli utenti l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione ed alle sue informazioni;
d) la riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree e contenitori dismessi per le finalità di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con regolamento, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2.
4. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.
omissis"
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
omissis
Art. 108
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo con effetto dal 1° gennaio 2003.
omissis
Art. 4
omissis
3. Il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 è sostituito da quanto contenuto nel comma 1 dell'art. 14 della medesima legge.
omissis
Art. 6
1. La promozione di iniziative imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei parchi e delle riserve naturali e quella riguardante l'imprenditorialità femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina, rispettivamente, nella L.R. 17.12.1996, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella L.R. 22.12.1995, n. 143, così come modificata dalla L.R. 16.9.1997, n. 96, fino al 31.12.2005.
omissis
Art. 24
omissis
2. Il 5° comma dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 è sostituito dal seguente: "5. Lo sviluppo termale viene affidato alla Direzione Attività Produttive: nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione .acquisisce il parere della Direzione Turismo".
3. All'art. 67 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 viene aggiunto il seguente 3° comma: "3. Le funzioni di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Direzione Attività Produttive; nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo".
4. Tutti i riferimenti al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Direzione Attività Produttive, contenuti nel testo normativo della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 sono da intendersi "Direzione Attività Produttive".
5. La Direzione Attività Produttive, con successivi adempimenti, attribuirà le funzioni di cui alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15 ai Servizi rispettivamente competenti per materia.
6. Con successivi provvedimenti amministrativi da emanarsi secondo le procedure di cui alla L.R. 77/1999 e successive modifiche la Direzione Attività Produttive provvederà all'individuazione della struttura organizzativa competente allo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi.
omissis
Art. 39
omissis
5. Nel 1° comma dell'art. 1 della L.R. 28 settembre 2001, n. 50 sono soppresse le parole "nell'anno 2001".
omissis
CAPO II - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE
omissis
CAPO III - MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI
omissis
"Art. 46
1. È ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per lavori, per forniture e per servizi con riguardo alle esigenze degli Organi Regionali, entro i seguenti limiti di spesa, esclusi spese tecniche ed oneri fiscali:
euro 200.000,00 per lavori;
euro 50.000,00 per le forniture e per i servizi.
2. Con specifico regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le tipologie delle spese in economia per lavori, forniture e servizi e la loro disciplina.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 2, è abrogato il Regolamento regionale n. 1 del 22.1.1997".
omissis
Art. 48
1. La Regione Abruzzo attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della sua intera fascia costiera concorrendo al sostegno degli interventi che i Comuni vorranno assicurare sui tratti di costa di rispettiva competenza.
2. La Regione a tal fine favorisce i seguenti interventi:
a) opere foranee e radenti di difesa degli abitati o di strutture pubbliche;
b) interventi di sistemazione opere idrauliche e di difesa;
c) ripascimento degli arenili e riqualificazione dei litorali;
d) interventi di manutenzione ed ottimizzazione delle opere esistenti;
e) altre tipologie di intervento di difesa della costa.
La Regione concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50% dell'ammontare della spesa per le iniziative assunte dai Comuni.
3. La Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili in funzione delle richieste dei Comuni, della valutazione del degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti valutata dal Servizio regionale Difesa e Tutela del Suolo.
4. Le istanze, con allegato il progetto definitivo, devono pervenire al Servizio di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
5. Le autorizzazioni di carattere ambientale e quelle di competenza della Guardia Costiera ovvero delle Opere Marittime sono trasmesse entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'ammissione al contributo da parte della Giunta.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in unica soluzione anticipata ai Comuni destinatari, che assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al loro vincolo di destinazione.
7. I lavori finanziati dalla presente legge iniziano entro novanta giorni dalla concessione regionale del contributo; il Comune finanziato entro quindici mesi rendiconta la spesa ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. 11 settembre 1979, n. 43.
8. Il collaudo delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione sono regolate dalle leggi vigenti; il Comune finanziato, per la complessa verificabilità delle opere, richiede tempestivamente la nomina dei collaudatori.
9. In caso di inadempienza grave da parte dei Comuni, la Giunta regionale provvede alla revoca motivata del finanziamento.
10. All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 2003, in euro 70.000,00 si provvede con lo stanziamento del Cap. 152392 (U.P.B. 05.02.002, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 10, Settore 15) denominato "Tutela e salvaguardia della fascia costiera" del bilancio annuale 2003.
omissis
Art. 64
1. Dopo il comma 8 ("La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX è pari …. omissis…..") dell'art. 60 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20 concernente: "Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva" sono aggiunti i seguenti commi:
"8 bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita , beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è autorizzata all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.
8 ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di euro 15.000,00.
8 quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo.
8 quinquies. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi".
Gli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91502 denominato: "Interventi nel campo dello sport - L.R. 7.3.2000, n. 20".
omissis
Art. 66
1. L'art. 44 recante "Marchio di provenienza e qualità" della L.R. 3 giugno 1982, n. 31 concernente: "Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982/1985" così come modificato dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 25, è abrogato.
omissis
Art. 71
1. All'art. 16 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 concernente "Attuazione del D.Lgs. 112/1998: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali", dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"3. La Giunta regionale approva criteri e tipologie generali per l'attuazione del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni, uniformandosi ai principi di sussidiarietà, semplificazione, nonché di unificazione dei procedimenti amministrativi".
omissis
Art. 73
1. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 34/2002 concernente: "Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo ed interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio" è sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 2003 l'onere è valutato in euro 200.000,00 ed è iscritto nell'ambito della UPB 05 02 010 sul Cap. 152189, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Interventi urgenti per il rischio idrogeologico e altre ipotesi di rischio".
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato con legge di bilancio ed è iscritto sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.
omissis
"Art. 91 quater
1. Al 1° comma dell'art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni le parole "e comunque nell'ambito delle assegnazioni statali in materia ai sensi del D.Lgs. 112/98" sono abrogate.
2. Dopo il 1° comma dell'art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 viene inserito il seguente:
1.bis. Per le medesime finalità sono utilizzate, di anno in anno, le assegnazioni statali alla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 112/98 in materia di "Incentivi alle imprese", iscritte sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e destinate agli interventi di cui alla presente legge in base ad apposito atto di riparto della Giunta regionale.
Art. 91 quinquies
1. Alla L.R. 99/1999 è inserito il seguente capo:
CAPO IV (Controllo e monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2)
Art. 17bis (Finalità) - 1. La Regione Abruzzo, Direzione alle Attività produttive, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, nonché per il monitoraggio delle attività svolte e per la verifica di congruenza con la regolamentazione Comunitaria in materia di fondi FERS. In particolare i controlli riguardano:
a) valutazione del progetto realizzato in relazione a quanto esposto in domanda;
b) monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge;
c) attività promozionale tesa alla diffusione dei principi di adesione volontaria delle imprese alle migliori prassi di gestione delle problematiche ambientali;
d) predisposizione di adeguate sintesi dei dati di base sullo stato di attuazione delle politiche ambientali, pertinenti con le azioni finanziate nell'ambito del DOCUP e finalizzate alla rendicontabilità dei fondi di cui alla presente legge.
Art. 17ter (Organismo di controllo e monitoraggio) - 1. La Regione Abruzzo individua come Organismo di Controllo e Monitoraggio l'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile del monitoraggio della presente legge.
2. Nel rispetto delle procedure tecnico amministrative, l'ARTA deve svolgere le funzioni di cui al precedente art. 24 di concerto con l'Organismo di Gestione della presente legge.
3. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono regolamentate da apposita convenzione sottoscritta dall'Organismo di Gestione e dall'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente.
4. I costi necessari per l'espletamento dell'incarico trovano capienza nell'ambito dei finanziamenti messi a disposizione dell'Organismo di Gestione della presente legge".
CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO DI CUI ALL'ART. 86 DEL D.LGS. 112/1998
Art. 92
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico, ivi compresi le autorizzazioni, è effettuata in base ai criteri vigenti in materia di normativa statale e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A".
2. Al fine di procedere:
a) alle modalità di presentazione delle domande di utilizzo del bene o delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere sui corsi d'acqua pubblici, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e le norme per la compilazione degli atti tecnici dei progetti di massima e di esecuzione a corredo delle domande;
b) alla formazione di un catasto nominativo delle concessioni delle pertinenze idrauliche;
c) alla formazione di un catasto nominativo delle autorizzazioni rilasciate intorno ai corsi d'acqua pubblica;
d) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni relativi alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, delle autorizzazioni, nonché dell'utilizzo dei beni del soprassuolo;
e) alla determinazione per le diverse tipologie di utilizzazione del demanio idrico, della somma forfetaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 65/1973). Di dette somme l'Amministrazione regionale non è tenuta a fornire alcuna rendicontazione al richiedente. Le somme sono introitate a detto titolo nella UPB 03 05 001 - Cap. 35013 di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico (art. 86 D.Lgs. 112/98), costruzioni invasi (D.L. 507/1994 convertito con Legge 584/1994) e polizia idraulica" - e sono destinate a finanziare l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico ivi compreso l'acquisto di materiale idoneo allo scopo, studi, ricerche e collaborazioni esterne. È istituito nella UPB 05 01 002 il correlativo capitolo di spesa 151401 denominato: "Fondo regionale per l'ottimizzazione della gestione del demanio idrico e dighe"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 10.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.
3. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le funzioni per la gestione del demanio idrico riguardante le pertinenze idrauliche trasferite alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 e all'introito dei relativi proventi.
5. All'art. 9 della L.R. 2/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2. bis. Per il servizio idrico integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Ente d'ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell'ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte prevalente della propria attività."
Art. 93
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5), il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui ai DD. del Ministero delle Finanze 25.2.1997, n. 90 e 24.11.2000 e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31.12.2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.
3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.
4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. 1775/33, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.
5. La Giunta regionale determina altresì la misura dei canoni dovuti per le diverse tipologie di utilizzo e dei proventi di cui agli artt. 7 e 11 del T.U. 1775/1933, l'istituzione dell'addizionale regionale prevista dal 4° comma dell'art. 18 della legge 36/1994 e della somma forfettaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 765/1973), con destinazione delle stesse secondo le modalità stabilite al 3° capoverso - lett. e) del precedente articolo, per le finalità della tutela e gestione della risorsa idrica.
6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:
a) della disponibilità della risorsa idrica;
b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;
c) delle diverse tipologie d'uso;
d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;
e) di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;
f) la riduzione del canone a favore degli utenti dell'uso industriale dell'acqua che si impegnano: all'adozione di sistemi di riciclo dell'acqua e al riuso delle acque di scarico, alla restituzione a valle del processo produttivo delle acque reflue "aventi gli stessi valori ovvero che si avvicinano per difetto a quelli indicati in apposite tabelle approvate dalla Giunta regionale che tengono conto degli obiettivi di qualità di cui al Tit. II - Capo I del D.Lgs. 152/1999. In dette tabelle sono indicati, per ogni parametro, uno o più valori al fine di differenziare la riduzione del canone che, in ogni caso, non può essere inferiore alla metà di quello stabilito a termine del comma 5 del citato art. 93. Per le finalità di cui al precedente capoverso si fa riferimento ai valori massimi di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/1999 o ai limiti stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del citato decreto legislativo".
7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di euro 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.
8. I proventi di cui al 2° comma del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare:" Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. 112/1998 ) e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86 - 2° comma del D.Lgs 112/1998, il capitolo di spesa 152108 (UPB 05 02 012), di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico "ordinari e straordinari" ; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 4.147.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.
"8bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze".
9. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
"Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 bis del D.L. 143/2003 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1.8.2003, n. 212 concernente: Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e demanio dello Stato, la cui gestione del demanio idrico è stata trasferita alle regioni dall'art. 86 del D.Lgs. 112/1998, la Regione esprime il nulla osta idraulico solo se è salvaguardata la pubblica incolumità e nell'eventualità che la cessione delle aree non interferisca con la messa in sicurezza dei corsi d'acqua previsti da strumenti di pianificazione difesa alluvioni ordinari e straordinari".
Art. 94
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto di cui al successivo comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali indicati nel suddetto comma, fatta eccezione:
a) per le domande di concessione di derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, non si da luogo alla pubblicazione dell'avviso di cui al 4° comma dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, anche se presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;
b) per le domande di concessioni di cui al precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono stati inseriti in programmi nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA '67, può procedersi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 13 del citato T.U. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni, purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione;
c) per le domande di concessioni di derivazione d'acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di cui alla precedente lett. b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.lgs. 11.5.1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d'acqua per abitante residente e fluttuante, calcolato secondo i parametri vigenti nella Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di detto D.Lgs. le cui opere siano state completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione del 6° comma dell'art. 22 del D.Lgs. 152/99, la Regione provvede entro un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge,
censite le utenze in atto nell'ambito del bacino, sentiti i concessionari interessati dalla revisione, accertata la disponibilità idrica del bacino, sentito l'Ufficio Idrografico e Mareografico e accertata l'idoneità delle acque destinate al consumo umano, alla revisione delle utenze secondo le priorità stabilite dal 1° comma dell'art. 2 della legge 36/1994.
3. Il 6° comma dell'art. 23 della L.R. 81/1998 è così riformulato: "I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico - amministrativo alle Province, "mentre al Servizio gestione demanio idrico e dighe sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni d'acqua. Il Direttore dell'area territorio, sentito il Comitato consultivo tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e da un rappresentante dell'Avvocatura regionale, si pronuncia, avvalendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della L.R. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti". La medesima procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa del suolo, in riferimento all'art. 14 della L.R. 43/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al limite di un importo di euro 10 milioni al netto dei lavori a base d'asta. Per i lavori di importo superiore a detto limite è richiesto il parere del C.R.T.A. che deve essere reso nei termini previsti dal 1° comma dell'art. 11 della L.R. 33/1995. Qualora il parere non sia reso nei suddetti termini, si applica il disposto del II° comma del medesimo articolo.
"3bis. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione delle risorse idriche, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 16.9.1998, n. 81, così come modificato con L.R. 7.4.1999, n. 20, sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
- per produzione di forza motrice: litri 200 al minuto secondo;
- per acqua ad uso potabile: litri 100 al minuto secondo;
- per irrigazione: litri 200 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore a 200 ettari;
- per bonificazione per colmata: litri 200 al minuto secondo;
- per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui;
- per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
- per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3ter. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante; sono assimilate a grandi derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti di cui al primo capoverso del presente comma, risultano collegate, per opere di presa o per funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni. Parimenti, sono assimilate a grandi derivazioni quelle ad uso potabile, di cui al Capo II della legge 36/1994, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto primo capoverso.
3quater. La Giunta regionale, su proposta della Direzione area territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L'atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".
3quinquies. Ai fini dell'individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sbarramenti, di cui al comma 2 dell'art. 23 della L.R. 81/1998, così come modificato con L.R. 20/1999, sono considerati di competenza regionale quelli che, pur non eccedendo i limiti di cui alle lett. a), b) e c) del citato comma 2, sono a servizio di utenze classificate, dal precedente comma 3 bis, grandi derivazioni d'acqua".
4. Ai fini dell'applicazione del 7° comma dell'art. 12 del D.Lgs. 79/1999 la comunicazione prevista nel medesimo comma si intende effettuata anche qualora dovesse risultare l'esercizio dell'utenza, nel termine previsto dal citato comma, da atti in possesso della pubblica amministrazione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.
5. Nelle more della classificazione, di cui all'art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli artt. 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle Province le competenze su tutti i corsi d'acqua pubblica fatta eccezione:
a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lett. b) del 10° comma dell'art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;
b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I° ordine che restano di competenza regionale.
6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento, in attuazione dell'art. 20, 7° comma della legge 59/1977, la delegificazione, lo snellimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche, di cui ai principali riferimenti normativi: R.D. 11.12.1933, n. 1775, R.D. 14.8.1920, n. 1285, Legge 5.1.1974, n. 36, D.Lgs. 152/1999, L.R. 12/1980 e L.R. 81/1998, secondo i criteri e principi di cui all'art. 20, 5° comma della Legge 59/1977, nonché delle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione della risorsa acqua.
7. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma, in applicazione dell'art. 23, comma 9 ter del D.Lgs. 152/1999, modificato dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 258/2000, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme e i regolamenti statali in materia di procedimenti amministrativi di concessioni di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili elencate nello stesso.
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE
omissis
"CAPO V BIS (NORME PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA)
omissis
Art. 106 quinquies - Ruolo delle Comunità montane
1. Le Comunità montane possono coordinare, nelle forme previste dal CAPO V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'attività dei Comuni per l'adozione dei Piani Territoriali degli orari affinché gli stessi siano coerenti ai principi di cui all'art. 106 quater e armonici tra loro nell'ambito della stessa Comunità Montana.
Art. 106 sexies - Contributi regionali per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali degli orari
1. La Regione concede contributi ai Comuni, singoli o associati, per la predisposizione e l'adozione dei piani territoriali degli orari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono ritenuti prioritari i piani territoriali degli orari che, tenuto conto della popolazione coinvolta, prevedano:
a) la qualificazione e la integrazione degli strumenti urbanistici generali vigenti sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità che l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;
b) il coinvolgimento di più Comuni;
c) l'introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire agli utenti l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione ed alle sue informazioni;
d) la riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree e contenitori dismessi per le finalità di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con regolamento, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2.
4. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.
omissis"
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
omissis
Art. 108
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo con effetto dal 1° gennaio 2003.