L.R. 18/01/2005 n. 1
Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Marche
- Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
Art. 1
1. Le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti s.p.a. di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), sono svolte dalla Regione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti s.p.a. alla data del 31 dicembre 2003 è inquadrato nel ruolo del personale regionale, previo superamento di una prova di idoneità per titoli ed esami.
3. La procedura di cui al comma 2 è definita dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale in materia di accesso dall'esterno ed in base all'equiparazione tra la qualifica posseduta dal personale nella società di provenienza e le qualifiche regionali indicate nella tabella allegata alla presente legge.
4. Sono abrogati:
a) la legge regionale 22 dicembre 1997, n. 73 (Potenziamento dell'Agenzia regionale per le materie prime secondarie);
b) l'articolo 11 della l.r. 28/1999.
Art. 2
1. Per le spese previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 25.000; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.07.01 del bilancio di previsione per l'anno 2005 e successivi.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2005 nell'UPB 2.07.01 a carico del capitolo relativo agli stipendi e retribuzioni del personale regionale, istituito dalla Giunta regionale, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale.
1. Le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti s.p.a. di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), sono svolte dalla Regione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti s.p.a. alla data del 31 dicembre 2003 è inquadrato nel ruolo del personale regionale, previo superamento di una prova di idoneità per titoli ed esami.
3. La procedura di cui al comma 2 è definita dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale in materia di accesso dall'esterno ed in base all'equiparazione tra la qualifica posseduta dal personale nella società di provenienza e le qualifiche regionali indicate nella tabella allegata alla presente legge.
4. Sono abrogati:
a) la legge regionale 22 dicembre 1997, n. 73 (Potenziamento dell'Agenzia regionale per le materie prime secondarie);
b) l'articolo 11 della l.r. 28/1999.
Art. 2
1. Per le spese previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 25.000; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.07.01 del bilancio di previsione per l'anno 2005 e successivi.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2005 nell'UPB 2.07.01 a carico del capitolo relativo agli stipendi e retribuzioni del personale regionale, istituito dalla Giunta regionale, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale.