L.R. 19/02/2004 n. 2

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2004).<br>Stralcio. Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 14/04/2004 n. 7.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • Omissis

    Art. 7 - (Cofinanziamento opere di difesa della costa)

    1. Le opere a difesa della costa sono realizzate con il cofinanziamento dei Comuni interessati, nella misura:
    a) non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo delle opere per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
    b) non superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle opere per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

    Omissis

    Art. 15 - (Fondo di rotazione per la progettazione)

    1. È istituito, per l'anno 2004, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 2.466.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

    2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.
    3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici e urbanistica.
    4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2004.

    5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.
    6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
    7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal Dirigente del servizio su motivata istanza dell'ente beneficiario.

    8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

    Omissis

    Art. 22 - (Modifica alla l.r. 17/1979)

    1. All'articolo 3 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "6 bis. I dirigenti delle strutture regionali potranno accordare proroghe dei termini fissati con i provvedimenti di concessione di contributi regionali.
    6 ter. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non essere imputabili a responsabilità dell'ente beneficiario.".

    Omissis

    Art. 24 - (Ambienti fonoassorbenti)

    1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella regione Marche) sono subordinati all'approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 15, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

    Art. 25 - (Sospensione rilascio autorizzazioni nuove centrali)

    "1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni o alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione per la realizzazione di nuove centrali termoelettriche alimentate a metano, carbone, olio combustibile, nonché di impianti eolici. Per quanto riguarda le nuove centrali idroelettriche, la conclusione del procedimento è subordinata all'approvazione del Piano di tutela delle acque e ad una valutazione di congruità con lo stesso. Tale disposizione non si applica agli impianti rientranti nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE, recepita con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Resta invariato l'utilizzo di altre tecnologie di sfruttamento dell'energia solare e da biomasse.".

    2. La sospensione di cui al comma 1 ha comunque validità fino al 31 dicembre 2004.

    Art. 26 - (Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata)

    1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi delle l.r. 8 settembre 1982, n. 36; 15 novembre 1989, n. 27; 10 febbraio 1993, n. 9; 17 dicembre 1993, n. 31 e 30 agosto 1994, n. 38.

    Art. 27 - (Utilizzo dei fondi di edilizia residenziale pubblica)

    1. In attesa della legge di riforma del sistema dell'edilizia residenziale pubblica, le risorse disponibili di edilizia sovvenzionata ed agevolata, provenienti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 112/1998, possono essere indifferentemente utilizzate per finanziare programmi di intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 179/1992.
    2. Se gli interventi finanziati con i programmi di cui al comma 1 non pervengono alla fase di inizio lavori entro tredici mesi dal provvedimento di individuazione del soggetto attuatore, l'Amministrazione provinciale competente procede, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l.r. 10/1999, alla riconferma del finanziamento per lo stesso intervento, qualora vengano rilevati concreti requisiti di fattibilità; in caso contrario procede ad una diversa localizzazione del finanziamento.

    Omissis

    Art. 44 - (Dichiarazione d'urgenza)

    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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