L.R. 21/06/1996 n. 38

Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 08/02/2005 n.6, del 10/02/2006 n.2
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Abruzzo
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Principi generali

    1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future.

    2. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente comma principalmente attraverso la promozione e la istituzione di aree naturali protette.
    3. La Regione Abruzzo, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico del proprio insieme di aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino il rilevante valore naturalistico ed ambientale un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino Parco d'Europa.

    Art. 2 - Finalità

    1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, detta norme per l'istituzione e la gestione di aree protette e per la tutela dell'ambiente naturale regionale.
    La presente legge persegue le seguenti finalità:
    - realizzazione di un sistema integrato di aree protette;
    - conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversità;
    - conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;

    - difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonché delle formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere;
    - disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi;
    - applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attività economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;

    - miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attività economiche in armonia con le finalità delle aree protette;
    - tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.

    Art. 3 - Sistema integrato delle aree protette

    1. Il sistema integrato delle aree protette della Regione Abruzzo è costituito dalle seguenti categorie:
    a) Parco naturale regionale;
    b) Riserva naturale regionale;
    c) Monumento naturale regionale;
    d) Riserva Naturale di interesse provinciale.

    Art. 4 - Istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali

    1. I Parchi e le Riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale nel rispetto delle leggi 6.12.1991, n. 394 e 11.2.1992, n. 157.
    2. Le proposte d'istituzione di Parchi e Riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richiesta di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti, possono essere avanzate:
    a) da ciascun Consigliere regionale;
    b) dalla Giunta regionale;
    c) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, nel cui territorio è contenuta in tutto o in parte l'area interessata;

    d) dalla Comunità Montana nel cui territorio ricade in tutto o in parte l'area interessata;
    e) dal Comune o dai Comuni nel cui territorio è contenuta almeno la metà del territorio dell'area interessata;
    f) da non meno del 20% degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati,
    g) da, sentiti in Comuni interessati, non meno di tre Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge 349/1986 ed operanti stabilmente in Abruzzo.

    3. Le proposte devono preliminarmente contenere i seguenti elementi:
    a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima;
    b) perimetrazione di massima;
    c) obiettivi da perseguire.
    4. La proposta, corredata come specificato al comma precedente, è inoltrata al Settore Beni Ambientali e Cultura, Ufficio Pacchi e Riserve naturali della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette nei successivi 30 giorni la proposta al Comitato tecnico-scientifico perché proceda ad esprimere il relativo parere obbligatorio ai sensi del successivo articolo 5.

    5. Il Componente la Giunta invia la proposta, corredata del parere predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni interessati, e decorsi 90 giorni convoca una conferenza degli enti interessati per raccogliere suggerimenti e proposte per la redazione del documento di indirizzo previsto dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
    6. La Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge che viene trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio regionale.

    7. La legge istitutiva dell'area protetta regionale definisce le eventuali altre norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di cui al successivo articolo 8, da valere in attesa della formazione e dell'approvazione del piano per il parco o della riserva e dei relativi regolamenti.
    8. Le Riserve naturali la cui istituzione è stata richiesta dai Comuni interessati dal almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite con legge regionale in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

    Art. 5 - Il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette

    1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le aree protette, di seguito denominato "Comitato", presso il Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, in L'Aquila.
    2. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione svolge funzioni di supporto al Comitato e cura tutti gli adempimenti conseguenti.
    3. Il Comitato esprime parere obbligatorio: entro 45 giorni sulla istituzione, sullo statuto, sui piani e sui rispettivi regolamenti dei parchi e delle riserve naturali, nonché sulle attività al comma 9 art. 8 della presente legge. Il suo Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato argomenti in ordine all'attuazione in ambito regionale dei principi dettati dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'applicazione su scala regionale delle direttive UE e convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano, nonché quant'altro in materia ritenga opportuno.

    "4. Il Comitato è così composto:
    a) dal Direttore dell'Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia che lo presiede, o da un suo delegato;
    b) da due esperti, di cui uno botanico, l'altro zoologo, designati dal Dipartimento di scienze ambientali dell'Università di L'Aquila, o da loro delegati;
    c) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal Componente la Giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell'ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco suddetto;

    d) dal Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio o da un suo delegato;
    e) dal Dirigente del Servizio Aree protette della Regione o da un suo delegato;
    f) dal Responsabile dell'Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela ambientale o da un suo delegato;
    g) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati."

    5. La mancata designazione, se prevista, o il rifiuto, non crea impedimento alla formazione del Comitato. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità, la Giunta regionale provvede alle designazioni sostitutive.
    6. Il Comitato è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ha la durata pari alla legislatura e gli esperti possono essere rinominati una sola volta.

    7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta.
    "8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti."
    9. Possono partecipare alle sedute del Comitato, con facoltà di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto:
    - i Consiglieri regionali;
    - i Componenti la Giunta;
    - i Direttori dei Parchi e delle Riserve o i Responsabili delle Riserve su loro richiesta.

    E per i territori di loro competenza:
    - i Presidenti delle Province e loro delegati;
    - i Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati.
    10. Ai membri verrà corrisposto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto per il C.R.T.A. di cui alla L.R. 12.4.1983, n. 18, modificata ed integrata.
    11. Il Comitato sostituisce a tutti gli effetti i Comitati Tecnico-Scientifici dei Parchi e delle Riserve di istituzione regionale.

    Art. 6 - Ufficio Parchi e Riserve naturali

    1. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Abruzzo svolge i seguenti compiti:
    a) elabora studi e proposte per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve ;
    b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di riserve naturali;
    c) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve e dei piani di gestione naturalistica, dei relativi programmi di attuazione e dei regolamenti;
    d) predispone il documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1 lettera a) della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

    e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali a livello regionale ed interregionale in materia di parchi e riserve naturali;
    f) propone alla Giunta regionale la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturale della Regione Abruzzo, nonché alla valorizzazione e promozione turistica dello stesso anche attraverso pubblicazione o acquisto e successiva distribuzione di materiale divulgativo quali manifesti, depliants, libri, videocassette, e attraverso l'organizzazione di convegni e mostre;

    g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve;
    h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e della immagine dei parchi e delle riserve (tipologie delle attrezzature, servizi, pubblicazioni, segnaletiche);
    i) provvede all'istruttoria per i contributi ai Comuni gestori di aree protette ed anche ad altri soggetti istituzionali nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f;

    l) provvede alla istruttoria di merito formulando un parere tecnico per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve e per i piani e progetti relativi alle aree protette;
    m) costituisce supporto per le specifiche competenze ecologiche e naturalistiche all'attività sia dell'Ufficio Tutela Beni Ambientali che del Servizio Assetto del Territorio;
    n) svolge, altresì, funzioni di segreteria e di supporto amministrativo sia per il Comitato di cui all'art. 5 che per gli adempimenti derivanti dalle singole leggi nazionali in materia;

    o) cura l'istruttoria degli atti derivanti dalla applicazione dell'art. 83 del D.P.R. 616/77 e provvede alla loro definizione;
    p) propone alla Giunta regionale l'eventuale contributo d'indennizzo, non ricompreso fra i benefici previsti dalla L.R. 3/74, per i danni subiti dagli allevatori ed agricoltori nei territori delle aree protette, per le attività di tutela ambientale.
    2. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali può avvalersi, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di Istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, delle strutture tecniche e scientifiche del Corpo Forestale e dei Parchi esistenti sul territorio della Regione Abruzzo, delle Province, di Enti ed Associazioni culturali e di protezione ambientale, di Società e Cooperative particolarmente qualificate nel settore. La Giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni anche onerose.

    3. Le nomine ed i pareri richiesti alla Regione ai sensi della vigente legislazione in materia di parchi e riserve sono attribuiti alla competenza della Giunta regionale.
    4. Compatibilmente alla rideterminazione degli uffici e delle piante organiche prevista dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/93, la Regione Abruzzo adegua l'organico dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ai nuovi compiti assegnati in materia dell'attuale legislazione per il raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento delle aree protette ed alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.

    Art. 7 - Sede dei parchi e delle aree naturali protette:

    1. Le sedi legali e operative dei Parchi regionali si localizzano all'interno del territorio dei parchi stessi, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo attraverso lo Statuto del parco. Le sedi legali e operative delle altre aree protette regionali si localizzano presso le sedi dei relativi Enti di gestione. La Regione Abruzzo mette a disposizione la propria sede in Roma allo scopo di facilitare i rapporti fra gli enti gestori le aree protette insistenti sul territorio della Regione Abruzzo e gli uffici dello Stato o di altre Regioni.

    Art. 8 - Norme transitorie di salvaguardia

    1. All'interno di ciascun Parco o Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici.
    2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
    a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
    b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

    c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione, qualora operante;

    d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;
    e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

    f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
    g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
    h) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ecc.;
    i) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

    l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
    m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
    n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
    o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

    p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
    q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
    3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
    4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico.

    5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
    6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui le singole leggi istitutive o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione.
    7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, art. 30 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

    8. Previo parere del Comitato può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.
    9. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato, con proprio decreto è autorizzato ad emettere, per le aree protette per le quali è stata depositata proposta di istituzione delle forme previste dalla presente legge, le norme di salvaguardia di cui ai commi precedenti sull'intera area o su parte di essa.

    TITOLO II - PARCHI NATURALI REGIONALI

    Art. 9 - Definizione e articolazione in zone

    1. I Parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 394/91, da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.

    2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo interno, le seguenti zone individuate dal piano del parco:
    - Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;
    - Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;

    - Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 18/83 così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95;
    - Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco;

    3. Per ciascuna zona l'Ente gestore deve stabilire le relative norme d'uso.

    Art. 10 - Leggi istitutive dei Parchi naturali regionali

    1. La legge istitutiva del Parco deve prevedere:
    - i confini;
    - i tempi di tabellazione;
    - le modalità di gestione ed i soggetti ad essa preposti;
    - le norme transitorie di salvaguardia valide fino all'entrata in vigore del parco;
    - le direttive e le modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano del parco, del piano pluriennale economico e sociale e del regolamento;
    - la norma finanziaria.

    Art. 11 - Ente parco regionale

    1. Con la legge istitutiva del parco viene costituito l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco stesso.
    2. Sono organi dell'Ente parco:
    - il Presidente;
    - il Consiglio direttivo;
    - il Collegio dei revisori dei conti;
    - la Comunità del parco.
    3. Il Presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge n. 394/91 e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano d'età. Qualora il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un presidente protempore.

    4. Il Presidente del Parco naturale regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, Provinciale, Comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore Comunale; Presidente o Assessore Provinciale, Presidente o Assessore di Comunità Montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

    5. Il Consiglio direttivo è composto:
    a) da sei membri nominati dalla Comunità del parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane ricompresi nell'area protetta; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;
    b) da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone altamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

    - due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. c) comma 4 art. 5 della presente legge;
    - uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università abruzzese;
    - uno su proposta del Componente per materia scelto tra esperti in campo ambientale la cui professionalità sia comprovata da adeguato curriculum;
    - uno su proposta del Componente la Giunta competente per materia scelto tra esperti in discipline giuridico economiche.

    6. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e possono essere rinominati per una sola volta.
    7. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
    8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta, il Componete la Giunta preposto al settore provvede all'insediamento degli organi dell'Ente parco.

    9. Il Consiglio Direttivo:
    - delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;
    - esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;
    - fornisce alla Comunità del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;
    - predispone e adotta lo statuto dell'Ente parco che è approvato dalla Giunta regionale.
    10. Ai Componenti del Consiglio direttivo e al Presidente e al Vice-Presidente spettano i compensi pari al 80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi nazionali.

    11. Il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Consiglio direttivo nel rispetto dell'art. 24 della legge 6.12.1991, n. 394, è composto da tre membri, uno dei quali scelto tra iscritti dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di Presidente, uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
    12. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rinominabili per una sola volta.

    13. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
    14. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

    15. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.
    16. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
    17. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della Comunità Montana in rapporto alla popolazione e al territorio ricompreso nel parco.

    18. La Comunità del parco è costituita:
    a) dai Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri da essi delegati;
    b) dai Presidenti delle Province interessate o Consiglieri loro delegati;
    c) dai Presidenti delle Comunità Montane interessate o Consiglieri loro delegati.
    19. La Comunità del parco ha compiti propositivi e consultivi; in particolare, predispone:
    - il piano pluriennale economico sociale; il suo parere è obbligatorio:
    a - sullo statuto;
    b - sul piano e sul regolamento del parco;

    c - sul bilancio e sul conto consuntivo;
    d - su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
    20. La Comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un'indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al Presidente della principale Comunità Montana il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente, nel perimetro del parco.

    Art. 12 - Personale del parco naturale regionale

    1. La pianta organica del parco regionale è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente.
    2. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente parco della Polizia locale provinciale e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente. Lo statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le sue attribuzioni.

    3. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale, ovvero, limitatamente alla figura del Direttore, mediante contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti particolarmente esperti, iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio all'attività di Direttore del parco di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 394/91. Si prescinde dall'iscrizione nel caso in cui l'elenco non sia stato formato, ferme restando le clausole di comprovata esperienza.

    4. L'Ente Parco per il conseguimento dei fini d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra Ente parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della Legge n. 394/91.

    5. È comunque consentito all'Ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

    Art. 13 - Statuto dell'Ente parco naturale regionale

    1. Lo statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.
    2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:
    a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco, nonché le modalità di nomina del Presidente;
    b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;
    c) la sede definitiva dell'Ente parco;
    d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
    e) la procedura necessaria per la eventuale modifica dello statuto stesso.

    3. La proposta di statuto, predisposta entro tre mesi dall'insediamento del primo Consiglio direttivo, è sottoposta al parere della Comunità del parco e del Comitato che provvederanno a renderlo entro i successivi trenta giorni.
    4. I pareri di cui al precedente comma 3 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.
    5. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette per l'approvazione da parte della Regione.

    Art. 14 - Formazione del piano e del regolamento

    1. Il Piano ed il regolamento del parco sono predisposti entro un anno dall'insediamento del Consiglio Direttivo e sottoposti a parere del Comitato e della Comunità del parco che provvedono a renderli entro i successivi tre mesi.
    2. Il Consiglio Direttivo, dopo aver apportato le eventuali modifiche, li adotta.
    3. Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
    4. Il Piano ed il regolamento rimangono depositati presso le Segreterie delle Province, Comunità Montane e Comuni a libera visione del pubblico per quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

    5. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni con gli enti di cui al comma precedente al fine di verificare la congruenza con il P.T.P. e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.
    6. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni all'Ente parco anche sotto forma di istanze, proposte o contributi.
    7. Entro i successivi sessanta giorni l'Ente parco si esprime sulle osservazioni presentate adeguando il Piano ed il Regolamento.

    8. L'Ente parco li trasmette alla Regione, unitamente
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