L.R. 21/06/1999 n. 18
Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR.41/99,6/2000,11/2000,29/2000,39/2000,43/2000,2/2002,8/2002, del 29/11/2004 n.24, del 04/08/2006 n.20, del 29/05/2007 n.22, del 03/07/2007 n.23 e dalla Circ.Dip.Tut.Amb. del 27/12/02, n. 3.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della I. 59/1997), definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e gli Enti locali, delle funzioni ed attività:
a) secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità;
b) secondo criteri di completezza e omogeneità evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici;
c) individuando modalità di esercizio che rispettino l'autonomia organizzativa degli enti e assegnino piena responsabilità in ordine alle attività espletate mediante il conferimento dei compiti connessi, strumentali e complementari, in modo da identificare in capo ad unico soggetto le competenze di ciascun servizio o attività amministrativa;
d) garantendo il coordinamento complessivo dell'esercizio delle funzioni da parte della Pubblica Amministrazione.
2. I criteri e i principi del presente titolo costituiscono criterio di interpretazione delle di disposizioni della presente legge.
3. La disciplina della protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, della difesa della costa e dei ripascimenti è contenuta nella legge regionale di recepimento del d.lgs. 112/1998 in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e quella della valutazione di impatto ambientale nella legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale).
Articolo 2 - (Funzioni della Regione)
1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le funzioni ed i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e concertazione che regolano i rapporti della Regione con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni;
c) l'attuazione di specifici programmi di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la valutazione di impatto ambientale;
f) le attività a rischio di incidente rilevante;
g) la cura di interessi di carattere unitario e le specifiche attribuzioni previste oltre che dai titoli seguenti dalle altre normative di settore cui la presente legge rinvia.
Articolo 3 - (Funzioni delle Province)
1. La Provincia esercita funzioni di:
a) pianificazione e programmazione a livello provinciale;
b) organizzazione degli ambiti ottimali di gestione ove previsti dalle leggi di settore;
c) promozione di intese fra i Comuni e supporto in relazione all'espletamento delle funzioni conferite;
d) controllo ambientale;
e) approvazione e autorizzazione di impianti di particolare rilevanza;
f) attuazione di interventi.
Articolo 4 - (Funzioni dei Comuni)
1. Il Comune esercita la generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, con la esclusione di quelle riservate dalla legge allo Stato, alla Regione, alle Province o ad altri Enti locali.
2. Il Comune può delegare funzioni alla Comunità Montana.
Articolo 5 - (Funzioni delle Comunità Montane)
1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa delegate o subdelegate da parte delle Province e dei Comuni.
2. La Comunità Montana esercita le funzioni:
a) di raccolta e trasferimento di dati;
b) di autorizzazione di opere in materia di difesa del suolo;
c) di attuazione di interventi previsti nei programmi regionali e provinciali.
Articolo 6 - (Funzioni dell'ARPAL)
1. L'Agenzia Regionale per l'ambiente Ligure ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), espleta, in particolare, la funzione di supporto tecnico in materia ambientale all'azione della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane che, di norma. si avvalgono della stessa in relazione alla istruttoria tecnica delle autorizzazioni e dei progetti, al controllo delle emissioni ed immissioni, al monitoraggio ed alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale.
Articolo 7 - (Enti parco)
1. Gli Enti parco, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni, svolgono i compiti in materia di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali, promozione ed organizzazione della loro fruizione a fini didattici e scientifici, anche in coordinamento con i programmi di educazione ambientale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b).
Articolo 8 - (Rapporti tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani di settore)
1. Le disposizioni della presente legge, in coerenza con quanto stabilito dal Titolo III della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), costituiscono anche attuazione del disposto di cui all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998 in tema di rapporto tra pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore.
2. Ai fini di cui al comma 1 i piani di settore:
a) qualora già approvati prima della formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale vengono recepiti e coordinati dallo stesso ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della I.r. 36/1997;
b) qualora vengano approvati successivamente costituiscono specificazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. La Provincia, con il provvedimento di approvazione del piano di settore, esplicita il rapporto con gli atti di pianificazione dei diversi livelli e le eventuali modifiche al rispettivo PTC conseguenti alla approvazione del piano, indicando gli adeguamenti necessari per riallineare le previsioni della pianificazione territoriale.
3. Le indicazioni di carattere prescrittivo contenute nei piani dell'ambiente, della difesa del suolo e delle aree protette vincolano la pianificazione territoriale.
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'AMBIENTE
CAPO I - PROGRAMMI E COMPETENZE GENERALI
Articolo 9 - (Oggetto e finalità)
1. Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie e delle normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di ambiente, che sono volte in particolare a:
a) tutelare e valorizzare l'ambiente, salvaguardando singolarmente e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche in relazione allo sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti civili e delle infrastrutture;
b) attuare azioni integrate, preventive, di controllo e di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente coerenti con il principio "chi inquina paga";
c) promuovere l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale;
d) favorire la partecipazione dei soggetti privati singoli o associati alla formazione dei piani ed al controllo degli interventi conseguenti.
Articolo 10 - (Compiti generali di rilievo regionale)
1. Sono di competenza della Regione:
a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualità e sicurezza e con l'Unione Europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore;
b) la formazione e l'approvazione dell'Agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione;
c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse non riservate allo Stato;
d) la relazione generale sullo stato dell'ambiente e la divulgazione dei dati in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 (attuazione della direttiva 90/313 concernente la libertà di accesso in materia di ambiente) nei limiti di quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera c) del d.lgs. 112/1998;
e) l'approvazione di piani e programmi di intervento di regia regionale con la ripartizione delle risorse assegnate;
f) la promozione della caratterizzazione naturalistica delle scelte progettuali, tecnologiche e di ingegneria del territorio e dell'ambiente, nonché la promozione di tecnologie pulite;
g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione e informazione ambientale;
h) l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale;
i) i provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.
2. La Regione svolge anche attività connesse alla protezione dell'ambiente marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Regione:
a) si avvale dell'ARPAL, ai sensi dell'articolo 6, quale supporto tecnico, cui affidare incarichi per l'effettuazione di ricerche, predisposizione o istruttoria di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica ambientale anche sotto il profilo energetico;
b) può affidare incarichi alla FILSE conformemente alle finalità della stessa.
4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche ambientali nelle azioni conseguenti alle linee guida della pianificazione ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure di concertazione.
Articolo 11 - (Agenda 21)
1. La Regione, ai fini di provvedere alla tutela e valorizzazione del sistema ambiente, adotta quale principio ispiratore delle proprie politiche quello dello sviluppo sostenibile inteso come evoluzione di un sistema socio economico attraverso un utilizzo delle risorse equo nei confronti delle generazioni presenti e future.
2. L'Agenda 21, che ha i contenuti di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni, costituisce il piano regionale dell'ambiente e:
a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell'intredisciplinarietà e della partecipazione;
b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile attraverso la definizione di indirizzi;
c) fissa gli obiettivi, le strategie e le priorità della pianificazione ambientale ed energetica e costituisce l'aggiornamento del progetto ambiente di cui alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla Società Regionale per l'Ambiente);
d) coordina gli interventi ambientali della Regione e degli Enti locali e promuove la realizzazione di Agende 21 locali;
e) definisce i criteri per la individuazione delle are a elevato rischio di crisi ambientale;
f) individua, per i diversi comparti ambientali, gli obiettivi da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica. definisce una specifica strategia di sostenibilità e determina gli strumenti.
3. I piani dei singoli comparti ambientali ed il piano energetico qualora approvati prima della definizione dell'Agenda 21 sono, ove del caso, dalla stessa modificati e coordinati con i suo obiettivi e le strategie.
Articolo 12 - (Procedure di approvazione dell'Agenda 21 e dei piani regionali ambientali)
1. L'Agenda 21 è approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, assicurando adeguata pubblicità e massima partecipazione ed ha una durata di cinque anni. In particolare:
a) la Giunta regionale approva lo schema di Agenda 21 e delega l'Assessore competente per materia ad indire e coordinare l'inchiesta pubblica sui contenuti del documento;
b) l'Assessore competente per materia determina le modalità dell'inchiesta e nomina il Presidente dell'inchiesta pubblica scegliendolo fra il personale del Dipartimento Ambiente e Territorio con qualifica non inferiore a dirigente. In ogni caso le modalità dell'inchiesta devono includere la consultazione delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, anche mediante l'espressione di pareri su cui si pronuncia la Giunta regionale nel corso dell'istruttoria;
c) l'inchiesta Pubblica ha luogo presso la sede della Regione, prevede la pubblicazione del relativo avviso presso le Province e la possibilità a chiunque di presentare osservazioni entro i successivi quarantacinque giorni;
d) trascorsi novanta giorni dalla data di indizione il Presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette alla Giunta le osservazioni presentate nel coso dell'inchiesta dai soggetti consultati con le proprie valutazioni;
e) la Giunta regionale, acquisito il parere della adunanza generale del Comitato tecnico regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), dato conto delle osservazioni pervenute nel corso dell'inchiesta pubblica, formula la proposta di schema definitivo di Agenda 21 al Consiglio regionale per l'approvazione entro i sessanta giorni successivi.
2. Per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani regionali ambientali e del piano energetico si segue la procedura di cui al comma 1 con le seguenti modifiche:
a) il termine di cui al comma 1, lettera c) è ridotto dall'Assessore competente per materia a seconda del contenuto degli stessi, comunque non al di sotto di quarantacinque giorni;
b) il parere di cui al comma 1, lettera e) viene espresso dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio;
c) in relazione al piano di risanamento delle acque il parere è dato congiuntamente dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale e dalla sezione del Comitato tecnico dell'autorità di bacino del CTR per il territorio.
Articolo 13 - (Programma annuale degli interventi)
1. La Giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie, priorità e criteri indicati nell'Agenda 21, ove del caso integrati con predefiniti requisiti di ammissibilità, e della valutazione delle risorse comunitarie, statali, regionali, tariffarie e locali disponibili definisce, mediante procedure concertativi, il programma annuale degli interventi e le modalità di finanziamento.
2. La Giunta regionale in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nel programma da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso ovvero intervenire in via sostitutiva con nomina di un commissario ad acta.
3. Qualora l'attuazione del programma richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione, su iniziativa dell'Ente competente all'attuazione dell'intervento.
Articolo 14 - (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)
1. La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, sulla base dei criteri indicati nell'Agenda 21, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. I Comuni interessati o le Province, in caso di aree ricadenti in più Comuni, propongono un piano di risanamento che è approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone, tra l'altro, le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) a vigilare sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione del dispositivo di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
4. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.
5. Unitamente al piano di risanamento viene predisposto il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, tempi e le procedure per l'attuazione.
Articolo 15 - (Banche dati ambientali)
1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, espleta interventi e azioni volte al monitoraggio, alla elaborazione, alla analisi e alla trasmissione dei dati ambientali, nonché lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale Ligure (SIRAL) a cui affluiscono tutti i dati ambientali.
2. La Provincia provvede ad individuare i soggetti, pubblici o privati, gestori di impianti che, con le loro emissioni liquide, gassose o sonore, possono provocare inquinamenti, tenuti ad installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo continuo ed automatico dei dati ambientali. Le specifiche di trasmissione di tali dati devono essere compatibili con quelle previste dal SIRAL, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale.
3. Ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 al cui accertamento e riscossione provvede la Provincia.
Articolo 16 - (Accesso alle informazioni in materia di ambiente)
1. Le Autorità pubbliche rendono disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati dall'articolo 4 del d.lgs. 39/1997 relativi a:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) le questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare;
d) la riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
2. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato si intende per:
a) informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b) Autorità pubbliche: tutte le Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le Aziende autonome, gli Enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.
3. I dati di che trattasi sono messi a disposizione con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 24 1, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in possesso della Regione e dai rispettivi regolamenti per quanto riguarda gli Enti locali.
Articolo 17 - (Informazione ed educazione ambientale)
1. La Regione realizza e promuove attività di informazione, comunicazione ed educazione su temi di carattere ambientale relativi al proprio territorio.
2. Tali attività in particolare riguardano:
a) redazione e diffusione, anche in collaborazione con altri Enti competenti in materia, di pubblicazioni inerenti lo stato dell'ambiente ligure;
b) partecipazione ad iniziative editoriali aventi la finalità di contribuire a diffondere la conoscenza ditematiche ambientali;
c) diffusione di informazioni e dati attraverso i mass-media;
d) organizzazione e partecipazione a convegni od altre iniziative a carattere divulgativo su tematiche riguardanti l'ambiente;
e) formazione all'educazione ambientale rivolta ad insegnanti scolastici;
f) promozione della individuazione di figure professionali in campo ambientale.
Articolo 18 - (Centro regionale di educazione ambientale)
1. La Regione partecipa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, al Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA), finanziato ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.
2. La Regione, ai fini della presente legge, si avvale, di norma, del CREA in relazione ai seguenti compiti:
a) coordinare le attività riguardanti l'educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai centri territoriali di educazione ambientale esistenti in Liguria;
b) realizzare programmi di educazione ambientale;
c) diffondere informazioni riguardanti l'ambiente;
d) supportare le imprese nelle attività rivolte ad affrontare problematiche di informazione ed educazione ambientale.
CAPO II - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Articolo 19 - (Autorizzazione unica ambientale)
1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'insediamento di attività produttive l'Ente competente rilascia in un provvedimento unico ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione in campo ambientale necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento, individua le procedure per la contestualizzazione delle autorizzazioni ambientali e gli impianti e i settori di attività che usufruiscono di procedure semplificate.
3. La Provincia è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica relativa alla realizzazione ed all'esercizio di:
a) impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti non rientranti nelle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
b) Omissis
c) impianti rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e alla direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
d) impianti produttivi i cui scarichi non recapitano nelle pubbliche fognature, ad esclusione degli impianti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).
4. Il Comune è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica, nei casi non previsti dal comma 3, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "Sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale").
5. In relazione agli impianti del comma 3, lettera a) di applicano le procedure di approvazione e autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 comprensive anche degli atti approvativi e autorizzativi urbanistico-edilizio e paesistico-ambientali.
6. In relazione agli impianti del comma 3, lettere b), c) e d) e del comma 4 possono applicarsi, a richiesta del proponente, le procedure stabilite nell'articolo 18 della I.r. 9/1999.
7. L'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione è svolta dai dipartimenti provinciali dell'ARPAL.
8. Le Province forniscono assistenza ai Comuni in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Articolo 20 - (Domanda di autorizzazione)
1. La Giunta regionale approva i modelli contenenti la documentazione tecnico-ammninistrativa da allegare alla domanda di autorizzazione unica ambientale da graduare in relazione alle tipologie degli impianti e che in relazione a quelli di cui all'Allegato 1 alla direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento devono contenere la descrizione:
a) della tipologia, delle caratteristiche tecniche e delle finalità dell'impianto;
b) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;
c) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale;
d) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dell'impianto oppure per ridurle e per controllarle nel corso della gestione;
e) delle misure di prevenzione e di recupero o autosmaltimento dei rifiuti;
f) delle altre misure previste perché la gestione avvenga:
1) nel rispetto delle norme volte a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
2) nell'ottica del risparmio energetico e, ove possibile, con l'utilizzo delle forme di energia alternativa;
3) in modo da evitare il rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività e far sì che il sito sia ripristinato in modo soddisfacente.
2. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti, ai controlli e ai sopralluoghi necessari per il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 19 sono a carico del richiedente.
3. L'importo e le modalità di versamento di tali spese sono determinate dagli enti competenti al rilascio della autorizzazione ambientale unica sulla base di una direttiva della Giunta regionale, che definisce la quota percentuale che spetta all'ARPAL in relazione ai costi sostenuti.
4. Le spese di istruttoria tecnica di cui ai comuni 2 e 3 vengono ridotte del 40 per cento nel caso di impianti che dichiarino di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la registrazione EMAS.
CAPO III - GESTIONE RIFIUTI SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 21 - (Principi generali)
1. Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalità di cui al d.lgs. 22/1997: essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente.
2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ed è effettuato in impianti realizzati e adeguati secondo la migliore tecnologia.
3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a:
a) privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia;
b) prevedere che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione;
c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale;
d) ridurre la produzione e pericolosità dei rifiuti anche mediante:
1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed educazione ambientale;
2) l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.
Articolo 22 - (Casi particolari)
1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del D.Lgs. 22/1997 sono esclusi dal campo di applicazione del presente Capo:
a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
b) la gestione degli scarti di origine animale già regolamentati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 (attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).
2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, lettera a) i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazione primaria dei materiali di cava quali frantumazione, taglio e lavaggio, disciplinati ai sensi della legge regionale io aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina di cave e torbiere) e della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio dell'attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla I.r. 10 aprile 1979 n. 12.).
3. Non sono esclusi dall'applicazione del presente Titolo i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazioni successive dei materiali di cava.
4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta all'approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997.
5. Limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi sono esonerati dagli obblighi di cui all'articolo i 1, comma 2 del d.lgs. 22/1997 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Articolo 23 - (Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. 22/1997:
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 29;
b) l'adozione di direttiva procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;
c)l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'articolo 43 della presente legge e all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997;
d) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti;
e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;
f) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovativi.
Articolo 24 - (Competenze delle Province)
1. Sono di competenza delle Province ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 22/1997:
a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale;
b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997;
d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro
Articolo 1 - (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della I. 59/1997), definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e gli Enti locali, delle funzioni ed attività:
a) secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità;
b) secondo criteri di completezza e omogeneità evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici;
c) individuando modalità di esercizio che rispettino l'autonomia organizzativa degli enti e assegnino piena responsabilità in ordine alle attività espletate mediante il conferimento dei compiti connessi, strumentali e complementari, in modo da identificare in capo ad unico soggetto le competenze di ciascun servizio o attività amministrativa;
d) garantendo il coordinamento complessivo dell'esercizio delle funzioni da parte della Pubblica Amministrazione.
2. I criteri e i principi del presente titolo costituiscono criterio di interpretazione delle di disposizioni della presente legge.
3. La disciplina della protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, della difesa della costa e dei ripascimenti è contenuta nella legge regionale di recepimento del d.lgs. 112/1998 in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e quella della valutazione di impatto ambientale nella legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale).
Articolo 2 - (Funzioni della Regione)
1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le funzioni ed i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e concertazione che regolano i rapporti della Regione con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni;
c) l'attuazione di specifici programmi di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la valutazione di impatto ambientale;
f) le attività a rischio di incidente rilevante;
g) la cura di interessi di carattere unitario e le specifiche attribuzioni previste oltre che dai titoli seguenti dalle altre normative di settore cui la presente legge rinvia.
Articolo 3 - (Funzioni delle Province)
1. La Provincia esercita funzioni di:
a) pianificazione e programmazione a livello provinciale;
b) organizzazione degli ambiti ottimali di gestione ove previsti dalle leggi di settore;
c) promozione di intese fra i Comuni e supporto in relazione all'espletamento delle funzioni conferite;
d) controllo ambientale;
e) approvazione e autorizzazione di impianti di particolare rilevanza;
f) attuazione di interventi.
Articolo 4 - (Funzioni dei Comuni)
1. Il Comune esercita la generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, con la esclusione di quelle riservate dalla legge allo Stato, alla Regione, alle Province o ad altri Enti locali.
2. Il Comune può delegare funzioni alla Comunità Montana.
Articolo 5 - (Funzioni delle Comunità Montane)
1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa delegate o subdelegate da parte delle Province e dei Comuni.
2. La Comunità Montana esercita le funzioni:
a) di raccolta e trasferimento di dati;
b) di autorizzazione di opere in materia di difesa del suolo;
c) di attuazione di interventi previsti nei programmi regionali e provinciali.
Articolo 6 - (Funzioni dell'ARPAL)
1. L'Agenzia Regionale per l'ambiente Ligure ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), espleta, in particolare, la funzione di supporto tecnico in materia ambientale all'azione della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane che, di norma. si avvalgono della stessa in relazione alla istruttoria tecnica delle autorizzazioni e dei progetti, al controllo delle emissioni ed immissioni, al monitoraggio ed alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale.
Articolo 7 - (Enti parco)
1. Gli Enti parco, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni, svolgono i compiti in materia di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali, promozione ed organizzazione della loro fruizione a fini didattici e scientifici, anche in coordinamento con i programmi di educazione ambientale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b).
Articolo 8 - (Rapporti tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani di settore)
1. Le disposizioni della presente legge, in coerenza con quanto stabilito dal Titolo III della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), costituiscono anche attuazione del disposto di cui all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998 in tema di rapporto tra pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore.
2. Ai fini di cui al comma 1 i piani di settore:
a) qualora già approvati prima della formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale vengono recepiti e coordinati dallo stesso ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della I.r. 36/1997;
b) qualora vengano approvati successivamente costituiscono specificazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. La Provincia, con il provvedimento di approvazione del piano di settore, esplicita il rapporto con gli atti di pianificazione dei diversi livelli e le eventuali modifiche al rispettivo PTC conseguenti alla approvazione del piano, indicando gli adeguamenti necessari per riallineare le previsioni della pianificazione territoriale.
3. Le indicazioni di carattere prescrittivo contenute nei piani dell'ambiente, della difesa del suolo e delle aree protette vincolano la pianificazione territoriale.
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'AMBIENTE
CAPO I - PROGRAMMI E COMPETENZE GENERALI
Articolo 9 - (Oggetto e finalità)
1. Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie e delle normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di ambiente, che sono volte in particolare a:
a) tutelare e valorizzare l'ambiente, salvaguardando singolarmente e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche in relazione allo sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti civili e delle infrastrutture;
b) attuare azioni integrate, preventive, di controllo e di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente coerenti con il principio "chi inquina paga";
c) promuovere l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale;
d) favorire la partecipazione dei soggetti privati singoli o associati alla formazione dei piani ed al controllo degli interventi conseguenti.
Articolo 10 - (Compiti generali di rilievo regionale)
1. Sono di competenza della Regione:
a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualità e sicurezza e con l'Unione Europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore;
b) la formazione e l'approvazione dell'Agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione;
c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse non riservate allo Stato;
d) la relazione generale sullo stato dell'ambiente e la divulgazione dei dati in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 (attuazione della direttiva 90/313 concernente la libertà di accesso in materia di ambiente) nei limiti di quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera c) del d.lgs. 112/1998;
e) l'approvazione di piani e programmi di intervento di regia regionale con la ripartizione delle risorse assegnate;
f) la promozione della caratterizzazione naturalistica delle scelte progettuali, tecnologiche e di ingegneria del territorio e dell'ambiente, nonché la promozione di tecnologie pulite;
g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione e informazione ambientale;
h) l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale;
i) i provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.
2. La Regione svolge anche attività connesse alla protezione dell'ambiente marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Regione:
a) si avvale dell'ARPAL, ai sensi dell'articolo 6, quale supporto tecnico, cui affidare incarichi per l'effettuazione di ricerche, predisposizione o istruttoria di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica ambientale anche sotto il profilo energetico;
b) può affidare incarichi alla FILSE conformemente alle finalità della stessa.
4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche ambientali nelle azioni conseguenti alle linee guida della pianificazione ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure di concertazione.
Articolo 11 - (Agenda 21)
1. La Regione, ai fini di provvedere alla tutela e valorizzazione del sistema ambiente, adotta quale principio ispiratore delle proprie politiche quello dello sviluppo sostenibile inteso come evoluzione di un sistema socio economico attraverso un utilizzo delle risorse equo nei confronti delle generazioni presenti e future.
2. L'Agenda 21, che ha i contenuti di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni, costituisce il piano regionale dell'ambiente e:
a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell'intredisciplinarietà e della partecipazione;
b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile attraverso la definizione di indirizzi;
c) fissa gli obiettivi, le strategie e le priorità della pianificazione ambientale ed energetica e costituisce l'aggiornamento del progetto ambiente di cui alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla Società Regionale per l'Ambiente);
d) coordina gli interventi ambientali della Regione e degli Enti locali e promuove la realizzazione di Agende 21 locali;
e) definisce i criteri per la individuazione delle are a elevato rischio di crisi ambientale;
f) individua, per i diversi comparti ambientali, gli obiettivi da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica. definisce una specifica strategia di sostenibilità e determina gli strumenti.
3. I piani dei singoli comparti ambientali ed il piano energetico qualora approvati prima della definizione dell'Agenda 21 sono, ove del caso, dalla stessa modificati e coordinati con i suo obiettivi e le strategie.
Articolo 12 - (Procedure di approvazione dell'Agenda 21 e dei piani regionali ambientali)
1. L'Agenda 21 è approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, assicurando adeguata pubblicità e massima partecipazione ed ha una durata di cinque anni. In particolare:
a) la Giunta regionale approva lo schema di Agenda 21 e delega l'Assessore competente per materia ad indire e coordinare l'inchiesta pubblica sui contenuti del documento;
b) l'Assessore competente per materia determina le modalità dell'inchiesta e nomina il Presidente dell'inchiesta pubblica scegliendolo fra il personale del Dipartimento Ambiente e Territorio con qualifica non inferiore a dirigente. In ogni caso le modalità dell'inchiesta devono includere la consultazione delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, anche mediante l'espressione di pareri su cui si pronuncia la Giunta regionale nel corso dell'istruttoria;
c) l'inchiesta Pubblica ha luogo presso la sede della Regione, prevede la pubblicazione del relativo avviso presso le Province e la possibilità a chiunque di presentare osservazioni entro i successivi quarantacinque giorni;
d) trascorsi novanta giorni dalla data di indizione il Presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette alla Giunta le osservazioni presentate nel coso dell'inchiesta dai soggetti consultati con le proprie valutazioni;
e) la Giunta regionale, acquisito il parere della adunanza generale del Comitato tecnico regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), dato conto delle osservazioni pervenute nel corso dell'inchiesta pubblica, formula la proposta di schema definitivo di Agenda 21 al Consiglio regionale per l'approvazione entro i sessanta giorni successivi.
2. Per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani regionali ambientali e del piano energetico si segue la procedura di cui al comma 1 con le seguenti modifiche:
a) il termine di cui al comma 1, lettera c) è ridotto dall'Assessore competente per materia a seconda del contenuto degli stessi, comunque non al di sotto di quarantacinque giorni;
b) il parere di cui al comma 1, lettera e) viene espresso dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio;
c) in relazione al piano di risanamento delle acque il parere è dato congiuntamente dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale e dalla sezione del Comitato tecnico dell'autorità di bacino del CTR per il territorio.
Articolo 13 - (Programma annuale degli interventi)
1. La Giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie, priorità e criteri indicati nell'Agenda 21, ove del caso integrati con predefiniti requisiti di ammissibilità, e della valutazione delle risorse comunitarie, statali, regionali, tariffarie e locali disponibili definisce, mediante procedure concertativi, il programma annuale degli interventi e le modalità di finanziamento.
2. La Giunta regionale in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nel programma da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso ovvero intervenire in via sostitutiva con nomina di un commissario ad acta.
3. Qualora l'attuazione del programma richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione, su iniziativa dell'Ente competente all'attuazione dell'intervento.
Articolo 14 - (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)
1. La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, sulla base dei criteri indicati nell'Agenda 21, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. I Comuni interessati o le Province, in caso di aree ricadenti in più Comuni, propongono un piano di risanamento che è approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone, tra l'altro, le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) a vigilare sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione del dispositivo di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
4. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.
5. Unitamente al piano di risanamento viene predisposto il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, tempi e le procedure per l'attuazione.
Articolo 15 - (Banche dati ambientali)
1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, espleta interventi e azioni volte al monitoraggio, alla elaborazione, alla analisi e alla trasmissione dei dati ambientali, nonché lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale Ligure (SIRAL) a cui affluiscono tutti i dati ambientali.
2. La Provincia provvede ad individuare i soggetti, pubblici o privati, gestori di impianti che, con le loro emissioni liquide, gassose o sonore, possono provocare inquinamenti, tenuti ad installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo continuo ed automatico dei dati ambientali. Le specifiche di trasmissione di tali dati devono essere compatibili con quelle previste dal SIRAL, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale.
3. Ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 al cui accertamento e riscossione provvede la Provincia.
Articolo 16 - (Accesso alle informazioni in materia di ambiente)
1. Le Autorità pubbliche rendono disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati dall'articolo 4 del d.lgs. 39/1997 relativi a:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) le questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare;
d) la riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
2. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato si intende per:
a) informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b) Autorità pubbliche: tutte le Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le Aziende autonome, gli Enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.
3. I dati di che trattasi sono messi a disposizione con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 24 1, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in possesso della Regione e dai rispettivi regolamenti per quanto riguarda gli Enti locali.
Articolo 17 - (Informazione ed educazione ambientale)
1. La Regione realizza e promuove attività di informazione, comunicazione ed educazione su temi di carattere ambientale relativi al proprio territorio.
2. Tali attività in particolare riguardano:
a) redazione e diffusione, anche in collaborazione con altri Enti competenti in materia, di pubblicazioni inerenti lo stato dell'ambiente ligure;
b) partecipazione ad iniziative editoriali aventi la finalità di contribuire a diffondere la conoscenza ditematiche ambientali;
c) diffusione di informazioni e dati attraverso i mass-media;
d) organizzazione e partecipazione a convegni od altre iniziative a carattere divulgativo su tematiche riguardanti l'ambiente;
e) formazione all'educazione ambientale rivolta ad insegnanti scolastici;
f) promozione della individuazione di figure professionali in campo ambientale.
Articolo 18 - (Centro regionale di educazione ambientale)
1. La Regione partecipa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, al Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA), finanziato ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.
2. La Regione, ai fini della presente legge, si avvale, di norma, del CREA in relazione ai seguenti compiti:
a) coordinare le attività riguardanti l'educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai centri territoriali di educazione ambientale esistenti in Liguria;
b) realizzare programmi di educazione ambientale;
c) diffondere informazioni riguardanti l'ambiente;
d) supportare le imprese nelle attività rivolte ad affrontare problematiche di informazione ed educazione ambientale.
CAPO II - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Articolo 19 - (Autorizzazione unica ambientale)
1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'insediamento di attività produttive l'Ente competente rilascia in un provvedimento unico ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione in campo ambientale necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento, individua le procedure per la contestualizzazione delle autorizzazioni ambientali e gli impianti e i settori di attività che usufruiscono di procedure semplificate.
3. La Provincia è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica relativa alla realizzazione ed all'esercizio di:
a) impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti non rientranti nelle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
b) Omissis
c) impianti rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e alla direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
d) impianti produttivi i cui scarichi non recapitano nelle pubbliche fognature, ad esclusione degli impianti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).
4. Il Comune è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica, nei casi non previsti dal comma 3, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "Sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale").
5. In relazione agli impianti del comma 3, lettera a) di applicano le procedure di approvazione e autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 comprensive anche degli atti approvativi e autorizzativi urbanistico-edilizio e paesistico-ambientali.
6. In relazione agli impianti del comma 3, lettere b), c) e d) e del comma 4 possono applicarsi, a richiesta del proponente, le procedure stabilite nell'articolo 18 della I.r. 9/1999.
7. L'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione è svolta dai dipartimenti provinciali dell'ARPAL.
8. Le Province forniscono assistenza ai Comuni in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Articolo 20 - (Domanda di autorizzazione)
1. La Giunta regionale approva i modelli contenenti la documentazione tecnico-ammninistrativa da allegare alla domanda di autorizzazione unica ambientale da graduare in relazione alle tipologie degli impianti e che in relazione a quelli di cui all'Allegato 1 alla direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento devono contenere la descrizione:
a) della tipologia, delle caratteristiche tecniche e delle finalità dell'impianto;
b) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;
c) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale;
d) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dell'impianto oppure per ridurle e per controllarle nel corso della gestione;
e) delle misure di prevenzione e di recupero o autosmaltimento dei rifiuti;
f) delle altre misure previste perché la gestione avvenga:
1) nel rispetto delle norme volte a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
2) nell'ottica del risparmio energetico e, ove possibile, con l'utilizzo delle forme di energia alternativa;
3) in modo da evitare il rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività e far sì che il sito sia ripristinato in modo soddisfacente.
2. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti, ai controlli e ai sopralluoghi necessari per il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 19 sono a carico del richiedente.
3. L'importo e le modalità di versamento di tali spese sono determinate dagli enti competenti al rilascio della autorizzazione ambientale unica sulla base di una direttiva della Giunta regionale, che definisce la quota percentuale che spetta all'ARPAL in relazione ai costi sostenuti.
4. Le spese di istruttoria tecnica di cui ai comuni 2 e 3 vengono ridotte del 40 per cento nel caso di impianti che dichiarino di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la registrazione EMAS.
CAPO III - GESTIONE RIFIUTI SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 21 - (Principi generali)
1. Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalità di cui al d.lgs. 22/1997: essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente.
2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ed è effettuato in impianti realizzati e adeguati secondo la migliore tecnologia.
3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a:
a) privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia;
b) prevedere che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione;
c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale;
d) ridurre la produzione e pericolosità dei rifiuti anche mediante:
1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed educazione ambientale;
2) l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.
Articolo 22 - (Casi particolari)
1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del D.Lgs. 22/1997 sono esclusi dal campo di applicazione del presente Capo:
a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
b) la gestione degli scarti di origine animale già regolamentati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 (attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).
2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, lettera a) i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazione primaria dei materiali di cava quali frantumazione, taglio e lavaggio, disciplinati ai sensi della legge regionale io aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina di cave e torbiere) e della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio dell'attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla I.r. 10 aprile 1979 n. 12.).
3. Non sono esclusi dall'applicazione del presente Titolo i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazioni successive dei materiali di cava.
4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta all'approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997.
5. Limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi sono esonerati dagli obblighi di cui all'articolo i 1, comma 2 del d.lgs. 22/1997 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Articolo 23 - (Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. 22/1997:
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 29;
b) l'adozione di direttiva procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;
c)l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'articolo 43 della presente legge e all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997;
d) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti;
e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;
f) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovativi.
Articolo 24 - (Competenze delle Province)
1. Sono di competenza delle Province ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 22/1997:
a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale;
b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997;
d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro