L.R. 22/02/2005 n. 12
Modifiche alla L.R. 28.6.1994 n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata).
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
Art. 1
1. Il comma 2 dell'art. 2 è così modificato: le parole "ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 sulla "disciplina e riforma della legislazione in materia di boschi" sono sostituite con le parole "nella L.R. n. 42/98".
Art. 2
1. All'art. 10, comma 1, alla lettera a) il punto 2) è sostituito dai seguenti:
"2) Vulture - Grotticelle;
2 bis) S.Croce - Montagna di Muro Lucano;
2 ter) Bosco Grande."
Art. 3
1. All'art. 19 - comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è così sostituita: "b) l'esercizio della pesca secondo le disposizioni della L.R. 27 marzo 2000 n. 24";
b) la lettera m) è così sostituita: "m) l'accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi".
Art. 4
1. All'art. 27 la terza linea del comma 2. è così sostituita: "da Guardie Ecologiche Volontarie istituite con L.R. 27 marzo 2000 n. 21".
Art. 5
1. All'art. 30 comma 1 le parole "di Enti Pubblici comprese le strade interne e le chiarie" sono sostituite con le parole "e lungo le strade interne e nelle chiarie".
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
1. Il comma 2 dell'art. 2 è così modificato: le parole "ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 sulla "disciplina e riforma della legislazione in materia di boschi" sono sostituite con le parole "nella L.R. n. 42/98".
Art. 2
1. All'art. 10, comma 1, alla lettera a) il punto 2) è sostituito dai seguenti:
"2) Vulture - Grotticelle;
2 bis) S.Croce - Montagna di Muro Lucano;
2 ter) Bosco Grande."
Art. 3
1. All'art. 19 - comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è così sostituita: "b) l'esercizio della pesca secondo le disposizioni della L.R. 27 marzo 2000 n. 24";
b) la lettera m) è così sostituita: "m) l'accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi".
Art. 4
1. All'art. 27 la terza linea del comma 2. è così sostituita: "da Guardie Ecologiche Volontarie istituite con L.R. 27 marzo 2000 n. 21".
Art. 5
1. All'art. 30 comma 1 le parole "di Enti Pubblici comprese le strade interne e le chiarie" sono sostituite con le parole "e lungo le strade interne e nelle chiarie".
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.