L.R. 22/07/1994 n. 37

Regione Liguria - Interpretazione autentica dell' articolo 45 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10; Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
  • Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
    Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

    ARTICOLO 1

    1. Le disposizioni di cui all' articolo 45 comma 3 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 debbono intendersi riferite ad un contratto di lavoro autonomo con impegno esclusivo a favore dell' ente al quale il direttore generale è preposto, eccezion fatta per eventuali attività professionali svolte al di fuori della provincia territorialmente interessata semprechè queste non siano in contrasto con l' interesse dell' ente.
    Al termine " retribuzione" del comma 4 deve intendersi attribuito il significato di emolumento non comprensivo dell' IVA.

    ARTICOLO 2

    1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Data a Genova, addì 22 luglio 1994
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