L.R. 26/04/2007 n. 9

Disposizioni in materia di energia.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Ambiente - Risparmio energetico
  • Art. 1 - Finalità

    1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, la presente legge disciplina le autorizzazioni per la costruzione e l'avvio di impianti per la produzione di energia, nelle more dell'approvazione del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) che definisce le relative scelte fondamentali di programmazione.

    Art. 2 - Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)

    1. Il PIEAR definisce:
    a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;
    b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;
    c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ivi comprese quelle connesse al settore agricolo e forestale;
    d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
    e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;

    f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;
    g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
    h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie;
    i) al fine di tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali, il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo i criteri e i metodi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea e della Legge Regionale n. 30 del 24 giugno 1997 e s.m.i.-

    2. La Giunta Regionale predispone la proposta di PIEAR e promuove il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali attraverso una Conferenza Regionale per l'Energia.

    Art. 3 - Limiti di produzione

    1. Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 220 del 26 giugno 2001.
    2. In deroga a quanto disposto al comma 1, è consentita la realizzazione:
    a) degli impianti fotovoltaici di cui al Decreto 6.2.2006 che integra e modifica il D.M. 28.7.2005, quelli integrati o parzialmente integrati ai sensi del Decreto 19.2.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, quelli di cui ai bandi già emanati dalla Regione, e di quelli la cui produzione è finalizzata esclusivamente ad usi pubblici;

    b) degli impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 Kw e per un numero massimo di cinque aerogeneratori;
    c) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge: nei processi di riconversione è consentito l'utilizzo di biomasse di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale.

    Art. 4 - Risparmio energetico, migliori tecnologie disponibili e compensazioni ambientali

    1. La Regione sostiene il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili attraverso programmi finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali.
    2. Nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria la Regione, promuove:
    a) la stipula di accordi di compensazione ambientale, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati con soggetti pubblici o privati, che perseguano lo scopo di attuare criteri di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione ed equilibrio e l'intervento complessivo;

    b) la costituzione di un fondo regionale di compensazione ambientale da finanziarsi con i proventi degli accordi di cui alla precedente lettera a) o con le royalties fisiche da essi derivanti e con i proventi degli accordi già sottoscritti e correlati all'ubicazione di infrastrutture energetiche nel territorio regionale.
    3. La Giunta Regionale può subordinare il rilascio di una autorizzazione o concessione a fini energetici di sua competenza a un accordo relativo all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del progetto.

    4. Gli accordi di compensazione ed il fondo indicati nelle precedenti lettere a) e b) sono promossi ad esclusivo vantaggio degli enti territoriali interessati - come individuati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e ferme le esclusioni stabilite dalla legge - ovvero a diretto beneficio dei cittadini della Basilicata.
    5. Gli impianti e i sistemi di produzione di energia dovranno essere realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili (BAT).

    Art. 5 - Modifiche e integrazioni alla L.R. 47/1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente)

    1. All'allegato B della Legge Regionale n. 47 del 14 dicembre 1998 [Vedi] sono apportate le seguenti modifiche:
    1) La lettera g) punto 2 (Industria energetica) dell'allegato B della L.R. 14 dicembre 1998 n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente) è sostituita dalla seguente:
    "g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale non superi 100 kW).

    Soglia in aree naturali protette: tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale complessiva non superi 50 Kw."
    2. Al punto 2 dell'allegato B della L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente) è aggiunta la seguente lettera l):
    "l) impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti relativi: a dispositivi di sicurezza; a singoli dispositivi di illuminazione; ad installazioni integrati e installazioni parzialmente integrati in altri manufatti anche preesistenti; che occupino una area inferiore a 2000 mq).

    Soglia in aree naturali protette: tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti relativi: a dispositivi di sicurezza; a singoli dispositivi di illuminazione, ad installazioni su altri manufatti anche preesistenti; che occupino una area inferiore a 1000 mq."

    Art. 6 - Norma finale

    1. Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004.

    Art. 7 - Pubblicazione

    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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