L.R. 27/03/1979 n. 12

Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 31/03/80 n.18, del 14/02/83 n.8, del 02/02/2004 n.1, del 25/02/2005 n.19
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
  • "Articolo 1

    La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione Basilicata, intesa quale attività estrattiva finalizzata alla commercializzazione dei prodotti di cava, è disciplinata dalle norme della presente legge, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione e nel rispetto e tutela del paesaggio".

    Articolo 2

    La coltivazione delle cave e torbiere nel territorio della Regione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi secondo le norme della presente legge. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Regionale sentiti il comune o i comuni interessati. La Giunta Regionale verifica l'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione, avendo riguardo in modo particolare:
    a) alla situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica della zona interessata dal giacimento, anche con riferimento alle colture agrarie ed arboree esistenti;

    b) alle esigenze di tutela ambientale, di ricettività del territorio e di tutela dagli inquinamenti;
    c) alle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento, in rapporto alla produzione;
    d) alle caratteristiche ed alla consistenza del giacimento nonché al piano di utilizzazione proposto dal richiedente e alla durata presunta della coltivazione;
    e) alle opere necessarie al recupero ambientale della zona, durante e al termine della coltivazione, in relazione agli impegni assunti dal richiedente;

    f) alle capacità tecniche ed economiche del richiedente con riferimento al piano di utilizzazione del giacimento.

    "Articolo 3

    Alla istanza di autorizzazione devono essere allegati:
    a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;
    b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1:25.000 da cui risulti l'esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti. La cartografia dovrà essere completata da adeguata documentazione fotografica;

    c) una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate, potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti. Tale piano dovrà inoltre contenere particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione e delle discariche, nonché al recupero ambientale dei luoghi;

    d) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e sui parametri fisicomeccanici delle rocce interessate dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio particolareggiato in scala non inferiore a 1:2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni; la relazione dovrà specificare in dettaglio le colture agricole e forestali esistenti;
    e) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione ed altre opere finalizzate alla sistemazione finale che si rendessero necessarie. Il progetto dovrà essere accompagnato dalla specifica su modalità e tempi di realizzazione, oltre che da una perizia di stima del computo metrico, a valori di mercato, delle opere di sistemazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala adeguatamente rappresentative dello stato di fatto e della proposta progettuale. Dovranno inoltre essere precisate la natura e la provenienza dei materiali di riporto e le specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;

    f) la ricevuta di versamento da € 100,00 ad € 300,00 alla Tesoreria regionale a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda;
    g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo articolo 4, nonché delle richieste di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione;
    h) l'Ufficio regionale competente in materia di attività estrattive, di seguito denominato Ufficio regionale competente, potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

    La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell'istanza, degli elaborati, degli importi da versare per le spese di istruttoria, in base al differente tipo di procedimento che si attiva per il rilascio di prima autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione, di variante al progetto approvato, di autorizzazione all'impiego degli esplosivi".

    "Articolo 4

    La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato il giacimento.
    Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno all'Ufficio regionale competente il proprio motivato parere di cui all'articolo 2 della presente legge.
    La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

    Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 3 all'Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio ed alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata che entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione potrà trasmettere all'Ufficio regionale competente le proprie osservazioni.
    Nel caso l'autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 il Dipartimento competente esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di 90 giorni".

    "Art. 4 - bis

    Per assicurare il coordinamento delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere nonché per prestare assistenza alle imprese del settore, l'Ufficio regionale competente assicura la funzione di Sportello Unico per le Attività Estrattive.
    A tal fine il suddetto Ufficio acquisisce le risultanze dei vari procedimenti regionali interessati che formeranno oggetto di un solo atto regionale di approvazione o diniego nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla presente legge.

    Lo Sportello Unico garantisce agli interessati l'accesso, anche telematico, al proprio archivio informatico per i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo procedimento, nonché la consultazione della normativa regionale.
    Con successivo regolamento saranno emanate le disposizioni per il coordinamento e lo snellimento delle varie procedure afferenti l'acquisizione di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati e connessi con il rilascio dell'autorizzazione".

    "Art. 5

    La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal completamento dell'istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui all'articolo 31, l'autorizzazione con le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento minerario, conseguenti alle esigenze di cui all'articolo 2, nonché quanto necessario alla sistemazione finale dell'area. A tal fine il titolare dell'autorizzazione dovrà costituire un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale. L'importo della cauzione dovrà essere commisurato, oltre che alla stima dei lavori di sistemazione finale, come definita all'articolo 3, comma primo, lett. e), anche a quelli di coltivazione mineraria.

    Le forme, le modalità, i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale, di cui al presente articolo ed all'articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno definiti con successivo atto deliberativo di Giunta Regionale, ivi comprese le modalità di rivalutazione e di svincolo, anche parziale, della stessa.
    Dovrà essere stipulata, inoltre, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori di coltivazione mineraria.

    L'autorizzazione va comunicata al Comune o ai Comuni interessati e agli Uffici di cui all'articolo 4 per gli eventuali adempimenti di competenza".

    Articolo 6

    L'autorizzazione ha carattere personale.
    Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa dovrà chiedere "preliminarmente all'Ufficio regionale competente" di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. La Giunta regionale vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del richiedente che rimane soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'autorizzazione originaria.

    Articolo 7

    Quando il titolare dell'autorizzazione non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, ovvero sospenda detta attività per un periodo superiore a sei mesi, la Giunta Regionale può prefiggere un termine per l'inizio o la ripresa dei lavori.
    Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, la Giunta Regionale, previa dichiarazione di pubblico interesse allo sfruttamento del giacimento, delibera la decadenza.

    Articolo 8

    La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre dalla Giunta regionale:
    - quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche del titolare;
    - nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento senza la preventiva autorizzazione di cui al precedente art. 6;
    - quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi e condizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione.
    "Nei casi di decadenza previsti dal precedente articolo 7, nonché dal presente articolo e dai successivi articoli 10, 11, 12, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario, la Giunta Regionale può disporre, per motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al proprio patrimonio indisponibile a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281".

    Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diverso dal proprietario, a quest'ultimo la Giunta regionale fissa un termine non superiore a mesi tre, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la "Giunta Regionale" potrà disporre, per motivi di pubblico interesse, che il giacimento entri a far parte del proprio patrimonio indisponibile.
    "Vengono acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cave la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, quando persista il pubblico interesse di cui al presente articolo".

    Articolo 9

    Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento o siano intervenuti fattori che abbiano modificato i parametri dello studio di base di ricettività, tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, la Giunta "Regionale" può disporre la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando l'obbligo per il titolare al ripristino ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione.

    Articolo 10

    Qualora sia stata constatata l'inosservanza delle prescrizioni e modalità di utilizzazione del giacimento disposte con il provvedimenti di autorizzazione, il Presidente della Giunta Regionale ordina l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva dei provvedimenti necessari : "a rimuovere l'inadempienza e/o al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente articolo 8".

    Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, la Giunta Regionale non avrà adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
    Qualora l'attività estrattiva sia stata iniziata senza la prescritta domanda e la relativa autorizzazione, il Presidente della Giunta Regionale ne ordina l'immediata cessazione emanando i provvedimenti necessari al recupero ambientale della zona.
    In tali casi le spese occorrenti sono poste a carico del trasgressore.

    Articolo 11

    Qualora il titolare dell'autorizzazione non esegua le opere necessarie al recupero ambientale della zona nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento autorizzativo, la Giunta Regionale previa diffida al titolare, ordina l'esecuzione delle opere medesime a spese dello stesso senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 8.

    Articolo 12

    Qualora il proprietario del suolo nel quale è ubicato un giacimento o una cava non abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4.
    La domanda di coltivazione di cui al precedente comma deve essere contestualmente notificata al proprietario e al conduttore del fondo, i quali entro 60 giorni possono presentare "all'Ufficio regionale competente".
    Ove la Giunta Regionale ritenga, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al proprietario del suolo un termine non inferiore a novanta giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciato al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

    La Giunta Regionale potrà rilasciare la concessione quando non ritenga adeguate le capacità tecniche ed economiche del proprietario del suolo ovvero quando la richiesta del terzo sia considerata, in relazione al piano di coltivazione proposto e al previsto recupero ambientale della zona, più vantaggiosa in ordine alla finalità di cui alla presente legge. "La Giunta Regionale potrà rilasciare altresì la concessione in sostituzione delle autorizzazioni decadute ai sensi dell'articolo 8".

    Nel provvedimento di concessione la Giunta Regionale delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dall'art. 5, "ed ai commi secondo e terzo dell'articolo 8" per il rilascio dell'autorizzazione.
    Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme dettate dalla presente legge per l'ipotesi di autorizzazione alla coltivazione e per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del RD 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili e comparabili con la materia specifica, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

    "Art. 12 bis

    La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciata dalla Giunta Regionale fra quanti abbiano presentato la domanda nei termini previsti da apposito bando. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando, o si tratti di ampliare una cava in attività.
    Qualora la Regione non fosse proprietaria dei fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, ovvero quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione".

    Articolo 13

    Quando il giacimento è assegnato in concessione, al proprietario del suolo viene corrisposto per tutta la durata della concessione un indennizzo annuo pari "al 25% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi vigenti."
    Al proprietario del suolo spetta comunque l'indennizzo per presunti danni permanenti determinati in sede di concessione dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 32.

    I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.
    Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero su di essa insistano altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso anche il valore della costruzione e delle altre opere esistenti avuto riguardo al loro stato di conservazione.

    Nel provvedimento di concessione, sentito il concessionario, possono essere disposte le necessarie garanzie, per la corresponsione dell'indennizzo e per il pagamento dei presunti danni permanenti.

    Articolo 14

    Il proprietario del suolo al quale sia stato prefisso un termine ai sensi dell'art. 12 comma III, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia richiesto la coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di vendita delle aree relative, per un prezzo non superiore a quello previsto per l'espropriazione delle stesse, ai sensi "delle leggi vigenti ovvero di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 25% del valore agricolo delle aree interessate".

    Copia della proposta deve essere fatta pervenire entro lo stesso termine alla Giunta Regionale, che rilascia l'autorizzazione al richiedente quando fornisca la prova di avere "o di averne la disponibilità". Al conduttore, ove esista, spetta l'indennità prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

    Articolo 15

    Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di "euro 1.000,00" per ogni ettaro, o frazione, di superficie compresi entro i limiti della concessione.
    "La struttura regionale competente in materia tributaria provvede all'accertamento delle violazioni alle disposizioni relative al pagamento dei canoni di cui alla presente legge ed alla applicazione della disciplina sanzionatoria tributaria prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale."

    Articolo 16

    Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso delle opere utili alla coltivazione di giacimenti contigui o vicini possono essere costituiti Consorzi tra coloro che abbiano ottenuta l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge.
    Copia dell'atto costitutivo deve essere trasmessa, entro 30 gg. dalla costituzione del Consorzio, "all'Ufficio regionale competente".

    Articolo 17

    I titolari di concessione ed autorizzazione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Regione i dati statistici dei materiali estratti attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione stessa e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti.
    I medesimi debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
    Nel caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

    I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
    In caso di violazione al disposto di cui al I e II comma del presente articolo, è comminata una sanzione amministrativa "di euro 100,00".

    Articolo 18

    La coltivazione delle cave in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia al Comune e al Distretto minerario ai sensi dell'art. 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128 può essere provvisoriamente proseguita, purché entro 6 mesi dalla medesima data il titolare del diritto alla coltivazione del giacimento presenti domanda di autorizzazione alla Giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente legge.

    Alla scadenza di detto termine, qualora la domanda non sia stata presentata, l'attività di coltivazione deve cessare. Ove il rilascio dell'autorizzazione venga rifiutato, la Giunta regionale ordina con lo stesso provvedimento la cessazione dell'attività estrattiva, stabilendone i relativi tempi e modi, avendo riguardo alla ubicazione e alle altre caratteristiche della cava, al materiale estrattivo disponibile e alle necessità del recupero ambientale della zona.
    La Giunta regionale determina l'indennizzo da corrispondere al titolare dell'autorizzazione, tenuto conto della durata dell'esercizio della coltivazione e degli impianti utilizzati.

    Articolo 19

    Ove la coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata data in concessione, il concessionario deve presentare alla Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al 1º comma dell'articolo precedente, una domanda di conferma della concessione, allegando alla documentazione richiesta dall'art. 3, copia del provvedimento di concessione nonché una relazione sulle condizioni attuali della cava e sullo stato di avanzamento dei lavori.

    La Giunta regionale decide sull'accoglimento della domanda confermando la concessione precedente, salvo che la prosecuzione dei lavori di coltivazione sia tale da compromettere gravemente i fini di interesse pubblico tutelati dalla presente legge. In quest'ultimo caso la Giunta regionale determina l'indennizzo da corrispondere al concessionario, tenuto conto della durata della concessione e degli impianti utilizzati.
    In caso di conferma della concessione non si applicano le norme di cui all'art. 12 e agli artt. 13 e 14.

    Tali norme vanno osservate ove il concessionario in occasione della domanda di conferma, chieda una proroga della concessione o qualsiasi altra modifica della stessa.
    In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine prefissato, la concessione si intende decaduta.

    "Articolo 20

    Nel caso di coltivazione di cave effettuate senza la prevista autorizzazione o in contrasto con questa ovvero di estrazione di materiali a fini di lucro, anche occasionale, di interesse minerario è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali".

    Articolo 21

    "La determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione e riscossione spettano alle strutture regionali competenti per materia sulla base di apposita direttiva emanata dalla Giunta Regionale".
    Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo delle spese per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del precedente art. 13 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del RD 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

    Articolo 22

    La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale tramite dipendenti della Regione appositamente delegati e dai Sindaci dei Comuni, che informano la Giunta stessa delle eventuali violazioni.
    Il Sindaco o i dipendenti regionali appositamente delegati, qualora riscontrino violazioni di particolare gravità, possono disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva.
    Tale sospensione dovrà essere ratificata, entro 8 giorni, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

    "Articolo 23

    Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 26 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, di attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302.

    Il Presidente della Giunta Regionale può delegare con proprio decreto l'esercizio di specifiche funzioni nelle materie di cui al precedente comma ai dipendenti regionali, fatte salve le funzioni spettanti alle aziende U.S.S.L. ai sensi della L.R. 1 febbraio 1999, n. 3.
    I dipendenti regionali in servizio presso l'Ufficio regionale compente delegati della vigilanza, nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni; agli stessi viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento".

    "Articolo 24

    Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e di ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con i Piani di Bacino e/o relativi Piani di Bacino Stralcio ai sensi della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni.
    In assenza dei suddetti piani le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate in coerenza con i piani redatti secondo le valutazioni preventive e gli studi di impatto di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, approvati e soggetti a revisione con deliberazione del Consiglio Regionale.

    Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati piani o valutazioni preventive e studi di impatto".

    "Articolo 25

    Le autorizzazioni, nei corsi d'acqua pubblici regionali, per:
    - le estrazioni temporanee degli inerti, per volumi non superiori a complessivi mc. 10.000 durante l'anno solare, sono rilasciate dall'Ufficio regionale competente e con le funzioni di cui al precedente articolo 4 bis;
    - le estrazioni pluriennali di inerti, da utilizzare in impianti tecnicamente organizzati e quelle comunque superiori a mc. 10.000, sono rilasciate dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 31".

    "Articolo 26

    I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 dovranno allegare all'istanza la seguente documentazione:
    a) domanda in bollo con l'indicazione tra l'altro del volume annuale di inerti da estrarre e della durata della coltivazione;
    b) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell'attrezzatura disponibile, contenente altresì gli elementi atti a dimostrare la compatibilità dell'estrazione con i piani di cui al precedente articolo 23 bis;

    c) planimetrie, sezioni e profili dello stato di fatto e dello stato di progetto delle aree di intervento e computo dei volumi.
    L'Ufficio regionale competente potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.
    La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell'istanza e degli elaborati di cui ai precedenti commi, anche al fine di semplificare le procedure afferenti il rilascio dell'autorizzazione, nonché i requisiti dei richiedenti".

    Articolo 27

    "A garanzia dell' osservanza degli obblighi ai quali le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 25 verranno subordinate, il "richiedente" dovrà effettuare un deposito cauzionale, di importo pari ad almeno una annualità del canone, mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dello Stato o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese assicuratrici regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull' esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

    Tale cauzione, allo scadere dell' autorizzazione verrà , ove nulla osti, restituita senza interessi od incamerata per gravi irregolarità eventualmente connesse dalla ditta."

    "Articolo 28

    Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d'acqua è fissato dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato di cui al successivo articolo 31, sulla scorta di una specifica analisi dei costi e delle condizioni di mercato e può essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni temporanee o pluriennali ed in funzione dell'attività prevalente del richiedente. Il canone suddetto è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Regionale stessa".

    Articolo 28-bis

    "Per le autorizzazioni temporanee il canone dovrà essere versato in unica soluzione anticipatamente.
    Per le autorizzazioni pluriennali il canone annuo dovrà essere versato anticipatamente ogni anno, e su richiesta, potrà essere autorizzata la rateizzazione "semestrale o trimestrale anticipata".

    Articolo 29

    La vigilanza sulla estrazione di inerti dai corsi di acqua regionale sarà esercitata, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria e dagli agenti giurati dei Comuni e della Pubblica Amministrazione, anche dal personale della Regione all'uopo incaricato "ai sensi del precedente art. 22".

    "Articolo 30-bis

    La Regione favorisce ed incentiva il recupero delle aree di cava dismesse, ovvero in abbandono, e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive od assimilabili, derivanti da altre attività, in relazione alla programmazione in materia.
    La Regione incentiva e promuove il miglioramento delle tecniche estrattive e l'adeguamento tecnologico dell'attività di cava, al fine di limitare l'impatto ambientale ed ottimizzare i processi produttivi.
    La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle attività estrattive, promuove ed incentiva la valorizzazione dei prodotti di cava, l'assistenza tecnica e la formazione alle imprese del settore, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi alle produzioni ed agli assortimenti dei prodotti di cava, nonché l'informatizzazione del settore con il funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Estrattive".

    Articolo 31

    Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito il Comitato regionale per le attività estrattive, quale organo consultivo che dà parere:
    a) sull'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26 e 28;
    b) ogni qualvolta venga richiesto dalla Giunta Regionale in merito ai problemi tecnici, economici e giuridici e di programmazione concernenti il settore estrattivo;
    "2. Fanno parte del Comitato:
    a) il Dirigente Generale del Dipartimento competente o un suo delegato in qualità di Presidente;

    b) i Responsabili o delegati dell'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, dell'Ufficio Infrastrutture, dell'Ufficio Difesa del Suolo, dell'Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo sede di Matera, dell'Ufficio Sviluppo Economico del Territorio;
    c) il Sovrintendente ai Beni Archeologici della Basilicata o un suo delegato, il Sovrintendente ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata o un suo delegato;

    d) un rappresentante delle organizzazioni associative degli imprenditori del settore, un rappresentante delle organizzazioni associative dei coltivatori di cave, un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
    e) due funzionari regionali di cui uno con esperienza in materie giuridiche ed uno in materie geologiche;
    Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Ufficio regionale competente".

    "Articolo 31 bis

    Con deliberazione di Giunta Regionale è istituito il "Tavolo Permanente delle Attività Estrattive delle cave e degli inerti fluviali" ed il relativo regolamento di funzionamento. L'organismo avrà funzione consultiva tra la Regione e le Organizzazioni di categoria, più rappresentative del settore attività estrattive, in ordine alle problematiche connesse all'applicazione
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