L.R. 28/10/1999 n. 28
Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. 17/2000, del 12/06/2007 n.6
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Marche
- Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato decreto legislativo, disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale e la messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici perseguendo le seguenti finalità:
a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, reciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali;
d) ridurre ed eliminare lo smaltimento indifferenziato, nonché la quantità e la pericolosità dei rifiuti pericolosi;
e) contenere e nazionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti tramite interventi che, nel rispetto della protezione ambientale, garantiscano l'efficienza, l'efficacia ed economicità delle azioni;
f) favorire l'informazione, attraverso adeguate forme di comunicazione, ai cittadini singoli o associati e la loro partecipazione alla gestione dei rifiuti.
2. Le presenti disposizioni disciplinano altresì l'esercizio delle funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di gestione dei rifiuti perseguendo, nell'ambito di una programmazione integrata e coordinata, il decentramento territoriale e il conferimento delle funzioni amministrative previsto dalle disposizioni di cui alla legge 142/1990, legge 59/1997 e I.r. 17 maggio 1999, n. 10.
Art. 2 - (Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni elencate dal decreto legislativo, ai fini della presente legge e della pianificazione regionale, s'intende per:
a) ATO: Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani corrispondente al territorio provinciale che può essere articolato in sub-ambiti, denominati bacini di recupero e smaltimento;
b) Area di raccolta dei rifiuti urbani: il territorio costituito da un insieme di Comuni interni all'ATO o al bacino di recupero e smaltimento, individuato, dal piano provinciale, ai fini della predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI GESTIONE
Art. 3 - (Competenze della Regione)
1. Competono alla Regione le funzioni di programmazione e di indirizzo per il perseguimento, sul territorio regionale, delle finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti,
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) la localizzazione, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento relativamente ai rifiuti sanitari ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo e sulla base del piano regionale;
e) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE 259/1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
f) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
g) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
h) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
i) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo;
l) la definizione dei criteri per l'individuazione da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
m) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
n) la verifica della rispondenza dei piani di gestione provinciali ai principi e agli obiettivi dei piano regionale;
o) l'emissione di ordinanze secondo le disposizioni di cui all'articolo 12;
p) la concessione di finanziamenti che tramite la realizzazione di opere, impianti, strutture, nonché la redazione e la promozione di studi, ricerche, piani, progetti, iniziative di formazione, divulgazione ed educazione, siano indirizzati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
q) il coordinamento dell'attività di studio svolta in materia di rifiuti dall'ARPAM e dall'Agenzia regionale per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti;
r) la promozione e la stipula, anche su proposte avanzate dalle Province, di accordi con le Regioni limitrofe;
s) l'adozione di un regolamento tipo per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 21, da effettuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
Art. 4 - (Competenze delle Province)
1. Competono alle Province:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del decreto legislativo;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo;
e) l'individuazione, all'interno del piano di gestione provinciale, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni contenute nel piano regionale di cui al capo II, sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo ed i relativi controlli;
g) le modalità per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 2;
h) il coordinamento per la definizione di omogenee tariffe adeguate ai principi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo.
2. Sono delegate alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo. Per detta attività le Province si avvolgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM.
Art. 5 - (Accordi interprovinciali)
1. Al fine di migliorare le prestazioni dei servizi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo sono consentiti accordi tra le Province della regione aventi per oggetto la gestione di particolari parti del territorio o di determinate tipologie di rifiuti. Gli accordi interprovinciali devono essere finalizzati al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO.
2. Le intese devono tempestivamente essere comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di contrasto con gli obiettivi dei piano regionale, può disporne la sospensione fissando un congruo termine per l'adeguamento.
Art. 6 - (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione previste dalla presente legge.
2. l Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con gli appositi regolamenti di cui all'articolo 21, che nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f). del decreto legislativo;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E inoltre di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono valere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione di cittadini e delle loro associazioni.
5. I Comuni possono istituire nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. Competono ai Comuni, associati nelle varie forme di cooperazione e collaborazione tra enti di cui alla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle presenti norme, la localizzazione, la realizzazione e la gestione di impianti, strutture e servizi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.
7. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
8. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati-,
g. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale, e relativi decreti attuativi.
Art. 7 - (Strumenti di gestione)
1. L'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è assicurata dai Comuni attraverso Consorzi obbligatori costituiti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, a livello di ATO o di bacino di recupero e smaltimento così come individuati dal piano regionale e dai piani provinciali. I Consorzi obbligatori, in regime di privativa, realizzano e gestiscono ovvero affidano ad un unico soggetto, nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
2. L'attività di cui al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo è svolta dai Comuni nelle stesse forme di cui al comma 1.
Art. 8 - (Costituzione del Consorzio obbligatorio)
1. La Provincia predispone la convenzione e lo statuto del Consorzio da sottoporre all'approvazione dei Comuni appartenenti all'ATO o al bacino. l Comuni entro sessanta giorni approvano lo statuto e la convenzione.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto e della convenzione da parte dei Comuni, la Provincia convoca l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del Consorzio.
3. La convenzione e lo statuto s'intendono approvati con il pronunciamento favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nei Comuni aderenti al Consorzio.
4. La Provincia esercita i poteri sostituivi, previa diffida ad adempiere entro il termine fissato nell'atto di diffida stesso.
Art. 9 - (Competenze dei Consorzi)
1. I Consorzi attuano i piani provinciali di gestione dei rifiuti attraverso piani industriali contenenti:
a) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei piani provinciali;
b) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).
2. Il Consorzio relazione annualmente alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale.
3. Fino alla costituzione dei Consorzi obbligatori di ambito o di bacino le competenze dei Consorzi sono esercitate dai Comuni.
Art. 10 - (Competenze dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente)
1. All'ARPAM, costituita ai sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, sono affidate, ad integrazione e modificazione della citata legge, le seguenti funzioni:
a) supporto tecnico-scientifico per le funzioni di indirizzo e programmazione di competenza della Regione e delle Province;
b) supporto tecnico scientifico agli enti competenti per le procedure inerenti la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
c) supporto tecnico-scientifico ed operativo di vigilanza e controllo a servizio degli enti competenti in materia;
d) organizzazione e conduzione del catasto regionale dei rifiuti.
Art. 11 - (Competenze dell'Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti)
1. L'Agenzia regionale per le materie prime e seconde, costituita ai sensi della I.r. 26 aprile 1990, n. 31, è trasformata, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti SpA.
2. La suddetta Agenzia ha per oggetto sociale la funzione di supporto tecnico-organizzativo alla Regione e di assistenza alle imprese per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti; rientrano tra i compiti dell'Agenzia anche quelli di supporto per la commercializzazione e la transazione dei rifiuti destinati al recupero.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a compiere, nel rispetto delle presenti disposizioni, tutti gli atti esecutivi necessari per la trasformazione dell'Agenzia e per rendere operante la partecipazione della Regione. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al Consiglio regionale.
4. La sottoscrizione delle azioni da parte della Regione e degli altri enti pubblici non può superare la quota del 49 per cento del totale delle azioni emesse.
5. Con delibera della Giunta regionale è accertato che la modifica dell'attuale statuto, effettuata ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sia conforme alle norme di legge in materia di società per azioni.
6. Il nuovo statuto dovrà contenere quanto segue:
a) che alla suddetta Agenzia partecipino, oltre alla Regione gli enti locali e l'Unione delle camere di commercio delle Marche, nonché altri enti, società per azioni ed aziende pubbliche speciali, singole camere di commercio, associazioni di categoria e imprenditori privati interessati;
b) che l'oggetto sociale comprenda quanto previsto dal comma 2;
c) che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia composto dal Presidente, eletto dall'assemblea dei soci ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2380 del codice civile, da non meno di cinque e da non più di nove consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano eletti per almeno tre anni e che siano rinnovabili;
d) che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge in materia di società per azioni;
e) che il direttore generale dell'Agenzia sia nominato dall'assemblea dei soci.
Art. 12 - (Ordinanze)
1. Fatti salvi i poteri di ordinanza previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, di sanità e di pubblica sicurezza, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo sono competenti:
a) il Presidente della Giunta regionale quando l'emissione dell'ordinanza interessi il territorio di più Province;
b) il Presidente della Provincia quando l'emissione dell'ordinanza interessi più territori comunali all'interno della Provincia;
c) il Sindaco quando l'emissione dell'ordinanza interessi il territorio comunale di competenza.
2. L'emissione dell'ordinanza deve essere tempestivamente comunicata agli altri soggetti interessati di cui al comma 1. Sono attribuite al Presidente della Provincia le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo per le ordinanze emesse ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1.
Art. 13 - (Vigilanza ed esercizio dei poteri sostitutivi)
1. La Regione vigila sull'esercizio delle funzioni delegate invitando gli enti delegati a svolgere quanto prescritto ed eventualmente esercitando, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
2. La Regione vigila che i piani provinciali siano approvati nei tempi e con le procedure previste dalla presente legge, nonché in conformità al piano regionale dei rifiuti e attiva i poteri sostitutivi in caso di inadempienza.
3. Il potere sostitutivo della Regione può esercitarsi sia per la localizzazione e approvazione di progetti di impianti, sia per la realizzazione e l'affidamento della gestione degli stessi.
4. Le Province svolgono l'attività di controllo loro attribuite dal decreto legislativo ed inviano annualmente alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali indicando i dati relativi all'anno precedente, circa le autorizzazioni, le attività, i controlli e i finanziamenti di competenza provinciale concessi e utilizzati. La trasmissione di tale relazione è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali in materia di rifiuti.
TITOLO III - IL SISTEMA REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE
Art. 14 - (Strumenti della pianificazione)
1. Il sistema regionale della pianificazione e della programmazione del ciclo dei rifiuti è costituito dai seguenti strumenti:
a) il piano regionale di gestione del ciclo dei rifiuti;
b) il piano regionale per la bonifica e il ripristino dei siti inquinati quale parte integrante del piano regionale di gestione del ciclo dei rifiuti;
c) le linee guida regionali per l'attuazione del piano;
d) i piani provinciali di gestione dei rifiuti relativi agli ambiti territoriali ottimali comprensivi della zonizzazione ai fini della localizzazione degli impianti.
Art. 15 - (Piano regionale)
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, definisce gli indirizzi e le modalità per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, al fine di costituire un sistema regionale organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato.
2. In particolare il piano regionale contiene:
a) l'analisi dello stato di fatto, tramite la definizione della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti sul territorio regionale, nonché il rilevamento degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti;
b) l'analisi dei fabbisogni di recupero e di smaltimento soddisfatte e stime previsionali dei tipi, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
c) la configurazione di un sistema regionale di gestione del ciclo dei rifiuti urbani non pericolosi che preveda, al fine di garantire l'autosufficienza degli ambiti e secondo criteri di economicità ed efficienza, il complesso delle attività, i fabbisogni e le tipologie degli impianti di recupero e di smaltimento;
d) l'indicazione del complesso delle attività e dei fabbisogni di impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Provincie, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di recupero dei rifiuti, i criteri per l'individuazione dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento, nonché le condizioni e i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree produttive;
f) le disposizioni speciali per rifiuti particolari, tenuto conto delle norme tecniche nazionali in materia;
g) l'individuazione delle fasi intermedie per l'organizzazione e la realizzazione dei servizi in attuazione del piano, di eventuali obblighi e prescrizioni da rispettare nelle stesse e delle scadenze stabilite per la loro verifica;
h) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento intesa come previsione complessiva dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale e dei servizi;
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi con particolare riferimento ai rifiuti da imballaggio;
l) i criteri per il dimensionamento dei bacini e il numero massimo degli stessi per ogni ambito.
3. Il piano regionale di bonifica individua i siti inquinati, le loro caratteristiche, i livelli degli inquinamenti presenti, le priorità degli interventi, le modalità di risanamento, quelle di smaltimento del materiale da asportare e la stima dei costi previsti.
Art. 16 - (Procedure di approvazione e di verifica)
1. Il piano regionale, le modificazioni e gli aggiornamenti dello stesso sono approvati dal Consiglio regionale secondo le disposizioni della I.r. 5 settembre 1992, n. 46.
2. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano.
3. In sede di prima applicazione delle presenti norme il piano regionale di bonifica è costituito dallo studio, elaborato ai sensi del decreto Ministero dell'ambiente 16 maggio 1989, predisposto a seguito della delibera della Giunta regionale del 22 luglio 1991,n.3919.
Art. 17 - (Linee guida regionali)
1. Al fine di indirizzare l'attività degli enti preposti alla gestione dei rifiuti, di omogeneizzare le azioni a livello territoriale e di garantire idonei livelli di qualità della progettazione e delle opere da realizzare o da adeguare, la Giunta regionale approva, entro novanta giorni dall'approvazione dei piano, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni maggiormente rappresentative, apposite linee guida per la definizione dei criteri, delle caratteristiche tecniche, delle prestazioni e di altri requisiti relativi agli impianti, alle strutture e alle modalità di raccolta, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Art. 18 - (Catasto regionale dei rifiuti)
1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato del ciclo dei rifiuti, necessario alla predisposizione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e gestione è istituita presso l'ARPAM la sezione regionale del catasto dei rifiuti.
2. Alla definizione delle modalità di raccolta dei dati, di articolazione territoriale, di elaborazioni e di divulgazione provvede la Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 19 - (Piano provinciale di gestione dei rifiuti)
1. La pianificazione provinciale è attuata, sentiti gli enti locali tramite il piano provinciale che è finalizzato ad assicurare, all'interno dell'ATO di competenza, la gestione unitaria dei rifiuti urbani, nonché il raggiungimento dell'autosufficienza per lo smaltimento degli stessi e degli altri obiettivi indicati dal piano regionale.
2. A tal fine i piani provinciali, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, contengono:
a) il rilevamento dello stato di fatto della gestione provinciale dei rifiuti e l'approfondimento dell'analisi del piano regionale allo scopo di individuare i sistemi di raccolta differenziata, di recupero e di smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nei territori provinciali, nonché gli elementi critici o le carenze di detti sistemi;
b) l'organizzazione dei sistema provinciale di gestione dei rifiuti tramite l'individuazione e la perimetrazione sulla base del piano regionale dei rifiuti, degli eventuali bacini di recupero e di smaltimento e delle aree di raccolta, nonché tramite la selezione degli impianti esistenti e la previsione delle nuove strutture necessarie per la gestione ottimale dei rifiuti relativi all'ambito;
c) la specificazione dei metodi di recupero e smaltimento e delle tipologie degli impianti idonei a garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema provinciale di gestione dei rifiuti, nonché delle modalità di valutazione e adeguamento degli impianti già in funzione in relazione ai fabbisogni e alle indicazioni e prescrizioni del piano regionale.
3. Le previsioni del piano provinciale di gestione dei rifiuti si attuano tramite programmi di intervento per la realizzazione degli impianti e dei servizi e per la miglior utilizzazione di quelli esistenti e, più in generale, per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano regionale, nonché l'individuazione dei relativi costi e le disposizioni per la definizione delle tariffe di conferimento in discarica all'interno dell'ambito ottimale di competenza.
4. Al fine dell'individuazione di zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legislativo, le Province, sentiti gli enti locali, predispongono all'interno del piano provinciale apposita zonizzazione del territorio di competenza secondo i criteri e i requisiti contenuti nel piano regionale e sulla base del piano territoriale di coordinamento, ove esistente.
5. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate, i piani provinciali dei rifiuti possono contenere, inoltre, i piani per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree inquinate, nel rispetto delle normative tecniche vigenti.
Art. 20 - (Procedure e tempi di approvazione)
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del piano regionale le Province approvano il piano provinciale, comprensivo della zonizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, che è trasmesso entro i successivi quindici giorni alla Regione per la verifica di congruità rispetto alle disposizioni e alla pianificazione regionale e per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai fini dell'entrata in vigore del piano stesso.
2. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale può richiedere alla Provincia che siano apportate modificazioni ed integrazioni ovvero stabilire specifiche prescrizioni di adeguamento. Dopo la riapprovazione da parte della Provincia, il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 21 - (Regolamenti comunali)
1. I Comuni provvedono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad approvare, sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione, i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, ovvero ad adeguare quelli esistenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo. Detti regolamenti devono anche contenere indicazioni e disposizioni, di competenza comunale, per la gestione di particolari rifiuti di cui al titolo V.
TITOLO IV - PROCEDURE INERENTI LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA E DI IMPATTO AMBIENTALE, L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI, LE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO E LE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA
Art. 22 - (Procedimento di localizzazione)
1. La localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto legislativo, nel piano regionale, nel piano provinciale comprensivo dell'elaborato di zonizzazione.
2. Alla localizzazione delle strutture relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo provvedono i Comuni, anche nelle forme di associazione previste.
3. Alla localizzazione delle nuove discariche per i rifiuti urbani di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo nonché degli impianti di recupero e smaltimento degli stessi rifiuti che, secondo i criteri stabiliti dal piano regionale, non sono ammessi nelle aree produttive, provvedono le Province sentiti i Comuni e i loro Consorzi.
4. La localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 3 è proposta, sulla base delle disposizioni richiamate al comma 1, dai soggetti titolati alla realizzazione ed è approvata dalla Provincia all'interno delle procedure di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo. É facoltà del soggetto titolato, in alternativa alla procedura citata, proporre la localizzazione degli impianti relativi alle operazioni di cui agli allegati B e C del decreto legislativo con preventiva richiesta, separata da quella di autorizzazione alla realizzazione, corredata da un progetto di massima dell'impianto e da valutazioni di siti alternativi. Le modalità e i termini di conclusione di tale procedimento sono stabiliti dalle Province entro sessanta giorni dal conferimento delle funzioni delegate di cui al comma 2 dell'articolo 4.
Art. 23 - (Modalità di presentazione dei progetti e prestazioni di garanzia)
1. La Giunta regionale definisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione dei progetti relativi agli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è condizionata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
3. Le Province provvedono a stabilire le modalità e l'entità delle prestazioni di cui al comma 2 in rapporto alle stime dei costi delle operazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g), del decreto legislativo.
Art. 24 - (Approvazione dei progetti per la gestione dei rifiuti e organi istruttori e autorizzazioni all'esercizio di attività)
1. All'approvazione dei progetti per le opere e le strutture relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti provvede il Comune sul cui territorio le stesse insistono sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale, nel piano provinciale o nelle linee guida regionali.
2. Per le funzioni relative all'approvazione dei progetti delegate alle Province ai sensi dell'articolo 4, l'istruttoria tecnica è svolta dalla stessa con il supporto
Art. 1 - (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato decreto legislativo, disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale e la messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici perseguendo le seguenti finalità:
a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, reciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali;
d) ridurre ed eliminare lo smaltimento indifferenziato, nonché la quantità e la pericolosità dei rifiuti pericolosi;
e) contenere e nazionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti tramite interventi che, nel rispetto della protezione ambientale, garantiscano l'efficienza, l'efficacia ed economicità delle azioni;
f) favorire l'informazione, attraverso adeguate forme di comunicazione, ai cittadini singoli o associati e la loro partecipazione alla gestione dei rifiuti.
2. Le presenti disposizioni disciplinano altresì l'esercizio delle funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di gestione dei rifiuti perseguendo, nell'ambito di una programmazione integrata e coordinata, il decentramento territoriale e il conferimento delle funzioni amministrative previsto dalle disposizioni di cui alla legge 142/1990, legge 59/1997 e I.r. 17 maggio 1999, n. 10.
Art. 2 - (Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni elencate dal decreto legislativo, ai fini della presente legge e della pianificazione regionale, s'intende per:
a) ATO: Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani corrispondente al territorio provinciale che può essere articolato in sub-ambiti, denominati bacini di recupero e smaltimento;
b) Area di raccolta dei rifiuti urbani: il territorio costituito da un insieme di Comuni interni all'ATO o al bacino di recupero e smaltimento, individuato, dal piano provinciale, ai fini della predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI GESTIONE
Art. 3 - (Competenze della Regione)
1. Competono alla Regione le funzioni di programmazione e di indirizzo per il perseguimento, sul territorio regionale, delle finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti,
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) la localizzazione, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento relativamente ai rifiuti sanitari ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo e sulla base del piano regionale;
e) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE 259/1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
f) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
g) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
h) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
i) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo;
l) la definizione dei criteri per l'individuazione da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
m) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
n) la verifica della rispondenza dei piani di gestione provinciali ai principi e agli obiettivi dei piano regionale;
o) l'emissione di ordinanze secondo le disposizioni di cui all'articolo 12;
p) la concessione di finanziamenti che tramite la realizzazione di opere, impianti, strutture, nonché la redazione e la promozione di studi, ricerche, piani, progetti, iniziative di formazione, divulgazione ed educazione, siano indirizzati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
q) il coordinamento dell'attività di studio svolta in materia di rifiuti dall'ARPAM e dall'Agenzia regionale per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti;
r) la promozione e la stipula, anche su proposte avanzate dalle Province, di accordi con le Regioni limitrofe;
s) l'adozione di un regolamento tipo per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 21, da effettuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
Art. 4 - (Competenze delle Province)
1. Competono alle Province:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del decreto legislativo;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo;
e) l'individuazione, all'interno del piano di gestione provinciale, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni contenute nel piano regionale di cui al capo II, sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo ed i relativi controlli;
g) le modalità per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 2;
h) il coordinamento per la definizione di omogenee tariffe adeguate ai principi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo.
2. Sono delegate alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo. Per detta attività le Province si avvolgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM.
Art. 5 - (Accordi interprovinciali)
1. Al fine di migliorare le prestazioni dei servizi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo sono consentiti accordi tra le Province della regione aventi per oggetto la gestione di particolari parti del territorio o di determinate tipologie di rifiuti. Gli accordi interprovinciali devono essere finalizzati al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO.
2. Le intese devono tempestivamente essere comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di contrasto con gli obiettivi dei piano regionale, può disporne la sospensione fissando un congruo termine per l'adeguamento.
Art. 6 - (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione previste dalla presente legge.
2. l Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con gli appositi regolamenti di cui all'articolo 21, che nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f). del decreto legislativo;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E inoltre di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono valere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione di cittadini e delle loro associazioni.
5. I Comuni possono istituire nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. Competono ai Comuni, associati nelle varie forme di cooperazione e collaborazione tra enti di cui alla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle presenti norme, la localizzazione, la realizzazione e la gestione di impianti, strutture e servizi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.
7. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
8. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati-,
g. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale, e relativi decreti attuativi.
Art. 7 - (Strumenti di gestione)
1. L'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è assicurata dai Comuni attraverso Consorzi obbligatori costituiti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, a livello di ATO o di bacino di recupero e smaltimento così come individuati dal piano regionale e dai piani provinciali. I Consorzi obbligatori, in regime di privativa, realizzano e gestiscono ovvero affidano ad un unico soggetto, nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
2. L'attività di cui al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo è svolta dai Comuni nelle stesse forme di cui al comma 1.
Art. 8 - (Costituzione del Consorzio obbligatorio)
1. La Provincia predispone la convenzione e lo statuto del Consorzio da sottoporre all'approvazione dei Comuni appartenenti all'ATO o al bacino. l Comuni entro sessanta giorni approvano lo statuto e la convenzione.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto e della convenzione da parte dei Comuni, la Provincia convoca l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del Consorzio.
3. La convenzione e lo statuto s'intendono approvati con il pronunciamento favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nei Comuni aderenti al Consorzio.
4. La Provincia esercita i poteri sostituivi, previa diffida ad adempiere entro il termine fissato nell'atto di diffida stesso.
Art. 9 - (Competenze dei Consorzi)
1. I Consorzi attuano i piani provinciali di gestione dei rifiuti attraverso piani industriali contenenti:
a) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei piani provinciali;
b) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).
2. Il Consorzio relazione annualmente alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale.
3. Fino alla costituzione dei Consorzi obbligatori di ambito o di bacino le competenze dei Consorzi sono esercitate dai Comuni.
Art. 10 - (Competenze dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente)
1. All'ARPAM, costituita ai sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, sono affidate, ad integrazione e modificazione della citata legge, le seguenti funzioni:
a) supporto tecnico-scientifico per le funzioni di indirizzo e programmazione di competenza della Regione e delle Province;
b) supporto tecnico scientifico agli enti competenti per le procedure inerenti la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
c) supporto tecnico-scientifico ed operativo di vigilanza e controllo a servizio degli enti competenti in materia;
d) organizzazione e conduzione del catasto regionale dei rifiuti.
Art. 11 - (Competenze dell'Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti)
1. L'Agenzia regionale per le materie prime e seconde, costituita ai sensi della I.r. 26 aprile 1990, n. 31, è trasformata, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti SpA.
2. La suddetta Agenzia ha per oggetto sociale la funzione di supporto tecnico-organizzativo alla Regione e di assistenza alle imprese per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti; rientrano tra i compiti dell'Agenzia anche quelli di supporto per la commercializzazione e la transazione dei rifiuti destinati al recupero.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a compiere, nel rispetto delle presenti disposizioni, tutti gli atti esecutivi necessari per la trasformazione dell'Agenzia e per rendere operante la partecipazione della Regione. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al Consiglio regionale.
4. La sottoscrizione delle azioni da parte della Regione e degli altri enti pubblici non può superare la quota del 49 per cento del totale delle azioni emesse.
5. Con delibera della Giunta regionale è accertato che la modifica dell'attuale statuto, effettuata ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sia conforme alle norme di legge in materia di società per azioni.
6. Il nuovo statuto dovrà contenere quanto segue:
a) che alla suddetta Agenzia partecipino, oltre alla Regione gli enti locali e l'Unione delle camere di commercio delle Marche, nonché altri enti, società per azioni ed aziende pubbliche speciali, singole camere di commercio, associazioni di categoria e imprenditori privati interessati;
b) che l'oggetto sociale comprenda quanto previsto dal comma 2;
c) che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia composto dal Presidente, eletto dall'assemblea dei soci ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2380 del codice civile, da non meno di cinque e da non più di nove consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano eletti per almeno tre anni e che siano rinnovabili;
d) che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge in materia di società per azioni;
e) che il direttore generale dell'Agenzia sia nominato dall'assemblea dei soci.
Art. 12 - (Ordinanze)
1. Fatti salvi i poteri di ordinanza previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, di sanità e di pubblica sicurezza, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo sono competenti:
a) il Presidente della Giunta regionale quando l'emissione dell'ordinanza interessi il territorio di più Province;
b) il Presidente della Provincia quando l'emissione dell'ordinanza interessi più territori comunali all'interno della Provincia;
c) il Sindaco quando l'emissione dell'ordinanza interessi il territorio comunale di competenza.
2. L'emissione dell'ordinanza deve essere tempestivamente comunicata agli altri soggetti interessati di cui al comma 1. Sono attribuite al Presidente della Provincia le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo per le ordinanze emesse ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1.
Art. 13 - (Vigilanza ed esercizio dei poteri sostitutivi)
1. La Regione vigila sull'esercizio delle funzioni delegate invitando gli enti delegati a svolgere quanto prescritto ed eventualmente esercitando, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
2. La Regione vigila che i piani provinciali siano approvati nei tempi e con le procedure previste dalla presente legge, nonché in conformità al piano regionale dei rifiuti e attiva i poteri sostitutivi in caso di inadempienza.
3. Il potere sostitutivo della Regione può esercitarsi sia per la localizzazione e approvazione di progetti di impianti, sia per la realizzazione e l'affidamento della gestione degli stessi.
4. Le Province svolgono l'attività di controllo loro attribuite dal decreto legislativo ed inviano annualmente alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali indicando i dati relativi all'anno precedente, circa le autorizzazioni, le attività, i controlli e i finanziamenti di competenza provinciale concessi e utilizzati. La trasmissione di tale relazione è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali in materia di rifiuti.
TITOLO III - IL SISTEMA REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE
Art. 14 - (Strumenti della pianificazione)
1. Il sistema regionale della pianificazione e della programmazione del ciclo dei rifiuti è costituito dai seguenti strumenti:
a) il piano regionale di gestione del ciclo dei rifiuti;
b) il piano regionale per la bonifica e il ripristino dei siti inquinati quale parte integrante del piano regionale di gestione del ciclo dei rifiuti;
c) le linee guida regionali per l'attuazione del piano;
d) i piani provinciali di gestione dei rifiuti relativi agli ambiti territoriali ottimali comprensivi della zonizzazione ai fini della localizzazione degli impianti.
Art. 15 - (Piano regionale)
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, definisce gli indirizzi e le modalità per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, al fine di costituire un sistema regionale organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato.
2. In particolare il piano regionale contiene:
a) l'analisi dello stato di fatto, tramite la definizione della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti sul territorio regionale, nonché il rilevamento degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti;
b) l'analisi dei fabbisogni di recupero e di smaltimento soddisfatte e stime previsionali dei tipi, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
c) la configurazione di un sistema regionale di gestione del ciclo dei rifiuti urbani non pericolosi che preveda, al fine di garantire l'autosufficienza degli ambiti e secondo criteri di economicità ed efficienza, il complesso delle attività, i fabbisogni e le tipologie degli impianti di recupero e di smaltimento;
d) l'indicazione del complesso delle attività e dei fabbisogni di impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Provincie, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di recupero dei rifiuti, i criteri per l'individuazione dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento, nonché le condizioni e i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree produttive;
f) le disposizioni speciali per rifiuti particolari, tenuto conto delle norme tecniche nazionali in materia;
g) l'individuazione delle fasi intermedie per l'organizzazione e la realizzazione dei servizi in attuazione del piano, di eventuali obblighi e prescrizioni da rispettare nelle stesse e delle scadenze stabilite per la loro verifica;
h) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento intesa come previsione complessiva dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale e dei servizi;
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi con particolare riferimento ai rifiuti da imballaggio;
l) i criteri per il dimensionamento dei bacini e il numero massimo degli stessi per ogni ambito.
3. Il piano regionale di bonifica individua i siti inquinati, le loro caratteristiche, i livelli degli inquinamenti presenti, le priorità degli interventi, le modalità di risanamento, quelle di smaltimento del materiale da asportare e la stima dei costi previsti.
Art. 16 - (Procedure di approvazione e di verifica)
1. Il piano regionale, le modificazioni e gli aggiornamenti dello stesso sono approvati dal Consiglio regionale secondo le disposizioni della I.r. 5 settembre 1992, n. 46.
2. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano.
3. In sede di prima applicazione delle presenti norme il piano regionale di bonifica è costituito dallo studio, elaborato ai sensi del decreto Ministero dell'ambiente 16 maggio 1989, predisposto a seguito della delibera della Giunta regionale del 22 luglio 1991,n.3919.
Art. 17 - (Linee guida regionali)
1. Al fine di indirizzare l'attività degli enti preposti alla gestione dei rifiuti, di omogeneizzare le azioni a livello territoriale e di garantire idonei livelli di qualità della progettazione e delle opere da realizzare o da adeguare, la Giunta regionale approva, entro novanta giorni dall'approvazione dei piano, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni maggiormente rappresentative, apposite linee guida per la definizione dei criteri, delle caratteristiche tecniche, delle prestazioni e di altri requisiti relativi agli impianti, alle strutture e alle modalità di raccolta, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Art. 18 - (Catasto regionale dei rifiuti)
1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato del ciclo dei rifiuti, necessario alla predisposizione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e gestione è istituita presso l'ARPAM la sezione regionale del catasto dei rifiuti.
2. Alla definizione delle modalità di raccolta dei dati, di articolazione territoriale, di elaborazioni e di divulgazione provvede la Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 19 - (Piano provinciale di gestione dei rifiuti)
1. La pianificazione provinciale è attuata, sentiti gli enti locali tramite il piano provinciale che è finalizzato ad assicurare, all'interno dell'ATO di competenza, la gestione unitaria dei rifiuti urbani, nonché il raggiungimento dell'autosufficienza per lo smaltimento degli stessi e degli altri obiettivi indicati dal piano regionale.
2. A tal fine i piani provinciali, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, contengono:
a) il rilevamento dello stato di fatto della gestione provinciale dei rifiuti e l'approfondimento dell'analisi del piano regionale allo scopo di individuare i sistemi di raccolta differenziata, di recupero e di smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nei territori provinciali, nonché gli elementi critici o le carenze di detti sistemi;
b) l'organizzazione dei sistema provinciale di gestione dei rifiuti tramite l'individuazione e la perimetrazione sulla base del piano regionale dei rifiuti, degli eventuali bacini di recupero e di smaltimento e delle aree di raccolta, nonché tramite la selezione degli impianti esistenti e la previsione delle nuove strutture necessarie per la gestione ottimale dei rifiuti relativi all'ambito;
c) la specificazione dei metodi di recupero e smaltimento e delle tipologie degli impianti idonei a garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema provinciale di gestione dei rifiuti, nonché delle modalità di valutazione e adeguamento degli impianti già in funzione in relazione ai fabbisogni e alle indicazioni e prescrizioni del piano regionale.
3. Le previsioni del piano provinciale di gestione dei rifiuti si attuano tramite programmi di intervento per la realizzazione degli impianti e dei servizi e per la miglior utilizzazione di quelli esistenti e, più in generale, per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano regionale, nonché l'individuazione dei relativi costi e le disposizioni per la definizione delle tariffe di conferimento in discarica all'interno dell'ambito ottimale di competenza.
4. Al fine dell'individuazione di zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legislativo, le Province, sentiti gli enti locali, predispongono all'interno del piano provinciale apposita zonizzazione del territorio di competenza secondo i criteri e i requisiti contenuti nel piano regionale e sulla base del piano territoriale di coordinamento, ove esistente.
5. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate, i piani provinciali dei rifiuti possono contenere, inoltre, i piani per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree inquinate, nel rispetto delle normative tecniche vigenti.
Art. 20 - (Procedure e tempi di approvazione)
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del piano regionale le Province approvano il piano provinciale, comprensivo della zonizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, che è trasmesso entro i successivi quindici giorni alla Regione per la verifica di congruità rispetto alle disposizioni e alla pianificazione regionale e per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai fini dell'entrata in vigore del piano stesso.
2. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale può richiedere alla Provincia che siano apportate modificazioni ed integrazioni ovvero stabilire specifiche prescrizioni di adeguamento. Dopo la riapprovazione da parte della Provincia, il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 21 - (Regolamenti comunali)
1. I Comuni provvedono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad approvare, sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione, i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, ovvero ad adeguare quelli esistenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo. Detti regolamenti devono anche contenere indicazioni e disposizioni, di competenza comunale, per la gestione di particolari rifiuti di cui al titolo V.
TITOLO IV - PROCEDURE INERENTI LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA E DI IMPATTO AMBIENTALE, L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI, LE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO E LE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA
Art. 22 - (Procedimento di localizzazione)
1. La localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto legislativo, nel piano regionale, nel piano provinciale comprensivo dell'elaborato di zonizzazione.
2. Alla localizzazione delle strutture relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo provvedono i Comuni, anche nelle forme di associazione previste.
3. Alla localizzazione delle nuove discariche per i rifiuti urbani di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo nonché degli impianti di recupero e smaltimento degli stessi rifiuti che, secondo i criteri stabiliti dal piano regionale, non sono ammessi nelle aree produttive, provvedono le Province sentiti i Comuni e i loro Consorzi.
4. La localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 3 è proposta, sulla base delle disposizioni richiamate al comma 1, dai soggetti titolati alla realizzazione ed è approvata dalla Provincia all'interno delle procedure di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo. É facoltà del soggetto titolato, in alternativa alla procedura citata, proporre la localizzazione degli impianti relativi alle operazioni di cui agli allegati B e C del decreto legislativo con preventiva richiesta, separata da quella di autorizzazione alla realizzazione, corredata da un progetto di massima dell'impianto e da valutazioni di siti alternativi. Le modalità e i termini di conclusione di tale procedimento sono stabiliti dalle Province entro sessanta giorni dal conferimento delle funzioni delegate di cui al comma 2 dell'articolo 4.
Art. 23 - (Modalità di presentazione dei progetti e prestazioni di garanzia)
1. La Giunta regionale definisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione dei progetti relativi agli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è condizionata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
3. Le Province provvedono a stabilire le modalità e l'entità delle prestazioni di cui al comma 2 in rapporto alle stime dei costi delle operazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g), del decreto legislativo.
Art. 24 - (Approvazione dei progetti per la gestione dei rifiuti e organi istruttori e autorizzazioni all'esercizio di attività)
1. All'approvazione dei progetti per le opere e le strutture relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti provvede il Comune sul cui territorio le stesse insistono sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale, nel piano provinciale o nelle linee guida regionali.
2. Per le funzioni relative all'approvazione dei progetti delegate alle Province ai sensi dell'articolo 4, l'istruttoria tecnica è svolta dalla stessa con il supporto