L.R. 28/10/2003 n.19

Assestamento del bilancio 2003.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • omissis

    Art. 12 (Modifica della l.r. 15/2002)

    1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione) è sostituito dal seguente:
    "2. I Comuni verificano la compatibilità degli impianti in esercizio, secondo quanto stabilito al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2. I Comuni presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora pendenti i procedimenti relativi alle verifiche di cui all'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni sono tenuti alla reiterazione dei controlli secondo quanto previsto dalla presente legge.".

    omissis

    Art. 21 (Modifica della l.r. 33/1999)

    1. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 della l.r. 17 dicembre 1999, n. 33 (Nuove norme per la disciplina delle attività estrattive), sono aggiunti i seguenti:
    "17 bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del PPAE, relativi alle domande pervenute al Comune ai sensi del comma 2, sono conclusi ai sensi del presente articolo.
    17 ter. I procedimenti relativi alle domande di valutazione di impatto ambientale e di verifica preliminare concernenti progetti di attività estrattive pervenuti alla Regione prima dell'entrata in vigore del PPAE e non terminati entro tale data, sono conclusi dalla Regione.".

    2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 33/1999, è aggiunto il seguente:
    "Art. 6 bis - (Disposizione finale).
    1. Per i progetti di cui al comma 17 ter dell'articolo 6, esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale o che hanno ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo, può essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dei commi 2 e seguenti del medesimo articolo 6 anche dopo l'entrata in vigore del PPAE.".

    omissis

    Art. 23 (Dichiarazione d'urgenza)

    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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