L.R. 28/12/1984 n. 56

Regione Friuli Venezia Giulia - Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437 ed al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 in materia di altezze minime e requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione e negli alberghi.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Friuli Venezia Giulia
  • Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
  • Il Consiglio Regionale ha approvato
    Il Presidente della Giunta Regionale
    promulga la seguente legge:

    ARTICOLO 1

    Altezza in rapporto alla quota altimetrica E' consentita la riduzione dell' altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione o ad alberghi in tutti i comuni della regione secondo i seguenti criteri:
    a) quota fino a 400 metri sul livello del mare: altezza metri 2,50;
    b) quota oltre a 400 metri sul livello del mare: altezza metri 2,40.
    Resta invariata l' altezza minima dei vani accessori (corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, cantine e simili) in metri 2,40, ivi comprese le autorimesse private per non più di due autoveicoli.

    ARTICOLO 2

    Compensazione delle altezze La compensazione delle altezze è consentita purchè l' altezza media del vano abitabile o vano accessorio sia pari a quella prevista nel precedente articolo 1 e l' altezza minore da compensare non sia inferiore a metri 2,20, se riferita alla parte abitabile, o metri 1,70, se riferita alla parte accessoria, anche in vani di superficie maggiore a quelle indicate dagli articoli 6 e 7.
    In ogni caso, con la compensazione delle varie altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per la minima altezza consentita.

    ARTICOLO 3

    La quota minima del piano di calpestio dei vani abitabili deve essere non inferiore a centimetri 15 rispetto alle quote del terreno sistemato per una larghezza non minore di cemtimetri 80 e sotto il solaio si deve prevedere una intercapedine d' aria dell' altezza non inferiore a centimetri 20.

    ARTICOLO 4

    Centri storici Per l' esecuzione di lavori di risanamento conservativo, di modifiche funzionali o di ristrutturazione di edifici di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, compresi negli agglomerati delimitati ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ovvero compresi nelle zone individuate nei piani regolatori (o nei programmi di fabbricazione) ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, si consente, fatto salvo il mantenimento del numero dei piani, l' applicazione dei seguenti limiti:
    a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione:
    metri 2,20;
    b) altezza minore suscettibile di compensazione: metri 2,00.
    Le norme del presente articolo sono applicabili anche per la ricostruzione di edifici gravemente danneggiati o parzialmente distrutti per eventi sismici.

    ARTICOLO 5

    Superfici finestrate Il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie utile del pavimento del vano abitabile può essere modificato in base ai seguenti criteri:
    a) nelle zone ubicate a quota superiore a 400 metri sul livello del mare: 1/ 15;
    b) negli edifici interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale: 1/ 15;
    c) nelle zone classificate sismiche S = 9 ed S = 12:
    1/ 10.

    ARTICOLO 6

    Superfici abitabili La superficie minima utile delle stanze da letto può essere ridotta in base ai seguenti criteri:
    a) nelle zone a quota superiore a metri 400:
    - per 1 persona: mq 8 - per 2 persone: mq 12 b) nelle zone classificate sismiche:
    - per 1 persona: mq 8 - per 2 persone: mq 12 c) nei casi di cui all' articolo 4:
    - per 1 persona: mq 7,50 - per 2 persone: mq 11,50.
    Di conseguenza le caratteristiche generali dell' alloggio, nei casi contemplati dal presente articolo, vengono così modificate:
    d) soggiorno di almeno mq 12 e) alloggio minimo per 1 persona: mq 25 f) alloggio minimo per 2 persone: mq 35.

    ARTICOLO 7

    Alberghi, pensioni e locande Per gli alberghi, pensioni e locande, come classificati dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito con legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, la superficie minima utile per le stanze da letto può essere ridotta in base ai seguenti criteri:
    - stanza ad 1 letto: mq 8 - stanza a 2 letti: mq 12 - stanza a 3 letti: mq 16 - stanza a 4 letti: mq 20.
    Oltre i quattro letti si deve aggiungere una superficie minima di mq 4 per ogni posto letto in più .
    Di conseguenza il volume delle stanze può essere ridotto in funzione delle superfici delle stanze da letto, come sopra stabilito, per le altezze previste dai precedenti articoli.

    ARTICOLO 8

    Stanza da bagno e servizi igienici La stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
    Per le stanze da bagno delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è obbligatoria la dotazione del bidet.
    Fatta eccezione per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le stanze da bagno al servizio delle singole camere o appartamenti devono avere una superficie non inferiore a mq 3. Quelle ad uso comune di più camere o di più appartamenti devono avere una superficie non inferiore a mq 5.
    E' consentito, per le stanze da bagno di cui ai precedenti commi, l' illuminazione artificiale e l' aerazione forzata, purchè idonei ai fini igienico e sanitario.
    I locali della struttura ricettiva alberghiera utilizzati per i servizi di ristorazione, bar e colazione devono essere dotati di servizi igienici adeguati al numero dei coperti e al numero massimo degli ospiti della struttura medesima.

    ARTICOLO 9

    Eliminazione delle barriere architettoniche Compatibilmente con le tipologie architettoniche le strutture ricettive alberghiere esistenti devono favorire l' utilizzazione delle struture stesse anche da parte di persone portatrici di minorazioni fisiche, attraverso l' eliminazione, per quanto possibile, delle barriere architettoniche.
    Per le nuove strutture si devono sempre osservare le norme per l' eliminazione delle barriere architettoniche di cui all' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, nº 118 e relativo regolamento di attauzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

    ARTICOLO 10

    Vani adibiti ad altri usi Le norme contemplate dalla presente legge sono applicabili anche ai vani adibiti ad uffici pubblici, privati ed in genere di liberi professionisti.

    ARTICOLO 11

    Le norme contenute nella presente legge hanno immediata efficacia sia ai fini dell' aggiornamento delle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori e dei regolamenti locali igienico - sanitari, sia nel rilascio di concessioni edilizie e di certificati di abitabilità .

    ARTICOLO 12

    La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
    La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Data a Trieste, addì 28 dicembre 1984
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