L.R. 29/12/2003 n. 21

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.<br>Stralcio
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • omissis
    Art. 6 - (Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

    1. Le violazioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, commesse dall'1° gennaio 1996 al 31 gennaio 2003, attinenti agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente adempiuti, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.

    2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 30 giugno 2004.
    3. Nello stesso termine di cui al comma 2, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento del tributo.
    4. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro il 31 dicembre 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.

    5. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
    6. Il pagamento del tributo definito ai sensi dei commi 4 e 5 deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire alla provincia una istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

    7. La presentazione dell'istanza di cui al comma 6 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
    8. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 6 e della relativa ricevuta di presentazione.
    9. Il procedimento è sospeso per la durata di due anni.

    10. Conclusasi la durata della sospensione, la provincia comunica al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.
    11. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 6, entro dodici mesi la provincia dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.

    omissis

    Art. 18 - (Fondo di rotazione per la progettazione)

    1. L'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:
    "1. È istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.
    2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.

    3. In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri strumenti di programmazione negoziata.
    4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:

    a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionale;
    b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.
    5. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.".

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    Art. 22 - (Disposizioni in materia di terre di uso civico)

    1. All'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 le parole "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2004" e le parole "entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2004";
    b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
    "2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune interessato la notifica di cui al medesimo comma 2";

    c) al comma 3 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi" e le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei commi 1, 2 e 2 bis";
    d) al comma 4 le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3".
    2. Le norme di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono alle sole edificazioni su demanio civico e alle porzioni di terreni che costituiscono esclusiva pertinenza delle edificazioni".

    Art. 23 - (Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006)

    1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.

    2. All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".

    3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
    4. Nell'ambito delle assegnazioni annuali ai comuni ed alle province, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno di riferimento, con decreto a firma congiunta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i relativi tetti di spesa.

    5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
    6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
    7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.

    8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

    Art. 24 - (Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto)

    1. Gli stanziamenti previsti nelle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei dipartimenti regionali competenti, con particolare riferimento ai fondi ex articolo 38 dello Statuto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, devono essere prioritariamente destinati ad interventi di messa in sicurezza, ivi compresi i connessi accertamenti di stabilità, degli edifici scolastici appartenenti al patrimonio comunale e provinciale e degli edifici di culto aperti al pubblico.

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    Art. 27 - (Rinegoziazione di mutui - Recupero opere ed impianti di carattere sportivo)

    1. Al fine di non disperdere le opere e gli impianti a carattere sportivo realizzati per l'incremento del turismo e la valorizzazione del territorio e di limitare le perdite sulle agevolazioni concesse, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a consentire agli istituti gestori del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, la rinegoziazione con nuovi mutuatari dei mutui già concessi, per la parte delle rate a scadere alla data di entrata in vigore della presente legge, portando a decurtazione del fondo di rotazione l'importo corrispondente alle rate scadute, agli interessi ed alle spese.

    2. L'intervento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
    a) che la struttura o l'opera risulti completata alla data di entrata in vigore della presente legge;
    b) che il nuovo mutuatario sia esclusivamente un ente locale che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenti istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, contenente l'impegno a rendere l'opera e gli impianti immediatamente fruibili secondo la destinazione originaria, l'assunzione a suo carico dei relativi oneri, l'accollo di eventuali ulteriori debiti contratti dal precedente mutuatario per la realizzazione dell'opera o dell'impianto.

    omissis

    Art. 29 - (Abrogazione e modifiche di norme)

    omissis
    8. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è soppresso.
    omissis.

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    Art. 33

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
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