L.R. 30/11/1983 n. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale. <br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 23/04/1985 n. 41, del del 14/12/1987 n. 42, del 08/11/1996 n. 32, del 22/01/1990 n. 5, del 28/02/2000 n. 11, del 22/07/2002 n. 15, del 20/12/2002 n. 32, del 05/05/2004 n.12, del 28/10/2004 n.27, del 08/02/2005 n.6, del 11/03/2005 n.12
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Lombardia
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
TITOLO I - PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Regimi di tutela delle aree protette)
1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:
a) parchi naturali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
b) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;
c) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità ;
d) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.
2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela.
3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.
Art. 2 - (Individuazione delle aree protette)
1. Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall'allegato A della presente legge, che ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui al successivo comma.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l'elenco delle aree protette di cui all'allegato A della presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche e integrazioni, atte al miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche.
Art. 3 - (Strumenti di programmazione economico - finanziaria)
1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque.
2. Gli interventi finanziari della Regione nei settori di cui al precedente comma e relativi a ciascuno degli ambiti dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, ai sensi dell'art. 7, L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
3. A tal fine, in particolare, la Giunta regionale emana direttive per l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle riserve e dell'Azienda regionale delle foreste, nell'ambito delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 e all'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge.
4. Nell'aggiornamento annuale del rapporto sullo stato d'attuazione del Programma Regionale di Sviluppo previsto dall'art. 9 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, la Giunta regionale dà conto al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.
Art. 4 - (Difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale)
"1. I boschi delle aree protette di cui all'articolo 1 sono disciplinate dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale) e dal presente articolo. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell'articolo 1-ter della L.R. 8/1976, sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata.
2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociale e produttive ed a tal fine:
a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica, ed è promossa la cooperazione degli opertori agro-silvo-pastorali e della proprietà privata, anche a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.
3. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali:
a) compilano e rivedono periodicamente i piani generali di indirizzo forestale ed i piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo-pastorali pubbliche e private sottoponendoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), della L.R. 4 luglio 198, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), all'approvazione delle comunità montane e delle province interessate, salvo che le stesse non coincidano territorialmente con gli enti gestori proponenti;
b) esercitano, secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni in materia di autorizzazioni al taglio dei boschi, deroghe al divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto, mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L.R. 5 marzo 2001, n. 47) nonché le relative funzioni sanzionatorie;
c)
d) elaborano programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale;
e) eseguono le opere previste dai programmi in materia forestale.
4. Gli enti gestori delle aree protette:
a) partecipano alla programmazione negoziata di contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;
b) partecipano a forme associative ed in particolare ai consorzi forestali di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
c) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore, agli interventi di lotta attiva ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell'articolo 8 della L. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
5. Gli enti gestori delle aree protette realizzano gli interventi forestali, di sistemazione idraulico-agrario-forestale e di equipaggiamento vegetazionale della campagna, di propria diretta competenza, mediante:
a) concessione a consorzi forestali, imprese forestali, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro a fini di difesa ambientale, nei limiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001;
b) amministrazione diretta;
c) appalto.
6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, "sono definiti" con regolamento "adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto" i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo dei boschi e della restante vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3, lettera b), e 4, lettera c), fatte salve prescrizioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti di pianificazione approvati ai sensi degli articoli 14, 17, 20, 24 e 2.
7.
Art. 5 - (Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche)
1. I piani dei parchi e delle riserve prevedono l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali i piani medesimi prevedano un uso pubblico nonché delle aree per le quali i limiti alle attività antropiche comportino la totale inutilizzazione.
2. Possono altresì essere previsti interventi, da realizzare in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare nuove localizzazioni per le attività economiche degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività.
CAPO II - STRUMENTI ORGANIZZATIVI E PROMOZIONALI
Art. 6 - (Comitato tecnico regionale)
1. È istituito il Comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale, nominato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e composto da:
- l'assessore regionale all'ambiente ed ecologia, o suo delegato, che lo presiede;
- dodici esperti di elevata qualificazione in materia ambientale ed ecologica, di cui quattro scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche più rappresentative e quattro scelti tra quelli designati dalle organizzazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni ricreative, venatorie e piscatorie più rappresentative.
2. Alle sedute partecipa un funzionario della Giunta regionale di ciascuno dei settori agricoltura e foreste, commercio e turismo, coordinamento per il territorio, industria e artigianato, cultura e informazione, designato dall'assessore rispettivamente preposto, nonché un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e uno dell'Azienda regionale delle foreste.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario assegnato al "Servizio Tutela ambiente naturale e parchi" della Giunta regionale.
4. Compete al Comitato:
- proporre la delimitazione di nuove aree protette, anche per l'aggiornamento del piano generale di cui al precedente art. 1;
- studiare e proporre programmi di difesa, di gestione e di sviluppo delle aree protette;
- individuare le componenti naturalistiche da tutelare;
- proporre criteri per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;
- coordinare l'attività delle Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale di cui al successivo art. 7;
- esprimere, quando richiesto, pareri sugli atti di competenza della Giunta regionale previsti dalla presente legge.
5. Il Comitato è rinnovato ogni qual volta venga rinnovato il Consiglio regionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato è nominato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
7. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.
Art. 7 - (Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale)
1. In ogni provincia e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi è istituita la Commissione provinciale e rispettivamente consorziale per l'ambiente naturale, nominata, per delega della Regione, dal Presidente della provincia e del consorzio e composta da:
- il presidente della Provincia o del consorzio o suo delegato;
- un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia e nel consorzio;
- un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante della provincia o del consorzio intercomunale, o, per sua delega, da un altro membro della Commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato.
3. Le modalità di funzionamento delle Commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla provincia o dal consorzio competente.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
5. Le Commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale o dell'assemblea del consorzio intercomunale.
6. Spetta in particolare alle Commissioni provinciali e consorziali:
- promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;
- esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;
- esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.
7. Per le zone appartenenti al territorio di più province o consorzi intercomunali, le Commissioni provinciali interessate operano d'intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal Comitato tecnico regionale.
Art. 8 - (Comitati di proposta)
"1. Per ciascuna delle aree protette di cui all'allegato A, nelle quali è prevista l'istituzione di un parco naturale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora approvata dal Consiglio regionale la legge istitutiva del parco, un Comitato di proposta, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa."
2. I componenti sono scelti tra amministratori locali ed esperti e restano in carica fino all'entrata in vigore della relativa legge istitutiva.
3. Il Comitato ha il compito di elaborare proposte circa l'esatta individuazione delle aree su cui costituire il parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione del parco stesso, e può proporre alla Giunta regionale l'imposizione dei vincoli di cui alla legge 29 luglio 1939, n. 1497, nonché l'istituzione di riserve in aree comprese in quelle destinate a parco, in attesa dell'istituzione di quest'ultimo.
4. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.
Art. 9 - (Valorizzazione ambientale e promozione culturale)
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione; in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.
2. La Giunta regionale può inoltre realizzare stazioni sperimentali locali.
3. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protette, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere contributi regionali di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;
b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.
Art. 10 - (Formazione professionale e istruzione)
1. Nei programmi regionali di formazione professionale di cui all'art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve naturali.
2. La Giunta regionale promuove inoltre corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai parchi e alle riserve naturali, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela dell'ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni stipulate con Università , Istituti superiori statali e non statali, l'Azienda regionale delle foreste ed altri enti specializzati.
3. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi di cui ai precedenti commi.
4. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
TITOLO II - REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE
CAPO I - REGIME DELLE RISERVE NATURALI
Art. 11 - (Classificazione delle riserve naturali)
1. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica - nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo art. 14.
2. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma.
3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.
"4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purchè compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area."
Art. 12 - (Procedura per l'istituzione e delimitazione delle riserve naturali)
"1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell'allegato A della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale; a tal fine la Giunta regionale, delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1: 5.000 dell'area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi".
2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al Consiglio regionale.
3. La deliberazione istitutiva stabilisce:
a) la delimitazione definitiva della riserva e della eventuale area di rispetto;
b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11;
c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 13;
d) le modalità e i termini per la elaborazione e l'approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 14;
e) "i divieti e i limiti alle attività antropiche nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima, specificando quali tra i suddeti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati" ;
f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.
Art. 13 - (Gestione delle riserve naturali)
1. La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un consorzio fra gli enti predetti.
2. Il soggetto gestore della riserva:
a) elabora il piano ed approva i programmi di cui al successivo art. 14;
b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino;
c) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsione del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici;
d) promuove l'acquisizione delle aree previste dal piano;
e) acquista e colloca le tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32;
f) provvede alla vigilanza ai sensi del successivo articolo 26;
g) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva della riserva.
3. La gestione delle riserve naturali può altresì essere affidata, in base a convenzione stipulata con la Regione, sentiti gli enti locali interessati, alla Azienda regionale delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono affidati i compiti di cui al precedente secondo comma, lettera a), b), c), d), e), la deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.
"4. Le riserve individuate all'interno dei parchi regionali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dall'ente gestore del parco".
"5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio".
6. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione della riserva di cui al precedente terzo comma, la Giunta regionale può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale.
7. La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, può autorizzare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, il mantenimento e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere di interesse statale dall'art. 81, terzo e quarto comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 14 - (Piano della riserva naturale)
1. Per ciascuna riserva naturale, è formato un piano, da approvarsi dalla Giunta regionale, il quale:
a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza;
c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
d) regolamenta le attività antropiche consentite;
e) individua le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.
2. Il piano di cui al comma precedente è trasmesso alla Commissione provinciale o consorziale interessata, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.
3. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali o pluriennali di gestione da trasmettersi alla Giunta regionale.
4. Ai fini della elaborazione della proposta di piano e della formazione ed attuazione dei programmi di gestione, il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica della Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.
Art. 15 - (Norme di salvaguardia)
"1. La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell'area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai comuni interessati, fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni."
2. I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche di ciascuna riserva, specificandoli tra i seguenti:
a) di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;
b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture in genere;
c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;
d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta, nonché dell'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;
e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;
f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
g) d'impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
h) di raccolta o asportazione della flora spontanea;
i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);
l) di interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
m) di introduzione di specie animali o vegetali estranee e comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
n) di attività venatoria;
o) di attività piscatoria;
p) di altre attività , anche di carattere temporaneo, specificamente indicate nella proposta, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.
CAPO II - REGIME DEI PARCHI REGIONALI
Art. 16 - (Classificazione dei parchi regionali)
"1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi carattere ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:
a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti planiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, la recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;
b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonchè di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;
c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;
d) parchi forestali, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;
e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la concessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali."
Art. 16-bis - (Istituzione dei parchi regionali)
"1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91 con legge regionale che stabilisce:
a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;
b) l'ente cui è affidata la gestione;
c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;
d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;
e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.
2. La gestione dei parchi è affidata a consorzi fra i comuni interessati, alle comunità montane, alle province o a consorzi fra comuni, comunità montane e province; può eventualm
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Regimi di tutela delle aree protette)
1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:
a) parchi naturali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
b) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;
c) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità ;
d) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.
2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela.
3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.
Art. 2 - (Individuazione delle aree protette)
1. Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall'allegato A della presente legge, che ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui al successivo comma.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l'elenco delle aree protette di cui all'allegato A della presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche e integrazioni, atte al miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche.
Art. 3 - (Strumenti di programmazione economico - finanziaria)
1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque.
2. Gli interventi finanziari della Regione nei settori di cui al precedente comma e relativi a ciascuno degli ambiti dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, ai sensi dell'art. 7, L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
3. A tal fine, in particolare, la Giunta regionale emana direttive per l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle riserve e dell'Azienda regionale delle foreste, nell'ambito delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 e all'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge.
4. Nell'aggiornamento annuale del rapporto sullo stato d'attuazione del Programma Regionale di Sviluppo previsto dall'art. 9 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, la Giunta regionale dà conto al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.
Art. 4 - (Difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale)
"1. I boschi delle aree protette di cui all'articolo 1 sono disciplinate dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale) e dal presente articolo. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell'articolo 1-ter della L.R. 8/1976, sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata.
2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociale e produttive ed a tal fine:
a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica, ed è promossa la cooperazione degli opertori agro-silvo-pastorali e della proprietà privata, anche a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.
3. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali:
a) compilano e rivedono periodicamente i piani generali di indirizzo forestale ed i piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo-pastorali pubbliche e private sottoponendoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), della L.R. 4 luglio 198, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), all'approvazione delle comunità montane e delle province interessate, salvo che le stesse non coincidano territorialmente con gli enti gestori proponenti;
b) esercitano, secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni in materia di autorizzazioni al taglio dei boschi, deroghe al divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto, mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L.R. 5 marzo 2001, n. 47) nonché le relative funzioni sanzionatorie;
c)
d) elaborano programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale;
e) eseguono le opere previste dai programmi in materia forestale.
4. Gli enti gestori delle aree protette:
a) partecipano alla programmazione negoziata di contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura), con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;
b) partecipano a forme associative ed in particolare ai consorzi forestali di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
c) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore, agli interventi di lotta attiva ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell'articolo 8 della L. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
5. Gli enti gestori delle aree protette realizzano gli interventi forestali, di sistemazione idraulico-agrario-forestale e di equipaggiamento vegetazionale della campagna, di propria diretta competenza, mediante:
a) concessione a consorzi forestali, imprese forestali, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro a fini di difesa ambientale, nei limiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001;
b) amministrazione diretta;
c) appalto.
6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, "sono definiti" con regolamento "adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto" i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo dei boschi e della restante vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3, lettera b), e 4, lettera c), fatte salve prescrizioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti di pianificazione approvati ai sensi degli articoli 14, 17, 20, 24 e 2.
7.
Art. 5 - (Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche)
1. I piani dei parchi e delle riserve prevedono l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali i piani medesimi prevedano un uso pubblico nonché delle aree per le quali i limiti alle attività antropiche comportino la totale inutilizzazione.
2. Possono altresì essere previsti interventi, da realizzare in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare nuove localizzazioni per le attività economiche degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività.
CAPO II - STRUMENTI ORGANIZZATIVI E PROMOZIONALI
Art. 6 - (Comitato tecnico regionale)
1. È istituito il Comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale, nominato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e composto da:
- l'assessore regionale all'ambiente ed ecologia, o suo delegato, che lo presiede;
- dodici esperti di elevata qualificazione in materia ambientale ed ecologica, di cui quattro scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche più rappresentative e quattro scelti tra quelli designati dalle organizzazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni ricreative, venatorie e piscatorie più rappresentative.
2. Alle sedute partecipa un funzionario della Giunta regionale di ciascuno dei settori agricoltura e foreste, commercio e turismo, coordinamento per il territorio, industria e artigianato, cultura e informazione, designato dall'assessore rispettivamente preposto, nonché un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e uno dell'Azienda regionale delle foreste.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario assegnato al "Servizio Tutela ambiente naturale e parchi" della Giunta regionale.
4. Compete al Comitato:
- proporre la delimitazione di nuove aree protette, anche per l'aggiornamento del piano generale di cui al precedente art. 1;
- studiare e proporre programmi di difesa, di gestione e di sviluppo delle aree protette;
- individuare le componenti naturalistiche da tutelare;
- proporre criteri per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;
- coordinare l'attività delle Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale di cui al successivo art. 7;
- esprimere, quando richiesto, pareri sugli atti di competenza della Giunta regionale previsti dalla presente legge.
5. Il Comitato è rinnovato ogni qual volta venga rinnovato il Consiglio regionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato è nominato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
7. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.
Art. 7 - (Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale)
1. In ogni provincia e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi è istituita la Commissione provinciale e rispettivamente consorziale per l'ambiente naturale, nominata, per delega della Regione, dal Presidente della provincia e del consorzio e composta da:
- il presidente della Provincia o del consorzio o suo delegato;
- un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia e nel consorzio;
- un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante della provincia o del consorzio intercomunale, o, per sua delega, da un altro membro della Commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato.
3. Le modalità di funzionamento delle Commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla provincia o dal consorzio competente.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
5. Le Commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale o dell'assemblea del consorzio intercomunale.
6. Spetta in particolare alle Commissioni provinciali e consorziali:
- promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;
- esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;
- esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.
7. Per le zone appartenenti al territorio di più province o consorzi intercomunali, le Commissioni provinciali interessate operano d'intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal Comitato tecnico regionale.
Art. 8 - (Comitati di proposta)
"1. Per ciascuna delle aree protette di cui all'allegato A, nelle quali è prevista l'istituzione di un parco naturale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora approvata dal Consiglio regionale la legge istitutiva del parco, un Comitato di proposta, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa."
2. I componenti sono scelti tra amministratori locali ed esperti e restano in carica fino all'entrata in vigore della relativa legge istitutiva.
3. Il Comitato ha il compito di elaborare proposte circa l'esatta individuazione delle aree su cui costituire il parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione del parco stesso, e può proporre alla Giunta regionale l'imposizione dei vincoli di cui alla legge 29 luglio 1939, n. 1497, nonché l'istituzione di riserve in aree comprese in quelle destinate a parco, in attesa dell'istituzione di quest'ultimo.
4. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.
Art. 9 - (Valorizzazione ambientale e promozione culturale)
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione; in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.
2. La Giunta regionale può inoltre realizzare stazioni sperimentali locali.
3. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protette, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere contributi regionali di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;
b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.
Art. 10 - (Formazione professionale e istruzione)
1. Nei programmi regionali di formazione professionale di cui all'art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve naturali.
2. La Giunta regionale promuove inoltre corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai parchi e alle riserve naturali, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela dell'ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni stipulate con Università , Istituti superiori statali e non statali, l'Azienda regionale delle foreste ed altri enti specializzati.
3. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi di cui ai precedenti commi.
4. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
TITOLO II - REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE
CAPO I - REGIME DELLE RISERVE NATURALI
Art. 11 - (Classificazione delle riserve naturali)
1. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica - nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo art. 14.
2. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma.
3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.
"4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purchè compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area."
Art. 12 - (Procedura per l'istituzione e delimitazione delle riserve naturali)
"1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell'allegato A della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale; a tal fine la Giunta regionale, delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1: 5.000 dell'area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi".
2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al Consiglio regionale.
3. La deliberazione istitutiva stabilisce:
a) la delimitazione definitiva della riserva e della eventuale area di rispetto;
b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11;
c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 13;
d) le modalità e i termini per la elaborazione e l'approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 14;
e) "i divieti e i limiti alle attività antropiche nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima, specificando quali tra i suddeti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati" ;
f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.
Art. 13 - (Gestione delle riserve naturali)
1. La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un consorzio fra gli enti predetti.
2. Il soggetto gestore della riserva:
a) elabora il piano ed approva i programmi di cui al successivo art. 14;
b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino;
c) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsione del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici;
d) promuove l'acquisizione delle aree previste dal piano;
e) acquista e colloca le tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32;
f) provvede alla vigilanza ai sensi del successivo articolo 26;
g) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva della riserva.
3. La gestione delle riserve naturali può altresì essere affidata, in base a convenzione stipulata con la Regione, sentiti gli enti locali interessati, alla Azienda regionale delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono affidati i compiti di cui al precedente secondo comma, lettera a), b), c), d), e), la deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.
"4. Le riserve individuate all'interno dei parchi regionali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dall'ente gestore del parco".
"5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio".
6. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione della riserva di cui al precedente terzo comma, la Giunta regionale può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale.
7. La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, può autorizzare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, il mantenimento e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere di interesse statale dall'art. 81, terzo e quarto comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 14 - (Piano della riserva naturale)
1. Per ciascuna riserva naturale, è formato un piano, da approvarsi dalla Giunta regionale, il quale:
a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza;
c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
d) regolamenta le attività antropiche consentite;
e) individua le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.
2. Il piano di cui al comma precedente è trasmesso alla Commissione provinciale o consorziale interessata, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.
3. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali o pluriennali di gestione da trasmettersi alla Giunta regionale.
4. Ai fini della elaborazione della proposta di piano e della formazione ed attuazione dei programmi di gestione, il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica della Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.
Art. 15 - (Norme di salvaguardia)
"1. La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell'area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai comuni interessati, fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni."
2. I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche di ciascuna riserva, specificandoli tra i seguenti:
a) di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;
b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture in genere;
c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;
d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta, nonché dell'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;
e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;
f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
g) d'impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
h) di raccolta o asportazione della flora spontanea;
i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);
l) di interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
m) di introduzione di specie animali o vegetali estranee e comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
n) di attività venatoria;
o) di attività piscatoria;
p) di altre attività , anche di carattere temporaneo, specificamente indicate nella proposta, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.
CAPO II - REGIME DEI PARCHI REGIONALI
Art. 16 - (Classificazione dei parchi regionali)
"1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi carattere ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:
a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti planiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, la recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;
b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonchè di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;
c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;
d) parchi forestali, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;
e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la concessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali."
Art. 16-bis - (Istituzione dei parchi regionali)
"1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91 con legge regionale che stabilisce:
a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;
b) l'ente cui è affidata la gestione;
c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;
d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;
e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.
2. La gestione dei parchi è affidata a consorzi fra i comuni interessati, alle comunità montane, alle province o a consorzi fra comuni, comunità montane e province; può eventualm