L.R. 30/12/1998 n. 38
Disciplina della valutazione di impatto ambientale.<br>Con le modifiche introdotte dalle Delib. G.R. del 19/01/2001 n.57, del 10/02/2006 n.113
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - (Finalità della legge)
1. In attuazione della normativa statale vigente in materia nonché delle direttive della Unione Europea, la Regione Liguria con la presente legge disciplina la valutazione di impatto ambientale, di seguito definita VIA, al fine di:
a) garantire la tutela, singolarmente e nelle loro interazioni, degli elementi di seguito riportati:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale e ambientale;
b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alla procedura di VIA;
c) favorire il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure di VIA.
2. A tal fine la VIA considera preventivamente gli effetti diretti, indiretti e dovuti all'azione cumulativa di progetti, opere, impianti pubblici o privati.
Articolo 2 - (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i progetti di opere e di impianti ricompresi negli allegati 1, 2 e 3.
2. Sono sottoposti alla procedura statale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 1, nonché le opere o gli impianti di cui agli allegati 2 e 3 che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di VIA nell'ambito del Ministero dell'Ambiente.
3. Sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 2.
4. Sono altresì sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 3 qualora:
a) ricadano anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;
b) ricadano all'interno di aree carsiche, come definite dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia); in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 30 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;
c) non ricadano in aree naturali protette ma la struttura competente in materia di VIA ne abbia verificato, secondo le modalità di cui all'articolo 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato 5, la necessità in relazione alle caratteristiche del progetto stesso e della zona interessata.
5. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i lavori e gli interventi che non determinano effetti sull'ambiente quali:
a) i lavori di manutenzione ordinaria;
b) i lavori di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia a seguito di calamità per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile);
d) le modifiche non sostanziali come definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 16;
e) gli interventi di bonifica come definiti dalla normativa sulla gestione dei rifiuti e gli eventuali impianti utilizzati a tal fine se a carattere temporaneo.
6. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 12, può escludere dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta del committente, alla procedura di ECO-AUDIT la modifica sostanziale di impianti produttivi. In questo caso gli esiti della procedura di ECO-AUDIT di cui al regolamento CEE n. 1836/93 devono essere trasmessi alla Regione.
7. Le procedure di VIA relative ad opere le quali non siano previste dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non possono avere corso.
8. In caso di procedure di accordo di programma o conferenze di servizio, attivate per opere di cui al comma 7, le procedure di VIA e di screening possono avere corso a seguito dell'attivazione delle procedure concertative. Il parere vincolante viene reso all'interno del procedimento ed ha efficacia a condizione che l'intera procedura abbia esito favorevole.
CAPO II - VIA SU PIANI E PROGRAMMI
Articolo 3 - (Effetti dello studio di sostenibilità ambientale previsto dalla legge urbanistica regionale)
1. Sono fatti salvi gli effetti previsti dall'articolo 13 comma 3, dall'articolo 22 comma 8 e dall'articolo 39 comma 6 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) per le opere attuative delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale sottoposte alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 2 e relativamente alle quali sia stato positivamente valutato lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11 comma 4, unitamente agli approfondimenti di cui all'articolo 39 comma 5 della medesima legge urbanistica.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 39 comma 6 lettera b) della l.r. 36/1997 per insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e direzionali si intendono le opere e gli impianti di cui al punto 10, lettera b) dell'allegato 3 della presente legge.
Articolo 4 - (Verifica e valutazione di sostenibilità dei Progetti Urbanistici Operativi)
1. I progetti urbanistici operativi di seguito definiti PUO, qualora prevedano opere assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, per i quali l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale di seguito definito PUC non abbia comportato gli effetti dell'articolo 39 comma 6 della l.r. 36/1997, su richiesta dell'Amministrazione comunale, possono essere sottoposti a valutazione di sostenibilità ambientale, relativamente alle suddette opere di cui agli allegati 2 e 3.
2. Nel caso di cui al comma 1 lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 50 comma 3 della l.r. 36/1997 ha i seguenti contenuti:
a) descrizione e rappresentazione della situazione ambientale di partenza;
b) obiettivi e scelte della trasformazione prevista dal progetto con le alternative considerate;
c) verifica della sostenibilità delle diverse opere, interventi, o delle scelte, a livello sia di giustificazione delle stesse sia di sensibilità ambientale delle aree interessate;
d) descrizione delle risorse territoriali, energetiche ed ambientali interessate dal progetto attraverso parametri ed indicatori di obiettivo;
e) potenziali impatti residuali e loro mitigazioni;
f) esito della verifica di sostenibilità.
3. Nel caso di cui al comma 1 il Comune dopo l'approvazione del PUO ai sensi dell'articolo 51 comma 5 della l.r. 36/1997, lo trasmette alla Regione ai fini della valutazione dello studio di sostenibilità ambientale, prima della eventuale fase di controllo da parte della Provincia a norma del medesimo articolo 51 comma 7.
4. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del PUO contenente lo studio di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di VIA, accerta, sulla base dei criteri e delle modalità procedurali stabiliti dalla Giunta regionale, se il progetto debba essere assoggettato o meno alla procedura di impatto ambientale. Tale accertamento è di seguito definito screening.
5. In caso di assoggettamento alla procedura di impatto ambientale, lo studio di cui al comma 2 è sottoposto al parere del Comitato di cui all'articolo 12 che deve esprimersi entro sessanta giorni dall'inizio della procedura.
6. La procedura di sostenibilità è emessa dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'espressione del parere di cui al comma 5.
7. Con il medesimo atto la Giunta regionale, sulla base della pronuncia positiva di sostenibilità ambientale ovvero del decorso infruttuoso del termine di cui al comma 4, può decidere o in merito alla non sottoposizione a VIA del progetto definitivo delle opere previste nel PUO o in merito alla sottoposizione alla procedura di VIA limitata ai quadri di riferimento ambientale e progettuale.
Articolo 5 - (Sostenibilità ambientale inerente a piani e programmi)
1. Sono soggetti alle procedure di valutazione di sostenibilità ambientale gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali, provinciali e comunali in materia di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, acustica, qualità dell'aria, nonché le loro modifiche, gli aggiornamenti o gli adeguamenti, con riferimento alla previsione delle opere o degli impianti di cui all'articolo 2.
2. Non è necessario attivare la procedura di valutazione di sostenibilità ambientale qualora le stesse previsioni siano già state valutate nell'ambito di altri piani.
3. La valutazione positiva della sostenibilità degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 può consentire l'acquisizione degli effetti previsti in relazione ai piani urbanistici.
CAPO III - VIA SUI PROGETTI
Articolo 6 - (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura statale)
1. Lo studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA, dei progetti assoggettati alla procedura statale di cui all'articolo 2 comma 2 deve contenere le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatti ambientali e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del d.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377).
2. Il committente, in relazione alle informazioni contenuto nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.
Articolo 7 - (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura regionale)
1. Lo SIA dei progetti assoggettati alla procedura regionale di cui all'articolo 2 commi 3 e 4 deve avere i contenuti indicati nelle norme tecniche di cui all'articolo 16. In particolare per quanto attiene la documentazione relativa all'impatto acustico, questa deve essere sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'articolo 2 comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
2. Il committente, in relazione alle informazioni contenute nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.
Articolo 8 - (Norme specifiche per la realizzazione di opere pubbliche)
1. In caso di procedimenti di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382) e successive modificazioni e integrazioni, di accordi di programma, di conferenze di servizi e di concertazione comunque denominati dalle vigenti leggi, che prevedano opere assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, il proponente correda il progetto preliminare di uno studio di sostenibilità ambientale avente i contenuti di cui all'articolo 4 comma 2.
2. La Giunta regionale, nell'aderire alle intese, agli accordi od alle concertazioni in genere di cui al comma 1, può disporre, su conforme parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, che tale adesione comporti gli effetti di cui all'articolo 13 comma 3 della medesima l.r. 36/1997.
3. Il Comitato di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, nei casi previsti dal comma 2 è integrato dall'Assessore all'ambiente con funzioni di Vice Presidente e dal dirigente della struttura competente in materia di VIA.
4. La VIA, riguardante progetti definitivi di opere pubbliche, viene resa nei termini previsti dall'articolo 7 comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 11 comma 59 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
CAPO IV - PROCEDIMENTO
Articolo 9 - (Fase preliminare-scoping)
1. Per i progetti di cui all'articolo 7 è facoltà del proponente richiedere alla struttura regionale competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell'allegato 4. La fase preliminare serve ad individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA.
Articolo 10 - (Procedura di verifica-screening)
1. Sono sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla necessità della VIA, i progetti di cui all'allegato 3, salvo quanto disposto dall'articolo 2 comma 4. La richiesta del proponente contiene una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, secondo quanto indicato nell'allegato 5.
2. La Giunta regionale sulla base della verifica effettuata dalla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, si pronuncia con riferimento agli elementi di cui all'allegato 5 e ai criteri di cui all'articolo 16.
3. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA possono essere individuate eventuali prescrizioni per le mitigazioni degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti, indicando le schede ed i soggetti tenuti al controllo degli adempimenti dati e al monitoraggio conseguente.
4. Nel caso in cui la Regione ritenga che il progetto vada sottoposto a VIA si applica la procedura di cui all'articolo 13 ed il procedimento deve concludersi entro quaranta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 11 comma 2.
5. L'elenco dei progetti sottoposti a verifica e l'esito della procedura stessa vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria due volte l'anno.
Articolo 11 - (Avvio del procedimento e partecipazione pubblica)
1. Lo SIA è depositato dal proponente presso la struttura regionale competente in materia di VIA, per la formulazione del parere di competenza, nel caso di procedura statale, o per la pronuncia di VIA, nel caso di procedura regionale. Per la procedura regionale una copia del SIA è depositata presso la segreteria del Comune o dei Comuni interessati al progetto soggetto a VIA, una presso la Provincia interessata dall'intervento ed una presso gli Enti gestori di aree naturali protette qualora l'intervento ricada in tali aree.
2. Il procedimento si intende avviato alla data di pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani a diffusione nazionale o regionale da parte del proponente. La pubblicazione deve avvenire entro e non oltre una settimana dalla presentazione del progetto alla Regione.
3. Chiunque può prendere visione dello SIA, e può presentare, in caso di procedura statale, nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2, osservazioni scritte al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza alla Regione, e, nel caso di procedura di competenza regionale, nel termine di quarantacinque giorni, alla Regione.
4. La seduta preliminare del Comitato tecnico di cui all'articolo 12, durante la quale vengono illustrati il progetto e lo SIA dell'intervento, ha carattere pubblico.
5. La Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale.
6. Qualora le inchieste di cui al comma 5 non abbiano luogo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni sul progetto.
7. Gli atti conclusivi dell'inchiesta o del contraddittorio vengono acquisiti e valutati al fine dell'emissione della decisione di VIA.
8. Il proponente, i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli di circoscrizione interessati possono richiedere alla Regione l'illustrazione del progetto da parte del progettista in una riunione pubblica alla quale partecipa il proponente.
Articolo 12 - (Comitato tecnico regionale)
1. Fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei Comitati tecnici regionali a carattere consultivo, è istituito il Comitato tecnico per la VIA, quale organo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale.
2. Il Comitato, previa verifica delle fasi istruttorie, esprime parere sulla VIA delle opere proposte.
3. Il Comitato valuta i risultati dell'inchiesta di cui all'articolo 11 comma 5 ai fini della pronuncia di cui all'articolo 13.
4. Il Comitato tecnico regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:
a) dal Direttore del dipartimento ambiente e territorio con funzioni di Presidente;
b) dal Dirigente della struttura VIA o della struttura tutela paesistica con funzioni di Vicepresidente;
c) dai dirigenti o loro delegati delle strutture competenti in materia di:
1) pianificazione territoriale;
2) trasporti;
3) attività produttive;
4) assetto idrogeologico;
5) igiene;
6) turismo;
7) affari giuridici in materia ambientale;
8) agricoltura;
d) da esperti di provata esperienza nelle seguenti materie:
1) chimica;
2) ingegneria;
3) geologia;
4) oceanografia;
5) scienze naturali;
6) agronomia;
7) economia;
8) architettura;
9) igiene;
10) tossicologia;
11) fisica;
12) meteorologia;
13) sociologia;
e) dai rappresentanti delle Province interessate per territorio e da un esperto designato quale rappresentante delle Associazioni ambientaliste.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura competente per la VIA con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
6. I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica cinque anni.
7. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei componenti chiamati a partecipare e si articolano in sedute preliminari e decisorie.
8. I pareri sono adottati a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti aventi diritto al voto.
9. Per la partecipazione alle riunioni, ai sopralluoghi ed alle incombenze del Comitato, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è corrisposto il compenso previsto dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione).
10. I termini del procedimento di VIA sono sospesi per tutto il mese di agosto.
Articolo 13 - (Istruttoria e procedimento)
1. L'istruttoria sullo SIA è condotta dalla Regione tramite il responsabile del procedimento che dispone gli accertamenti ed acquisisce i pareri necessari. La mancata espressione del parere non è a causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, può richiedere l'integrazione dello SIA, a cura e spese del proponente entro il termine di quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento, per i progetti di cui agli allegati 2 e 3.
3. I termini dell'istruttoria riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste. Se le integrazioni non vengono inviate entro il termine perentorio indicato nella richiesta, il procedimento è archiviato.
4. Le Amministrazioni pubbliche consultate sono tenute a fornire il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta per quanto concerne i progetti di cui all'allegato 1 ovvero entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto per quanto concerne i progetti di cui agli allegati 2 e 3. La mancata espressione del parere nei termini non è causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.
5. I pareri espressi dalle Amministrazioni pubbliche sono comprensivi di tutti gli aspetti, non solo ambientali, di specifica competenza.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, può assumere un atto interlocutorio sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12; tale atto comporta l'interruzione dei termini procedimentali.
7. L'istruttoria deve essere conclusa entro quarantacinque giorni per le opere di cui all'allegato 1 e novanta giorni per quelle di cui agli allegati 2 e 3. Il Comitato tecnico si esprime rispettivamente entro cinquanta giorni e cento giorni dall'inizio del procedimento.
8. I termini di cui al comma 7 per la conclusione dell'istruttoria delle opere di cui agli allegati 2 e 3, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamento o indagini complesse, possono essere prolungati fino ad un massimo di centocinquanta giorni.
9. La decisione sulla VIA è assunta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento per le opere e gli impianti di cui all'allegato 1 ed entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria per le opere o per gli impianti di cui agli allegati 2 e 3.
Articolo 14 - (Funzioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure)
1. L'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure, di seguito definita ARPAL, fornisce supporto tecnico per l'espletamento dell'istruttoria in attuazione dell'articolo 2 comma 3 della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), su richiesta del responsabile del procedimento, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore.
2. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati all'ARPAL al fine dei controlli ambientali e della verifica di conformità della realizzazione del progetto con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di screening. In caso di difformità del progetto, l'ARPAL provvede ad informare la Provincia ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19.
Articolo 15 - (Effetti della Valutazione di Impatto Ambientale)
1. La Giunta regionale, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12, determina il periodo di validità della decisione di VIA per i progetti di cui agli allegati 2 e 3. Tale periodo non può essere inferiore a tre anni e può essere prorogato, previa verifica del quadro di riferimento programmatico di cui alle norme tecniche dell'articolo 16 e dell'applicazione della miglior tecnologia.
2. La VIA delle opere di cui agli allegati 2 e 3 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
3. L'atto contenente il parere di competenza regionale in merito alla VIA per le opere di cui all'allegato 1 viene inviato alla Commissione del Ministero dell'Ambiente ai fini della pronuncia di competenza.
4. Per le opere da sottoporre alla procedura di VIA non possono essere rilasciate dalla Regione, dagli Enti locali o da pubblici uffici, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, anche parziali, prima della positiva conclusione della procedura. In ogni caso, fino alla pronuncia di VIA, tali atti non producono effetti.
5. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta rilasciati in difformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli di diritto in caso di pronuncia di VIA negativa.
6. I progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale, prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera o dell'impianto.
7. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati al proponente, al Comune e alla Provincia interessati per territorio e all'ARPAL.
Articolo 16 - (Norme tecniche e modifiche degli allegati)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le norme tecniche contenenti i criteri e le metodologie da seguire per l'elaborazione degli SIA, nonché i criteri per la verifica di cui all'articolo 2 comma 4 lettera c) e di cui all'articolo 4 comma 4.
2. Con deliberazione della Giunta regionale può essere modificato l'allegato 1 della presente legge in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA.
3. Il Consiglio regionale delibera le modifiche degli allegati 2, 3, 4, 5 della presente legge, in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA, nonché le soglie limite inerenti le potenzialità e le dimensioni dei progetti e delle opere di cui agli allegati 2 e 3.
Articolo 17 - (Semplificazione delle procedure)
1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui alle norme in attuazione degli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), per quanto attiene gli impianti soggetti alle procedure di VIA, la domanda di autorizzazione può essere proposta contemporaneamente all'attivazione delle procedure di VIA e la pronuncia di compatibilità o lo screening positivo vengono rilasciati, come previsto agli articoli 10 e 13 ed inviati all'Ente competente ai fini del rilascio successivo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.
2. La VIA sostituisce il parere di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
Articolo 18 - (Opposizione)
1. Avverso la delibera della Giunta regionale relativa alla VIA sui progetti di opere di cui agli allegati 2 e 3, nonché avverso la delibera relativa alla necessità di sottoporre a VIA i progetti di cui all'allegato 3, è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta, sentite le strutture regionali che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso; entro i successivi trenta giorni la Giunta deve pronunciarsi con decisione motivata. Ove la Giunta non si pronunci nei termini prescritti, il ricorso si intende rigettato.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 19 - (Sanzioni)
1. Chiunque realizza un'opera o un impianto oggetto della presente legge senza aver ottenuto la prescritta valutazione positiva di impatto ambientale è punito, fatte salve le sanzioni disposte in materia edilizia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000.000 a 90.000.000, secondo la gravità della violazione, ed è altresì tenuto alla immediata cessazione dell'attività intrapresa, nonché alla messa in pristino.
2. Il committente che, nella realizzazione di un progetto, non ottempera alle prescrizioni contenute nella deliberazione di pronuncia di compatibilità, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a 30.000.000 secondo la gravità della violazione ed è altresì tenuto, prima dell'inizio attività, alle modifiche necessarie all'ottemperanza delle prescrizioni stesse.
3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, provvede la Provincia, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati) che ne destina gli introiti al finanziamento delle attività dell'ARPAL.
Articolo 20 - (Norma transitoria per piani e programmi)
1. Fino all'approvazione dei PUC, gli SUA o programmi di opere ad essi assimilati che comportino la realizzazione di opere assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, possono essere corredati dello studio di cui all'articolo 4 comma 2 che viene valutato dalla Regione nei modi indicati dai commi seguenti.
2. Qualora l'approvazione dello SUA e delle eventuali varianti al vigente strumento urbanistico generale od il controllo dello SUA competa alla Provincia ai sensi della vigente legislazione urbanistica:
a) è trasmesso alla Regione ai fini della valutazione dello studio di sostenibilità ambientale di cui è corredato prima dell'inoltro alla Provincia per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza;
b) la Regione si pronuncia nei modi ed agli effetti di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7.
3. Qualora l'approvazione dello SUA competa alla Regione ai sensi della vigente legislazione urbanistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7 della presente legge regionale, salvo quanto di seguito stabilito;
a) il parere sotto il profilo urbanistico e di sostenibilità ambientale è reso, fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei Comitati tecnici regionali a carattere consultivo, dal Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, entro novanta giorni dall'inizio della procedura;
b) l'approvazione dello strumento e la pronuncia di sostenibilità ambientale sono disposte dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'espressione del parere di cui alla lettera a), fatta salva la previa acquisizione del conforme parere del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) in caso di SUA comportante variante al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico.
4. All'approvazione dei PTC di cui al comma 1 lettera b) numeri 1) e 2) dell'articolo 76 della l.r. 36/1997 possono essere attribuiti gli effetti di cui all'articolo 13 comma 3 della legge regionale medesima, qualora gli stessi siano corredati da documentazione idonea a dimostrare la sostenibilità ambientale delle opere previste in detti piani, ricomprese negli allegati 2 e 3 della presente legge.
5. Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul riordino degli organi tecnici collegiali in materia di territorio, le funzioni consultive obbligatorie svolte dal Comitato tecnico per l'Ambiente previsto dalla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) sono svolte dal Comitato di cui all'articolo 12 della presente legge.
Articolo 21 - (Abrogazione di leggi e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale);
b) 20 aprile 1995 n. 31 (modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 (delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni), come sostituito dall'articolo 63 della l.r. 36/1997, è inserito il seguente comma:
"3 bis. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia, i PUO a norma dell'articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi della lettera b del comma 2 ai fini dell'esame del pertinente studio di compatibilità ambientale".
Articolo 22 - (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12 comma 4 si provvede, ai sensi della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione), con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio r
Articolo 1 - (Finalità della legge)
1. In attuazione della normativa statale vigente in materia nonché delle direttive della Unione Europea, la Regione Liguria con la presente legge disciplina la valutazione di impatto ambientale, di seguito definita VIA, al fine di:
a) garantire la tutela, singolarmente e nelle loro interazioni, degli elementi di seguito riportati:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale e ambientale;
b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alla procedura di VIA;
c) favorire il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure di VIA.
2. A tal fine la VIA considera preventivamente gli effetti diretti, indiretti e dovuti all'azione cumulativa di progetti, opere, impianti pubblici o privati.
Articolo 2 - (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i progetti di opere e di impianti ricompresi negli allegati 1, 2 e 3.
2. Sono sottoposti alla procedura statale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 1, nonché le opere o gli impianti di cui agli allegati 2 e 3 che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di VIA nell'ambito del Ministero dell'Ambiente.
3. Sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 2.
4. Sono altresì sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 3 qualora:
a) ricadano anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;
b) ricadano all'interno di aree carsiche, come definite dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia); in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 30 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;
c) non ricadano in aree naturali protette ma la struttura competente in materia di VIA ne abbia verificato, secondo le modalità di cui all'articolo 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato 5, la necessità in relazione alle caratteristiche del progetto stesso e della zona interessata.
5. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i lavori e gli interventi che non determinano effetti sull'ambiente quali:
a) i lavori di manutenzione ordinaria;
b) i lavori di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia a seguito di calamità per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile);
d) le modifiche non sostanziali come definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 16;
e) gli interventi di bonifica come definiti dalla normativa sulla gestione dei rifiuti e gli eventuali impianti utilizzati a tal fine se a carattere temporaneo.
6. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 12, può escludere dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta del committente, alla procedura di ECO-AUDIT la modifica sostanziale di impianti produttivi. In questo caso gli esiti della procedura di ECO-AUDIT di cui al regolamento CEE n. 1836/93 devono essere trasmessi alla Regione.
7. Le procedure di VIA relative ad opere le quali non siano previste dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non possono avere corso.
8. In caso di procedure di accordo di programma o conferenze di servizio, attivate per opere di cui al comma 7, le procedure di VIA e di screening possono avere corso a seguito dell'attivazione delle procedure concertative. Il parere vincolante viene reso all'interno del procedimento ed ha efficacia a condizione che l'intera procedura abbia esito favorevole.
CAPO II - VIA SU PIANI E PROGRAMMI
Articolo 3 - (Effetti dello studio di sostenibilità ambientale previsto dalla legge urbanistica regionale)
1. Sono fatti salvi gli effetti previsti dall'articolo 13 comma 3, dall'articolo 22 comma 8 e dall'articolo 39 comma 6 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) per le opere attuative delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale sottoposte alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 2 e relativamente alle quali sia stato positivamente valutato lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11 comma 4, unitamente agli approfondimenti di cui all'articolo 39 comma 5 della medesima legge urbanistica.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 39 comma 6 lettera b) della l.r. 36/1997 per insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e direzionali si intendono le opere e gli impianti di cui al punto 10, lettera b) dell'allegato 3 della presente legge.
Articolo 4 - (Verifica e valutazione di sostenibilità dei Progetti Urbanistici Operativi)
1. I progetti urbanistici operativi di seguito definiti PUO, qualora prevedano opere assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, per i quali l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale di seguito definito PUC non abbia comportato gli effetti dell'articolo 39 comma 6 della l.r. 36/1997, su richiesta dell'Amministrazione comunale, possono essere sottoposti a valutazione di sostenibilità ambientale, relativamente alle suddette opere di cui agli allegati 2 e 3.
2. Nel caso di cui al comma 1 lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 50 comma 3 della l.r. 36/1997 ha i seguenti contenuti:
a) descrizione e rappresentazione della situazione ambientale di partenza;
b) obiettivi e scelte della trasformazione prevista dal progetto con le alternative considerate;
c) verifica della sostenibilità delle diverse opere, interventi, o delle scelte, a livello sia di giustificazione delle stesse sia di sensibilità ambientale delle aree interessate;
d) descrizione delle risorse territoriali, energetiche ed ambientali interessate dal progetto attraverso parametri ed indicatori di obiettivo;
e) potenziali impatti residuali e loro mitigazioni;
f) esito della verifica di sostenibilità.
3. Nel caso di cui al comma 1 il Comune dopo l'approvazione del PUO ai sensi dell'articolo 51 comma 5 della l.r. 36/1997, lo trasmette alla Regione ai fini della valutazione dello studio di sostenibilità ambientale, prima della eventuale fase di controllo da parte della Provincia a norma del medesimo articolo 51 comma 7.
4. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del PUO contenente lo studio di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di VIA, accerta, sulla base dei criteri e delle modalità procedurali stabiliti dalla Giunta regionale, se il progetto debba essere assoggettato o meno alla procedura di impatto ambientale. Tale accertamento è di seguito definito screening.
5. In caso di assoggettamento alla procedura di impatto ambientale, lo studio di cui al comma 2 è sottoposto al parere del Comitato di cui all'articolo 12 che deve esprimersi entro sessanta giorni dall'inizio della procedura.
6. La procedura di sostenibilità è emessa dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'espressione del parere di cui al comma 5.
7. Con il medesimo atto la Giunta regionale, sulla base della pronuncia positiva di sostenibilità ambientale ovvero del decorso infruttuoso del termine di cui al comma 4, può decidere o in merito alla non sottoposizione a VIA del progetto definitivo delle opere previste nel PUO o in merito alla sottoposizione alla procedura di VIA limitata ai quadri di riferimento ambientale e progettuale.
Articolo 5 - (Sostenibilità ambientale inerente a piani e programmi)
1. Sono soggetti alle procedure di valutazione di sostenibilità ambientale gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali, provinciali e comunali in materia di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, acustica, qualità dell'aria, nonché le loro modifiche, gli aggiornamenti o gli adeguamenti, con riferimento alla previsione delle opere o degli impianti di cui all'articolo 2.
2. Non è necessario attivare la procedura di valutazione di sostenibilità ambientale qualora le stesse previsioni siano già state valutate nell'ambito di altri piani.
3. La valutazione positiva della sostenibilità degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 può consentire l'acquisizione degli effetti previsti in relazione ai piani urbanistici.
CAPO III - VIA SUI PROGETTI
Articolo 6 - (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura statale)
1. Lo studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA, dei progetti assoggettati alla procedura statale di cui all'articolo 2 comma 2 deve contenere le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatti ambientali e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del d.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377).
2. Il committente, in relazione alle informazioni contenuto nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.
Articolo 7 - (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura regionale)
1. Lo SIA dei progetti assoggettati alla procedura regionale di cui all'articolo 2 commi 3 e 4 deve avere i contenuti indicati nelle norme tecniche di cui all'articolo 16. In particolare per quanto attiene la documentazione relativa all'impatto acustico, questa deve essere sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'articolo 2 comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
2. Il committente, in relazione alle informazioni contenute nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.
Articolo 8 - (Norme specifiche per la realizzazione di opere pubbliche)
1. In caso di procedimenti di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382) e successive modificazioni e integrazioni, di accordi di programma, di conferenze di servizi e di concertazione comunque denominati dalle vigenti leggi, che prevedano opere assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, il proponente correda il progetto preliminare di uno studio di sostenibilità ambientale avente i contenuti di cui all'articolo 4 comma 2.
2. La Giunta regionale, nell'aderire alle intese, agli accordi od alle concertazioni in genere di cui al comma 1, può disporre, su conforme parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, che tale adesione comporti gli effetti di cui all'articolo 13 comma 3 della medesima l.r. 36/1997.
3. Il Comitato di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, nei casi previsti dal comma 2 è integrato dall'Assessore all'ambiente con funzioni di Vice Presidente e dal dirigente della struttura competente in materia di VIA.
4. La VIA, riguardante progetti definitivi di opere pubbliche, viene resa nei termini previsti dall'articolo 7 comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 11 comma 59 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
CAPO IV - PROCEDIMENTO
Articolo 9 - (Fase preliminare-scoping)
1. Per i progetti di cui all'articolo 7 è facoltà del proponente richiedere alla struttura regionale competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell'allegato 4. La fase preliminare serve ad individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA.
Articolo 10 - (Procedura di verifica-screening)
1. Sono sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla necessità della VIA, i progetti di cui all'allegato 3, salvo quanto disposto dall'articolo 2 comma 4. La richiesta del proponente contiene una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, secondo quanto indicato nell'allegato 5.
2. La Giunta regionale sulla base della verifica effettuata dalla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, si pronuncia con riferimento agli elementi di cui all'allegato 5 e ai criteri di cui all'articolo 16.
3. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA possono essere individuate eventuali prescrizioni per le mitigazioni degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti, indicando le schede ed i soggetti tenuti al controllo degli adempimenti dati e al monitoraggio conseguente.
4. Nel caso in cui la Regione ritenga che il progetto vada sottoposto a VIA si applica la procedura di cui all'articolo 13 ed il procedimento deve concludersi entro quaranta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 11 comma 2.
5. L'elenco dei progetti sottoposti a verifica e l'esito della procedura stessa vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria due volte l'anno.
Articolo 11 - (Avvio del procedimento e partecipazione pubblica)
1. Lo SIA è depositato dal proponente presso la struttura regionale competente in materia di VIA, per la formulazione del parere di competenza, nel caso di procedura statale, o per la pronuncia di VIA, nel caso di procedura regionale. Per la procedura regionale una copia del SIA è depositata presso la segreteria del Comune o dei Comuni interessati al progetto soggetto a VIA, una presso la Provincia interessata dall'intervento ed una presso gli Enti gestori di aree naturali protette qualora l'intervento ricada in tali aree.
2. Il procedimento si intende avviato alla data di pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani a diffusione nazionale o regionale da parte del proponente. La pubblicazione deve avvenire entro e non oltre una settimana dalla presentazione del progetto alla Regione.
3. Chiunque può prendere visione dello SIA, e può presentare, in caso di procedura statale, nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2, osservazioni scritte al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza alla Regione, e, nel caso di procedura di competenza regionale, nel termine di quarantacinque giorni, alla Regione.
4. La seduta preliminare del Comitato tecnico di cui all'articolo 12, durante la quale vengono illustrati il progetto e lo SIA dell'intervento, ha carattere pubblico.
5. La Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale.
6. Qualora le inchieste di cui al comma 5 non abbiano luogo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni sul progetto.
7. Gli atti conclusivi dell'inchiesta o del contraddittorio vengono acquisiti e valutati al fine dell'emissione della decisione di VIA.
8. Il proponente, i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli di circoscrizione interessati possono richiedere alla Regione l'illustrazione del progetto da parte del progettista in una riunione pubblica alla quale partecipa il proponente.
Articolo 12 - (Comitato tecnico regionale)
1. Fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei Comitati tecnici regionali a carattere consultivo, è istituito il Comitato tecnico per la VIA, quale organo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale.
2. Il Comitato, previa verifica delle fasi istruttorie, esprime parere sulla VIA delle opere proposte.
3. Il Comitato valuta i risultati dell'inchiesta di cui all'articolo 11 comma 5 ai fini della pronuncia di cui all'articolo 13.
4. Il Comitato tecnico regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:
a) dal Direttore del dipartimento ambiente e territorio con funzioni di Presidente;
b) dal Dirigente della struttura VIA o della struttura tutela paesistica con funzioni di Vicepresidente;
c) dai dirigenti o loro delegati delle strutture competenti in materia di:
1) pianificazione territoriale;
2) trasporti;
3) attività produttive;
4) assetto idrogeologico;
5) igiene;
6) turismo;
7) affari giuridici in materia ambientale;
8) agricoltura;
d) da esperti di provata esperienza nelle seguenti materie:
1) chimica;
2) ingegneria;
3) geologia;
4) oceanografia;
5) scienze naturali;
6) agronomia;
7) economia;
8) architettura;
9) igiene;
10) tossicologia;
11) fisica;
12) meteorologia;
13) sociologia;
e) dai rappresentanti delle Province interessate per territorio e da un esperto designato quale rappresentante delle Associazioni ambientaliste.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura competente per la VIA con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
6. I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica cinque anni.
7. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei componenti chiamati a partecipare e si articolano in sedute preliminari e decisorie.
8. I pareri sono adottati a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti aventi diritto al voto.
9. Per la partecipazione alle riunioni, ai sopralluoghi ed alle incombenze del Comitato, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è corrisposto il compenso previsto dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione).
10. I termini del procedimento di VIA sono sospesi per tutto il mese di agosto.
Articolo 13 - (Istruttoria e procedimento)
1. L'istruttoria sullo SIA è condotta dalla Regione tramite il responsabile del procedimento che dispone gli accertamenti ed acquisisce i pareri necessari. La mancata espressione del parere non è a causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, può richiedere l'integrazione dello SIA, a cura e spese del proponente entro il termine di quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento, per i progetti di cui agli allegati 2 e 3.
3. I termini dell'istruttoria riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste. Se le integrazioni non vengono inviate entro il termine perentorio indicato nella richiesta, il procedimento è archiviato.
4. Le Amministrazioni pubbliche consultate sono tenute a fornire il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta per quanto concerne i progetti di cui all'allegato 1 ovvero entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto per quanto concerne i progetti di cui agli allegati 2 e 3. La mancata espressione del parere nei termini non è causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.
5. I pareri espressi dalle Amministrazioni pubbliche sono comprensivi di tutti gli aspetti, non solo ambientali, di specifica competenza.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, può assumere un atto interlocutorio sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12; tale atto comporta l'interruzione dei termini procedimentali.
7. L'istruttoria deve essere conclusa entro quarantacinque giorni per le opere di cui all'allegato 1 e novanta giorni per quelle di cui agli allegati 2 e 3. Il Comitato tecnico si esprime rispettivamente entro cinquanta giorni e cento giorni dall'inizio del procedimento.
8. I termini di cui al comma 7 per la conclusione dell'istruttoria delle opere di cui agli allegati 2 e 3, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamento o indagini complesse, possono essere prolungati fino ad un massimo di centocinquanta giorni.
9. La decisione sulla VIA è assunta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento per le opere e gli impianti di cui all'allegato 1 ed entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria per le opere o per gli impianti di cui agli allegati 2 e 3.
Articolo 14 - (Funzioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure)
1. L'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure, di seguito definita ARPAL, fornisce supporto tecnico per l'espletamento dell'istruttoria in attuazione dell'articolo 2 comma 3 della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), su richiesta del responsabile del procedimento, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore.
2. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati all'ARPAL al fine dei controlli ambientali e della verifica di conformità della realizzazione del progetto con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di screening. In caso di difformità del progetto, l'ARPAL provvede ad informare la Provincia ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19.
Articolo 15 - (Effetti della Valutazione di Impatto Ambientale)
1. La Giunta regionale, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12, determina il periodo di validità della decisione di VIA per i progetti di cui agli allegati 2 e 3. Tale periodo non può essere inferiore a tre anni e può essere prorogato, previa verifica del quadro di riferimento programmatico di cui alle norme tecniche dell'articolo 16 e dell'applicazione della miglior tecnologia.
2. La VIA delle opere di cui agli allegati 2 e 3 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
3. L'atto contenente il parere di competenza regionale in merito alla VIA per le opere di cui all'allegato 1 viene inviato alla Commissione del Ministero dell'Ambiente ai fini della pronuncia di competenza.
4. Per le opere da sottoporre alla procedura di VIA non possono essere rilasciate dalla Regione, dagli Enti locali o da pubblici uffici, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, anche parziali, prima della positiva conclusione della procedura. In ogni caso, fino alla pronuncia di VIA, tali atti non producono effetti.
5. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta rilasciati in difformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli di diritto in caso di pronuncia di VIA negativa.
6. I progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale, prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera o dell'impianto.
7. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati al proponente, al Comune e alla Provincia interessati per territorio e all'ARPAL.
Articolo 16 - (Norme tecniche e modifiche degli allegati)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le norme tecniche contenenti i criteri e le metodologie da seguire per l'elaborazione degli SIA, nonché i criteri per la verifica di cui all'articolo 2 comma 4 lettera c) e di cui all'articolo 4 comma 4.
2. Con deliberazione della Giunta regionale può essere modificato l'allegato 1 della presente legge in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA.
3. Il Consiglio regionale delibera le modifiche degli allegati 2, 3, 4, 5 della presente legge, in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA, nonché le soglie limite inerenti le potenzialità e le dimensioni dei progetti e delle opere di cui agli allegati 2 e 3.
Articolo 17 - (Semplificazione delle procedure)
1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui alle norme in attuazione degli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), per quanto attiene gli impianti soggetti alle procedure di VIA, la domanda di autorizzazione può essere proposta contemporaneamente all'attivazione delle procedure di VIA e la pronuncia di compatibilità o lo screening positivo vengono rilasciati, come previsto agli articoli 10 e 13 ed inviati all'Ente competente ai fini del rilascio successivo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.
2. La VIA sostituisce il parere di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
Articolo 18 - (Opposizione)
1. Avverso la delibera della Giunta regionale relativa alla VIA sui progetti di opere di cui agli allegati 2 e 3, nonché avverso la delibera relativa alla necessità di sottoporre a VIA i progetti di cui all'allegato 3, è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta, sentite le strutture regionali che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso; entro i successivi trenta giorni la Giunta deve pronunciarsi con decisione motivata. Ove la Giunta non si pronunci nei termini prescritti, il ricorso si intende rigettato.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 19 - (Sanzioni)
1. Chiunque realizza un'opera o un impianto oggetto della presente legge senza aver ottenuto la prescritta valutazione positiva di impatto ambientale è punito, fatte salve le sanzioni disposte in materia edilizia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000.000 a 90.000.000, secondo la gravità della violazione, ed è altresì tenuto alla immediata cessazione dell'attività intrapresa, nonché alla messa in pristino.
2. Il committente che, nella realizzazione di un progetto, non ottempera alle prescrizioni contenute nella deliberazione di pronuncia di compatibilità, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a 30.000.000 secondo la gravità della violazione ed è altresì tenuto, prima dell'inizio attività, alle modifiche necessarie all'ottemperanza delle prescrizioni stesse.
3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, provvede la Provincia, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati) che ne destina gli introiti al finanziamento delle attività dell'ARPAL.
Articolo 20 - (Norma transitoria per piani e programmi)
1. Fino all'approvazione dei PUC, gli SUA o programmi di opere ad essi assimilati che comportino la realizzazione di opere assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, possono essere corredati dello studio di cui all'articolo 4 comma 2 che viene valutato dalla Regione nei modi indicati dai commi seguenti.
2. Qualora l'approvazione dello SUA e delle eventuali varianti al vigente strumento urbanistico generale od il controllo dello SUA competa alla Provincia ai sensi della vigente legislazione urbanistica:
a) è trasmesso alla Regione ai fini della valutazione dello studio di sostenibilità ambientale di cui è corredato prima dell'inoltro alla Provincia per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza;
b) la Regione si pronuncia nei modi ed agli effetti di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7.
3. Qualora l'approvazione dello SUA competa alla Regione ai sensi della vigente legislazione urbanistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7 della presente legge regionale, salvo quanto di seguito stabilito;
a) il parere sotto il profilo urbanistico e di sostenibilità ambientale è reso, fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei Comitati tecnici regionali a carattere consultivo, dal Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, entro novanta giorni dall'inizio della procedura;
b) l'approvazione dello strumento e la pronuncia di sostenibilità ambientale sono disposte dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'espressione del parere di cui alla lettera a), fatta salva la previa acquisizione del conforme parere del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) in caso di SUA comportante variante al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico.
4. All'approvazione dei PTC di cui al comma 1 lettera b) numeri 1) e 2) dell'articolo 76 della l.r. 36/1997 possono essere attribuiti gli effetti di cui all'articolo 13 comma 3 della legge regionale medesima, qualora gli stessi siano corredati da documentazione idonea a dimostrare la sostenibilità ambientale delle opere previste in detti piani, ricomprese negli allegati 2 e 3 della presente legge.
5. Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul riordino degli organi tecnici collegiali in materia di territorio, le funzioni consultive obbligatorie svolte dal Comitato tecnico per l'Ambiente previsto dalla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) sono svolte dal Comitato di cui all'articolo 12 della presente legge.
Articolo 21 - (Abrogazione di leggi e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale);
b) 20 aprile 1995 n. 31 (modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 (delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni), come sostituito dall'articolo 63 della l.r. 36/1997, è inserito il seguente comma:
"3 bis. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia, i PUO a norma dell'articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi della lettera b del comma 2 ai fini dell'esame del pertinente studio di compatibilità ambientale".
Articolo 22 - (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12 comma 4 si provvede, ai sensi della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione), con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio r