L.R. 31/08/1995 n. 59

Normativa sullo smaltimento dei rifiuti.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 02/02/2001 n.6, del 21/11/2003 n.31
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
  • Art. 1.

    1. In attuazione del principio di prossimità di cui alla direttiva 91/156 CEE è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni.
    "1 bis. Il territorio della Regione Basilicata è dichiarato denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica."

    Art. 2.

    1. Il Dipartimento regionale per l'ambiente notificherà il divieto di cui al precedente articolo agli interessati entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 3.

    Al divieto di cui al precedente articolo si può derogare previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia ed il Comune interessato e previo "Conforme" parere della Commissione consiliare competente.

    Art. 4.

    1. La deroga di cui al precedente articolo può essere concessa:
    4.1. per l'attuazione di specifici accordi tra la Regione ed altre pubbliche Amministrazioni, Enti ed imprese;
    4.2. per determinazioni di Autorità statali a ciò competenti nei casi previsti dalla legge.
    2. Le deroghe non si applicano alle discariche.

    "Art. 4 bis.

    La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ivi comprese l'ARPAB e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai fini di cui al precedente articolo 1, comma 1 bis."

    Art. 5.

    1. La trasgressione del divieto di cui alla presente legge, comunque rilevata, è punibile con una sanzione amministrativa di minimo L. 50.000.000 e massimo di lire 500.000.000 stabilita con deliberazione della Giunta regionale su proposta del competente Ufficio in relazione alla gravità della trasgressione.

    Art. 6.

    1. La sanzione amministrativa dovrà essere versata, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione, di cui al precedente articolo, alla Regione nei modi e nelle forme stabiliti nella medesima deliberazione.

    Art. 7.

    1. La trasgressione del divieto di cui alla presente legge comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

    Art. 8.

    1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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