L.R. Abruzzo 13/06/1989 n. 47
Assegnazione di contributi in conto capitale ai Comuni per la esecuzione di opere pubbliche.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Abruzzo
- Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
Articolo 1
[ambito di applicazione]
La Regione Abruzzo concede per l'esercizio finanziario 1989 contributi in conto capitale ai Comuni per il finanziamento di opere acquedottistiche, fognarie, di depurazione e relative opere connesse, ivi comprese quelle necessarie all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'art. 6 - 2° comma, della legge n. 319 del 10 maggio 1976 così come integrata e modificata dalla legge n. 650 del 24 dicembre 1979.
Articolo 2
[contributi]
I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi in misura non inferiore al 10% del costo dell'opera.
I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione e concorrono ad attivare il finanziamento dell'intero costo delle opere mediante la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 10 - 4° comma, del D.L. n. 359 del 31 agosto 1987 convertito con modifiche con la legge 29 ottobre 1987, n. 440.
Articolo 3
[misura]
La misura dei contributi indicati al 1° comma dell'art. 2 può essere elevata fino a non oltre tre punti percentuali, da determinarsi in relazione alle caratteristiche di progetto, per la costruzione di impianti di depurazione nei quali sia previsto l'impiego di materiali a prolungata resistenza o il ricorso a tecnologie avanzate a contenere i costi di gestione.
Ferma restando la responsabilità del progettista dell'opera circa l'affidabilità, per i fini di cui al dettato del comma precedente, delle soluzioni prospettate, la Regione può disporre la verifica, attraverso i propri Servizi Tecnici nonché Centri di ricerca specializzati, della validità delle soluzioni stesse.
Articolo 4
[piano di riparto ed erogazione]
Per le procedure di determinazione della misura dei contributi e di adozione del piano di riparto dei relativi finanziamenti si applicano le norme previste per i Comuni all'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 62.
La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano di riparto d'intesa con la competente Commissione consiliare.
I contributi sono erogati agli enti beneficiari con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, direttamente all'ente beneficiario entro 30 giorni dalla data di comunicazione del perfezionamento del mutuo necessario per la copertura dell'intero importo dell'intervento.
I decreti di concessione dei contributi vengono comunicati, a cura del medesimo Settore, agli enti interessati ed all'ente mutuante.
Articolo 5
[delibera]
Per l'erogazione del contributo deve essere trasmesso, secondo quanto previsto nelle LL.RR. 43/79 e 62/82, alla Giunta regionale, Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, la delibera efficace ai sensi di legge, adottata dal Comune beneficiario recante l'approvazione del progetto dell'opera, unitamente al quadro economico, nonché la richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
Gli amministratori degli enti beneficiari ed i relativi tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi secondo il quadro economico del progetto approvato.
Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Giunta regionale - Settore Finanze e Patrimonio, dandone contemporanea conoscenza al Settore dei Lavori Pubblici, il rendiconto finale relativo a ciascuna opera eseguita entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione degli atti di collaudo.
Per le procedure si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali 27 agosto 1982, n. 62; 11 febbraio 1982, n. 15 e 22 marzo 1984, n. 27. Si applica altresì l'art. 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 62.
Articolo 6
[disposizione finanziaria]
(Omissis).
La utilizzazione del predetto stanziamento ha luogo nel rispetto delle precisazioni stabilite dalle leggi n. 651/1983 e n. 64/1986, concernenti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
[ambito di applicazione]
La Regione Abruzzo concede per l'esercizio finanziario 1989 contributi in conto capitale ai Comuni per il finanziamento di opere acquedottistiche, fognarie, di depurazione e relative opere connesse, ivi comprese quelle necessarie all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'art. 6 - 2° comma, della legge n. 319 del 10 maggio 1976 così come integrata e modificata dalla legge n. 650 del 24 dicembre 1979.
Articolo 2
[contributi]
I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi in misura non inferiore al 10% del costo dell'opera.
I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione e concorrono ad attivare il finanziamento dell'intero costo delle opere mediante la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 10 - 4° comma, del D.L. n. 359 del 31 agosto 1987 convertito con modifiche con la legge 29 ottobre 1987, n. 440.
Articolo 3
[misura]
La misura dei contributi indicati al 1° comma dell'art. 2 può essere elevata fino a non oltre tre punti percentuali, da determinarsi in relazione alle caratteristiche di progetto, per la costruzione di impianti di depurazione nei quali sia previsto l'impiego di materiali a prolungata resistenza o il ricorso a tecnologie avanzate a contenere i costi di gestione.
Ferma restando la responsabilità del progettista dell'opera circa l'affidabilità, per i fini di cui al dettato del comma precedente, delle soluzioni prospettate, la Regione può disporre la verifica, attraverso i propri Servizi Tecnici nonché Centri di ricerca specializzati, della validità delle soluzioni stesse.
Articolo 4
[piano di riparto ed erogazione]
Per le procedure di determinazione della misura dei contributi e di adozione del piano di riparto dei relativi finanziamenti si applicano le norme previste per i Comuni all'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 62.
La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano di riparto d'intesa con la competente Commissione consiliare.
I contributi sono erogati agli enti beneficiari con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, direttamente all'ente beneficiario entro 30 giorni dalla data di comunicazione del perfezionamento del mutuo necessario per la copertura dell'intero importo dell'intervento.
I decreti di concessione dei contributi vengono comunicati, a cura del medesimo Settore, agli enti interessati ed all'ente mutuante.
Articolo 5
[delibera]
Per l'erogazione del contributo deve essere trasmesso, secondo quanto previsto nelle LL.RR. 43/79 e 62/82, alla Giunta regionale, Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, la delibera efficace ai sensi di legge, adottata dal Comune beneficiario recante l'approvazione del progetto dell'opera, unitamente al quadro economico, nonché la richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
Gli amministratori degli enti beneficiari ed i relativi tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi secondo il quadro economico del progetto approvato.
Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Giunta regionale - Settore Finanze e Patrimonio, dandone contemporanea conoscenza al Settore dei Lavori Pubblici, il rendiconto finale relativo a ciascuna opera eseguita entro e non oltre 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione degli atti di collaudo.
Per le procedure si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali 27 agosto 1982, n. 62; 11 febbraio 1982, n. 15 e 22 marzo 1984, n. 27. Si applica altresì l'art. 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 62.
Articolo 6
[disposizione finanziaria]
(Omissis).
La utilizzazione del predetto stanziamento ha luogo nel rispetto delle precisazioni stabilite dalle leggi n. 651/1983 e n. 64/1986, concernenti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.