L.R. Basilicata 02/08/1993 n. 52
Disposizioni per l'accelerazione e la trasparenza del procedimento di appalto di opere e lavori pubblici.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Professione - Bandi di gara
Articolo 1
Finalità
Al fine della regolarità, della celerità e della trasparenza delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti agli appalti di opere pubbliche di competenza regionale di importo inferiore a cinque milioni di ECU la valutazione delle offerte anomale, fino al 31 dicembre 1993, è effettuata secondo la disposizione di cui all'art. 2.
Articolo 2
Procedure di verifica delle offerte anomale
Il soggetto appaltante esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementate di un valore percentuale non inferiore al 5% senza osservare la procedura di cui all'art. 5 della legge 2-2-1973 n. 14.
La previsione dell'esclusione di cui al comma 1 nonché il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara.
La disposizione di cui al precedente primo comma non si applica qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.
Articolo 4
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Finalità
Al fine della regolarità, della celerità e della trasparenza delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti agli appalti di opere pubbliche di competenza regionale di importo inferiore a cinque milioni di ECU la valutazione delle offerte anomale, fino al 31 dicembre 1993, è effettuata secondo la disposizione di cui all'art. 2.
Articolo 2
Procedure di verifica delle offerte anomale
Il soggetto appaltante esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementate di un valore percentuale non inferiore al 5% senza osservare la procedura di cui all'art. 5 della legge 2-2-1973 n. 14.
La previsione dell'esclusione di cui al comma 1 nonché il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara.
La disposizione di cui al precedente primo comma non si applica qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.
Articolo 4
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.