L.R. Basilicata 10/08/1990 n. 27

Norme per l'esecuzione di opere pubbliche. Affidamento in concessione - Procedure di appalto.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Professione - Bandi di gara
  • Articolo 1
    Opere pubbliche di competenza regionale

    Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere pubbliche da realizzare in base a programmi e/o finanziamenti regionali.
    La realizzazione delle opere di norma sarà delegata o affidata agli Enti Locali o strumentali.

    Articolo 2
    Sistema di esecuzione di opere pubbliche

    Le opere pubbliche di cui al precedente articolo sono eseguite di norma con il sistema della licitazione privata.
    Si potrà far ricorso eccezionalmente al sistema della concessione e dell'appalto concorso solo in presenza di una estrema complessità dell'opera da realizzare.

    Articolo 3
    Appalto concorso

    Alla realizzazione di opere pubbliche in base a programmi e/o finanziamenti regionali si procede mediante appalto concorso, nei limiti di cui al precedente articolo, solo nel caso sussistano i presupposti previsti dall'art. 4 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 e sempre che l'Ente appaltante non abbia disponibile il progetto o una precisa soluzione tecnica da adottare.

    Articolo 4
    Pubblicità

    Fermo restando le forme di pubblicità previste dalle vigenti leggi statali, gli avvisi di gara per l'esecuzione di lavori di qualsiasi importo devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Articolo 5
    Notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni

    La Regione pubblica semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto previsto nel presente articolo.
    Il notiziario di cui al precedente comma indica:
    a) le gare d'appalto, esperite nei 6 mesi precedenti, il cui importo a base d'asta risulti non inferiore a 300 milioni di lire, il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari;
    b) le concessioni affidate negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche;
    c) gli appalti e le concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi e inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.
    Tutti gli Enti pubblici sono tenuti a comunicare alla Regione le notizie per predisporre il notiziario.

    Articolo 6
    Disposizione speciale

    Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso delle opere pubbliche di cui alla presente legge, l'Ente appaltante, avuto riguardo alle esigenze connesse alla attuale situazione economica della Regione, eccezionalmente, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di recepimento della direttiva CEE 89/440 del 18 luglio 1989, nel procedere agli inviti, per l'appalto di opere il cui valore non sia superiore a 5.000.000 di ecu, in relazione al numero complessivo delle istanze, può non prendere in considerazione le domande di partecipazione inoltrate da imprese che non hanno sede in Basilicata.

    Articolo 7
    Trattativa privata

    La trattativa privata qualunque sia l'importo dei lavori è ammessa soltanto nelle seguenti ipotesi:
    a) quando per le gare di cui ai precedenti articoli non siano state presentate offerte o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili ovvero nel caso d'appalto concorso non aggiudicato, perché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano modificate;
    b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non può essere affidata che ad un esecutore determinato;
    c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;
    d) quando l'eccezionale urgenza, derivante da eventi imprevedibili dei soggetti appaltanti non consenta di sperimentare le altre forme di contrattazione (l'indugio delle gare);
    e) quando si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto iniziale e nel contratto già concluso che siano resi necessari da circostanze impreviste purché l'ammontare complessivo dei lavori stessi non superi il 50% del costo dell'appalto;
    f) quando si tratti di lavori relativi a lotti successivi a quelli aggiudicati con il primo appalto secondo i principi, le modalità, le condizioni e le procedure previste dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 n. 1.

    Articolo 8
    Procedura per trattativa privata

    Nei casi previsti dalle lettere a, c, d, ed e del precedente articolo il provvedimento con il quale l'Ente stabilisce di avvalersi, per l'esecuzione dei lavori, del sistema della trattativa privata deve essere adeguatamente motivato.
    Nelle ipotesi di cui al primo comma per l'affidamento dei lavori a trattativa privata l'Ente deve eseguire apposita gara esplorativa cui devono essere invitate più imprese.

    Articolo 9
    Commissione di gara

    Le Commissioni che si costituiscono per l'aggiudicazione delle gare relative a tutte le opere da realizzarsi in base a programmi e/o finanziamenti regionali dovranno essere così composte:
    a) da un dirigente della amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che la presiede;
    b) da quattro professionisti sorteggiati fra tutti gli iscritti agli ordini professionali della Provincia di Potenza e di Matera con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione.
    Funge da segretario un dipendente amministrativo dell'Ente attuatore.
    La Commissione è nominata dall'Ente attuatore che, in relazione alla tipologia dell'opera da appaltare, individua le specifiche professionalità che devono essere possedute dai componenti della Commissione.
    I sorteggi di cui al primo comma sono effettuati dal Presidente dell'Ente attuatore, o suo sostituto, in seduta pubblica, alle ore 10,00 del giorno successivo a quello fissato come termine per la presentazione delle offerte.
    I Commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati Commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati Commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle Commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
    Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
    I compensi per i membri delle Commissioni sono determinati in proporzione all'importo di gara, tra un minimo di lire 500 mila ed un massimo di lire 3 milioni.
    I compensi dovuti ai membri delle Commissioni giudicatrici di appalti- concorso o di appalti da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 29, lett. b) del D.Lgs. 19-12-1991, n. 406, sono determinati nella misura seguente:
    a) per appalti di importo inferiore a lire 5 miliardi:
    1) il 5% della parcella che spetterebbe, secondo la tariffa degli ingegneri ed architetti, al progettista del progetto prescelto;
    2) il 15% del compenso di cui al punto 1) per rimborso forfettario delle spese;
    3) il 5% del compenso di cui al punto 1) per ciascuno dei progetti esaminati dalla Commissione;
    b) per appalti di importo superiore a lire 5 miliardi:
    1) il 5% della parcella che spetterebbe, secondo la tariffa degli ingegneri ed architetti, per un progetto di importo pari a 5 miliardi, per la parte eccedente i 5 miliardi un compenso pari al 3%;
    2) il 15% del compenso di cui al punto 1) per rimborso forfettario pari al 3%;
    3) il 5% del compenso di cui al punto 1) per ciascuno dei progetti esaminati.
    Ai presidenti delle Commissioni spetta una maggiorazione del 20% sul compenso come calcolato per gli altri membri.
    Il compenso dovuto al segretario della Commissione è ragguagliato al numero di ore di lavoro straordinario dedicato all'attività della Commissione e fa carico ugualmente alle spese di cui al precedente comma sesto.
    Ai fini del precedente ottavo comma la parcella del progettista è determinata in relazione all'espletamento delle seguenti prestazioni parziali, come riportate dalla Tab. B allegata alla Legge 2-3-1949, n. 143;
    c) progetto esecutivo;
    d) preventivo particolareggiato;
    e) particolari costruttivi e decorativi;
    f) capitolati e contratti.
    Con riferimento alla Tab. A ed all'art. 14 della Legge 143/1949, la categoria e la classe da utilizzare sono quelle relative ai lavori principali con il divieto di parzializzazione degli importi.(1)

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    (1) Il presente articolo è stato già sostituito dall'art. 3 della L.R. 2.09.1993, n. 52, ora così nuovamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 16.01.1995, n. 3.

    Articolo 10
    Schemi bandi di gara

    120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approverà, per tutte le opere da realizzarsi in base a programmi e/o finanziamenti regionali, schemi di bandi di gara ai quali gli Enti attuatori dovranno obbligatoriamente attenersi.

    Articolo 11
    Servizio ispettivo

    Nell'ambito dell'Ufficio Ragioneria della Giunta, è istituito un Servizio - con le procedure di cui all'art. 7 della L.R. 9/86 - con il compito di sovrintendere all'attività di verifica, di controllo ed ispettiva effettuata dalle diverse strutture operative della Regione per i contributi e gli incentivi erogati dalla stessa.
    Il servizio, in relazione all'emissione di mandati di pagamento, effettuerà ispezioni anche direttamente sulla base delle indicazioni che la Giunta emanerà entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.

    Articolo 12
    Consulta regionale

    E' istituita la Consulta per la difesa della Basilicata dai tentativi di penetrazione della malavita organizzata.
    La Consulta è costituita dal Presidente del Consiglio Regionale, che la convoca e la presiede.
    La Consulta rappresenta la sede idonea per un interscambio di opinioni tra rappresentanze delle istituzioni, delle forze sociali, politiche e religiose, delle associazioni e degli organi di informazione in merito alle iniziative che, ciascuno secondo le rispettive competenze, assume per mantenere sana la società lucana.

    Articolo 13
    Pubblicazione

    La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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