L.R. Liguria 19/05/1987 n. 12

Prima applicazione della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 in materia di finanziamenti di opere pubbliche. Proroga del termine per la consegna dei lavori.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • Articolo 1
    [decadenza del contributo regionale]

    [1. La decadenza dal contributo regionale prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 non si verifica allorché in sede di prima applicazione della legge regionale medesima l'Ente beneficiario abbia provveduto alla consegna dei lavori entro il 30 settembre 1986.] (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 45, L.R. 22.02.1992, n. 12, e successivamente espressamente abrogato dall'art. 2, L.R. 11.11.1999, n. 34. L'art. 3 L.R. 34/99 stabilisce che: "Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti".

    Articolo 2
    [dichiarazione d'urgenza]

    [1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.] (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dal'art. 45, L.R. 22.02.1992, n. 12, e successivamente espressamente abrogato dall'art. 2, L.R. 11.11.1999, n. 34. L'art. 3 L.R. 34/99 stabilisce che: "Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti".
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