L.R. Liguria 22/07/1993 n. 34

Istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Norme tecniche per le costruzioni
  • Articolo 1
    Ambito di applicazione della legge

    1. Il conferimento degli incarichi di collaudo, la nomina delle relative commissioni e l'effettuazione dei collaudi delle opere pubbliche finanziate in tutto o in parte dalla Regione e delle opere pubbliche realizzate dalle Unità Sanitarie Locali e dagli enti strumentali della Regione è disciplinato dalle norme vigenti in materia e dalla presente legge. (1)

    -----
    (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 2
    Albo regionale dei collaudatori

    1. E' istituito l'Albo regionale dei collaudatori nell'ambito del quale devono essere scelti obbligatoriamente tutti i collaudatori delle opere di cui all'art. 1.
    1 bis. I collaudi devono essere affidati dalle Amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture a dipendenti aventi adeguata competenza tecnica in relazione alla specifica opera da collaudare. Solo nel caso di carenza di organico accertata e verificata dal responsabile del procedimento le Amministrazioni affidano i collaudi agli iscritti nell'Albo con le modalità di cui all'articolo 13. (1)
    1 ter. Le Amministrazioni di cui al comma 1 nell'affidare incarichi di collaudo devono, contestualmente alla deliberazione di affidamento, dare atto di avere verificato l'estraneità dell'incaricato alla progettazione ed alla direzione dell'opera, nonché la specifica competenza riguardo alla tipologia dell'opera da collaudare. (1)
    2. Sono fatte salve le nomine di collaudatori disposte da amministratori statali per i casi in cui ciò sia previsto da specifica normativa.

    -----
    (1) Il presente comma é stato aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 3
    Requisiti per l'iscrizione all'albo

    1. Possono far parte dell'Albo regionale dei collaudatori i soggetti iscritti per almeno dieci anni ai seguenti ordini e collegi professionali:
    1) ordine degli ingegneri;
    2) ordine degli architetti;
    3) ordine dei geologi;
    4) ordine degli agronomi e forestali;
    5) ordine dei chimici;
    6) ordine dei biologi;
    7) collegio dei geometri;
    8) collegio dei periti industriali;
    9) collegio dei periti agrari;
    10) collegio degli agrotecnici.
    2. Possono altresì far parte dell'Albo regionale dei collaudatori i soggetti iscritti per almeno dieci anni all'ordine degli avvocati. (1)

    -----
    (1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 4
    Categorie di opere

    1. L'Albo regionale dei collaudatori è articolato in sezioni tecniche corrispondenti alle seguenti categorie di opere: (1)
    a) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
    b) edilizia e forniture connesse;
    c) opere idrauliche ed opere di bonifica;
    d) opere aeroportuali di carattere turistico;
    e) opere di sistemazione agraria e opere di sistemazione forestale;
    f) opere stradali, ponti e gallerie;
    g) opere portuali;
    h) opere ferroviarie;
    i) impianti di trasporto pubblico;
    l) impianti di depurazione, impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
    m) impianti tecnologici;
    n) eliminazione barriere architettoniche.
    2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono richiedere l'iscrizione anche a più categorie di opere fino ad un massimo di cinque fatta eccezione per gli iscritti all'Ordine degli avvocati per i quali è istituita una speciale sezione legale. (2)
    -----
    (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 23.11.1995, n. 55.
    (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 5
    Domande e documentazione per l'iscrizione all'albo regionale dei collaudatori

    1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale dei collaudatori i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita istanza con la specificazione delle sezioni per cui viene chiesta l'iscrizione, corredata dai seguenti documenti;
    a) certificato di iscrizione all'ordine o collegio professionale con indicazione delle relative decorrenze;
    b) curriculum professionale relativo alle attività professionali svolte od in corso di svolgimento;
    c) certificazione antimafia prevista dall'art. 7 della l. n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
    d) dichiarazione, sotto la propria responsabilità di insussistenza delle situazioni ostative di cui al successivo art. 6.
    2. I documenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 debbono essere oggetto di autocertificazione. (1)
    3. Il richiedente all'atto della domanda di iscrizione trasmette copia della documentazione di cui al comma 1 all'Ordine o Collegio di appartenenza che può effettuare eventuali segnalazioni alla Commissione di cui all'articolo 7. (1)

    -----
    (1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 7
    Commissione per l'albo regionale dei collaudatori

    1. Per la formazione e l'aggiornamento dell'Albo regionale dei collaudatori, è istituita presso il Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici una commissione nominata dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, composta:
    a) dall'Assessore regionale incaricato del Servizio, il quale svolge funzioni di Presidente;
    b) dal Dirigente del Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici;
    c) da un dipendente regionale con qualifica non inferiore all'VIII e di profilo professionale tecnico per ciascuno dei seguenti Servizi regionali:
    1) programmi di edilizia residenziale;
    2) difesa del suolo;
    3) tutela dell'ambiente;
    4) programmi e piani di sviluppo agricoli;
    5) trasporti, porti e infrastrutture;
    d) da un dipendente regionale con qualifica non inferiore all'VIII in possesso del profilo professionale legale o giuridico-amministrativo.
    2. Svolge funzioni di Segretario un dipendente del Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici.
    3. In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore regionale incaricato svolge le funzioni di Presidente il Dirigente del Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici.
    4. La Giunta regionale nomina per ogni componente della Commissione di cui alle lettere b), c) e d) un membro supplente in possesso dei medesimi requisiti di qualifica e di profilo professionale richiesti per i membri effettivi.

    Articolo 8
    Decisioni della commissione

    1. Le istanze per l'iscrizione all'Albo regionale dei collaudatori sono esaminate dalla Commissione di cui all'art. 7, la quale decide l'accoglimento o la motivata reiezione sulla scorta della documentazione presentata dal candidato. Le decisioni della Commissione vengono comunicate all'interessato entro trenta giorni.
    2. Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. (1)

    -----
    (1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 9
    Istituzione ed aggiornamento dell'albo regionale dei collaudatori

    1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla relativa entrata in vigore, con deliberazione approva l'Albo suddiviso in sezioni sulla base delle proposte della Commissione di cui all'art. 7.
    2. L'aggiornamento dell'Albo è deliberato ogni anno dalla Giunta regionale con le stesse modalità di cui al comma 1. (1)
    3. La tenuta dell'Albo è affidata al Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici della Giunta regionale.

    -----
    (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 10
    Cancellazione dall'albo regionale dei collaudatori

    1. Sono cancellati dall'Albo regionale dei collaudatori, e decadono contestualmente dagli incarichi in corso eventualmente affidati dalle pubbliche amministrazioni, coloro nei riguardi dei quali:
    a) sia stata accertata la perdita di uno dei requisiti o condizioni di cui all'articolo 3 o il verificarsi di una delle situazioni ostative di cui all'articolo 6;
    b) sia stata accertata grave negligenza, irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;
    c) sia stata accertata falsità delle dichiarazioni. (1)
    2. La cancellazione dall'Albo è deliberata dalla Giunta regionale. Del provvedimento della Giunta è data comunicazione all'interessato.

    -----
    (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 11
    Commissioni di collaudo

    1. In funzione dell'importanza e della particolarità dell'opera, il cui importo a base d'asta
    non potrà essere inferiore a cinque miliardi, potrà essere costituita una Commissione di collaudo con un massimo di tre componenti iscritti all'Albo.
    2. Nelle Commissioni di collaudo formate da più di due componenti, e limitatamente ad esse, può essere nominato quale componente amministrativo, un iscritto alla speciale sezione legale di cui all'articolo 4 comma 2. (1)

    -----
    (1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 10 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 12
    Divieto di conferimento di incarichi di collaudo

    1. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che:
    a) abbiano preso comunque parte alla progettazione o alla direzione dell'opera;
    b) abbiano o abbiano avuto negli ultimi cinque anni rapporto di dipendenza, o di affari, con il committente o con persone e imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla progettazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori o siano interessati alle forniture da collaudare o abbiano fatto parte di enti finanziatori o erogatori di finanziamenti.

    Articolo 13
    Criteri di conferimento

    1. I Committenti conferiscono gli incarichi di collaudo sulla base di criteri di rotazione riferiti agli iscritti all'Albo dei collaudatori operanti nelle relative Province e tenendo altresì conto delle caratteristiche tecniche dell'opera, della sua rilevanza e della sua complessità e ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Giunta regionale. (1)

    -----
    (1) Il presente articolo e rubrica sono stati così sostituiti dall'art. 11 della L.R. 23.11.1995, n. 55.

    Articolo 14
    Abrogazione di norma

    1. E' abrogata la l.r. 20 maggio 1987, n. 13, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2 regionale dei collaudatori in essa previsto continua peraltro a mantenere la propria validità fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Albo regionale dei collaudatori di cui alla presente legge. (1)
    2. Gli incarichi di collaudo affidati prima del 22 luglio 1993 continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 13/1987 fino al loro completamento. (2)

    -----
    (1) Il presente comma è stato così integrato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 23.11.1995, n. 55.
    (2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 2, della L.R. 23.11.1995, n. 55.
© Copyright 2025. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy