L.R. Liguria 26/04/1988 n. 15
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 "Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle provincie dei comuni e dei loro consorzi".
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
Articolo 1
Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) l'eventuale previsione dell'opera pubblica negli atti di programmazione delle attività e degli interventi redatti dagli enti ed organismi preposti alla gestione ed al coordinamento dei parchi regionali delle riserve naturali delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale;".
Articolo 2
Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/ 1984 è sostituito dal seguente:
"Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale può proporre al Consiglio che provvede entro il 31 maggio modifiche alla deliberazione di cui al terzo comma sia in relazione alle modifiche e agli aggiornamenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 sia in relazione all'intervenuta efficacia di nuovi piani programmi e progetti regionali e alla modifica di quelli esistenti e proporre altresì in relazione alla impostazione del bilancio che il contributo regionale sia concesso solo ad alcuni settori di intervento".
2. Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"La Giunta regionale nella formulazione della proposta di cui al quarto comma stabilisce anche i criteri per una congrua valutazione di priorità delle opere incluse negli atti di programmazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 lettera d bis) debitamente approvati dalla Regione".
Articolo 3
Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n 34/ 1984 è sostituito dal seguente:
"Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 2 terzo comma gli enti locali presentano al Presidente della Giunta la domanda di concessione del contributo regionale corredata della deliberazione esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'opera interessata".
2. Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Successivamente alla prima applicazione della presente legge qualora i criteri direttivi e programmatici del Consiglio regionale non siano stati modificati ai sensi dell'articolo 2 quarto comma il termine per la presentazione delle nuove domande di concessione del contributo regionale di cui al primo comma è fissato al 30 settembre; qualora invece il Consiglio regionale abbia adottato la deliberazione di modifica le nuove domande o la conferma delle domande già presentate devono pervenire entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione suddetta".
Articolo 4
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. L'articolo 4 della legge regionale n. 34/ 1984 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio entro il termine massimo del 30 novembre successivo concede il contributo fissando altresì il termine entro il quale l'Ente locale dovrà provvedere alla consegna dei lavori o al loro inizio nel caso di esecuzione in economia.
La Giunta regionale può protrarre di un anno al massimo il termine di cui al primo comma quando l'opera è finanziata totalmente o parzialmente da mutuo in relazione alle procedure relative alla contrazione del mutuo stesso.
La Giunta regionale con la deliberazione di concessione del contributo può stabilire che una quota del contributo regionale comunque non inferiore al 50 per cento dell'importo sia liquidata a seguito della presentazione della domanda e che le successive liquidazioni avvengono sulla base di stati di avanzamento degli atti di collaudo o di regolare esecuzione nonché del rendiconto finale delle spese".
Articolo 5
Modificazioni ed integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 34/ 1984 è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta regionale liquida il contributo in conto capitale all'ente locale nella misura nei modi e alle condizioni previste dalla deliberazione di cui al terzo comma dell'articolo 4".
2. Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"La domanda di liquidazione del contributo in conto capitale deve essere corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori e da quello di formale consegna degli stessi o dalla dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia nonché da tutti gli atti di assenso eventualmente necessari secondo le norme vigenti".
Articolo 6
Norma transitoria
1. Le modifiche contenute nel primo comma dell'articolo 3 e nel secondo comma dell'articolo 5 della presente legge si applicano a parte dall'esercizio finanziario 1988.
2. La Giunta regionale al fine di assicurare per il 1988 quanto previsto dal precedente articolo 2 comma secondo indipendentemente dall'adempimento di cui all'articolo 1 attribuisce congrua priorità agli interventi proposti dagli Enti locali il cui territorio risulti incluso per almeno il 40 per cento nei parchi regionali nelle riserve naturali nelle aree protette e nei sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale definiti a sensi di legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) l'eventuale previsione dell'opera pubblica negli atti di programmazione delle attività e degli interventi redatti dagli enti ed organismi preposti alla gestione ed al coordinamento dei parchi regionali delle riserve naturali delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale;".
Articolo 2
Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/ 1984 è sostituito dal seguente:
"Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale può proporre al Consiglio che provvede entro il 31 maggio modifiche alla deliberazione di cui al terzo comma sia in relazione alle modifiche e agli aggiornamenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 sia in relazione all'intervenuta efficacia di nuovi piani programmi e progetti regionali e alla modifica di quelli esistenti e proporre altresì in relazione alla impostazione del bilancio che il contributo regionale sia concesso solo ad alcuni settori di intervento".
2. Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"La Giunta regionale nella formulazione della proposta di cui al quarto comma stabilisce anche i criteri per una congrua valutazione di priorità delle opere incluse negli atti di programmazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 lettera d bis) debitamente approvati dalla Regione".
Articolo 3
Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n 34/ 1984 è sostituito dal seguente:
"Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 2 terzo comma gli enti locali presentano al Presidente della Giunta la domanda di concessione del contributo regionale corredata della deliberazione esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'opera interessata".
2. Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Successivamente alla prima applicazione della presente legge qualora i criteri direttivi e programmatici del Consiglio regionale non siano stati modificati ai sensi dell'articolo 2 quarto comma il termine per la presentazione delle nuove domande di concessione del contributo regionale di cui al primo comma è fissato al 30 settembre; qualora invece il Consiglio regionale abbia adottato la deliberazione di modifica le nuove domande o la conferma delle domande già presentate devono pervenire entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione suddetta".
Articolo 4
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. L'articolo 4 della legge regionale n. 34/ 1984 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio entro il termine massimo del 30 novembre successivo concede il contributo fissando altresì il termine entro il quale l'Ente locale dovrà provvedere alla consegna dei lavori o al loro inizio nel caso di esecuzione in economia.
La Giunta regionale può protrarre di un anno al massimo il termine di cui al primo comma quando l'opera è finanziata totalmente o parzialmente da mutuo in relazione alle procedure relative alla contrazione del mutuo stesso.
La Giunta regionale con la deliberazione di concessione del contributo può stabilire che una quota del contributo regionale comunque non inferiore al 50 per cento dell'importo sia liquidata a seguito della presentazione della domanda e che le successive liquidazioni avvengono sulla base di stati di avanzamento degli atti di collaudo o di regolare esecuzione nonché del rendiconto finale delle spese".
Articolo 5
Modificazioni ed integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34
1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 34/ 1984 è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta regionale liquida il contributo in conto capitale all'ente locale nella misura nei modi e alle condizioni previste dalla deliberazione di cui al terzo comma dell'articolo 4".
2. Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"La domanda di liquidazione del contributo in conto capitale deve essere corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori e da quello di formale consegna degli stessi o dalla dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia nonché da tutti gli atti di assenso eventualmente necessari secondo le norme vigenti".
Articolo 6
Norma transitoria
1. Le modifiche contenute nel primo comma dell'articolo 3 e nel secondo comma dell'articolo 5 della presente legge si applicano a parte dall'esercizio finanziario 1988.
2. La Giunta regionale al fine di assicurare per il 1988 quanto previsto dal precedente articolo 2 comma secondo indipendentemente dall'adempimento di cui all'articolo 1 attribuisce congrua priorità agli interventi proposti dagli Enti locali il cui territorio risulti incluso per almeno il 40 per cento nei parchi regionali nelle riserve naturali nelle aree protette e nei sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale definiti a sensi di legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.