L.R. Sicilia 02/09/1998 n. 21

Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Bandi di gara
  • Articolo 1
    Procedimenti di aggiudicazione

    1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di qualunque importo di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 nonché dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. L'autorità che presiede la gara verifica, prima dell'apertura delle offerte, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso di palese difformità o di falsità della documentazione presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a carico delle imprese interessate:
    a) esclusione dalla gara;
    b) incameramento della cauzione provvisoria;
    c) segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale costruttori;
    d) esclusione dalle successive gare dell'ente committente per un anno a partire dalla data della gara.
    2. Dopo la verifica della documentazione, si procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse.
    3. Allorché si procede secondo il criterio di cui alla lettera e), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'autorità che presiede la gara, dopo aver verificato, con le modalità di cui al comma 1, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti, deve procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti le cui offerte sono state ammesse per la determinazione della media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procederà a correggere i prodotti o le somme di cui al terzo comma, dell'articolo 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tale ipotesi la media è rideterminata con le stesse modalità di cui sopra.
    4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora:
    a) a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
    [b) a carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416 bis del codice penale;] (1)
    c) i soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
    d) si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
    e) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;
    f) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
    g) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute;
    h) nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
    5. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e a quelle previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.

    6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte espresse sempre in termini percentuali di ribasso anche nei casi di cui al precedente comma 3, che superino di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a 6, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondando il numero a quello intero immediatamente superiore qualora questo non sia intero. L'aggiudicazione viene fatta a favore del ribasso che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara. (2)
    7. Sono comunque fatti salvi i bandi di gara già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
    8. E' abrogato il comma 2, dell'articolo 14, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
    9. Il comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:
    "4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse".

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    (1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 21, L.R. 13.09.1999, n. 20 (B.U.R. 17.09.1999, n. 44).
    (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 57, L.R. 27.04.1999, n. 10 (G. Reg. Sicilia 30.04.1999, n. 20). Si riporta, di seguito, il testo originario: "Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondato all'unità superiore se il numero delle offerte è dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara".

    Articolo 2
    Fidejussione provvisoria

    1. L'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, è subordinata alla stipula da parte della stessa impresa offerente, di fidejussione provvisoria resa a mezzo di polizza assicurativa o bancaria per il valore pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a 2 miliardi di lire, dell'1,5 per cento per importi a base d'asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell'1 per cento per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi di lire.

    Articolo 3
    Soppressione del comitato tecnico amministrativo regionale e competenze ad esprimere i pareri tecnici

    1. L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 come sostituito e modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è sostituito dal seguente:
    "Art. 6. (Competenze ad esprimere i pareri tecnici) - 1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per l'esame e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche è soppresso, con l'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR).
    2. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:
    a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
    b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
    c) dai dirigenti dei settori tecnici della provincia regionale limitatamente alle opere della propria amministrazione su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
    d) dall'ingegnere capo del Genio civile, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
    e) dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, entro i limiti delle competenze professionali, su progetti di importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
    f) dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
    g) dai dirigenti tecnici superiori dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.
    3. Per le opere di importo superiore ai 20 milioni di ECU l'approvazione dei progetti si attua con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenza dei servizi. L'Amministrazione procedente è individuata nell'Ufficio del Genio civile che inizia il procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta degli enti interessati.
    4. La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, per gli appalti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo e purché l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni;
    negli altri casi la competenza spetta all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.
    5. Le perizie di variante o suppletive in corso di approvazione presso il CTAR alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono restituite agli organi che hanno espresso parere tecnico sui progetti originari.
    6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per le opere i cui progetti siano all'esame del CTAR e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
    7. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28".

    Articolo 4
    Termine per l'integrazione delle commissioni edilizie

    1. I comuni debbono provvedere all'integrazione delle commissioni edilizie prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

    Articolo 5
    Completamento strutture portuali

    1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non di interesse statale o regionale e realizzate in assenza di piano regolatore dei porti.
    2. Il finanziamento di ciascun intervento é subordinato alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente competente, attestante le condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti, per l'opera esistente.
    3. I progetti da ammettere a finanziamento anche per stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza e corredati di attestazione resa in tal senso dal progettista.
    4. Le opere così realizzate costituiscono vincolo per la stesura delle successive pianificazioni portuali.

    Articolo 6
    Proroga dei termini della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25

    1. I termini previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 7 ed agli articoli 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 sono prorogati al 31 dicembre 2000.

    Articolo 7
    Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43

    1. Il termine previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del Titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 prorogato dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.

    Articolo 8
    [disposizioni finali]

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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