L.R. Sicilia 06/04/1996 n. 22
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie di enti regionali.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Professione - Bandi di gara
Articolo 1
Criteri di aggiudicazione
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica l'art. 14 della legge regionale 4/96 e l'art. 1 della legge regionale 10/93.
Articolo 2
Concessione ed erogazione dell'anticipazione sul prezzo d'appalto
(1)
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(1) L'articolo omesso sostituisce l'art. 9 della legge regionale 4/96, che a sua volta sostituisce il comma 13, art. 23, della legge regionale 21/85.
Articolo 3
Fondo di rotazione
(1)
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(1) L'articolo omesso sostituisce il comma 4, art. 3, della legge regionale 4/96, che a sua volta sostituisce il comma 14, art. 23, della legge regionale 21/85.
Articolo 4
Nomina di commissari ad acta
(1)
------
(1) L'articolo omesso aggiunge un comma all'art. 4 della legge regionale 21/85.
Articolo 5
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21
1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1996. n. 4 va inteso nel senso che, fermo restando quanto previsto per le opere di importo superiore a 200 mila Ecu, per l'elaborazione di progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi importo e per tutte le altre opere di importo inferiore a 200 mila Ecu, gli enti di cui all'articolo 1, qualora si trovino nell'impossibilità di provvedere alla redazione dei progetti suddetti a mezzo dei propri uffici tecnici, sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni.
Articolo 6
Modifiche all'articolo 33 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 7, art. 33, della legge regionale 10/93, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/96.
Articolo 7
Modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1978, n. 35
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica i commi 1, 3, 4 - art. 6 - della legge regionale 35/78.
Articolo 8
Modifica all'articolo 7 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 2, art. 7, della legge regionale 4/96, che a sua volta modifica il comma 1, art. 10 bis, della L.R. 21/85.
Articolo 9
Deroga ai limiti dell'art. 23 comma 1 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21
1. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, esclusivamente al fine di adeguare i progetti a norme di legge e/o regolamenti, entrati in vigore dopo l'approvazione tecnica degli stessi e concernenti impianti tecnici o tecnologici, nonché l'abbattimento di barriere architettoniche, il direttore dei lavori provvede direttamente a mezzo di apposite perizie di variante e/o suppletive, in deroga ai limiti dell'articolo 23 comma 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Articolo 10
Perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori
1. Per le perizie di variante e suppletive relative agli interventi di cui all'articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del citato articolo 23, fatto salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori.
1. La deroga di cui al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, prevista nel comma 1 del presente articolo, va intesa nel senso che non è richiesta l'approvazione dei nuovi prezzi che sono comunque soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
Articolo 11
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica l'art. 12 della legge regionale 4/96.
Articolo 12
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 3, art. 13, della legge regionale 4/96.
Articolo 13
Modifiche all'art. 18 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4. integrazione all'articolo 1 della l.r. 31 marzo 1972, n. 19
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica la lettera m) e aggiunge la lettera s) all'art. 1 della legge regionale 19/72.
Articolo 14
Appalti di servizi
1. Per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di importo inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, si applicano i regolamenti di cui al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 15
Appalto concorso
1. Il progetto di massima predisposto dall'Amministrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni deve contenere i seguenti elaborati: corografia e planimetria della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo sommario della spesa, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera, disegni illustrativi dell'opera e valutazione dell'impatto ambientale.
Articolo 16
Concessione di costruzione e gestione
1. (1).
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 20 e l'articolo 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
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(1) Il testo omesso sostituisce l'art. 42 della legge regionale 21/85.
Articolo 17
Abrogazione di norma
1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 10 è abrogato.
Articolo 18
Interpretazione autentica dell'art. 9 comma 5 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21
1. Il limite posto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 così come reintrodotto dall'articolo 58 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 non comprende i compensi previsti dal comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 19
Appalti di fornitura di beni
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 1, art. 67, della legge regionale 10/93.
Articolo 20
Ambito di applicabilita'
(1)
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(1) L'articolo omesso inserisce l'art. 22 bis nel titolo I della legge regionale 4/96.
Articolo 21
Modifiche alla disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica l'art. 15 della legge regionale 4/96.
Articolo 22
Interpretazione autentica dell'art. 131 della l.r. 1° settembre 1993, n. 25
1. Il limite massimo di intervento di cui all'articolo 131 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 può coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto del massimale di costo previsto dallo stesso articolo e si applica ai programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, i cui lavori, alla data del 22 maggio 1992, non erano stati ancora ultimati.
Articolo 23
Programmi di edilizia convenzionata - Agevolata
(1)
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(1) L'articolo omesso integra l'art. 23 della legge regionale 4/96.
Articolo 24
Modifiche all'art. 28 della l.r. 8 gennaio 1996, n.4
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 1, art. 28, della legge regionale 4/96.
Articolo 25
Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico - Popolare
(1)
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(1) L'articolo omesso sostituisce l'art. 2 della legge regionale 86/81.
Articolo 26
Recepimento di norma statale
1. Si applica immediatamente nel territorio della Regione siciliana il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificato con il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216.
Articolo 27
Controllo sugli atti dei consorzi autostradali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, in materia di controlli sugli atti dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa si applicano anche al consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.
Articolo 28
Scioglimento degli organi consortili dei consorzi autostradali
1. In armonia con l'indirizzo contenuto nell'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531 e nella legge regionale 3 novembre 1994, n. 44 ed al fine di assicurare uniformità di comportamenti mirati a conseguire la programmata unificazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, il Presidente della Regione è autorizzato a sciogliere gli organi consortili dei predetti enti.
Articolo 29
Punteggi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. In applicazione del punto 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in Sicilia, il punteggio relativo al reddito familiare complessivo annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi è così determinato:
a) reddito non superiore a L. 6.000.000 punti 5;
b) reddito da L. 6.000.001 a L. 8.000.000 punti 4;
c) reddito da L. 8.000.001 a L. 10.000.000 punti 3.
Articolo 30
Interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. 24 agosto 1993, n. 22
1. Tra i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 finalizzati all'eliminazione dei dissesti statici in località "Tremonti-Ritiro" del Comune di Messina devono intendersi inclusi anche i soci prenotatari e/o assegnatari provvisori che abbiano acquisito la qualifica di assegnatari definitivi successivamente all'entrata in vigore della medesima legge.
Articolo 31
Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa
1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°aprile 1981, n. 121, impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti, finalizzati all'acquisto di unità abitative già costruite o in corso di costruzione, di superficie utile netta non superiore a mq. 130, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo. (1)
2. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.
3. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per acquisto di alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in li 90 milioni nei rimanenti comuni.
4. I mutui sono rimborsati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale e di interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Le quote a carico della Regione sono versate semestralmente direttamente agli istituti di credito mutuanti.
5. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 ed il limite di impegno quindicinale di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
7. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
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(1) Le parole "sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento annuo, oltre al rimborso del capitale" sono state sostituite dalle seguenti: "sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo" dall'art. 22, L.R. 27.04.1999, n. 10 (G.Reg. Sicilia 30.04.1999, n. 20).
Articolo 32
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 15 maggio 1991, n. 26
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica l'art. 5 bis della legge regionale 54/85 introdotto dall'art. 1 della legge regionale 26/91.
Articolo 33
Modifica all'articolo 1 della l.r. 18 maggio 1995, n. 42
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica i commi 1 e 3, art. 1, della legge regionale 42/95.
Articolo 34
Integrazioni alla l.r. 26 ottobre 1993, n. 29 in materia di universiade
(1)
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(1) L'articolo omesso aggiunge un comma all'art. 6 della legge regionale 29/93.
Articolo 35
Gestioni straordinarie di enti regionali
1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa che ne regolerà la soppressione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliana (AZASI) è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria.
2. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per la nomina dei consigli di amministrazione e comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), dell'Ente per lo sviluppo agricolo (ESA) e dell'Azienda siciliana trasporti (AST) è affidata a commissari straordinari, nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali preposti ai rami di amministrazione di relativa competenza.
Articolo 36
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Criteri di aggiudicazione
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica l'art. 14 della legge regionale 4/96 e l'art. 1 della legge regionale 10/93.
Articolo 2
Concessione ed erogazione dell'anticipazione sul prezzo d'appalto
(1)
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(1) L'articolo omesso sostituisce l'art. 9 della legge regionale 4/96, che a sua volta sostituisce il comma 13, art. 23, della legge regionale 21/85.
Articolo 3
Fondo di rotazione
(1)
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(1) L'articolo omesso sostituisce il comma 4, art. 3, della legge regionale 4/96, che a sua volta sostituisce il comma 14, art. 23, della legge regionale 21/85.
Articolo 4
Nomina di commissari ad acta
(1)
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(1) L'articolo omesso aggiunge un comma all'art. 4 della legge regionale 21/85.
Articolo 5
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21
1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1996. n. 4 va inteso nel senso che, fermo restando quanto previsto per le opere di importo superiore a 200 mila Ecu, per l'elaborazione di progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi importo e per tutte le altre opere di importo inferiore a 200 mila Ecu, gli enti di cui all'articolo 1, qualora si trovino nell'impossibilità di provvedere alla redazione dei progetti suddetti a mezzo dei propri uffici tecnici, sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni.
Articolo 6
Modifiche all'articolo 33 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 7, art. 33, della legge regionale 10/93, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/96.
Articolo 7
Modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1978, n. 35
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica i commi 1, 3, 4 - art. 6 - della legge regionale 35/78.
Articolo 8
Modifica all'articolo 7 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 2, art. 7, della legge regionale 4/96, che a sua volta modifica il comma 1, art. 10 bis, della L.R. 21/85.
Articolo 9
Deroga ai limiti dell'art. 23 comma 1 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21
1. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, esclusivamente al fine di adeguare i progetti a norme di legge e/o regolamenti, entrati in vigore dopo l'approvazione tecnica degli stessi e concernenti impianti tecnici o tecnologici, nonché l'abbattimento di barriere architettoniche, il direttore dei lavori provvede direttamente a mezzo di apposite perizie di variante e/o suppletive, in deroga ai limiti dell'articolo 23 comma 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Articolo 10
Perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori
1. Per le perizie di variante e suppletive relative agli interventi di cui all'articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del citato articolo 23, fatto salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori.
1. La deroga di cui al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, prevista nel comma 1 del presente articolo, va intesa nel senso che non è richiesta l'approvazione dei nuovi prezzi che sono comunque soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
Articolo 11
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica l'art. 12 della legge regionale 4/96.
Articolo 12
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 3, art. 13, della legge regionale 4/96.
Articolo 13
Modifiche all'art. 18 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4. integrazione all'articolo 1 della l.r. 31 marzo 1972, n. 19
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica la lettera m) e aggiunge la lettera s) all'art. 1 della legge regionale 19/72.
Articolo 14
Appalti di servizi
1. Per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di importo inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, si applicano i regolamenti di cui al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 15
Appalto concorso
1. Il progetto di massima predisposto dall'Amministrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni deve contenere i seguenti elaborati: corografia e planimetria della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo sommario della spesa, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera, disegni illustrativi dell'opera e valutazione dell'impatto ambientale.
Articolo 16
Concessione di costruzione e gestione
1. (1).
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 20 e l'articolo 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
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(1) Il testo omesso sostituisce l'art. 42 della legge regionale 21/85.
Articolo 17
Abrogazione di norma
1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 10 è abrogato.
Articolo 18
Interpretazione autentica dell'art. 9 comma 5 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21
1. Il limite posto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 così come reintrodotto dall'articolo 58 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 non comprende i compensi previsti dal comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 19
Appalti di fornitura di beni
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 1, art. 67, della legge regionale 10/93.
Articolo 20
Ambito di applicabilita'
(1)
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(1) L'articolo omesso inserisce l'art. 22 bis nel titolo I della legge regionale 4/96.
Articolo 21
Modifiche alla disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica l'art. 15 della legge regionale 4/96.
Articolo 22
Interpretazione autentica dell'art. 131 della l.r. 1° settembre 1993, n. 25
1. Il limite massimo di intervento di cui all'articolo 131 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 può coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto del massimale di costo previsto dallo stesso articolo e si applica ai programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, i cui lavori, alla data del 22 maggio 1992, non erano stati ancora ultimati.
Articolo 23
Programmi di edilizia convenzionata - Agevolata
(1)
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(1) L'articolo omesso integra l'art. 23 della legge regionale 4/96.
Articolo 24
Modifiche all'art. 28 della l.r. 8 gennaio 1996, n.4
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica il comma 1, art. 28, della legge regionale 4/96.
Articolo 25
Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico - Popolare
(1)
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(1) L'articolo omesso sostituisce l'art. 2 della legge regionale 86/81.
Articolo 26
Recepimento di norma statale
1. Si applica immediatamente nel territorio della Regione siciliana il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificato con il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216.
Articolo 27
Controllo sugli atti dei consorzi autostradali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, in materia di controlli sugli atti dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa si applicano anche al consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.
Articolo 28
Scioglimento degli organi consortili dei consorzi autostradali
1. In armonia con l'indirizzo contenuto nell'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531 e nella legge regionale 3 novembre 1994, n. 44 ed al fine di assicurare uniformità di comportamenti mirati a conseguire la programmata unificazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, il Presidente della Regione è autorizzato a sciogliere gli organi consortili dei predetti enti.
Articolo 29
Punteggi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. In applicazione del punto 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in Sicilia, il punteggio relativo al reddito familiare complessivo annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi è così determinato:
a) reddito non superiore a L. 6.000.000 punti 5;
b) reddito da L. 6.000.001 a L. 8.000.000 punti 4;
c) reddito da L. 8.000.001 a L. 10.000.000 punti 3.
Articolo 30
Interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. 24 agosto 1993, n. 22
1. Tra i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 finalizzati all'eliminazione dei dissesti statici in località "Tremonti-Ritiro" del Comune di Messina devono intendersi inclusi anche i soci prenotatari e/o assegnatari provvisori che abbiano acquisito la qualifica di assegnatari definitivi successivamente all'entrata in vigore della medesima legge.
Articolo 31
Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa
1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°aprile 1981, n. 121, impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti, finalizzati all'acquisto di unità abitative già costruite o in corso di costruzione, di superficie utile netta non superiore a mq. 130, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo. (1)
2. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.
3. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per acquisto di alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in li 90 milioni nei rimanenti comuni.
4. I mutui sono rimborsati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale e di interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Le quote a carico della Regione sono versate semestralmente direttamente agli istituti di credito mutuanti.
5. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 ed il limite di impegno quindicinale di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
7. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
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(1) Le parole "sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento annuo, oltre al rimborso del capitale" sono state sostituite dalle seguenti: "sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo" dall'art. 22, L.R. 27.04.1999, n. 10 (G.Reg. Sicilia 30.04.1999, n. 20).
Articolo 32
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 15 maggio 1991, n. 26
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica l'art. 5 bis della legge regionale 54/85 introdotto dall'art. 1 della legge regionale 26/91.
Articolo 33
Modifica all'articolo 1 della l.r. 18 maggio 1995, n. 42
(1)
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(1) L'articolo omesso modifica i commi 1 e 3, art. 1, della legge regionale 42/95.
Articolo 34
Integrazioni alla l.r. 26 ottobre 1993, n. 29 in materia di universiade
(1)
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(1) L'articolo omesso aggiunge un comma all'art. 6 della legge regionale 29/93.
Articolo 35
Gestioni straordinarie di enti regionali
1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa che ne regolerà la soppressione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliana (AZASI) è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria.
2. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per la nomina dei consigli di amministrazione e comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), dell'Ente per lo sviluppo agricolo (ESA) e dell'Azienda siciliana trasporti (AST) è affidata a commissari straordinari, nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali preposti ai rami di amministrazione di relativa competenza.
Articolo 36
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.