L.R. Sicilia 07/06/1994 n. 19

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • Articolo 1
    Modifiche alle procedure di adozione, per il 1994, dei programmi triennali delle opere pubbliche e del piano triennale per l'ambiente 1994-1996

    1. I commi 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ed il comma 2 dell'articolo 5 della stessa legge, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 18 e 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi di opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1995.
    2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1994 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Ai fini della predisposizione del piano triennale per l'ambiente 1994-1996 e limitatamente all'anno finanziario 1994, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
    4. Al trasferimento dei fondi per la realizzazione degli interventi, previsti dal piano triennale per l'ambiente, si provvederà in conformità delle procedure di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

    Articolo 2
    Adeguamento alla normativa statale in materia di lavori pubblici

    1. (1).
    2. (1).
    3. Trovano immediata applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 32, 34, 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (2).
    4. Sono fatti salvi i bandi di gara già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
    5. (1).
    6. Sono abrogati l'articolo 35 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ed il comma 7 dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

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    (1) Comma abrogato con art. 1 L.R. 10 gennaio 1995, n. 10.
    (2) Comma abrogato ad eccezione di quanto vi è previsto circa l'immediata applicazione nella Regione degli articoli 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

    Articolo 3
    Cottimi fiduciari

    1. Fino all'approvazione della normativa di cui all'articolo 2, comma 1, è sospesa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei commi 6 e 7 dell'articolo 75 della medesima legge regionale n. 10 del 1993.
    2. [L'appalto di opere e di forniture di beni e servizi attraverso trattativa privata o cottimo fiduciario non può essere aggiudicato a coloro che abbiano avuto assegnato un appalto con la stessa procedura da parte dello stesso ente nel corrente anno solare. Tale divieto non opera nei casi di somma urgenza dovuti a calamità naturali e nei casi in cui, istituito l'albo di cui all'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso sia stato esaurito] (1).
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    (1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 3, della L.R. 4/96.

    Articolo 4
    Interpretazione autentica dell''articolo 152, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993

    1. Il comma 1 dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è così interpretato:
    "Fermo restando il requisito dell'approvazione del progetto, per lavori finanziati si intendono tutti quelli che alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, siano stati oggetto di decreto di finanziamento ovvero siano stati inseriti in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali, assistiti da relativo impegno di spesa".

    Articolo 5
    Limite all'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori

    1. Per i lavori di cui all'art. 77, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, di importo inferiore a 5 milioni di ECU l'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori, anche oltre il limite del triennio di cui all'articolo 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è consentito fino al 31 dicembre 1994, fatte salve le altre condizioni di legge.

    Articolo 6
    Copertura delle spese di progettazione delle opere marittime e portuali

    1. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali redatti dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime e finanziati dalla Regione in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è prevista fra le somme a disposizione dell'amministrazione l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che verrà utilizzata per indennità di missioni e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento, per gestione mezzi di trasporto, per spese postali, telefoniche e telegrafiche.

    Articolo 7
    Appalti di forniture di beni di valore inferiore a 130.000 ecu

    1. Per gli appalti di fornitura di beni di cui all'articolo 65, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, le norme concernenti i contratti dei singoli enti possono essere modificate, nell'esercizio della potestà regolamentare degli enti medesimi, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
    2. Per quanto non disciplinato da norme speciali di legge o da norme regolamentari, si applicano le disposizioni del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

    Articolo 8
    Inserimento dei progetti nei programmi regionali di finanziamento 1994

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1994.
    2. (1).
    3. Per l'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 150, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, della medesima legge.

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    (1) Sostituisce il comma 3, art. 150, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

    Articolo 9
    Affidamento incarichi di progettazione relativi ad opere pubbliche assistite da impegno di spesa

    1. Per le opere pubbliche da progettare e realizzare sulla base di piani regionali di finanziamento assistiti da impegno di spesa, la comunicazione del decreto di impegno all'ente realizzatore costituisce autorizzazione e copertura finanziaria per l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione, indagini geologiche, geotecniche ed altre indagini preliminari.

    Articolo 10
    Attivita' di progettazione

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non si applicano ai lavori di cui all'articolo 77, comma 7, della medesima legge regionale n. 10 del 1993, che siano stati già finanziati e concessi sulla base di progetto di massima regolarmente approvato e la cui convenzione sia stata registrata entro la data di approvazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

    Articolo 11
    Adempimenti burocratici

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 76 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche a procedure e pratiche, diverse da quelle relative ad appalti di lavori pubblici o di pubbliche forniture, di competenza dell'Amministrazione regionale, nonché degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

    Articolo 12
    Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche

    (1)

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    (1) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.

    Legge Regionale Sicilia 7 giugno 1994 Numero 19 Articolo 13
    Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979 per la redazione degli strumenti urbanistici

    1. Nelle more della concessione del contributo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni sono autorizzati ad utilizzare per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per la redazione degli strumenti urbanistici i fondi assegnati ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
    2. Ad avvenuto accreditamento del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'importo relativo sarà utilizzato a reintegra dei fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

    Articolo 14
    Adeguamento degli oneri di urbanizzazione

    (1)

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    (1) Sostituisce l'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

    Articolo 15
    Rilascio di provvisorio certificato di agibilita' per immobili commerciali sottoposti a sanatoria

    1. Nel caso di immobili abusivi per i quali è stata presentata istanza per il rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, può procedersi all'eventuale rilascio del certificato di agibilità per lo svolgimento di attività commerciali e produttive dietro presentazione di copia dell'istanza di sanatoria, delle ricevute di pagamento dell'oblazione, e di una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che attesti che l'immobile è conforme a tutte le prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione in sanatoria, nonchéé previo accertamento dei dovuti requisiti igienico- sanitari (1).
    2. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della sanatoria o alla mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio della concessione in sanatoria.

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    (1) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

    Articolo 16
    Tariffe eas

    1. Le tariffe di utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono riscosse nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi.
    2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81.
    3. (1).

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    (1) Sostituisce il comma 2, art. 1, della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42.

    Articolo 17
    Modifica ed integrazione di norme

    (1)

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    (1) Modifica l'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, l'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, l'art. 136 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

    Articolo 18
    Soppressione di norme non promulgate

    1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: "Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici.
    Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria".
    2. E' altresì abrogato l'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante: "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie esistenti".

    Articolo 19
    [entrata in vigore]

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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