L.R. Sicilia 07/08/1990 n. 30

Interventi nel settore abitativo, per la realizzazione di reti idriche e altre norme in materia di opere pubbliche e di revisione prezzi.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • Articolo 1
    [limite di impegno]

    1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 é autorizzato, per l'anno finanziario 1990, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 14.000 milioni.

    Articolo 2
    [spesa per le finalita' di cui alla l.r. 40/85]

    1. Per le finalità della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni.
    2. E' autorizzata altresì per le finalità dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.
    3. Per le finalità del comma 2 per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni.

    Articolo 3
    [contributi in conto interessi]

    1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici é autorizzato a concedere contributi in conto interessi alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed inalienabile per la contrazione di mutui agevolati da utilizzare per la copertura dei maggiori oneri comunque sostenuti, ivi compresi eventuali interessi maturati sui debiti esposti in bilancio, per la realizzazione degli interventi di completamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, anche se ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in misura tale da fare gravare sulle cooperative edilizie l'interesse dell'1 per cento comprensivo di ogni competenza accessoria.
    3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio sino alla totale copertura della differenza tra il costo complessivo sostenuto, che comunque non può eccedere il limite massimo di intervento previsto dal decreto ministeriale vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al netto delle anticipazioni effettuate dai soci a parziale copertura degli oneri suddetti, e l'importo dei mutui assistiti dai contributi a carico dello Stato e della Regione concessi per la realizzazione dell'intervento stesso.
    4. La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente articolo, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti previste dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.
    5. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzato a carico dell'esercizio finanziario in corso il limite di impegno venticinquennale di lire 1.200 milioni.

    Articolo 4
    [istanza per la concessione]

    1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 le cooperative devono inoltrare istanza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. All'istanza va allegata la seguente documentazione:
    a) una dettagliata relazione economico-finanziaria, sottoscritta dal presidente della cooperativa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale;
    b) copia autentica delle scritture contabili dei bilanci consuntivi e dei libri sociali che consenta la più ampia documentazione dei dati previsti dall'articolo 3.

    Articolo 5
    [ulteriore proroga di termini]

    1. Il termine di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 91, relativo alla indizione delle gare di appalto ed alla spedizione dei relativi inviti da parte delle amministrazione comunali, già prorogato con l'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e con l'articolo 63 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

    Articolo 6
    [applicabilita' di norme in materia di revisione prezzi]

    1. Nell'ambito della Regione siciliana, per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si applicano le disposizioni in materia di revisione prezzi previste dall'articolo 33, secondo comma e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

    Articolo 7
    [spesa per le finalita' di cui all'art. 25 l.r. 86/81]

    1. Per le finalità dell'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, é autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni.

    Articolo 8
    [spesa per le finalita'' di cui all'art. 1 l.r. 86/80 e all'art. 2 l.r. 55/82]

    1. Per le finalità dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, é autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 5.000 milioni.

    Articolo 9
    [limite di impegno per le finalita' di cui all''art. 27 l.r. 47/80]

    1. Per le finalità dell'articolo 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, é autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.200 milioni.

    Articolo 10
    [limite di impegno per le finalita' dell''art. 4 l.r. 37/84]

    1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, é autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni.

    Articolo 11
    [limite di impegno per le finalita' dell''art.3 l.r. 37/84]

    1. Per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, é autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al capitolo 68585.

    Articolo 12
    [limite di impegno per le finalita' della l.r. 3/64]

    1. Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, é autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 milioni.

    Articolo 13
    [utilizzo dei fondi]

    1. I fondi destinati agli interventi del secondo progetto biennale di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali non siano stati rispettati i termini di inizio dei lavori e di stipula del contratto condizionato di mutuo, sono utilizzati per il completamento del piano decennale della casa.

    Articolo 14
    [interventi costruttivi]

    1. Le cooperative di abitazioni e le imprese ammesse a contributi o finanziamenti derivanti da leggi comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata, qualora siano esaurite le aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche e integrazioni, o delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, possono realizzare i relativi interventi costruttivi in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa (1).
    2. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma 1 devono in ogni caso essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla Regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

    -----
    (1)
    Il presente comma è stato così sostituito con art. 26 L.R. 36/91.

    Articolo 15
    [incremento del fondo ex art.1 l.r. 15/86]

    1. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 é incrementato della somma di lire 200.000 milioni ripartita in due quote di lire 100.000 milioni ciascuna a carico degli esercizi 1990 e 1991.

    Articolo 16
    [sostituzione dell'art. 10 co. 4 l.r. 15/86]

    1. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 é incrementato della somma di lire 200.000 milioni ripartita in due quote di lire 100.000 milioni ciascuna a carico degli esercizi 1990 e 1991.

    Articolo 17
    [spesa per il completamento delle reti idriche interne]

    1. Per il completamento delle reti idriche interne, finanziate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e per la realizzazione di opere acquedottistiche é autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 35.000 milioni.
    2. E' altresì autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 15.000 milioni per la gestione di impianti idrici. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.

    Articolo 18
    [modifiche ed integrazioni]

    1. Dopo la lettera m dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, é aggiunta la seguente lettera:
    (Omissis).
    2. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, é sostituito dal seguente:
    (Omissis).
    3. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, é sostituito dal seguente:
    (Omissis).

    Articolo 19
    [articolo abrogato con art. 5 l.r. 15/93]

    (Omissis). (1)

    -----
    (1) L'articolo omesso è stato prima abrogato dall'art. 5 L.R. 15/93 e successivamente dall'art. 37, L.R. 17.03.2000.

    Articolo 20
    [limiti poliennali di impegno]

    1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, possono essere autorizzati limiti poliennali di impegno con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

    Articolo 21
    [disposizione finanziaria]

    1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 173.650 milioni, 124.150 milioni e 23.350 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1990, 1991 e 1992, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 173.650 milioni, mediante riduzione del progetto 05.05 "Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale - codice 50.52 - Integrazione fondo sanitario" e, quanto a lire 147.500 milioni, nel progetto 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano etc".
    2. Agli oneri di lire 173.650 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60778 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
© Copyright 2025. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy