L.R. Sicilia 10/01/1995 n. 10
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
Articolo 1
Adeguamento alla normativa statale in materia di lavori pubblici
1. La Regione provvede ad adeguare la propria legislazione sui lavori pubblici ai principi fondamentali introdotti in materia dalla normativa statale di riforma economico-sociale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima (1).
2. Fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale di adeguamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni delle leggi regionali in vigore.
3. Le disposizioni di cui al capo VI della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, relative ai procedimenti di affidamenti ed ai criteri di scelta del contraente in ordine agli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU al netto di IVA, si applicano anche agli appalti di im porto inferiore, salvo quanto diversamente disposto dalla stessa legge con specifico riferimento ai medesimi.
4. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, nonché il comma 3 dello stesso articolo ad eccezione di quanto vi è previsto circa l'immediata applicazione nella Regione degli articoli 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
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(1) L'art. 8, L.R. 9 dicembre 1996, n. 47 ha prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 1997.
Articolo 2
Programmazione triennale e di spesa delle opere pubbliche per l'anno 1995
1. I commi 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel testo risultante dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1996.
2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1995 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 aprile del 1995.
3. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1995 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1995.
Articolo 3
Estensione al 1995 del piano di riparto del fondo per la progettazione di opere pubbliche
1. Per l'esercizio finanziario 1995 resta fermo, per tutti gli effetti di cui all'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il piano di riparto delle disponibilità del fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche, deliberato dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario 1994.
Articolo 4
Deroga in materia di assegnazione di incarichi di progettazione a professionisti esterni
1. Per la redazione della progettazione degli interventi previsti nel piano con annesso programma di ricostruzione 1994/97 di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, non si applica la disposizione dettata dall'articolo 5, comma quindicesimo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dallo articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Articolo 5
Ulteriore proroga delle graduatorie di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15
1. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, già sostituito con l'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, è ulteriormente sostituito con il seguente:
(Omissis).
Articolo 6
Norma interpretativa dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. L'esclusione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non riguarda gli alloggi realizzati dai comuni con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione.
Articolo 7
Modifica della commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento
1. All'articolo 16, comma secondo, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "dal medico provinciale che la presiede" sono sostituite con le seguenti:(Omissis).
Articolo 8
Interpretazione della legge regionale 15 maggio 1986, n.27 in materia di limiti per gli scarichi dei reflui urbani
1. I parametri previsti per l'azoto totale, l'azoto ammoniacale, l'azoto nitrico, l'azoto nitroso, il fosforo totale, il cloro residuo per gli scarichi, autorizzati o da autorizzare ai sensi della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, nel rispetto delle tabelle 3, 4 e 5 della legge medesima, non sono soggetti ai limiti previsti dalla tabella "A" della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.
Articolo 9
Disposizioni concernenti il recepimento della direttiva cee n. 91/271 riguardante il trattamento delle acque reflue urbane e della relativa normativa statale di cui alla legge n.36/94
1. Entro centottantagiorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del Governo della Regione, provvederà al recepimento della normativa concernente il trattamento delle acque reflue urbane da emanare ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in attuazione della direttiva CEE n. 91/271 del 21 maggio 1991.
2. I termini di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.
Articolo 10
Ordinanze contingibili e urgenti in materia di smaltimento di rifiuti
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 mano 1994, n. 5, è abrogato.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.
Adeguamento alla normativa statale in materia di lavori pubblici
1. La Regione provvede ad adeguare la propria legislazione sui lavori pubblici ai principi fondamentali introdotti in materia dalla normativa statale di riforma economico-sociale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima (1).
2. Fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale di adeguamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni delle leggi regionali in vigore.
3. Le disposizioni di cui al capo VI della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, relative ai procedimenti di affidamenti ed ai criteri di scelta del contraente in ordine agli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU al netto di IVA, si applicano anche agli appalti di im porto inferiore, salvo quanto diversamente disposto dalla stessa legge con specifico riferimento ai medesimi.
4. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, nonché il comma 3 dello stesso articolo ad eccezione di quanto vi è previsto circa l'immediata applicazione nella Regione degli articoli 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
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(1) L'art. 8, L.R. 9 dicembre 1996, n. 47 ha prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 1997.
Articolo 2
Programmazione triennale e di spesa delle opere pubbliche per l'anno 1995
1. I commi 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel testo risultante dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1996.
2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1995 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 aprile del 1995.
3. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1995 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1995.
Articolo 3
Estensione al 1995 del piano di riparto del fondo per la progettazione di opere pubbliche
1. Per l'esercizio finanziario 1995 resta fermo, per tutti gli effetti di cui all'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il piano di riparto delle disponibilità del fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche, deliberato dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario 1994.
Articolo 4
Deroga in materia di assegnazione di incarichi di progettazione a professionisti esterni
1. Per la redazione della progettazione degli interventi previsti nel piano con annesso programma di ricostruzione 1994/97 di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, non si applica la disposizione dettata dall'articolo 5, comma quindicesimo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dallo articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Articolo 5
Ulteriore proroga delle graduatorie di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15
1. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, già sostituito con l'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, è ulteriormente sostituito con il seguente:
(Omissis).
Articolo 6
Norma interpretativa dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. L'esclusione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non riguarda gli alloggi realizzati dai comuni con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione.
Articolo 7
Modifica della commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento
1. All'articolo 16, comma secondo, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "dal medico provinciale che la presiede" sono sostituite con le seguenti:(Omissis).
Articolo 8
Interpretazione della legge regionale 15 maggio 1986, n.27 in materia di limiti per gli scarichi dei reflui urbani
1. I parametri previsti per l'azoto totale, l'azoto ammoniacale, l'azoto nitrico, l'azoto nitroso, il fosforo totale, il cloro residuo per gli scarichi, autorizzati o da autorizzare ai sensi della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, nel rispetto delle tabelle 3, 4 e 5 della legge medesima, non sono soggetti ai limiti previsti dalla tabella "A" della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.
Articolo 9
Disposizioni concernenti il recepimento della direttiva cee n. 91/271 riguardante il trattamento delle acque reflue urbane e della relativa normativa statale di cui alla legge n.36/94
1. Entro centottantagiorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del Governo della Regione, provvederà al recepimento della normativa concernente il trattamento delle acque reflue urbane da emanare ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in attuazione della direttiva CEE n. 91/271 del 21 maggio 1991.
2. I termini di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.
Articolo 10
Ordinanze contingibili e urgenti in materia di smaltimento di rifiuti
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 mano 1994, n. 5, è abrogato.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.