L.R. Sicilia 12/01/1993 n. 10
Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Professione - Bandi di gara
Articolo 1
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Istituzione
E' istituito l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2. L'Ufficio si articola in sezioni provinciali, aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3. L'Ufficio, costituito con decreto dal Presidente della Regione, fa parte degli Uffici della Presidenza. Esso, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, opera con piena autonomia funzionale (*).
-----
(*)
Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, ora ripristinato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.
Articolo 2
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Composizione e provvista del personale
1. Ciascuna sezione è composta da cinque membri, dei quali uno con funzioni di presidente cui spetta dirigere la sezione e coordinare l'attività dei suoi componenti.
2. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un funzionario regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3. All'assegnazione del personale necessario per la segreteria tecnico-amministrativa di ciascuna sezione si provvede con personale regionale, mediante decreto del Presidente della Regione.
Articolo 3
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Nomina
1. I Presidenti e gli altri componenti di ciascuna sezione sono nominati tra gli iscritti in un apposito albo istituito presso la Presidenza della Regione.
2. All'albo sono iscritti a domanda i funzionari della Regione siciliana, in attività di servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente, che abbiano maturato presso la pubblica amministrazione, nella qualifica dirigenziale, un'anzianità effettiva di servizio non inferiore a dieci anni.
3. Sono altresì iscritti a domanda, purché in quiescenza:
a) i professori universitari di materie giuridiche;
b) i magistrati e gli avvocati dello Stato.
4. L'albo si rinnova ogni due anni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5. Il Presidente di ciascuna sezione è nominato dalla Giunta regionale mediante scelta non comparativa tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, che siano in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza devono essere altresì in possesso almeno della qualifica di dirigente superiore.
Alla scelta dei Presidenti si procede prima della individuazione degli altri componenti.
6. Gli altri membri di ciascuna sezione sono scelti mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, con modalità tali da assicurare la presenza di due membri con professionalità amministrativa e di due membri con professionalità tecnica.
7. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo di cui al comma 1 e sono regolate le condizioni e le procedure per l'iscrizione allo stesso e per l'effettuazione dei sorteggi di cui al comma 6.
Articolo 4
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Disposizioni di natura cautelare
1. Non possono far parte dell'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. La domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 2 dell'art. 3 deve essere corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale gli interessati attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Trovano altresì applicazione gli articoli 91 e 92 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 5
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Durata in carica e sostituzioni
1. I componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ed i funzionari preposti alle segreterie delle sezioni durano in carica tre anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2. Dopo tre assenze continuative il componente dello Ufficio regionale per i pubblici appalti è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione ai sensi dello art. 3.
3. Nella prima applicazione della presente legge i presidenti e uno dei membri di ciascuna sezione durano in carica per quattro anni. Il membro che allo scadere del primo triennio permane nella carica è individuato mediante sorteggio pubblico. Le modalità del sorteggio sono quelle previste dall'articolo 3.
4. Con le modalità di cui all'art. 3 si provvede alla nomina dei componenti e dei presidenti che via devono sostituire quelli cessanti.
5. Alla nomina dei nuovi presidenti, dei componenti delle sezioni e dei funzionari preposti alle segreterie si provvede almeno sei mesi prima della data in cui cessano i precedenti. Le nuove nomine decorrono dal giorno successivo a quello della cessazione dei precedenti membri.
6. Sono nulli gli atti posti in essere dalle sezioni di cui il Presidente o alcuno dei componenti E` cessato dalla carica senza che il successore sia stato nominato.
7. I componenti dell'Ufficio possono cessare anticipatamente dalla carica solo in caso di morte, dimissioni o impedimento discendente da fatti da cui consegua l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici. In tale ipotesi la Giunta regionale provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 3.
8. I componenti subentranti cessano dalla carica alla scadenza prevista per i componenti sostituiti.
9. Nel quinquennio successivo a ciascuna scadenza i membri uscenti non possono essere chiamati a comporre l'Ufficio.
Articolo 6
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Trattamento economico
1. I componenti in attività di servizio, i funzionari preposti alle segreterie e il personale delle medesime conservano, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, l'ordinario trattamento retributivo.
2. I presidenti e gli altri membri, nonché i funzionari preposti alle segreterie, hanno diritto ad apposite indennità determinate con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale. Tali indennità sono determinate in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con dieci scatti per i Presidenti delle sezioni ed in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con cinque scatti per gli altri componenti e per i funzionari preposti alle segreterie.
Articolo 7
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Divieto di conferimento di incarichi e incompatibilita'
1. Ai componenti delle sezioni ed ai funzionari preposti alle segreterie non possono essere conferiti incarichi di progettista, ingegnere capo, direttore dei lavori, collaudatore, collaudatore statico, componente o segretario di commissioni di collaudo ed arbitro relativamente ad opere il cui committente o concessionario sia uno degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Il divieto vige anche nei tre anni successivi alla cessazione della carica e dell'assegnazione all'Ufficio.
2. I componenti delle sezioni ed i funzionari preposti alle segreterie che, all'atto della nomina o della preposizione, siano titolari di alcuno degli incarichi elencati al comma 1, sono tenuti, a pena di decadenza, a dimettersi o a recederne entro quindici giorni dalla assunzione della carica.
Articolo 8
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Procedure di affidamento
1. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare di bando di gara, gli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si avvalgono dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2. Ciascuna sezione dell'Ufficio è competente per le procedure di affidamento riguardanti opere da eseguirsi nel territorio della provincia; per gli appalti che debbano eseguirsi nel territorio di più province, la sezione competente viene determinata, secondo il criterio della prevalenza dell'importo dei lavori, dalla Conferenza dei presidenti di cui all'art. 14.
Articolo 9
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Competenza degli enti committenti
1. Quando gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, devono avvalersi dell'opera dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonché il procedimento da adottare per la scelta del contraente.
2. La relativa delibera dell'ente appaltante, unitamente agli atti progettuali ed alla comunicazione di preinformazione, ove effettuata, deve essere trasmessa alla sezione con richiesta di procedere agli atti di sua competenza.
Articolo 10
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Atti iniziali del procedimento
1. La sezione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti di cui all'art. 9, predispone il bando di gara indicandovi il procedimento e determinando il criterio di aggiudicazione.
2. Quando la competenza a procedere sia devoluta all'Ufficio regionale per i pubblici appalti, il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.
Articolo 11
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Svolgimento procedimentale
1. La sezione provvede a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire all'affidamento dei lavori, fino all'aggiudicazione o, nel caso di appalto concorso, alle determinazioni della commissione giudicatrice.
2. I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso vengono trasmessi, subito dopo la conclusione del procedimento, all'ente appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mano.
3. Essi si intendono approvati se, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento, l'organo esecutivo dell'ente non provveda negativamente con delibera motivata.
4. L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti allo appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.
5. Nel caso di approvazione tacita, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'organo esecutivo dell'ente E` tenuto a prenderne formalmente atto entro i successivi dieci giorni. I provvedimenti di presa d'atto, di approvazione o di diniego di approvazione devono essere inoltrati, entro dieci giorni dall'adozione, all'organo di controllo o di vigilanza per quanto di loro competenza.
6. Gli atti successivi all'aggiudicazione od alle determinazioni della commissione giudicatrice, ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previsti dalla legge, vengono posti in essere dall'ente appaltante.
Articolo 12
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Modalita' di funzionamento delle sezioni
1. Il Presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti assegna ciascun procedimento a se stesso o ad altro componente, ai fini dell'esame e dell'attività preparatoria e per riferire alla sezione, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.
2. La sezione viene convocata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. La sezione funziona con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.
4. Alle sedute assiste, con compiti di segretario, il funzionario che dirige la segreteria della sezione o, in caso di assenza o di impedimento, il funzionario che lo segue nell'ordine del ruolo fra quelli in servizio.
5. I provvedimenti sono sottoscritti da tutti i presenti e dal segretario.
Articolo 13
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Funzioni del presidente di sezione
1. Presidente delle gare che si svolgono presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti è il Presidente della sezione o altro componente da lui designato, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.
2. Nel caso di appalto-concorso e nei procedimenti di concessione di costruzione e gestione per i quali il criterio di scelta richieda l'acquisizione del parere di un organo collegiale, la Presidenza della commissione spetta, in deroga a qualsiasi diversa previsione di legge, al Presidente della sezione o ad altro componente da lui designato.
3. In nessun caso potrà esservi coincidenza fra il presidente di gara e il presidente di commissione chiamata ad esprimere parere sulle offerte.
4. Al Presidente della sezione compete altresì, nei casi indicati nel comma 2, la nomina degli altri componenti della commissione, da effettuare nel rispetto della composizione e del procedimento previsti dalla legge. Il segretario della commissione è nominato fra i componenti dell'Ufficio di segreteria.
5. In deroga a qualsiasi altra disposizione di legge nessun compenso può essere attribuito ai componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti per l'attività svolta quali presidenti di gara o componenti di commissioni chiamate a giudicare o ad esprimere parere sulle offerte.
Articolo 14
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Conferenza dei presidenti
1. L'uniformità di indirizzo ed il coordinamento operativo delle sezioni sono assicurati dalla Conferenza dei presidenti, convocata dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso di almeno quarantotto ore.
2. Compongono la Conferenza il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, il Direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici, l'Ispettore regionale tecnico ed i Presidenti delle sezioni dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
3. La Conferenza E` presieduta dal Presidente della Regione o, in sua assenza, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. Se anch'egli sia assente la presidenza E` assunta dal Direttore dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4. La validità delle adunanze richiede la presenza della maggioranza dei componenti, e le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario preposto alla segreteria della sezione di Palermo o da altro funzionario della medesima da lui delegato.
6. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
7. Le deliberazioni della Conferenza, quando riguardino atti di indirizzo o istruzioni amministrative di carattere generale, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Articolo 15
Capo II Norme sulla trasparenza in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture
[omissis]
(1)
-----
(1)
15 e 16 aggiungono gli artt. 5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 17
Capo II Norme sulla trasparenza in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture
Responsabile del procedimento
1. Nel rispetto delle disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento, il quale esercita le funzioni di alta vigilanza sia rispetto all'effettivo inizio che in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale.
Articolo 18
Capo III Norme sulla programmazione delle opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
18 e 19 modificano e sostituiscono gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 20
Capo IV Norme sulla progettazione delle opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
20 e 21 aggiungono gli artt. 5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 22
Capo IV Norme sulla progettazione delle opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
da 22 a 24 modificano e sostituiscono gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 25
Capo IV Norme sulla progettazione delle opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
25 e 26 aggiungono gli artt. 5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 27
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
Aggiunge gli artt. 5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 28
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
Sostituisce l'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.
Articolo 29
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
Modifica gli artt. 1 e 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.
Articolo 30
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
Nulla osta in materia di impatto ambientale
1. In attesa della emanazione di una organica normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i progetti delle opere e gli interventi rientranti nelle seguenti categorie:
a) canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
b ) sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;
c) bonifica e bonifica montana;
d) dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
e) strade urbane, quando la sede stradale sia superiore a metri 12 strade extraurbane, qualunque sia la dimensione della sede stradale, porti ed interventi di difesa dei litorali marittimi. (1)
1 bis. Non è richiesto il nulla osta per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su opere preesistenti. (1)
2. Il nulla osta è rilasciato a seguito della positiva valutazione di impatto ambientale delle opere in progetto e degli interventi che devono in ogni caso garantire la continuità dello svolgimento dei processi fisico-chimici e biologici.
3. In sede di rilascio del nulla osta, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.
4. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.
5. Si prescinde dal nulla-osta di cui al comma 1 per le opere indicate dall'articolo 39, comma secondo, n. 1, del regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonché per i lavori di imboschimento e di ricostituzione di boschi degradati. (2)
-----
(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 17, L.R. 7.6.1994, n. 19.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 32, L.R. 6.4.1996, n. 16.
Articolo 31
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
Modifica l'art. 13 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.
Articolo 32
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
Abolizione del comitato tecnico- amministrativo di cui alla legge regionale n. 26/1969 e trasferimento funzioni al ctar
1. Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli organi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. (1)
2. Quando il Comitato tecnico amministrativo regionale deve rendere i pareri di cui all'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5 lo stesso E` integrato:
a) da tre dirigenti superiori del ruolo tecnico dell'agricoltura;
b) da un dirigente superiore del ruolo tecnico delle foreste;
c) da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
d) dal dirigente della Ragioneria centrale dello Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
3. E' abrogato l'art. 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.
-----
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 152, L.R. 01.09.1993, n. 25 (G.R. 06.09.1993, n. 42).
Articolo 33
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
Accelerazione delle procedure
(1) 1. L'amministrazione appaltante invia i progetti agli enti o uffici competenti affinché questi, entro trenta giorni dal ricevimento, rilascino i provvedimenti autorizzativi o simili richiesti dalla legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, su richiesta della medesima amministrazione, convoca, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei provvedimenti mancanti.
2. Il verbale finale della conferenza dei servizi sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla- osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sicurezza della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
3. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute della conferenza di cui al comma 1 non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette materie, l'ingegnere capo del genio civile assegna alle stesse un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni affinché esprimano il loro parere. Nel caso di silenzio si considera acquisito l'assenso.
4. Qualora le autorità indicate al comma 3 esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.
5. I precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti di opere che debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato tecnico amministrativo regionale.
6. Il parere del Comitato tecnico amministrativo regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
7. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute del comitato di cui al comma 5 non siano presenti o non esprimano il loro parere i rappresentanti delle autorità competenti in ordine alle suddette materie, il presidente del comitato tecnico amministrativo regionale, in caso di parere favorevole dello stesso Comitato, assegna ai suddetti componenti un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, affinché esprimano il loro parere. Nel silenzio si considera acquisito l'assenso (2).
8. Qualora le autorità indicate al comma precedente esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.
-----
(1)
Articolo cosi` sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.
(2)
Comma cosi` modificato dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.
Articolo 34
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
------
(1)
Modifica l'art. 15 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10.
Articolo 35
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articolo abrogato con art. 2 L.R. 7 giugno 1994, n. 19, aggiungeva l'art. 32 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 36
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
da 36 a 42 modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 43
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Aggiungono gli artt.5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis, della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 44
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articoli da 44 a 48 modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 49
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Aggiungono gli artt.5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis, della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 50
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
Garanzia dell'appaltatore
1. Contestualmente alla stipula del contratto, l'imprenditore incaricato della realizzazione di opere pubbliche deve costituire apposita garanzia a favore dello ente appaltante, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. La garanzia è costituita nelle forme previste dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. (1)
3. L'importo della garanzia è determinato con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ente appaltante, quando ne ricorrano i presupposti, è obbligato a esercitare, nei confronti dell'appaltatore, le azioni di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile. L'ente è altresì obbligato ad esercitare azione di danni nei confronti dei collaudatori, qualora risulti che i vizi dell'opera non sono stati rilevati, per negligenza, imperizia o altre ragioni, in sede di collaudo.
------
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 152, L.R. 01.09.1993, n. 25 (G.R. 06.09.1993, n. 42).
Articolo 51
Capo VII Norme in materia di pubblicità
[omissis]
(1)
-----
(1)
Modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 52
Capo VII Norme in materia di pubblicità
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articoli 52 e 53 aggiungono gli artt.5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis, della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 54
Capo VIII Norme sull'esecuzione dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articoli da 54 a 57 modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 58
Capo VIII Norme sull'esecuzione dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Reintroduce l'art. 9 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, già abrogato dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
Articolo 59
Capo VIII Norme sull'esecuzione dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articoli da 59 a 62 modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 63
Capo IX Norme per la sicurezza dei lavoratori
Piano per la sicurezza dei cantieri
1. Il piano della sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
2. Il piano per la sicurezza è costituito da una relazione tecnica, da grafici e prescrizioni operative con grado di definizione commisurato alla complessità della opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
3. Il piano è redatto a cura del soggetto cui è stato affidato l'appalto, e deve essere sottoscritto, oltre che dal progettista del piano medesimo, anche dal rappresentante legale dell'impresa appaltatrice e dal direttore del cantiere.
4. Il piano per la sicurezza nel cantiere deve essere allegato al contratto d'appalto.
5. I lavori non possono avere inizio se non dopo il deposito presso l'ente appaltante del piano per la sicurezza nel cantiere.
6. Il soggetto appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento tra tutte le eventuali imprese sub appaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere le attività delle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese, l'obbligo di cui al presente comma spetta all'impresa mandataria o a quella designata come capogruppo.
7. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa appaltatrice principale o, in caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi, quello nominato dall'impresa mandataria o capogruppo, E` responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. Qualora intervengano mutamenti nelle condizioni e nelle fasi esecutive previste dal contratto d'appalto, il soggetto appaltatore deve predisporre e presentare le varianti eventualmente necessarie al piano per la sicurezza del cantiere.
9. Il piano per la sicurezza e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente unita` sanitaria locale, che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.
Articolo 64
Capo IX Norme per la sicurezza dei lavoratori
Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza dei cantieri
1. Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55:
a) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del cantiere;
b) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata; in particolare, la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Istituzione
E' istituito l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2. L'Ufficio si articola in sezioni provinciali, aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3. L'Ufficio, costituito con decreto dal Presidente della Regione, fa parte degli Uffici della Presidenza. Esso, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, opera con piena autonomia funzionale (*).
-----
(*)
Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, ora ripristinato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.
Articolo 2
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Composizione e provvista del personale
1. Ciascuna sezione è composta da cinque membri, dei quali uno con funzioni di presidente cui spetta dirigere la sezione e coordinare l'attività dei suoi componenti.
2. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un funzionario regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3. All'assegnazione del personale necessario per la segreteria tecnico-amministrativa di ciascuna sezione si provvede con personale regionale, mediante decreto del Presidente della Regione.
Articolo 3
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Nomina
1. I Presidenti e gli altri componenti di ciascuna sezione sono nominati tra gli iscritti in un apposito albo istituito presso la Presidenza della Regione.
2. All'albo sono iscritti a domanda i funzionari della Regione siciliana, in attività di servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente, che abbiano maturato presso la pubblica amministrazione, nella qualifica dirigenziale, un'anzianità effettiva di servizio non inferiore a dieci anni.
3. Sono altresì iscritti a domanda, purché in quiescenza:
a) i professori universitari di materie giuridiche;
b) i magistrati e gli avvocati dello Stato.
4. L'albo si rinnova ogni due anni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5. Il Presidente di ciascuna sezione è nominato dalla Giunta regionale mediante scelta non comparativa tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, che siano in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza devono essere altresì in possesso almeno della qualifica di dirigente superiore.
Alla scelta dei Presidenti si procede prima della individuazione degli altri componenti.
6. Gli altri membri di ciascuna sezione sono scelti mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, con modalità tali da assicurare la presenza di due membri con professionalità amministrativa e di due membri con professionalità tecnica.
7. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo di cui al comma 1 e sono regolate le condizioni e le procedure per l'iscrizione allo stesso e per l'effettuazione dei sorteggi di cui al comma 6.
Articolo 4
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Disposizioni di natura cautelare
1. Non possono far parte dell'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. La domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 2 dell'art. 3 deve essere corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale gli interessati attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Trovano altresì applicazione gli articoli 91 e 92 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 5
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Durata in carica e sostituzioni
1. I componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ed i funzionari preposti alle segreterie delle sezioni durano in carica tre anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2. Dopo tre assenze continuative il componente dello Ufficio regionale per i pubblici appalti è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione ai sensi dello art. 3.
3. Nella prima applicazione della presente legge i presidenti e uno dei membri di ciascuna sezione durano in carica per quattro anni. Il membro che allo scadere del primo triennio permane nella carica è individuato mediante sorteggio pubblico. Le modalità del sorteggio sono quelle previste dall'articolo 3.
4. Con le modalità di cui all'art. 3 si provvede alla nomina dei componenti e dei presidenti che via devono sostituire quelli cessanti.
5. Alla nomina dei nuovi presidenti, dei componenti delle sezioni e dei funzionari preposti alle segreterie si provvede almeno sei mesi prima della data in cui cessano i precedenti. Le nuove nomine decorrono dal giorno successivo a quello della cessazione dei precedenti membri.
6. Sono nulli gli atti posti in essere dalle sezioni di cui il Presidente o alcuno dei componenti E` cessato dalla carica senza che il successore sia stato nominato.
7. I componenti dell'Ufficio possono cessare anticipatamente dalla carica solo in caso di morte, dimissioni o impedimento discendente da fatti da cui consegua l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici. In tale ipotesi la Giunta regionale provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 3.
8. I componenti subentranti cessano dalla carica alla scadenza prevista per i componenti sostituiti.
9. Nel quinquennio successivo a ciascuna scadenza i membri uscenti non possono essere chiamati a comporre l'Ufficio.
Articolo 6
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Trattamento economico
1. I componenti in attività di servizio, i funzionari preposti alle segreterie e il personale delle medesime conservano, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, l'ordinario trattamento retributivo.
2. I presidenti e gli altri membri, nonché i funzionari preposti alle segreterie, hanno diritto ad apposite indennità determinate con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale. Tali indennità sono determinate in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con dieci scatti per i Presidenti delle sezioni ed in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con cinque scatti per gli altri componenti e per i funzionari preposti alle segreterie.
Articolo 7
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Divieto di conferimento di incarichi e incompatibilita'
1. Ai componenti delle sezioni ed ai funzionari preposti alle segreterie non possono essere conferiti incarichi di progettista, ingegnere capo, direttore dei lavori, collaudatore, collaudatore statico, componente o segretario di commissioni di collaudo ed arbitro relativamente ad opere il cui committente o concessionario sia uno degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Il divieto vige anche nei tre anni successivi alla cessazione della carica e dell'assegnazione all'Ufficio.
2. I componenti delle sezioni ed i funzionari preposti alle segreterie che, all'atto della nomina o della preposizione, siano titolari di alcuno degli incarichi elencati al comma 1, sono tenuti, a pena di decadenza, a dimettersi o a recederne entro quindici giorni dalla assunzione della carica.
Articolo 8
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Procedure di affidamento
1. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare di bando di gara, gli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si avvalgono dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2. Ciascuna sezione dell'Ufficio è competente per le procedure di affidamento riguardanti opere da eseguirsi nel territorio della provincia; per gli appalti che debbano eseguirsi nel territorio di più province, la sezione competente viene determinata, secondo il criterio della prevalenza dell'importo dei lavori, dalla Conferenza dei presidenti di cui all'art. 14.
Articolo 9
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Competenza degli enti committenti
1. Quando gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, devono avvalersi dell'opera dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonché il procedimento da adottare per la scelta del contraente.
2. La relativa delibera dell'ente appaltante, unitamente agli atti progettuali ed alla comunicazione di preinformazione, ove effettuata, deve essere trasmessa alla sezione con richiesta di procedere agli atti di sua competenza.
Articolo 10
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Atti iniziali del procedimento
1. La sezione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti di cui all'art. 9, predispone il bando di gara indicandovi il procedimento e determinando il criterio di aggiudicazione.
2. Quando la competenza a procedere sia devoluta all'Ufficio regionale per i pubblici appalti, il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.
Articolo 11
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Svolgimento procedimentale
1. La sezione provvede a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire all'affidamento dei lavori, fino all'aggiudicazione o, nel caso di appalto concorso, alle determinazioni della commissione giudicatrice.
2. I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso vengono trasmessi, subito dopo la conclusione del procedimento, all'ente appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mano.
3. Essi si intendono approvati se, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento, l'organo esecutivo dell'ente non provveda negativamente con delibera motivata.
4. L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti allo appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.
5. Nel caso di approvazione tacita, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'organo esecutivo dell'ente E` tenuto a prenderne formalmente atto entro i successivi dieci giorni. I provvedimenti di presa d'atto, di approvazione o di diniego di approvazione devono essere inoltrati, entro dieci giorni dall'adozione, all'organo di controllo o di vigilanza per quanto di loro competenza.
6. Gli atti successivi all'aggiudicazione od alle determinazioni della commissione giudicatrice, ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previsti dalla legge, vengono posti in essere dall'ente appaltante.
Articolo 12
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Modalita' di funzionamento delle sezioni
1. Il Presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti assegna ciascun procedimento a se stesso o ad altro componente, ai fini dell'esame e dell'attività preparatoria e per riferire alla sezione, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.
2. La sezione viene convocata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. La sezione funziona con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.
4. Alle sedute assiste, con compiti di segretario, il funzionario che dirige la segreteria della sezione o, in caso di assenza o di impedimento, il funzionario che lo segue nell'ordine del ruolo fra quelli in servizio.
5. I provvedimenti sono sottoscritti da tutti i presenti e dal segretario.
Articolo 13
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Funzioni del presidente di sezione
1. Presidente delle gare che si svolgono presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti è il Presidente della sezione o altro componente da lui designato, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.
2. Nel caso di appalto-concorso e nei procedimenti di concessione di costruzione e gestione per i quali il criterio di scelta richieda l'acquisizione del parere di un organo collegiale, la Presidenza della commissione spetta, in deroga a qualsiasi diversa previsione di legge, al Presidente della sezione o ad altro componente da lui designato.
3. In nessun caso potrà esservi coincidenza fra il presidente di gara e il presidente di commissione chiamata ad esprimere parere sulle offerte.
4. Al Presidente della sezione compete altresì, nei casi indicati nel comma 2, la nomina degli altri componenti della commissione, da effettuare nel rispetto della composizione e del procedimento previsti dalla legge. Il segretario della commissione è nominato fra i componenti dell'Ufficio di segreteria.
5. In deroga a qualsiasi altra disposizione di legge nessun compenso può essere attribuito ai componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti per l'attività svolta quali presidenti di gara o componenti di commissioni chiamate a giudicare o ad esprimere parere sulle offerte.
Articolo 14
Capo I Ufficio regionale per i pubblici appalti
Conferenza dei presidenti
1. L'uniformità di indirizzo ed il coordinamento operativo delle sezioni sono assicurati dalla Conferenza dei presidenti, convocata dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso di almeno quarantotto ore.
2. Compongono la Conferenza il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, il Direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici, l'Ispettore regionale tecnico ed i Presidenti delle sezioni dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
3. La Conferenza E` presieduta dal Presidente della Regione o, in sua assenza, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. Se anch'egli sia assente la presidenza E` assunta dal Direttore dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4. La validità delle adunanze richiede la presenza della maggioranza dei componenti, e le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario preposto alla segreteria della sezione di Palermo o da altro funzionario della medesima da lui delegato.
6. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
7. Le deliberazioni della Conferenza, quando riguardino atti di indirizzo o istruzioni amministrative di carattere generale, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Articolo 15
Capo II Norme sulla trasparenza in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture
[omissis]
(1)
-----
(1)
15 e 16 aggiungono gli artt. 5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 17
Capo II Norme sulla trasparenza in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture
Responsabile del procedimento
1. Nel rispetto delle disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento, il quale esercita le funzioni di alta vigilanza sia rispetto all'effettivo inizio che in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale.
Articolo 18
Capo III Norme sulla programmazione delle opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
18 e 19 modificano e sostituiscono gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 20
Capo IV Norme sulla progettazione delle opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
20 e 21 aggiungono gli artt. 5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 22
Capo IV Norme sulla progettazione delle opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
da 22 a 24 modificano e sostituiscono gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 25
Capo IV Norme sulla progettazione delle opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
25 e 26 aggiungono gli artt. 5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 27
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
Aggiunge gli artt. 5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 28
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
Sostituisce l'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.
Articolo 29
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
Modifica gli artt. 1 e 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.
Articolo 30
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
Nulla osta in materia di impatto ambientale
1. In attesa della emanazione di una organica normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i progetti delle opere e gli interventi rientranti nelle seguenti categorie:
a) canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
b ) sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;
c) bonifica e bonifica montana;
d) dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
e) strade urbane, quando la sede stradale sia superiore a metri 12 strade extraurbane, qualunque sia la dimensione della sede stradale, porti ed interventi di difesa dei litorali marittimi. (1)
1 bis. Non è richiesto il nulla osta per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su opere preesistenti. (1)
2. Il nulla osta è rilasciato a seguito della positiva valutazione di impatto ambientale delle opere in progetto e degli interventi che devono in ogni caso garantire la continuità dello svolgimento dei processi fisico-chimici e biologici.
3. In sede di rilascio del nulla osta, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.
4. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.
5. Si prescinde dal nulla-osta di cui al comma 1 per le opere indicate dall'articolo 39, comma secondo, n. 1, del regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonché per i lavori di imboschimento e di ricostituzione di boschi degradati. (2)
-----
(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 17, L.R. 7.6.1994, n. 19.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 32, L.R. 6.4.1996, n. 16.
Articolo 31
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
-----
(1)
Modifica l'art. 13 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.
Articolo 32
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
Abolizione del comitato tecnico- amministrativo di cui alla legge regionale n. 26/1969 e trasferimento funzioni al ctar
1. Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli organi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. (1)
2. Quando il Comitato tecnico amministrativo regionale deve rendere i pareri di cui all'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5 lo stesso E` integrato:
a) da tre dirigenti superiori del ruolo tecnico dell'agricoltura;
b) da un dirigente superiore del ruolo tecnico delle foreste;
c) da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
d) dal dirigente della Ragioneria centrale dello Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
3. E' abrogato l'art. 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.
-----
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 152, L.R. 01.09.1993, n. 25 (G.R. 06.09.1993, n. 42).
Articolo 33
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
Accelerazione delle procedure
(1) 1. L'amministrazione appaltante invia i progetti agli enti o uffici competenti affinché questi, entro trenta giorni dal ricevimento, rilascino i provvedimenti autorizzativi o simili richiesti dalla legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, su richiesta della medesima amministrazione, convoca, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei provvedimenti mancanti.
2. Il verbale finale della conferenza dei servizi sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla- osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sicurezza della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
3. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute della conferenza di cui al comma 1 non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette materie, l'ingegnere capo del genio civile assegna alle stesse un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni affinché esprimano il loro parere. Nel caso di silenzio si considera acquisito l'assenso.
4. Qualora le autorità indicate al comma 3 esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.
5. I precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti di opere che debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato tecnico amministrativo regionale.
6. Il parere del Comitato tecnico amministrativo regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
7. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute del comitato di cui al comma 5 non siano presenti o non esprimano il loro parere i rappresentanti delle autorità competenti in ordine alle suddette materie, il presidente del comitato tecnico amministrativo regionale, in caso di parere favorevole dello stesso Comitato, assegna ai suddetti componenti un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, affinché esprimano il loro parere. Nel silenzio si considera acquisito l'assenso (2).
8. Qualora le autorità indicate al comma precedente esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.
-----
(1)
Articolo cosi` sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.
(2)
Comma cosi` modificato dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.
Articolo 34
Capo V Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche
[omissis]
(1)
------
(1)
Modifica l'art. 15 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10.
Articolo 35
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articolo abrogato con art. 2 L.R. 7 giugno 1994, n. 19, aggiungeva l'art. 32 bis alla L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Articolo 36
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
da 36 a 42 modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 43
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Aggiungono gli artt.5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis, della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 44
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articoli da 44 a 48 modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 49
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Aggiungono gli artt.5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis, della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 50
Capo VI Norme sull'affidamento dei lavori pubblici
Garanzia dell'appaltatore
1. Contestualmente alla stipula del contratto, l'imprenditore incaricato della realizzazione di opere pubbliche deve costituire apposita garanzia a favore dello ente appaltante, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. La garanzia è costituita nelle forme previste dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. (1)
3. L'importo della garanzia è determinato con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ente appaltante, quando ne ricorrano i presupposti, è obbligato a esercitare, nei confronti dell'appaltatore, le azioni di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile. L'ente è altresì obbligato ad esercitare azione di danni nei confronti dei collaudatori, qualora risulti che i vizi dell'opera non sono stati rilevati, per negligenza, imperizia o altre ragioni, in sede di collaudo.
------
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 152, L.R. 01.09.1993, n. 25 (G.R. 06.09.1993, n. 42).
Articolo 51
Capo VII Norme in materia di pubblicità
[omissis]
(1)
-----
(1)
Modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 52
Capo VII Norme in materia di pubblicità
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articoli 52 e 53 aggiungono gli artt.5 bis, 5 ter, 10 bis, 22 bis, 34 bis, 36 bis, 38 bis, 41 bis, 43 bis, 45 bis, 47 bis, della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 54
Capo VIII Norme sull'esecuzione dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articoli da 54 a 57 modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 58
Capo VIII Norme sull'esecuzione dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Reintroduce l'art. 9 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, già abrogato dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
Articolo 59
Capo VIII Norme sull'esecuzione dei lavori pubblici
[omissis]
(1)
-----
(1)
Articoli da 59 a 62 modificano e sostituiscono gli articoli da 3 a 5, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 31, e da 33 a 46 della L.R. 29 aprile 1985, n.21.
Articolo 63
Capo IX Norme per la sicurezza dei lavoratori
Piano per la sicurezza dei cantieri
1. Il piano della sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
2. Il piano per la sicurezza è costituito da una relazione tecnica, da grafici e prescrizioni operative con grado di definizione commisurato alla complessità della opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
3. Il piano è redatto a cura del soggetto cui è stato affidato l'appalto, e deve essere sottoscritto, oltre che dal progettista del piano medesimo, anche dal rappresentante legale dell'impresa appaltatrice e dal direttore del cantiere.
4. Il piano per la sicurezza nel cantiere deve essere allegato al contratto d'appalto.
5. I lavori non possono avere inizio se non dopo il deposito presso l'ente appaltante del piano per la sicurezza nel cantiere.
6. Il soggetto appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento tra tutte le eventuali imprese sub appaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere le attività delle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese, l'obbligo di cui al presente comma spetta all'impresa mandataria o a quella designata come capogruppo.
7. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa appaltatrice principale o, in caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi, quello nominato dall'impresa mandataria o capogruppo, E` responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. Qualora intervengano mutamenti nelle condizioni e nelle fasi esecutive previste dal contratto d'appalto, il soggetto appaltatore deve predisporre e presentare le varianti eventualmente necessarie al piano per la sicurezza del cantiere.
9. Il piano per la sicurezza e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente unita` sanitaria locale, che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.
Articolo 64
Capo IX Norme per la sicurezza dei lavoratori
Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza dei cantieri
1. Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55:
a) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del cantiere;
b) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata; in particolare, la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni