L.R. Sicilia 19/05/1988 n. 7

Proroga della validità della iscrizione nel soppresso albo regionale degli appaltatori.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Appalti
  • Articolo 1
    [proroga del termine]

    1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è prorogato sino al 31 dicembre 1989 per le imprese che abbiano presentato istanza di iscrizione o domanda di modifica all'albo nazionale dei costruttori.
    2. Le imprese di cui al comma precedente per potere continuare a concorrere agli appalti superiori a lire 45 milioni sono tenute a produrre, unitamente alla documentazione necessaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante di aver provveduto a richiedere, entro la data del 2 maggio 1988, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

    Articolo 2
    [entrata in vigore]

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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