L.R. Sicilia 30/03/1981 n. 45

Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici in esecuzione dell'art. 12 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Attestazioni SOA
  • Articolo 1
    [applicabilita' delle disposizioni]

    Le disposizioni per la concessione di anticipazioni, previste dall'art. 36 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, si applicano ai contratti di appalto di opere pubbliche e ai contratti di cottimo in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli aggiudicati sino al 31 dicembre 1982.

    Articolo 2
    [applicabilita' di norme ai contratti di appalto e di cottimo]

    Nell'ambito della Regione siciliana, si applicano ai contratti di appalto e di cottimo indicati nell'articolo precedente le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni, emanato in esecuzione dell'art. 12 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
    Per i pagamenti in conto dei lavori, resta ferma l'applicazione dell'art. 22 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

    Articolo 3
    [realizzazione di opere e collaudo]

    Per il completamento dei complessi irrigui nell'atto in corso di realizzazione, al fine di accelerare l'esecuzione delle opere, si applicano le disposizioni previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con le procedure di cui all'art. 12 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.
    L'appaltatore è tenuto ad estendere la garanzia fidejussoria sulle ritenute di legge operate dall'Amministrazione appaltante sui pagamenti fino al collaudo finale.
    Il collaudo finale dei nuovi lavori è effettuato dalla commissione che cura il collaudo dei precedenti lavori.
    L'appaltatore rimane unico responsabile dell'esecuzione dell'opera anche a seguito dei collaudi parziali.
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