Legge 10/12/1981 n. 741

Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.
  • Forma giuridica: Legge
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Professione - Bandi di gara
  • Articolo 1

    CAPO I - Disposizioni generali

    Revisione prezzi sulla base del programma lavori

    [ Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma è facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2.000 milioni di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà.
    In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'art. 24, primo comma, lettera b), della L. 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.
    Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.
    Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.
    I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.] (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 2

    CAPO I - Disposizioni generali

    Pagamento revisione prezzi

    [ Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti istituiti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla L. 21 dicembre 1974, n. 700.
    Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla L. 21 dicembre 1974, n. 700]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 3

    CAPO I - Disposizioni generali

    Accredito dell'anticipazione

    [ Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta.
    [Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi] (1).
    L'importo per il quale, ai fini dell'art. 14, primo comma, della L. 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori]. (2)

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    (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 33 della L. 28.02.1986, n. 41.
    (2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c. 1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n. 98, S.O. n. 66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 4

    CAPO I - Disposizioni generali

    Interessi per ritardo pagamento

    [ L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.
    Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.
    Sono nulli i patti in contrario o in deroga]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 5

    CAPO I - Disposizioni generali

    Termini e modalità dei collaudi

    [ La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
    Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
    Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
    Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.
    Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 6

    CAPO I - Disposizioni generali

    Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

    [ Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alla gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
    In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.
    Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 7

    CAPO I - Disposizioni generali

    Albo nazionale dei costruttori

    Il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'art. 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:
    "La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

    1) fino a lire 45.000.000
    2) fino a lire 75.000.000
    3) fino a lire 150.000.000
    4) fino a lire 300.000.000
    5) fino a lire 750.000.000
    6) fino a lire 1.500.000.000
    7) fino a lire 3.000.000.000
    8) fino a lire 6.000.000.000
    9) fino a lire 9.000.000.000
    10) oltre lire 9.000.000.000".
    Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'art. 2 della L. 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della L. 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della L. 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contribuito o sussidio dello Stato. é facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato".
    Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.
    Il secondo comma dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'art. 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'art. 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:
    "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale".
    I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'art. 17 della L. 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.
    Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c. 1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n. 98, S.O. n. 66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 8

    CAPO I - Disposizioni generali

    Aggiornamento dei prezzi di progetto

    [ Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.
    L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.
    L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 9

    CAPO I - Disposizioni generali

    Offerte in aumento

    [ Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara.
    Per gli appalti, di cui all'art.1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara]. (1)

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    (1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 1, L. 08.10.1984, n. 687, è stato poi abrogato dall'art. 231, c. 1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n. 98, S.O. n. 66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 10

    CAPO I - Disposizioni generali

    Modalità per le gare d'appalto

    [ All'art. 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunta la seguente lettera:
    "c) il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14"]. (1)
    Il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 24, primo comma, lett. b), L. 8 agosto 1977, n. 584, può essere adottato anche nel caso di lavori d'importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire.
    Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'art.7 della L. 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della L. 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma.
    [La pubblicità delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffussione nella regione ove ha sede la stazione appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'albo dell'amministrazione appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'amministrazione. Nel procedere agli inviti l'amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara eventualmente inoltrate dalle imprese, avuto riguardo alla pluralità degli operatori ]. (2)
    Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli artt. 17 e 18 della L. 8 agosto 1977, n. 584]. (3)

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    (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1 della L. 08.10.1984, n. 687.
    (2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2 della L. 08.10.1984, n. 687.
    (3) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 1, L. 08.10.1984, n. 687, è stato poi abrogato dall'art. 231, c. 1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n. 98, S.O. n. 66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 11

    CAPO I - Disposizioni generali

    Lavori complementari

    [ Nei casi in cui, a norma dell'art. 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia.
    Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria]. (1)

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    (1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 3 della L. 08.10.1984, n. 687, è stato poi abrogato dall'art. 231, c. 1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n. 98, S.O. n. 66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 12

    CAPO I - Disposizioni generali

    Premi d'incentivazione

    [ I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 13

    CAPO I - Disposizioni generali

    Aggiudicazione a trattativa privata

    [ All'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
    "h) quando ricorrano i presupposti dell'art. 41, n. 5, del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827"]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 della L. 08.10.1984, n. 687. Tale abrogazione è stata ribadita dall'art. 231, c. 1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n. 98, S.O. n. 66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 14

    CAPO I - Disposizioni generali

    Norme di modifica

    [ Il terzo comma dell'articolo 20 del D.M. 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente:
    "Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13% al 15%, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10% di beneficio per l'appaltatore".
    Il terzo comma dell'articolo 20 del D.M. 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 15

    CAPO I - Disposizioni generali

    Documentazione e cauzione nelle tornate di gara

    [ Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a più di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo più elevato.
    Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria.
    La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 16

    CAPO I - Disposizioni generali

    Procedimento arbitrale

    [ L'art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è sostituito dal seguente:
    "Deroga alla competenza arbitrale. - In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.
    Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche]. (1)

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    (1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 231, c.1, lettera s), D.P.R. 21.12.1999, n. 98 (G.U. 28.04.2000, n.98, S.O. n.66) con decorrenza dal 28.07.2000.

    Articolo 17

    CAPO I - Disposizioni generali

    Ricorsi

    Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l' art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e l' art. 29 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
    Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorità adita di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo.
    L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. (1)
    Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere. (1)

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    (1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6 della L. 08.10.1984, n. 687.

    Articolo 18

    CAPO II - Disposizioni per l'ANAS

    Pareri degli organi consultivi

    I limiti di importo previsti dal primo comma dell'art. 14, lettera d), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.
    I limiti di importo previsti dal primo comma dell'art. 17, lettera a), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire. (1)
    Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431.
    È elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'art. 33 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.
    Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17 lettera e), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dell'articolo 16, terzo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431.
    Il disposto dell'articolo 5 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi di sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

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    (1) I limiti di importo di cui al presente comma sono statti elevati rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 6 miliardi e rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 3 miliardi, dall'art. 14, L. 26.03.1986, n. 86.

    Articolo 19

    CAPO II - Disposizioni per l'ANAS

    Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio

    Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'art .31, primo comma, della L. 3 gennaio 1978, n. 1.
    L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla L. 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

    Articolo 20

    CAPO III - Disposizioni finali

    Osservanza delle norme sismiche

    Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.
    Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
    Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

    Articolo 21

    CAPO III - Disposizioni finali

    Proroga di termini

    È prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del D.P.R. 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'art. 1 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

    Articolo 22

    CAPO III - Disposizioni finali

    Entrata in vigore

    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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