Legge 15/11/1986 n. 768
Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.
- Forma giuridica: Legge
- Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
- Categorico Leggi: Professione - Attestazioni SOA
Articolo 1
[obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori]
1. L'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è così sostituito:
"Art. 2. (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.
2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'albo per le dette categorie".
Articolo 2
[criteri di classificazione secondo secondo l'importo]
1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:
"La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:
1) fino a L.75 milioni;
2) fino a L.150 milioni;
3) fino a L.300 milioni;
4) fino a L.750 milioni;
5) fino a L.1.500 milioni;
6) fino a L.3.000 milioni;
7) fino a L.6.000 milioni;
8) fino a L.9.000 milioni;
9) fino a L.15.000 milioni;
10) oltre L.15.000 milioni"
Articolo 3
[modificazione dell'art. 6, l. 10.02.1962, n. 57]
1. Alla lettera c) del quinto comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte, dopo la parola: "difesa", le parole: ", nonché delle partecipazioni statali".
2. La lettera f) dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificata dall'art. 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è così sostituita:
"f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro".
Articolo 4
[modificazione dell'art. 8, l. 10.02.1962, n. 57]
1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale".
2. Alla lettera c) del quarto comma del citato art. 8, sono aggiunte, dopo la parola: "difesa", le parole: ", nonché delle partecipazioni statali".
3. La lettera h) del quarto comma del citato art. 8, è così sostituita:
"h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro".
Articolo 5
[decadenza dall'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori]
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore agli anni due la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 6
[requisiti di iscrizione e revisione dell'albo]
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale per l'albo dei costruttori, fissa, con apposito regolamento, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'albo nazionale.
2. Con lo stesso regolamento, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni.
Articolo 7
[certificato si iscrizione]
L'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, nonché dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.
Articolo 8
[assunzione di nuovo personale, copertura finanziaria e variazioni di bilancio]
1. Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 7 nell'ambito della procedura automatizzata dell'albo nazionale dei costruttori è autorizzata l'assunzione di quaranta telescriventisti con mansioni di terminalisti.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, otto unità lavorative, di cui all'allegata tabella, mediante concorsi, ovvero ad utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla medesima amministrazione.
3. Il personale di cui al precedente comma 2 presta servizio presso il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori e la commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce: "Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9
[entrata in vigore]
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabella 1
[qualifiche funzionali]
[obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori]
1. L'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è così sostituito:
"Art. 2. (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.
2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'albo per le dette categorie".
Articolo 2
[criteri di classificazione secondo secondo l'importo]
1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:
"La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:
1) fino a L.75 milioni;
2) fino a L.150 milioni;
3) fino a L.300 milioni;
4) fino a L.750 milioni;
5) fino a L.1.500 milioni;
6) fino a L.3.000 milioni;
7) fino a L.6.000 milioni;
8) fino a L.9.000 milioni;
9) fino a L.15.000 milioni;
10) oltre L.15.000 milioni"
Articolo 3
[modificazione dell'art. 6, l. 10.02.1962, n. 57]
1. Alla lettera c) del quinto comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte, dopo la parola: "difesa", le parole: ", nonché delle partecipazioni statali".
2. La lettera f) dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificata dall'art. 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è così sostituita:
"f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro".
Articolo 4
[modificazione dell'art. 8, l. 10.02.1962, n. 57]
1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale".
2. Alla lettera c) del quarto comma del citato art. 8, sono aggiunte, dopo la parola: "difesa", le parole: ", nonché delle partecipazioni statali".
3. La lettera h) del quarto comma del citato art. 8, è così sostituita:
"h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro".
Articolo 5
[decadenza dall'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori]
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore agli anni due la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 6
[requisiti di iscrizione e revisione dell'albo]
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale per l'albo dei costruttori, fissa, con apposito regolamento, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'albo nazionale.
2. Con lo stesso regolamento, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni.
Articolo 7
[certificato si iscrizione]
L'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, nonché dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.
Articolo 8
[assunzione di nuovo personale, copertura finanziaria e variazioni di bilancio]
1. Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 7 nell'ambito della procedura automatizzata dell'albo nazionale dei costruttori è autorizzata l'assunzione di quaranta telescriventisti con mansioni di terminalisti.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, otto unità lavorative, di cui all'allegata tabella, mediante concorsi, ovvero ad utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla medesima amministrazione.
3. Il personale di cui al precedente comma 2 presta servizio presso il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori e la commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce: "Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9
[entrata in vigore]
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabella 1
[qualifiche funzionali]
N. unità | Qualifica |
1 | 7ª qualifica funzionale (ingegnere) |
1 | 7ª qualifica funzionale (consigliere) |
1 | 6ª qualifica funzionale (geometra) |
1 | 4ª qualifica funzionale (assistente) |
4 | 4ª qualifica funzionale (coadiutore) |