Legge dello Stato 12/11/1968 n. 1202
Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche al alcuni articoli della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F , e del T.U. approvato con R.D. 9-5-1912, n.1447.
- Forma giuridica: Legge dello Stato
- Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
- Categorico Leggi: Edilizia - Infrastrutture
Stralcio
Art. 1 Ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal codice civile e dai regolamenti locali, le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitù di cui agli articoli da 55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20- 3-1865, n. 2248, allegato F, ed alle altre maggiori servitù di cui al Titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2 L'art.68 della legge sulle opere pubbliche 20-3-1865, n. 2248, allegato F, è modificato come segue:
"Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.
Una tale distanza non potrà mai essere minore di 3 metri, anche se la escavazione del terreno sia meno profonda".
Art. 3 Gli artt. 234 e 236 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, e gli articoli 66 e 68 del testo unico per le ferrovie concesse, approvato con il Regio decreto 9-5-1912, n. 1447, sono abrogati.
Art. 4 L'art.235 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, e l'art.67 del testo unico, approvato con Regio decreto 9-5-1912, n. 1447, sono modificati come segue:
"E' proibito a chiunque costruire muri, case, tettoie, capanne ed altro qualsiasi edificio e di far crescere piante a distanza minore di metri 6 dalla linea della più vicina rotaia di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a minore distanza di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Tali distanze potranno essere diminuite di 1 metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
A richiesta di chi costruisce od esercita la strada ferrata, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della circolazione al lato convesso dei tratti curvilinei.
Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie".
Art. 5.
L'art.239 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, e l'art.71 del testo unico approvato con Regio decreto 9-5-1912, n. 1447, modificato dal regio decreto 19-11-1921, n. 1684, e dall'art.4 del DPR 28-6-1955, n. 771, sono modificati come segue:
"Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate, dagli organi competenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le ferrovie statali, e dalla competente direzione compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le ferrovie concesse, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli precedenti.
La direzione compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, dà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste".
Art. 1 Ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal codice civile e dai regolamenti locali, le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitù di cui agli articoli da 55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20- 3-1865, n. 2248, allegato F, ed alle altre maggiori servitù di cui al Titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2 L'art.68 della legge sulle opere pubbliche 20-3-1865, n. 2248, allegato F, è modificato come segue:
"Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.
Una tale distanza non potrà mai essere minore di 3 metri, anche se la escavazione del terreno sia meno profonda".
Art. 3 Gli artt. 234 e 236 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, e gli articoli 66 e 68 del testo unico per le ferrovie concesse, approvato con il Regio decreto 9-5-1912, n. 1447, sono abrogati.
Art. 4 L'art.235 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, e l'art.67 del testo unico, approvato con Regio decreto 9-5-1912, n. 1447, sono modificati come segue:
"E' proibito a chiunque costruire muri, case, tettoie, capanne ed altro qualsiasi edificio e di far crescere piante a distanza minore di metri 6 dalla linea della più vicina rotaia di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a minore distanza di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Tali distanze potranno essere diminuite di 1 metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
A richiesta di chi costruisce od esercita la strada ferrata, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della circolazione al lato convesso dei tratti curvilinei.
Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie".
Art. 5.
L'art.239 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, e l'art.71 del testo unico approvato con Regio decreto 9-5-1912, n. 1447, modificato dal regio decreto 19-11-1921, n. 1684, e dall'art.4 del DPR 28-6-1955, n. 771, sono modificati come segue:
"Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate, dagli organi competenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le ferrovie statali, e dalla competente direzione compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le ferrovie concesse, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli precedenti.
La direzione compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, dà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste".