Legge regionale 01/08/2008, n. 27
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 "Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie".
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie))
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 6/2002, è inserito il seguente comma:
“2 bis. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 29, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 1° agosto 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)
PROMULGA la seguente legge:
Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie))
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 6/2002, è inserito il seguente comma:
“2 bis. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 29, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 1° agosto 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)