Legge regionale 01/08/2008, n. 27

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 "Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie".
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
  • IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    PROMULGA la seguente legge:
    Articolo 1
    (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie))

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 6/2002, è inserito il seguente comma:
    “2 bis. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 29, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative.
    Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.”.

    Formula Finale:
    La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Data a Genova addì 1° agosto 2008
    IL PRESIDENTE
    (Claudio Burlando)
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