Legge regionale 11/11/2009 n. 19

Codice regionale dell'edilizia.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Friuli Venezia Giulia
  • Categorico Leggi: Norme tecniche per le costruzioni
  • Capo I
    Disposizioni generali
    Art. 1
    (Finalita' e oggetto)
    1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina con la presente legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell'attivita' edilizia, in conformita' alla Costituzione e all'ordinamento comunitario, al fine di promuovere:
    a) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere dei cittadini;
    b) la diffusione dell'edilizia sostenibile e il miglioramento della qualita' architettonica attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle caratteristiche ambientali del territorio regionale;
    c) il contenimento dei consumi energetici degli edifici anche attraverso la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili e dell'edilizia sostenibile, nonche' la salvaguardia delle risorse naturali;
    d) lo sviluppo economico e il miglioramento della competitivita' dei settori interessati;
    e) la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi, con preferenza per le soluzioni che producono la responsabilizzazione del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei controlli amministrativi.
    2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonche' le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
    Art. 2
    (Regolamento di attuazione)
    1. Il regolamento di attuazione della presente legge e' emanato in conformita' ai principi generali di cui all' articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, nonche' secondo i criteri di partecipazione, pubblicita' e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si puo' prescindere dal parere.
    2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge con riferimento a:
    a) criteri di calcolo dei parametri edilizi definiti dalla presente legge, ai fini della determinazione della superficie, dell'altezza, del volume utili, della superficie accessoria e della superficie coperta;
    b) modulistica, documenti e atti di assenso o certificazione necessari all'esecuzione degli interventi edilizi;
    c) criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle superfici imponibili;
    d) individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a comunicazione di conformita' e delle procedure istruttorie regionali in materia di regolamentazione delle servitu' militari ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitu' militari), e successive modifiche;
    e) disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri, abbattimento di barriere architettoniche e agibilita' degli edifici.
    Art. 3
    (Definizioni generali)
    1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono:
    a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuita' dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o piu' accessi;
    b) unita' immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali e' destinato;
    c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
    d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata e' la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile ;
    e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unita' immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;
    f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unita' immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre;
    g) superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unita' immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali;
    h) superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonche' l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
    i) volume utile (Vu): il volume dell'unita' immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
    j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unita' immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unita' immobiliare, nonche' il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;
    k) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio piu' alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;
    l) altezza utile dell'unita' immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello piu' elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;
    m) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
    n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.
    2. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unita' immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonche' tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalita';
    b) adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unita' immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonche' quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalita' degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;
    c) area funzionalmente contigua: l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purche' suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purche' la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.
    Art. 4
    (Definizioni degli interventi edilizi)
    1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:
    a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:
    1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
    2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
    3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
    4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
    5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attivita' ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;
    6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
    7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attivita' produttive dallo strumento urbanistico comunale;
    b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti;
    c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che puo' portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali interventi comprendono:
    1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;
    2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unita' immobiliari esistenti;
    3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge;
    d) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;
    e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:
    1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
    2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;
    3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore.
    2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:
    a) manutenzione ordinaria, consistenti in:
    1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unita' immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici;
    2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;
    3) attivita' destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonche' tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;
    b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonche' per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e del numero delle unita' immobiliari esistenti;
    c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;
    d) attivita' edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonche' le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
    Art. 5
    (Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili )
    1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:
    a) residenziale: superfici di unita' immobiliari destinate all'uso abitativo;
    b) servizi: superfici di unita' immobiliari adibite alle attivita' connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
    c) alberghiera: superfici di unita' immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonche' da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere;
    d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonche' di eventuale ristorante e bar, o campeggi e villaggi turistici;
    e) direzionale: superfici di unita' immobiliari destinate ad attivita' amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attivita':
    1) ricreativa: superfici di unita' immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attivita' per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonche' le superfici anche di unita' immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;
    2) sanitaria e assistenziale: superfici di unita' immobiliari destinate ad attivita' assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
    3) istruzione: superfici di unita' immobiliari destinate ad attivita' per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonche' convitti e collegi, tutti di natura privata;
    4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unita' immobiliari destinate ad attivita' di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attivita' industriali di produzioni di merci e beni;
    f) commerciale al dettaglio: superfici di unita' immobiliari destinate ad attivita' svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attivita' per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attivita' di cui alla lettera c) , e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;
    g) commerciale all'ingrosso: superfici di unita' immobiliari destinate ad attivita' svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
    h) trasporto di persone e merci: superfici di unita' immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attivita', relative alle attivita' di movimentazione di collettame e persone;
    i) artigianale: superfici di unita' immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b) ;
    j) industriale: superfici di unita' immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
    k) agricola e residenziale agricola: superfici di unita' immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attivita' agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonche' a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
    l) artigianale agricola: superfici di unita' immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attivita' artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
    m) commerciale agricola: superfici di unita' immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;
    n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unita' immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non connesse con un'azienda avente la dotazione minima di terreno agricolo prevista dalle leggi di settore, o non definite come allevamenti aziendali dalla competente Autorita';
    o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unita' immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.
    Note:
    1Abrogate parole alla lettera c ), comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2010
    Art. 6
    (Attivita' edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa)
    1. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi di legge, e' sempre ammissibile, nel rispetto delle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, la realizzazione:
    a) degli interventi aventi rilevanza edilizia e di ristrutturazione edilizia;
    b) degli interventi aventi rilevanza urbanistica, con esclusione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, con destinazione d'uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le aree contermini, nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilita' fondiaria di 0,1 mc/mq e, per le attivita' produttive, di un rapporto di copertura pari a un decimo dell'area di proprieta'.
    2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore degli strumenti medesimi, sono ammissibili gli interventi indicati al comma 1, lettera a) , nel rispetto delle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. In tali casi gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o piu' edifici e modificano fino al 25 per cento le destinazioni preesistenti.
    Art. 7
    (Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici)
    1. I Comuni, in conformita' alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio, approvato secondo le modalita' previste nei rispettivi statuti comunali, anche adeguando il regolamento edilizio vigente e, se necessario, lo strumento urbanistico.
    2. Il regolamento edilizio disciplina, salvi gli ulteriori contenuti prescritti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla materia edilizia e igienico-sanitaria, le attivita' di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, definendo in particolare:
    a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale, qualora istituita dal Comune;
    b) i requisiti tecnico-architettonici delle opere edilizie, qualora non contenuti nello strumento urbanistico generale comunale o in altro strumento di pianificazione, al fine dell'organico inserimento delle opere nel contesto territoriale locale;
    c) le modalita' di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, nonche' la documentazione e le procedure per le valutazioni e le altre attestazioni previste dalla presente legge;
    d) le disposizioni concernenti l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico, nel rispetto della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successive modifiche.
    3. Il regolamento edilizio non puo' apportare modifiche alla disciplina urbanistica comunale, ne' derogare alle normative ambientali-paesaggistiche, tecnico-architettoniche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
    4. Resta salva la facolta' dei Comuni di adottare gli istituti individuati nel comma 2 e specificare, con proprio regolamento o con le norme di attuazione degli strumenti urbanistici, quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.
    Art. 8
    (Sportello Unico per l'Edilizia)
    1. I Comuni, singoli o associati, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) con il compito di curare tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attivita'.
    2. Lo Sportello Unico provvede in particolare:
    a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso o certificazione comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati dagli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e previsti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia;
    b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a) , anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure relative all'attivita' edilizia;
    c) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
    d) ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge su espressa richiesta dell'ufficio comunale competente.
    3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilita', lo Sportello Unico acquisisce direttamente i documenti che siano agli atti del Comune interessato o di altri Enti pubblici, ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente o nei casi in cui non possano essere sostituiti da una autocertificazione ai sensi di legge.
    4. Lo Sportello Unico acquisisce, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, preordinati alla realizzazione dell'intervento edilizio, individuati dalla presente legge e dal regolamento di cui all' articolo 2 .
    5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 , per l'insediamento delle attivita' produttive le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia sono attribuite allo Sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi (SUAP), disciplinato della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e successive modifiche.
    Art. 9
    (Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica)
    1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attivita' di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonche' per il monitoraggio dell'attivita' edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni in via telematica.
    2. Per lo svolgimento delle attivita' dell'Osservatorio la Regione stipula intese con le Amministrazioni pubbliche per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
    3. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo le modalita' individuate con decreto del Presidente della Regione.
    4. L'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica acquisisce in via telematica tutte le comunicazioni previste dalle leggi in materia di abusivismo urbanistico-edilizio. La trasmissione telematica attraverso il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione sostituisce a ogni effetto le comunicazioni cartacee da trasmettere alla Regione, previste dalle altre disposizioni in materia, ivi compresi gli elenchi mensili redatti dai Segretari comunali in forza delle disposizioni statali. L'Osservatorio comunica alla struttura regionale competente le informazioni necessarie all'avvio dei procedimenti di competenza.
    5. I risultati dell'attivita' dell'Osservatorio sono pubblicati sul sito web della Regione.
    Capo II
    Attivita' edilizia delle pubbliche Amministrazioni
    Art. 10
    (Opere pubbliche statali, regionali e provinciali)
    1. E' soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche:
    a) delle Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o delle opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici;
    b) dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonche' delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
    2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a) , l'accertamento di conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare di cui al comma 14 , e' eseguito dalle Amministrazioni statali competenti d'intesa con l'Amministrazione regionale, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.
    3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b) , l'accertamento di conformita' e' eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.
    4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformita' urbanistica e' accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare.
    5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano
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