Legge Regionale 19/05/2009 n. 16

Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
  • TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
    Art. 1 - (Finalità ed oggetto della legge)
    1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
    successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta norme in materia di
    messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, sostenendo, anche con risorse finanziarie tutte le iniziative
    volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite,
    promuovendo a tal fine accordi e contratti di programma ed il ricorso a sistemi di eco-audit, analisi del ciclo
    di vita dei prodotti nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico.
    2. La Regione persegue l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di gestione dei rifiuti ed
    esercizio delle relative funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 4, 19, 24 del Decreto legislativo 18
    agosto 2000 n. 267 ed in conformità ai principi espressi dal Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal
    Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come attuato dalla Legge regionale 8 marzo 1999 n. 7.
    3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla formazione dei
    Piani previsti dalla presente legge ed al controllo della gestione dei rifiuti; promuove e sostiene, anche in
    collaborazione con gli enti locali, gli enti di ricerca, le Università degli Studi, le istituzioni scolastiche, le
    organizzazioni sindacali, le associazioni ambientalistiche e quelle di volontariato e dei consumatori,
    campagne di sensibilizzazione ed educazione nonché la formazione professionale in materia ambientale.

    Art. 2 - (Principi)
    1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare
    attuazione ai seguenti principi:
    a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
    b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte
    separatamente;
    c) promuovere il recupero anche energetico dei rifiuti, al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
    d) assicurare la gestione “integrata dei rifiuti" (5) in ambiti territoriali ottimali, superando la
    frammentazione delle gestioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
    e) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso una rete integrata di impianti di
    recupero e di smaltimento;
    f) favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre la
    movimentazione degli stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di
    smaltimento in impianti specializzati;
    g) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;
    h) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività,
    evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a
    costi non eccessivi;
    i) ridurre progressivamente le discariche come sistema ordinario di smaltimento.
    2. In attuazione del principio di cui alla lettera f) del comma 1, è fatta salva la disciplina di cui alla Legge
    regionale 31 agosto 1995, n. 59 "Normativa sullo smaltimento dei rifiuti". Per la realizzazione di impianti per
    lo smaltimento dei rifiuti riutilizzabili, definiti tali da norme statali, si applica la fase di verifica della
    documentazione di cui all'art. 13 della L.R. 14/12/98, n. 47 sulla "disciplina della valutazione di impatto
    ambientale e norme per la tutela dell'ambiente". L'ufficio regionale competente si pronuncia sulla necessità
    di sottoporre il progetto a V.I.A. o di subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A., introducendo
    eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare.

    Art. 3 - (Specificazioni terminologiche)
    1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
    successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:
    a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
    b) ATO: "l'ambito territoriale ottimale" (5) per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 14
    della presente legge;
    c) Autorità di ambito: l'organismo comune istituito all'interno "dell'ATO" (5) con la stipulazione della
    convenzione di cui all'art. 15 della presente legge;
    d) Gestore: il soggetto cui l'Autorità di ambito affida lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei
    rifiuti; (6)
    e) Anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto.

    TITOLO II -COMPETENZE
    Art. 4 - (Competenze della Regione)
    1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 39 e 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, è di
    competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del
    Decreto.
    2. Il Piano regionale è approvato contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante.
    3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, sono, altresì, di competenza della Regione:
    a) l'emanazione dei provvedimenti straordinari di cui all'articolo 32 della presente legge;
    b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto;
    c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per
    l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;
    d) l'incentivazione di processi di smaltimento e di recupero tecnologicamente avanzati, mediante lo
    sviluppo di tecnologie innovative;
    e) la disincentivazione dell'utilizzo delle discariche e dei processi di smaltimento a più elevato impatto
    ambientale;
    f) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni,
    programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
    g) l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti (6) e
    assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati "nell'ATO";(5)
    h) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano.
    4. Tutti gli atti di cui al comma 3 sono di competenza della Giunta regionale, sempreché non appartenenti
    alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente
    ad esso attribuiti dalla presente legge.

    Art. 5 - (Competenze delle Province)
    1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 55 della Legge regionale 8 marzo
    1999, n. 7, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 6 - (Competenze dei Comuni)
    1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'articolo 56 della Legge regionale 8 marzo
    1999, n. 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. b) della medesima legge regionale
    quanto all'approvazione dei progetti di bonifica.
    2. I Comuni possono conferire, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
    2000, n. 267, le funzioni di cui al comma 1 alle Comunità Montane.

    Art. 7 - (Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)
    1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono competenti:
    a) il Presidente della Giunta regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il
    territorio di più Province;
    b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio
    di più Comuni all'interno del territorio provinciale;
    c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio
    comunale.
    2. Le competenze di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia
    nel caso in cui le ordinanze di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Decreto siano state emesse dal Presidente
    della Provincia o dai Sindaci.
    TITOLO III - PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

    Art. 8 - (Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
    1. In attuazione dell'articolo 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, il Piano regionale di gestione
    dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto, contiene:
    a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte
    del sistema industriale;
    b) la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei
    rifiuti;
    c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli
    impianti di cui alla lettera b);
    d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle
    condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
    possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;
    e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
    f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei rifiuti, favorire il
    recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e
    dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
    g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
    h) la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
    2. Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica dei siti
    contaminati, che viene approvato contestualmente ad esso. Il piano regionale per la bonifica prevede:
    a) gli obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione;
    b) l'individuazione dei siti da bonificare con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
    c) l'ordine di priorità degli interventi di bonifica, basato sul criterio di valutazione del rischio elaborato
    dall'Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale;
    d) le modalità tecniche per la rimozione delle fonti inquinanti e di quanto dalle stesse contaminato fino al
    raggiungimento dei valori limite stabiliti dal decreto interministeriale "n. 471/99";
    e) le modalità di smaltimento o di eventuale recupero dei rifiuti da asportare dalle aree incise da fatti di
    contaminazione;
    f) la stima degli oneri finanziari.
    3. L'individuazione dei siti da bonificare è fatta mediante le operazioni di censimento e mappatura di cui
    al decreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1989, come integrato dall'art. 17 comma 1-bis del Decreto,
    tenendo presenti i dati acquisiti per effetto della istituzione dell'Anagrafe di cui al successivo articolo 36.

    Art. 9 - (Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
    1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
    sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni non montani del Materano,
    assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
    successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e
    tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche siti inquinati.
    2. Il progetto di Piano adottato dalla Giunta regionale è inviato ai Comuni, alle Province, alle Comunità
    Montane ed al Consorzio dei Comuni non montani del Materano, perché esprimano il loro parere entro
    trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.
    3. Nei successivi trenta giorni il Piano con le osservazioni e le relative valutazioni integrative viene
    adottato nella versione definitiva dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per
    l'approvazione.
    4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dalla data di
    pubblicazione.
    5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni
    tempo quando sopravvengono importanti ragioni normative o tecnico-scientifiche che determinano la
    necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale,
    sia per singole parti.
    6. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di
    attuazione del Piano e sulle eventuali modifiche da apportare.

    Art. 10 - (Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)
    1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti contiene:
    a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da
    smaltire;
    b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di
    trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
    c) la proposta di individuazione, all'interno dell'ATO, di aree di trasferimento ed eventualmente
    pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle
    tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle
    dimensioni ed alle caratteristiche dell'ATO di riferimento, ivi comprese le proposte di gestione
    sub-provinciale;
    d) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
    e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e
    relative modalità di recupero;
    f) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
    rifiuti, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
    g) le modalità per l'attuazione del Piano;
    h) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a
    motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione;
    i) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
    j) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o
    costruzione degli impianti di smaltimento.

    Art. 10 bis - (Piani di gestione dei rifiuti)
    (4) 1. Le funzioni di pianificazione della gestione dei rifiuti in capo a Regione e Province, definite dalla
    presente legge e attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 196 e dell'art. 199 del Decreto Legislativo
    03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti
    dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino all'adozione delle corrispondenti norme
    regionali.
    2. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province in conformità delle disposizioni della Legge
    Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152."

    Art. 11 - (Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione
    dei rifiuti)
    1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici
    comprendenti quelli nei quali si articola il Piano regionale, entro quattro mesi dalla data di esecutività del
    Piano regionale.
    2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Comuni e degli enti locali, acquisito anche in apposita
    conferenza.
    3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e
    dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni, che sono
    immediatamente comunicate alla Provincia.
    4. La Provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree del proprio territorio, tramite la
    convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni
    sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.
    5. La Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano regionale e
    alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da
    apportare a tal fine.
    6. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al
    comma 3, dopo aver sentito tutti i Comuni e gli altri Enti locali convocati in apposita conferenza ed acquisiti i
    verbali delle conferenze di cui al comma 5 e le memorie ivi presentate, la Provincia approva il Piano,
    motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzienti emersi nella conferenza dei
    Comuni e degli altri Enti locali o della Autorità di ambito, quando istituita, dando inoltre atto delle modifiche
    apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.
    7. Il Piano provinciale è inviato alla Giunta regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni di
    cui al comma 5, ne dispone la pubblicazione per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il
    Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
    8. Se la Giunta regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 5, può
    disporre il rinvio per riesame alla Provincia. La Provincia provvede ad adeguare il proprio Piano entro i
    successivi 30 giorni.
    9. Le modifiche al Piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
    L'Autorità di ambito, quanto costituita, partecipa alla conferenza di cui ai commi 2 e 6.
    10. Le modifiche al Piano provinciale sono apportate dalla Provincia, di propria iniziativa o su proposta
    dell'Autorità di ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per
    individuare nuove localizzazioni di impianti di smaltimento e recupero, sempre secondo le procedure
    previste nel presente articolo.

    Art. 12 - (Effetti del Piano regionale)
    1. Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e
    privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.

    Art. 13 - (Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)
    1. Gli effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti sono i seguenti:
    a) i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai contenuti
    dei predetti Piani;
    b) "l'Autorità d'Ambito è tenuta" (5) all'osservanza delle prescrizioni del Piano provinciale.

    TITOLO IV - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE
    UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI

    Art. 14 (Delimitazione dell'ATO)
    (7) 1. La gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
    2. In attuazione dell'art. 200 del Decreto Legislativo n.152/2006 è istituito un unico Ambito Territoriale
    Ottimale denominato ATO Rifiuti Basilicata, coincidente con l'intero territorio regionale.
    3. La delimitazione di cui al comma 2 può essere modificata dal Piano Regionale Generale dei Rifiuti
    (PRGR) al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti o per armonizzare l'ATO a
    sopravvenute scelte di programmazione regionale, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 200 comma 1 del
    D.Leg.vo 152/2006."

    Art. 15 (Modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione integrata dei
    rifiuti)
    (7) 1. I Comuni ricadenti nell'ambito di cui all'art. 14 comma 2 della presente legge, al fine di garantire lo
    svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, stipulano
    apposita convenzione entro trenta giorni dalla redazione dello schema tipo che sarà predisposto dalla
    Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    2. Nello stesso termine la Giunta Regionale approva lo schema tipo di Statuto dell'Autorità d'Ambito.
    3. La Regione assume ogni iniziativa necessaria ai fini della stipulazione della convenzione di cui al
    comma 1 ed esercita le relative funzioni di coordinamento.
    4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta
    giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'art. 42, comma 2, lett. c) del Decreto
    Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal Presidente della Giunta Regionale in sostituzione degli enti
    inadempienti, previa diffida."

    Art. 16 (Costituzione dell'Autorità di Ambito)
    (7) 1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 gli Enti Locali ricadenti nell’ATO Rifiuti
    Basilicata istituiscono ai sensi del D.Leg.vo 267/2000 e del D. Lgs. 152/2006, un consorzio obbligatorio
    denominato Autorità d'Ambito.
    2. L'Autorità di Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia
    organizzativa, ed esercita, per conto degli enti locali convenzionati appartenenti al medesimo ATO, tutte le
    funzioni connesse all'organizzazione ed allo svolgimento, in forma unitaria ed associata, del servizio
    pubblico di gestione integrate dei rifiuti.
    3. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da
    ciascun ente locale convenzionato in proporzione alla propria quota di partecipazione. La quota di
    partecipazione è determinata in rapporto al numero di abitanti residenti in ciascuno dei Comuni
    convenzionati.
    4. Il patrimonio dell'Autorità di Ambito è inoltre costituito dagli eventuali conferimenti in natura, effettuati
    dai Comuni convenzionati nonché dalle acquisizioni dirette effettuate dalla Comunità di ambito con mezzi
    propri. Gli eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione di ciascun ente locale
    convenzionato e la loro valutazione è effettuata conformemente a quanto stabilito dall'art. 2343 Codice
    Civile.
    5. All'Autorità di Ambito possono essere assegnati Beni in uso, locazione o comodato gratuito.
    6. Alla copertura iniziale dei costi di funzionamento dell'Autorità di Ambito si provvede con apposito fondo
    di dotazione erogato dalla Regione."

    Art. 16/bis (Funzioni dell'Autorità d'Ambito)
    (8) 1. L’Autorità d’Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantire
    l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza nella gestione integrata dei rifiuti.
    2. Esercita le funzioni ed i compiti ad essa assegnati dal D.Leg.vo 152/2006 e successive modifiche ed
    integrazioni.
    3. L'Autorità d'Ambito elabora un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari,
    accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo sulla base dei
    criteri e degli indirizzi da emanarsi da parte della Regione ai sensi dell'art. 203 del D.Leg.vo 152/2006.
    I suddetti criteri ed indirizzi sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale
    entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinando il termine entro cui l'Autorità
    d'ambito dovrà elaborare l'apposito piano che, comunque, non potrà essere inferiore a 180 giorni."

    Art. 17 (Organi dell'Autorità di Ambito)
    (7) 1. Sono organi dell'Autorità di Ambito:
    a) l'Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati;
    b) il Consiglio di Amministrazione;
    c) il Presidente;
    d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
    2. Il funzionamento degli organi dell'Autorità di Ambito è disciplinato da un apposito regolamento
    approvato dall'Assemblea.
    3. La convenzione e lo Statuto di cui all'art. 15 determinano le ulteriori modalità di funzionamento degli
    organi, nonché l'organizzazione ed i compiti degli uffici dell'Autorità d'Ambito.
    4. Con la medesima convenzione, sono, altresì, regolati i rapporti finanziari necessari per il
    funzionamento dell'Autorità d'Ambito."

    Art. 18 (Composizione e funzioni dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito)
    (7) 1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta dai
    Sindaci, o dagli Assessori delegati, il cui diritto di voto è proporzionale al numero di abitanti del Comune di
    rispettiva competenza.
    2. I rappresentanti delle Province di Matera e Potenza partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
    3. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei
    voti espressi pro quota da ciascuno dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; in seconda
    convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota
    dai rappresentanti degli enti locali convenzionati.
    4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti di
    ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità di Ambito. In particolare:
    a) approva il piano d'ambito previsto all'art. 16/bis;
    b) determina la tariffa del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nonché le modalità per la sua
    riscossione;
    c) individua le modalità per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti attraverso
    le forme associate e di cooperazione previste dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
    d) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di
    concessione di cui al successivo articolo 21;
    e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'Ambito;
    f) approva le modifiche alla convenzione di cui all'articolo 15;
    g) approva lo statuto ed il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell'Autorità di Ambito;
    h) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione;
    i) adotta ogni altro atto che non sia attribuito dalla presente legge al Consiglio di Amministrazione."

    Art. 19 (Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito)
    (7) 1. Il Consiglio di Amministrazione é cosi composto:
    a) Presidente eletto dall'Assemblea dei Sindaci;
    b) 6 componenti di cui 2 eletti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 2 dai Comuni con
    popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, 2 dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti con
    esclusione dei Comuni di Potenza e Matera;
    c) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Potenza;
    d) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Matera;
    e) 1 componente designato dalla Provincia di Potenza;
    f) 1 componente designato dalla Provincia di Matera;
    2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.
    3. Al Consiglio di Amministrazione competono:
    a) la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
    b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    c) il compimento degli atti necessari per procedere all'affidamento al Gestore del servizio pubblico di
    gestione integrata dei rifiuti;
    d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'operato del Gestore e sul corretto svolgimento del
    servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti.
    4. Il Consiglio di Amministrazione elabora la proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione
    dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18, comma 4, lett. g)."

    Art. 20 (Presidente e Vice Presidente dell'Autorità di Ambito)
    (7) 1. Al Presidente, avente funzioni di amministratore delegato, compete la legale rappresentanza
    dell'Autorità di Ambito. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza compete
    al Vice Presidente.
    2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione, fissa inoltre l'ordine
    del giorno dei lavori del Consiglio d'Amministrazione.
    3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta."

    Art. 20/bis (Collegio dei Revisori dei Conti)
    (8) 1. Il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitata dal Collegio
    dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea degli enti convenzionati, secondo i criteri fissati dall'art. 234
    del D.Leg.vo 267/2000."

    Art. 21 (Rapporti tra Autorità di Ambito e Gestori)
    (7) 1. Il rapporto tra l'Autorità di Ambito ed il Gestore è regolato da apposita convenzione.
    2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale adotta
    lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 1, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta
    dei servizi.
    3. Nell'ATO, lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è, di norma, affidato ad un unico
    Gestore. Per conseguire economicità gestionale a garantire che la gestione del servizio pubblico risponda a
    criteri di efficienza ed efficacia, l'Assemblea può tuttavia decidere di organizzare lo svolgimento del servizio
    di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di una pluralità di Gestori. In tal caso, l'Assemblea individua se
    necessario il Gestore cui affidare il compito di coordinamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e
    adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni esercitate dalla pluralità di
    Gestori."

    Art. 21/bis (Disposizioni transitorie)
    (8) 1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
    presente legge, le Autorità di ambito esistenti sono poste in liquidazione. Con lo stesso decreto sono
    nominati Commissari liquidatori, che provvedono altresì a garantire anche le funzioni ordinarie, gli attuali
    Organi esecutivi delle cessanti ATO. Tale funzione commissariale deve cessare nel termine di novanta
    giorni della data di nomina.
    2. Fino alla effettiva istituzione dell'ATO Rifiuti Basilicata, la Regione può avvalersi delle province per la
    realizzazione degli impianti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti, nonché delle strutture tecniche delle
    stesse per l'attuazione di detto piano.
    3. L'ATO Rifiuti Basilicata, istituito ai sensi della presente legge, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
    passivi dei cessanti ATO. In particolare, in materia di personale, qualsiasi soggetto che a qualunque titolo
    presti servizio presso le cessanti Autorità d'ambito, verrà integrato nella nuova struttura dell'ATO Rifiuti
    Basilicata con il livello occupazionale corrispondente alle esperienze maturate."
    (10) “4. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati per ulteriori 90 giorni con DPGR, nel
    caso in cui allo scadere del termine del precedente comma 1 l’ATO Unico Rifiuti Basilicata non si ancora
    costituito, ovvero questo non sia ancora subentrato in tutti i rapporti giuridici dei soppressi ATO Provinciali.”
    (9) “5. Il termine di scadenza della funzione commissariale di cui all’ultimo capoverso del comma 1 e del
    comma 4, come modificato dall’art. 46 della L.R. 31/08 può essere prorogato con Decreto del Presidente
    della Giunta Regionale non oltre il 30 settembre 2009 e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo
    alla costituzione degli organi dell’ATO Rifiuti Basilicata. Fino a tale data le gestioni commissariali delle
    cessanti ATO provinciali garantiscono tutte le attività, prorogando tutti i rapporti giuridici contrattuali di servizi
    e di lavoro in essere.”

    Art. 22 - (Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa)
    1. (3)
    (1) "2. Una quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica
    dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 è destinata alla costituzione
    di un fondo incentivante da corrispondere alle Province e alle Autorità di Ambito per il conseg
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