Legge Regionale 19/05/2009 n. 16
Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - (Finalità ed oggetto della legge)
1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta norme in materia di
messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, sostenendo, anche con risorse finanziarie tutte le iniziative
volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite,
promuovendo a tal fine accordi e contratti di programma ed il ricorso a sistemi di eco-audit, analisi del ciclo
di vita dei prodotti nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico.
2. La Regione persegue l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di gestione dei rifiuti ed
esercizio delle relative funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 4, 19, 24 del Decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 ed in conformità ai principi espressi dal Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come attuato dalla Legge regionale 8 marzo 1999 n. 7.
3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla formazione dei
Piani previsti dalla presente legge ed al controllo della gestione dei rifiuti; promuove e sostiene, anche in
collaborazione con gli enti locali, gli enti di ricerca, le Università degli Studi, le istituzioni scolastiche, le
organizzazioni sindacali, le associazioni ambientalistiche e quelle di volontariato e dei consumatori,
campagne di sensibilizzazione ed educazione nonché la formazione professionale in materia ambientale.
Art. 2 - (Principi)
1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare
attuazione ai seguenti principi:
a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte
separatamente;
c) promuovere il recupero anche energetico dei rifiuti, al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
d) assicurare la gestione “integrata dei rifiuti" (5) in ambiti territoriali ottimali, superando la
frammentazione delle gestioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
e) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso una rete integrata di impianti di
recupero e di smaltimento;
f) favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre la
movimentazione degli stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di
smaltimento in impianti specializzati;
g) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;
h) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività,
evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a
costi non eccessivi;
i) ridurre progressivamente le discariche come sistema ordinario di smaltimento.
2. In attuazione del principio di cui alla lettera f) del comma 1, è fatta salva la disciplina di cui alla Legge
regionale 31 agosto 1995, n. 59 "Normativa sullo smaltimento dei rifiuti". Per la realizzazione di impianti per
lo smaltimento dei rifiuti riutilizzabili, definiti tali da norme statali, si applica la fase di verifica della
documentazione di cui all'art. 13 della L.R. 14/12/98, n. 47 sulla "disciplina della valutazione di impatto
ambientale e norme per la tutela dell'ambiente". L'ufficio regionale competente si pronuncia sulla necessità
di sottoporre il progetto a V.I.A. o di subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A., introducendo
eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare.
Art. 3 - (Specificazioni terminologiche)
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:
a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ATO: "l'ambito territoriale ottimale" (5) per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 14
della presente legge;
c) Autorità di ambito: l'organismo comune istituito all'interno "dell'ATO" (5) con la stipulazione della
convenzione di cui all'art. 15 della presente legge;
d) Gestore: il soggetto cui l'Autorità di ambito affida lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei
rifiuti; (6)
e) Anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto.
TITOLO II -COMPETENZE
Art. 4 - (Competenze della Regione)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 39 e 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, è di
competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del
Decreto.
2. Il Piano regionale è approvato contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, sono, altresì, di competenza della Regione:
a) l'emanazione dei provvedimenti straordinari di cui all'articolo 32 della presente legge;
b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto;
c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per
l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;
d) l'incentivazione di processi di smaltimento e di recupero tecnologicamente avanzati, mediante lo
sviluppo di tecnologie innovative;
e) la disincentivazione dell'utilizzo delle discariche e dei processi di smaltimento a più elevato impatto
ambientale;
f) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni,
programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
g) l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti (6) e
assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati "nell'ATO";(5)
h) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano.
4. Tutti gli atti di cui al comma 3 sono di competenza della Giunta regionale, sempreché non appartenenti
alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente
ad esso attribuiti dalla presente legge.
Art. 5 - (Competenze delle Province)
1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 55 della Legge regionale 8 marzo
1999, n. 7, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - (Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'articolo 56 della Legge regionale 8 marzo
1999, n. 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. b) della medesima legge regionale
quanto all'approvazione dei progetti di bonifica.
2. I Comuni possono conferire, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le funzioni di cui al comma 1 alle Comunità Montane.
Art. 7 - (Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)
1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono competenti:
a) il Presidente della Giunta regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il
territorio di più Province;
b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio
di più Comuni all'interno del territorio provinciale;
c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio
comunale.
2. Le competenze di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia
nel caso in cui le ordinanze di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Decreto siano state emesse dal Presidente
della Provincia o dai Sindaci.
TITOLO III - PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 8 - (Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dell'articolo 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, il Piano regionale di gestione
dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto, contiene:
a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
b) la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei
rifiuti;
c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli
impianti di cui alla lettera b);
d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle
condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;
e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei rifiuti, favorire il
recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e
dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
h) la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
2. Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica dei siti
contaminati, che viene approvato contestualmente ad esso. Il piano regionale per la bonifica prevede:
a) gli obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione;
b) l'individuazione dei siti da bonificare con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
c) l'ordine di priorità degli interventi di bonifica, basato sul criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale;
d) le modalità tecniche per la rimozione delle fonti inquinanti e di quanto dalle stesse contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite stabiliti dal decreto interministeriale "n. 471/99";
e) le modalità di smaltimento o di eventuale recupero dei rifiuti da asportare dalle aree incise da fatti di
contaminazione;
f) la stima degli oneri finanziari.
3. L'individuazione dei siti da bonificare è fatta mediante le operazioni di censimento e mappatura di cui
al decreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1989, come integrato dall'art. 17 comma 1-bis del Decreto,
tenendo presenti i dati acquisiti per effetto della istituzione dell'Anagrafe di cui al successivo articolo 36.
Art. 9 - (Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni non montani del Materano,
assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e
tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche siti inquinati.
2. Il progetto di Piano adottato dalla Giunta regionale è inviato ai Comuni, alle Province, alle Comunità
Montane ed al Consorzio dei Comuni non montani del Materano, perché esprimano il loro parere entro
trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.
3. Nei successivi trenta giorni il Piano con le osservazioni e le relative valutazioni integrative viene
adottato nella versione definitiva dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per
l'approvazione.
4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dalla data di
pubblicazione.
5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni
tempo quando sopravvengono importanti ragioni normative o tecnico-scientifiche che determinano la
necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale,
sia per singole parti.
6. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione del Piano e sulle eventuali modifiche da apportare.
Art. 10 - (Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)
1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti contiene:
a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da
smaltire;
b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di
trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
c) la proposta di individuazione, all'interno dell'ATO, di aree di trasferimento ed eventualmente
pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle
tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle
dimensioni ed alle caratteristiche dell'ATO di riferimento, ivi comprese le proposte di gestione
sub-provinciale;
d) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e
relative modalità di recupero;
f) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
g) le modalità per l'attuazione del Piano;
h) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a
motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione;
i) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
j) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o
costruzione degli impianti di smaltimento.
Art. 10 bis - (Piani di gestione dei rifiuti)
(4) 1. Le funzioni di pianificazione della gestione dei rifiuti in capo a Regione e Province, definite dalla
presente legge e attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 196 e dell'art. 199 del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti
dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino all'adozione delle corrispondenti norme
regionali.
2. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province in conformità delle disposizioni della Legge
Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152."
Art. 11 - (Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione
dei rifiuti)
1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici
comprendenti quelli nei quali si articola il Piano regionale, entro quattro mesi dalla data di esecutività del
Piano regionale.
2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Comuni e degli enti locali, acquisito anche in apposita
conferenza.
3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e
dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni, che sono
immediatamente comunicate alla Provincia.
4. La Provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree del proprio territorio, tramite la
convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni
sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.
5. La Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano regionale e
alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da
apportare a tal fine.
6. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al
comma 3, dopo aver sentito tutti i Comuni e gli altri Enti locali convocati in apposita conferenza ed acquisiti i
verbali delle conferenze di cui al comma 5 e le memorie ivi presentate, la Provincia approva il Piano,
motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzienti emersi nella conferenza dei
Comuni e degli altri Enti locali o della Autorità di ambito, quando istituita, dando inoltre atto delle modifiche
apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.
7. Il Piano provinciale è inviato alla Giunta regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni di
cui al comma 5, ne dispone la pubblicazione per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il
Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
8. Se la Giunta regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 5, può
disporre il rinvio per riesame alla Provincia. La Provincia provvede ad adeguare il proprio Piano entro i
successivi 30 giorni.
9. Le modifiche al Piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
L'Autorità di ambito, quanto costituita, partecipa alla conferenza di cui ai commi 2 e 6.
10. Le modifiche al Piano provinciale sono apportate dalla Provincia, di propria iniziativa o su proposta
dell'Autorità di ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per
individuare nuove localizzazioni di impianti di smaltimento e recupero, sempre secondo le procedure
previste nel presente articolo.
Art. 12 - (Effetti del Piano regionale)
1. Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e
privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.
Art. 13 - (Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)
1. Gli effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti sono i seguenti:
a) i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai contenuti
dei predetti Piani;
b) "l'Autorità d'Ambito è tenuta" (5) all'osservanza delle prescrizioni del Piano provinciale.
TITOLO IV - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE
UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 14 (Delimitazione dell'ATO)
(7) 1. La gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
2. In attuazione dell'art. 200 del Decreto Legislativo n.152/2006 è istituito un unico Ambito Territoriale
Ottimale denominato ATO Rifiuti Basilicata, coincidente con l'intero territorio regionale.
3. La delimitazione di cui al comma 2 può essere modificata dal Piano Regionale Generale dei Rifiuti
(PRGR) al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti o per armonizzare l'ATO a
sopravvenute scelte di programmazione regionale, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 200 comma 1 del
D.Leg.vo 152/2006."
Art. 15 (Modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione integrata dei
rifiuti)
(7) 1. I Comuni ricadenti nell'ambito di cui all'art. 14 comma 2 della presente legge, al fine di garantire lo
svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, stipulano
apposita convenzione entro trenta giorni dalla redazione dello schema tipo che sarà predisposto dalla
Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nello stesso termine la Giunta Regionale approva lo schema tipo di Statuto dell'Autorità d'Ambito.
3. La Regione assume ogni iniziativa necessaria ai fini della stipulazione della convenzione di cui al
comma 1 ed esercita le relative funzioni di coordinamento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta
giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'art. 42, comma 2, lett. c) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal Presidente della Giunta Regionale in sostituzione degli enti
inadempienti, previa diffida."
Art. 16 (Costituzione dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 gli Enti Locali ricadenti nell’ATO Rifiuti
Basilicata istituiscono ai sensi del D.Leg.vo 267/2000 e del D. Lgs. 152/2006, un consorzio obbligatorio
denominato Autorità d'Ambito.
2. L'Autorità di Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia
organizzativa, ed esercita, per conto degli enti locali convenzionati appartenenti al medesimo ATO, tutte le
funzioni connesse all'organizzazione ed allo svolgimento, in forma unitaria ed associata, del servizio
pubblico di gestione integrate dei rifiuti.
3. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da
ciascun ente locale convenzionato in proporzione alla propria quota di partecipazione. La quota di
partecipazione è determinata in rapporto al numero di abitanti residenti in ciascuno dei Comuni
convenzionati.
4. Il patrimonio dell'Autorità di Ambito è inoltre costituito dagli eventuali conferimenti in natura, effettuati
dai Comuni convenzionati nonché dalle acquisizioni dirette effettuate dalla Comunità di ambito con mezzi
propri. Gli eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione di ciascun ente locale
convenzionato e la loro valutazione è effettuata conformemente a quanto stabilito dall'art. 2343 Codice
Civile.
5. All'Autorità di Ambito possono essere assegnati Beni in uso, locazione o comodato gratuito.
6. Alla copertura iniziale dei costi di funzionamento dell'Autorità di Ambito si provvede con apposito fondo
di dotazione erogato dalla Regione."
Art. 16/bis (Funzioni dell'Autorità d'Ambito)
(8) 1. L’Autorità d’Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantire
l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza nella gestione integrata dei rifiuti.
2. Esercita le funzioni ed i compiti ad essa assegnati dal D.Leg.vo 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. L'Autorità d'Ambito elabora un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari,
accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo sulla base dei
criteri e degli indirizzi da emanarsi da parte della Regione ai sensi dell'art. 203 del D.Leg.vo 152/2006.
I suddetti criteri ed indirizzi sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinando il termine entro cui l'Autorità
d'ambito dovrà elaborare l'apposito piano che, comunque, non potrà essere inferiore a 180 giorni."
Art. 17 (Organi dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. Sono organi dell'Autorità di Ambito:
a) l'Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il funzionamento degli organi dell'Autorità di Ambito è disciplinato da un apposito regolamento
approvato dall'Assemblea.
3. La convenzione e lo Statuto di cui all'art. 15 determinano le ulteriori modalità di funzionamento degli
organi, nonché l'organizzazione ed i compiti degli uffici dell'Autorità d'Ambito.
4. Con la medesima convenzione, sono, altresì, regolati i rapporti finanziari necessari per il
funzionamento dell'Autorità d'Ambito."
Art. 18 (Composizione e funzioni dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta dai
Sindaci, o dagli Assessori delegati, il cui diritto di voto è proporzionale al numero di abitanti del Comune di
rispettiva competenza.
2. I rappresentanti delle Province di Matera e Potenza partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
3. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei
voti espressi pro quota da ciascuno dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; in seconda
convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota
dai rappresentanti degli enti locali convenzionati.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti di
ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità di Ambito. In particolare:
a) approva il piano d'ambito previsto all'art. 16/bis;
b) determina la tariffa del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nonché le modalità per la sua
riscossione;
c) individua le modalità per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti attraverso
le forme associate e di cooperazione previste dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
d) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di
concessione di cui al successivo articolo 21;
e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'Ambito;
f) approva le modifiche alla convenzione di cui all'articolo 15;
g) approva lo statuto ed il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell'Autorità di Ambito;
h) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione;
i) adotta ogni altro atto che non sia attribuito dalla presente legge al Consiglio di Amministrazione."
Art. 19 (Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. Il Consiglio di Amministrazione é cosi composto:
a) Presidente eletto dall'Assemblea dei Sindaci;
b) 6 componenti di cui 2 eletti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 2 dai Comuni con
popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, 2 dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti con
esclusione dei Comuni di Potenza e Matera;
c) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Potenza;
d) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Matera;
e) 1 componente designato dalla Provincia di Potenza;
f) 1 componente designato dalla Provincia di Matera;
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.
3. Al Consiglio di Amministrazione competono:
a) la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il compimento degli atti necessari per procedere all'affidamento al Gestore del servizio pubblico di
gestione integrata dei rifiuti;
d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'operato del Gestore e sul corretto svolgimento del
servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti.
4. Il Consiglio di Amministrazione elabora la proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18, comma 4, lett. g)."
Art. 20 (Presidente e Vice Presidente dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. Al Presidente, avente funzioni di amministratore delegato, compete la legale rappresentanza
dell'Autorità di Ambito. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza compete
al Vice Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione, fissa inoltre l'ordine
del giorno dei lavori del Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta."
Art. 20/bis (Collegio dei Revisori dei Conti)
(8) 1. Il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitata dal Collegio
dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea degli enti convenzionati, secondo i criteri fissati dall'art. 234
del D.Leg.vo 267/2000."
Art. 21 (Rapporti tra Autorità di Ambito e Gestori)
(7) 1. Il rapporto tra l'Autorità di Ambito ed il Gestore è regolato da apposita convenzione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale adotta
lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 1, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta
dei servizi.
3. Nell'ATO, lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è, di norma, affidato ad un unico
Gestore. Per conseguire economicità gestionale a garantire che la gestione del servizio pubblico risponda a
criteri di efficienza ed efficacia, l'Assemblea può tuttavia decidere di organizzare lo svolgimento del servizio
di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di una pluralità di Gestori. In tal caso, l'Assemblea individua se
necessario il Gestore cui affidare il compito di coordinamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e
adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni esercitate dalla pluralità di
Gestori."
Art. 21/bis (Disposizioni transitorie)
(8) 1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, le Autorità di ambito esistenti sono poste in liquidazione. Con lo stesso decreto sono
nominati Commissari liquidatori, che provvedono altresì a garantire anche le funzioni ordinarie, gli attuali
Organi esecutivi delle cessanti ATO. Tale funzione commissariale deve cessare nel termine di novanta
giorni della data di nomina.
2. Fino alla effettiva istituzione dell'ATO Rifiuti Basilicata, la Regione può avvalersi delle province per la
realizzazione degli impianti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti, nonché delle strutture tecniche delle
stesse per l'attuazione di detto piano.
3. L'ATO Rifiuti Basilicata, istituito ai sensi della presente legge, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dei cessanti ATO. In particolare, in materia di personale, qualsiasi soggetto che a qualunque titolo
presti servizio presso le cessanti Autorità d'ambito, verrà integrato nella nuova struttura dell'ATO Rifiuti
Basilicata con il livello occupazionale corrispondente alle esperienze maturate."
(10) “4. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati per ulteriori 90 giorni con DPGR, nel
caso in cui allo scadere del termine del precedente comma 1 l’ATO Unico Rifiuti Basilicata non si ancora
costituito, ovvero questo non sia ancora subentrato in tutti i rapporti giuridici dei soppressi ATO Provinciali.”
(9) “5. Il termine di scadenza della funzione commissariale di cui all’ultimo capoverso del comma 1 e del
comma 4, come modificato dall’art. 46 della L.R. 31/08 può essere prorogato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale non oltre il 30 settembre 2009 e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo
alla costituzione degli organi dell’ATO Rifiuti Basilicata. Fino a tale data le gestioni commissariali delle
cessanti ATO provinciali garantiscono tutte le attività, prorogando tutti i rapporti giuridici contrattuali di servizi
e di lavoro in essere.”
Art. 22 - (Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa)
1. (3)
(1) "2. Una quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 è destinata alla costituzione
di un fondo incentivante da corrispondere alle Province e alle Autorità di Ambito per il conseg
Art. 1 - (Finalità ed oggetto della legge)
1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta norme in materia di
messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, sostenendo, anche con risorse finanziarie tutte le iniziative
volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite,
promuovendo a tal fine accordi e contratti di programma ed il ricorso a sistemi di eco-audit, analisi del ciclo
di vita dei prodotti nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico.
2. La Regione persegue l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di gestione dei rifiuti ed
esercizio delle relative funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 4, 19, 24 del Decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 ed in conformità ai principi espressi dal Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come attuato dalla Legge regionale 8 marzo 1999 n. 7.
3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla formazione dei
Piani previsti dalla presente legge ed al controllo della gestione dei rifiuti; promuove e sostiene, anche in
collaborazione con gli enti locali, gli enti di ricerca, le Università degli Studi, le istituzioni scolastiche, le
organizzazioni sindacali, le associazioni ambientalistiche e quelle di volontariato e dei consumatori,
campagne di sensibilizzazione ed educazione nonché la formazione professionale in materia ambientale.
Art. 2 - (Principi)
1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare
attuazione ai seguenti principi:
a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte
separatamente;
c) promuovere il recupero anche energetico dei rifiuti, al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
d) assicurare la gestione “integrata dei rifiuti" (5) in ambiti territoriali ottimali, superando la
frammentazione delle gestioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
e) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso una rete integrata di impianti di
recupero e di smaltimento;
f) favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre la
movimentazione degli stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di
smaltimento in impianti specializzati;
g) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;
h) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività,
evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a
costi non eccessivi;
i) ridurre progressivamente le discariche come sistema ordinario di smaltimento.
2. In attuazione del principio di cui alla lettera f) del comma 1, è fatta salva la disciplina di cui alla Legge
regionale 31 agosto 1995, n. 59 "Normativa sullo smaltimento dei rifiuti". Per la realizzazione di impianti per
lo smaltimento dei rifiuti riutilizzabili, definiti tali da norme statali, si applica la fase di verifica della
documentazione di cui all'art. 13 della L.R. 14/12/98, n. 47 sulla "disciplina della valutazione di impatto
ambientale e norme per la tutela dell'ambiente". L'ufficio regionale competente si pronuncia sulla necessità
di sottoporre il progetto a V.I.A. o di subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A., introducendo
eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare.
Art. 3 - (Specificazioni terminologiche)
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:
a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ATO: "l'ambito territoriale ottimale" (5) per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 14
della presente legge;
c) Autorità di ambito: l'organismo comune istituito all'interno "dell'ATO" (5) con la stipulazione della
convenzione di cui all'art. 15 della presente legge;
d) Gestore: il soggetto cui l'Autorità di ambito affida lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei
rifiuti; (6)
e) Anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto.
TITOLO II -COMPETENZE
Art. 4 - (Competenze della Regione)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 39 e 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, è di
competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del
Decreto.
2. Il Piano regionale è approvato contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, sono, altresì, di competenza della Regione:
a) l'emanazione dei provvedimenti straordinari di cui all'articolo 32 della presente legge;
b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto;
c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per
l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;
d) l'incentivazione di processi di smaltimento e di recupero tecnologicamente avanzati, mediante lo
sviluppo di tecnologie innovative;
e) la disincentivazione dell'utilizzo delle discariche e dei processi di smaltimento a più elevato impatto
ambientale;
f) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni,
programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
g) l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti (6) e
assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati "nell'ATO";(5)
h) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano.
4. Tutti gli atti di cui al comma 3 sono di competenza della Giunta regionale, sempreché non appartenenti
alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente
ad esso attribuiti dalla presente legge.
Art. 5 - (Competenze delle Province)
1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 55 della Legge regionale 8 marzo
1999, n. 7, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - (Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'articolo 56 della Legge regionale 8 marzo
1999, n. 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. b) della medesima legge regionale
quanto all'approvazione dei progetti di bonifica.
2. I Comuni possono conferire, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le funzioni di cui al comma 1 alle Comunità Montane.
Art. 7 - (Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)
1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono competenti:
a) il Presidente della Giunta regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il
territorio di più Province;
b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio
di più Comuni all'interno del territorio provinciale;
c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio
comunale.
2. Le competenze di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia
nel caso in cui le ordinanze di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Decreto siano state emesse dal Presidente
della Provincia o dai Sindaci.
TITOLO III - PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 8 - (Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dell'articolo 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, il Piano regionale di gestione
dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto, contiene:
a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
b) la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei
rifiuti;
c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli
impianti di cui alla lettera b);
d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle
condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;
e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei rifiuti, favorire il
recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e
dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
h) la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
2. Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica dei siti
contaminati, che viene approvato contestualmente ad esso. Il piano regionale per la bonifica prevede:
a) gli obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione;
b) l'individuazione dei siti da bonificare con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
c) l'ordine di priorità degli interventi di bonifica, basato sul criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale;
d) le modalità tecniche per la rimozione delle fonti inquinanti e di quanto dalle stesse contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite stabiliti dal decreto interministeriale "n. 471/99";
e) le modalità di smaltimento o di eventuale recupero dei rifiuti da asportare dalle aree incise da fatti di
contaminazione;
f) la stima degli oneri finanziari.
3. L'individuazione dei siti da bonificare è fatta mediante le operazioni di censimento e mappatura di cui
al decreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1989, come integrato dall'art. 17 comma 1-bis del Decreto,
tenendo presenti i dati acquisiti per effetto della istituzione dell'Anagrafe di cui al successivo articolo 36.
Art. 9 - (Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni non montani del Materano,
assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e
tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche siti inquinati.
2. Il progetto di Piano adottato dalla Giunta regionale è inviato ai Comuni, alle Province, alle Comunità
Montane ed al Consorzio dei Comuni non montani del Materano, perché esprimano il loro parere entro
trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.
3. Nei successivi trenta giorni il Piano con le osservazioni e le relative valutazioni integrative viene
adottato nella versione definitiva dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per
l'approvazione.
4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dalla data di
pubblicazione.
5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni
tempo quando sopravvengono importanti ragioni normative o tecnico-scientifiche che determinano la
necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale,
sia per singole parti.
6. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione del Piano e sulle eventuali modifiche da apportare.
Art. 10 - (Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)
1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti contiene:
a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da
smaltire;
b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di
trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
c) la proposta di individuazione, all'interno dell'ATO, di aree di trasferimento ed eventualmente
pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle
tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle
dimensioni ed alle caratteristiche dell'ATO di riferimento, ivi comprese le proposte di gestione
sub-provinciale;
d) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e
relative modalità di recupero;
f) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
g) le modalità per l'attuazione del Piano;
h) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a
motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione;
i) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
j) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o
costruzione degli impianti di smaltimento.
Art. 10 bis - (Piani di gestione dei rifiuti)
(4) 1. Le funzioni di pianificazione della gestione dei rifiuti in capo a Regione e Province, definite dalla
presente legge e attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 196 e dell'art. 199 del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti
dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino all'adozione delle corrispondenti norme
regionali.
2. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province in conformità delle disposizioni della Legge
Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152."
Art. 11 - (Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione
dei rifiuti)
1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici
comprendenti quelli nei quali si articola il Piano regionale, entro quattro mesi dalla data di esecutività del
Piano regionale.
2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Comuni e degli enti locali, acquisito anche in apposita
conferenza.
3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e
dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni, che sono
immediatamente comunicate alla Provincia.
4. La Provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree del proprio territorio, tramite la
convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni
sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.
5. La Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano regionale e
alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da
apportare a tal fine.
6. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al
comma 3, dopo aver sentito tutti i Comuni e gli altri Enti locali convocati in apposita conferenza ed acquisiti i
verbali delle conferenze di cui al comma 5 e le memorie ivi presentate, la Provincia approva il Piano,
motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzienti emersi nella conferenza dei
Comuni e degli altri Enti locali o della Autorità di ambito, quando istituita, dando inoltre atto delle modifiche
apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.
7. Il Piano provinciale è inviato alla Giunta regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni di
cui al comma 5, ne dispone la pubblicazione per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il
Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
8. Se la Giunta regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 5, può
disporre il rinvio per riesame alla Provincia. La Provincia provvede ad adeguare il proprio Piano entro i
successivi 30 giorni.
9. Le modifiche al Piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
L'Autorità di ambito, quanto costituita, partecipa alla conferenza di cui ai commi 2 e 6.
10. Le modifiche al Piano provinciale sono apportate dalla Provincia, di propria iniziativa o su proposta
dell'Autorità di ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per
individuare nuove localizzazioni di impianti di smaltimento e recupero, sempre secondo le procedure
previste nel presente articolo.
Art. 12 - (Effetti del Piano regionale)
1. Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e
privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.
Art. 13 - (Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)
1. Gli effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti sono i seguenti:
a) i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai contenuti
dei predetti Piani;
b) "l'Autorità d'Ambito è tenuta" (5) all'osservanza delle prescrizioni del Piano provinciale.
TITOLO IV - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE
UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 14 (Delimitazione dell'ATO)
(7) 1. La gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
2. In attuazione dell'art. 200 del Decreto Legislativo n.152/2006 è istituito un unico Ambito Territoriale
Ottimale denominato ATO Rifiuti Basilicata, coincidente con l'intero territorio regionale.
3. La delimitazione di cui al comma 2 può essere modificata dal Piano Regionale Generale dei Rifiuti
(PRGR) al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti o per armonizzare l'ATO a
sopravvenute scelte di programmazione regionale, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 200 comma 1 del
D.Leg.vo 152/2006."
Art. 15 (Modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione integrata dei
rifiuti)
(7) 1. I Comuni ricadenti nell'ambito di cui all'art. 14 comma 2 della presente legge, al fine di garantire lo
svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, stipulano
apposita convenzione entro trenta giorni dalla redazione dello schema tipo che sarà predisposto dalla
Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nello stesso termine la Giunta Regionale approva lo schema tipo di Statuto dell'Autorità d'Ambito.
3. La Regione assume ogni iniziativa necessaria ai fini della stipulazione della convenzione di cui al
comma 1 ed esercita le relative funzioni di coordinamento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta
giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'art. 42, comma 2, lett. c) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal Presidente della Giunta Regionale in sostituzione degli enti
inadempienti, previa diffida."
Art. 16 (Costituzione dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 gli Enti Locali ricadenti nell’ATO Rifiuti
Basilicata istituiscono ai sensi del D.Leg.vo 267/2000 e del D. Lgs. 152/2006, un consorzio obbligatorio
denominato Autorità d'Ambito.
2. L'Autorità di Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia
organizzativa, ed esercita, per conto degli enti locali convenzionati appartenenti al medesimo ATO, tutte le
funzioni connesse all'organizzazione ed allo svolgimento, in forma unitaria ed associata, del servizio
pubblico di gestione integrate dei rifiuti.
3. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da
ciascun ente locale convenzionato in proporzione alla propria quota di partecipazione. La quota di
partecipazione è determinata in rapporto al numero di abitanti residenti in ciascuno dei Comuni
convenzionati.
4. Il patrimonio dell'Autorità di Ambito è inoltre costituito dagli eventuali conferimenti in natura, effettuati
dai Comuni convenzionati nonché dalle acquisizioni dirette effettuate dalla Comunità di ambito con mezzi
propri. Gli eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione di ciascun ente locale
convenzionato e la loro valutazione è effettuata conformemente a quanto stabilito dall'art. 2343 Codice
Civile.
5. All'Autorità di Ambito possono essere assegnati Beni in uso, locazione o comodato gratuito.
6. Alla copertura iniziale dei costi di funzionamento dell'Autorità di Ambito si provvede con apposito fondo
di dotazione erogato dalla Regione."
Art. 16/bis (Funzioni dell'Autorità d'Ambito)
(8) 1. L’Autorità d’Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantire
l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza nella gestione integrata dei rifiuti.
2. Esercita le funzioni ed i compiti ad essa assegnati dal D.Leg.vo 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. L'Autorità d'Ambito elabora un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari,
accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo sulla base dei
criteri e degli indirizzi da emanarsi da parte della Regione ai sensi dell'art. 203 del D.Leg.vo 152/2006.
I suddetti criteri ed indirizzi sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinando il termine entro cui l'Autorità
d'ambito dovrà elaborare l'apposito piano che, comunque, non potrà essere inferiore a 180 giorni."
Art. 17 (Organi dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. Sono organi dell'Autorità di Ambito:
a) l'Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il funzionamento degli organi dell'Autorità di Ambito è disciplinato da un apposito regolamento
approvato dall'Assemblea.
3. La convenzione e lo Statuto di cui all'art. 15 determinano le ulteriori modalità di funzionamento degli
organi, nonché l'organizzazione ed i compiti degli uffici dell'Autorità d'Ambito.
4. Con la medesima convenzione, sono, altresì, regolati i rapporti finanziari necessari per il
funzionamento dell'Autorità d'Ambito."
Art. 18 (Composizione e funzioni dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta dai
Sindaci, o dagli Assessori delegati, il cui diritto di voto è proporzionale al numero di abitanti del Comune di
rispettiva competenza.
2. I rappresentanti delle Province di Matera e Potenza partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
3. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei
voti espressi pro quota da ciascuno dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; in seconda
convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota
dai rappresentanti degli enti locali convenzionati.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti di
ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità di Ambito. In particolare:
a) approva il piano d'ambito previsto all'art. 16/bis;
b) determina la tariffa del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nonché le modalità per la sua
riscossione;
c) individua le modalità per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti attraverso
le forme associate e di cooperazione previste dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
d) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di
concessione di cui al successivo articolo 21;
e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'Ambito;
f) approva le modifiche alla convenzione di cui all'articolo 15;
g) approva lo statuto ed il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell'Autorità di Ambito;
h) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione;
i) adotta ogni altro atto che non sia attribuito dalla presente legge al Consiglio di Amministrazione."
Art. 19 (Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. Il Consiglio di Amministrazione é cosi composto:
a) Presidente eletto dall'Assemblea dei Sindaci;
b) 6 componenti di cui 2 eletti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 2 dai Comuni con
popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, 2 dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti con
esclusione dei Comuni di Potenza e Matera;
c) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Potenza;
d) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Matera;
e) 1 componente designato dalla Provincia di Potenza;
f) 1 componente designato dalla Provincia di Matera;
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.
3. Al Consiglio di Amministrazione competono:
a) la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il compimento degli atti necessari per procedere all'affidamento al Gestore del servizio pubblico di
gestione integrata dei rifiuti;
d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'operato del Gestore e sul corretto svolgimento del
servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti.
4. Il Consiglio di Amministrazione elabora la proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18, comma 4, lett. g)."
Art. 20 (Presidente e Vice Presidente dell'Autorità di Ambito)
(7) 1. Al Presidente, avente funzioni di amministratore delegato, compete la legale rappresentanza
dell'Autorità di Ambito. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza compete
al Vice Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione, fissa inoltre l'ordine
del giorno dei lavori del Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta."
Art. 20/bis (Collegio dei Revisori dei Conti)
(8) 1. Il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitata dal Collegio
dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea degli enti convenzionati, secondo i criteri fissati dall'art. 234
del D.Leg.vo 267/2000."
Art. 21 (Rapporti tra Autorità di Ambito e Gestori)
(7) 1. Il rapporto tra l'Autorità di Ambito ed il Gestore è regolato da apposita convenzione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale adotta
lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 1, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta
dei servizi.
3. Nell'ATO, lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è, di norma, affidato ad un unico
Gestore. Per conseguire economicità gestionale a garantire che la gestione del servizio pubblico risponda a
criteri di efficienza ed efficacia, l'Assemblea può tuttavia decidere di organizzare lo svolgimento del servizio
di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di una pluralità di Gestori. In tal caso, l'Assemblea individua se
necessario il Gestore cui affidare il compito di coordinamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e
adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni esercitate dalla pluralità di
Gestori."
Art. 21/bis (Disposizioni transitorie)
(8) 1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, le Autorità di ambito esistenti sono poste in liquidazione. Con lo stesso decreto sono
nominati Commissari liquidatori, che provvedono altresì a garantire anche le funzioni ordinarie, gli attuali
Organi esecutivi delle cessanti ATO. Tale funzione commissariale deve cessare nel termine di novanta
giorni della data di nomina.
2. Fino alla effettiva istituzione dell'ATO Rifiuti Basilicata, la Regione può avvalersi delle province per la
realizzazione degli impianti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti, nonché delle strutture tecniche delle
stesse per l'attuazione di detto piano.
3. L'ATO Rifiuti Basilicata, istituito ai sensi della presente legge, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dei cessanti ATO. In particolare, in materia di personale, qualsiasi soggetto che a qualunque titolo
presti servizio presso le cessanti Autorità d'ambito, verrà integrato nella nuova struttura dell'ATO Rifiuti
Basilicata con il livello occupazionale corrispondente alle esperienze maturate."
(10) “4. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati per ulteriori 90 giorni con DPGR, nel
caso in cui allo scadere del termine del precedente comma 1 l’ATO Unico Rifiuti Basilicata non si ancora
costituito, ovvero questo non sia ancora subentrato in tutti i rapporti giuridici dei soppressi ATO Provinciali.”
(9) “5. Il termine di scadenza della funzione commissariale di cui all’ultimo capoverso del comma 1 e del
comma 4, come modificato dall’art. 46 della L.R. 31/08 può essere prorogato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale non oltre il 30 settembre 2009 e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo
alla costituzione degli organi dell’ATO Rifiuti Basilicata. Fino a tale data le gestioni commissariali delle
cessanti ATO provinciali garantiscono tutte le attività, prorogando tutti i rapporti giuridici contrattuali di servizi
e di lavoro in essere.”
Art. 22 - (Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa)
1. (3)
(1) "2. Una quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 è destinata alla costituzione
di un fondo incentivante da corrispondere alle Province e alle Autorità di Ambito per il conseg