Legge regionale 27/11/2008 n. 34

Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
  • Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
    ha approvato;
    Il presidente della giunta regionale promulga
    la seguente legge regionale :
    Art. 1
    (Oggetto)
    1. La presente legge disciplina le commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
    Art. 2
    (Costituzione, funzionamento
    e compiti delle commissioni)
    1. Le commissioni di cui all'articolo 1 possono essere costituite dalle Province e dai Comuni cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali medesimi.
    2. Le commissioni esprimono parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del d.lgs. 42/2004, secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati.
    3. Le commissioni verificano in particolare la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico regionale e nel piano regolatore generale (PRG) ad esso adeguato, accertandone:
    a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico e dal PRG;
    b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati nella dichiarazione e nel piano paesaggistico.
    Art. 3
    (Composizione delle commissioni)
    1. Le commissioni di cui all'articolo 1 sono composte da non meno di tre soggetti con specifica esperienza lavorativa almeno triennale, in particolare da:
    a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
    b) un laureato in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali;
    c) un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.
    Art. 4
    (Disposizioni transitorie e finali)

    1. Al fine della verifica prevista dall'articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004, le Province e i Comuni inviano alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2008, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo medesimo.
    2. Le condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:
    a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa;
    b) il soggetto che svolge l'istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti all'articolo 3 o in alternativa siano state costituite le commissioni di cui alla presente legge.
    3. La Giunta regionale adotta con apposita deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare le funzioni conferite. L'elenco è aggiornato a seguito delle variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti medesimi.
    4. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, per i Comuni non inseriti nell'elenco di cui al comma 3, sono temporaneamente conferite alla Provincia ovvero, per le Province non inserite nell'elenco, sono temporaneamente esercitate dalla Regione.
    5. I Comuni possono conferire le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Comunità montane e alle Unioni dei Comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
    6. Il comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 34/1992 è abrogato.
    Art. 5
    (Dichiarazione d'urgenza)

    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
    Data ad Ancona, addì 27 Novembre 2008.
    IL PRESIDENTE
    (Gian Mario Spacca)

    AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
    IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
    a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
    b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
    NOTE

    Nota all'art. 1, comma 1
    Il testo dell'articolo 148 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è il seguente:
    "Art. 148 - (Commissioni locali per il paesaggio) - 1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.
    2. Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
    3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.
    4. (Comma soppresso dal numero 4), della lettera u), del comma 1, dell'art. 2 del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63).".
    Note all'art. 2, comma 1
    Il testo degli articoli 5 e 6 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il seguente:
    "Art. 5 - (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali) - 1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 sono delegate alle province, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai comuni ai sensi del successivo articolo 6.
    2. Sono altresì delegate alle province, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti:
    a) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali, anche ricadenti in zone limitrofe;
    b) le altre funzioni delegate alla Regione dall'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431 e non delegate ai comuni dall'articolo 6 della presente legge;
    c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 6 e l'adozione dei necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi;
    d) i pareri previsti dal primo comma dell'art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
    3. Rimane ferma la competenza della Regione in materia di predisposizione ed approvazione degli elenchi delle bellezze naturali e dei piani paesistici, ai sensi degli artt. 63 e 64 della presente legge, nonché le competenze di cui agli artt. 1-bis, 1-ter e 1-quater della L. n. 431 del 1985."
    "Art. 6 - (Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali) - 1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:
    a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
    b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
    c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.
    2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.
    3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiori al 20% e per ogni altra modificazione, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla L. n. 1497 del 1939.
    3-bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.
    4. Ferme restando le deleghe previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'art. 15 della L. n. 1497 del 1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio."
    Note all'art. 2, comma 2
    Il testo del comma 7 dell'articolo 146 e degli articoli 147 e 159 del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è il seguente:
    "Art. 146 - (Autorizzazione) - Omissis.
    7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
    Omissis.".
    "Art. 147 - (Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) - 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
    2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.
    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.".
    "Art. 159 - (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica) - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.
    2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
    3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
    4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
    5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
    6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
    7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.
    8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
    9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.".
    Note all'art. 4, commi 1 e 2
    - Per il testo del comma 1 dell'articolo 159 del d.lgs 42/2004 vedi nella nota all'art. 2, comma 2.
    - Il testo del comma 6 dell'articolo 146 del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è il seguente:
    "Art. 146. (Autorizzazione) - Omissis.
    6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
    Omissis.".
    Nota all'art. 4, comma 6
    Il testo vigente dell'articolo 61 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:
    "Art. 61 - (Organi comunali) - 1. I consigli comunali deliberano in ordine alla individuazione degli organi competenti per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.
    2. Comma abrogato.
    3. I provvedimenti emessi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio del comune con la specificazione dei titolari e delle località interessate.
    4. I provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 6 della presente legge costituiscono presupposto inderogabile di quelli concessivi ed autorizzativi di competenza comunale in relazione agli immobili e alle località oggetto di tutela paesistica.".
    a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
    * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 268 del 1° ottobre 2008;
    * Parere della I Commissione permanente in data 5 novembre 2008;
    * Relazione della IV Commissione permanente in data 12 novembre 2008;
    * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 novembre 2008, n. 121.
    b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
    P.F. INFORMAZIONI TERRITORIALI E AMBIENTALI E BENI PAESAGGISTICI.
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