Reg.R. 01/04/2008 n. 2
Disposizioni di attuazione della L.R. 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio).
- Forma giuridica: Regolamento regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Umbria
- Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
Art. 1 - (Oggetto)
1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto all'articolo 20 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) di seguito denominata legge regionale.
Art. 2 - (Inizio delle attività delle piscine)
1. Prima dell'inizio delle attività delle piscine di nuova costruzione di cui all'articolo 7 della legge regionale, il titolare dell'impianto natatorio, almeno dieci giorni prima della data di apertura, inoltra alla ASL competente:
a) la comunicazione di inizio attività secondo l'allegato 4, per le piscine classificate A1 ed A4, di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale, al fine dell'acquisizione del parere igienico sanitario;
b) la comunicazione di inizio attività secondo l'allegato 4, per le piscine classificate A/2 A/3 e B/1, di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
a) il nominativo del responsabile;
b) i nominativi degli assistenti bagnanti, ove previsti;
c) i nominativi degli addetti agli impianti tecnologici;
d) l'anno di inizio attività;
e) i periodi di apertura ed orari;
f) l'ubicazione della struttura;
g) la classificazione e il numero delle vasche, in base a:
1) la destinazione di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale;
2) le caratteristiche ambientali e strutturali di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale;
3) l'utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale;
h) il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili;
i) la documentazione tecnica descrittiva della struttura concernente il numero vasche e loro dimensioni, solarium e relative dimensioni, spogliatoi uomini e donne, docce e servizi igienici uomini e donne, descrizione abbattimento delle barriere architettoniche, tipo di impianti di trattamento dell'acqua, prospetti e planimetrie in scala idonea.
3. Il titolare dell'impianto natatorio, invia ogni anno alla ASL competente eventuali variazioni alla comunicazione di cui al comma 2.
4. Il titolare dell'impianto natatorio ad apertura stagionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale, trenta giorni prima della data di apertura effettua una comunicazione alla ASL competente secondo l'allegato 4 bis.
Art. 3 - (Assistenti bagnanti)
1. Gli assistenti bagnanti, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale, abilitati alle operazioni di vigilanza, di salvataggio e di primo soccorso, devono possedere il brevetto di assistente bagnante o titolo equipollente rilasciato da ente riconosciuto dalle norme vigenti.
2. Il numero di assistenti bagnanti deve essere tale da garantire che la vigilanza sia esercitata contemporaneamente ed efficacemente su tutte le vasche presenti e deve essere definito dal responsabile dell'impianto natatorio in base al criterio di cui al comma 3 e del documento di valutazione del rischio.
3. Il numero minimo di assistenti bagnanti va stabilito applicando il rapporto di uno ogni 350 mq di superficie delle vasche. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il calcolo va fatto sommando la superficie delle stesse. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso.
4. Le funzioni di assistente bagnante possono essere svolte dallo stesso responsabile dell'impianto natatorio purché in possesso della necessaria abilitazione di cui al comma 1.
5. Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare è sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ed in numero corrispondente a quello richiesto dalle dimensioni della vasca.
6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua;
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua;
c) vigilanza adeguata;
d) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.
7. Per le piscine che usufruiscono della deroga di cui al comma 6 le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel documento di valutazione del rischio di cui all'allegato 5.
Art. 4 - (Addetto agli impianti tecnologici)
1. L'addetto agli impianti tecnologici di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) della legge regionale, assicura il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali previsti negli allegati 1 e 2. Tale funzione può essere assicurata anche da ditte esterne.
2. Le funzioni di addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina.
Art. 5 - (Locale di primo soccorso)
1. Nel locale di primo soccorso delle piscine classificate A/1 devono essere sempre presenti le seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:
a) materiali di medicazione;
b) strumentario per intervento di primo soccorso:
1) pallone Ambu;
2) apribocca;
3) bombola di ossigeno;
4) coperta;
5) sfigmomanometro;
6) tiralingua;
7) laccio emostatico;
c) lettino medico;
d) barella a cucchiaio.
Art. 6 - (Classificazione delle acque utilizzate)
1. Le acque utilizzate nelle piscine ad uso natatorio sono classificate:
a) acqua di approvvigionamento: utilizzata per l'alimentazione della vasca e per gli usi sanitari e potabili;
b) acqua di immissione in vasca: costituita dall'acqua di immissione, ricircolo e di reintegro nella vasca;
c) acqua in vasca: quella presente nel bacino natatorio.
Art. 7 - (Requisiti igienico-sanitari delle acque utilizzate)
1. L'acqua di approvvigionamento deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalla normativa vigente fatta eccezione per la temperatura.
2. L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca deve possedere i requisiti di cui all'allegato 1.
3. I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.
4. Il controllo all'acqua di immissione è effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.
5. Per le analisi si utilizzano i metodi previsti per le acque destinate al consumo umano.
6. L'acqua delle vasche va, di norma, completamente rinnovata, previo svuotamento, ad ogni inizio di apertura stagionale. Qualora l'impianto sia dotato di idonei sistemi di copertura e protezione durante il periodo di chiusura, il rinnovo totale può non essere effettuato. In tal caso il titolare dell'impianto natatorio provvede ad effettuare un prelievo dell'acqua in vasca prima dell'apertura dell'impianto in data non anteriore a giorni 15 dall'apertura, al fine di verificare la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti nell'allegato 1. I risultati di tali analisi devono essere tenuti a disposizione dell'ASL territorialmente competente.
7. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.
Art. 8 - (Punti di prelievo)
1. I punti e le modalità di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione in vasca ed in vasca sono quelli previsti nell'allegato 8.
2. Sono previsti appositi dispositivi per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua di immissione in vasca.
Art. 9 - (Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua)
1. Le sostanze da utilizzare per il trattamento delle acque sono definite nell'allegato 3.
Art. 10 - (Requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici)
1. I requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici sono definiti nell'allegato 2.
2. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
Art. 11 - (Regolamento interno)
1. Il responsabile delle piscine adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza.
2. Il regolamento deve essere esposto ben visibile all'ingresso e all'interno dell'impianto natatorio.
3. Il regolamento contiene:
a) gli orari di accesso in piscina;
b) il divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
c) il numero massimo di bagnanti e frequentatori;
d) l'indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
e) il divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
f) l'obbligo della doccia prima di bagnarsi;
g) l'obbligo della cuffia;
h) l'obbligo nei percorsi a piedi nudi dell'uso di zoccoli in legno o ciabatte in plastica o in gomma;
i) il divieto di consumare alimenti nella sezione natatoria e di balneazione;
l) le raccomandazioni di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
m) l'eventuale segnalazione di assenza di assistente bagnanti di cui all'articolo 3, comma 6.
Art. 12 - (Documento di valutazione del rischio)
1. Il responsabile della piscina redige il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale sulla base degli elementi di cui all'allegato 5.
Art. 13 - (Controlli interni della qualità dell'acqua)
1. Ogni piscina deve essere dotata di sistemi per il trattamento dell'acqua sufficienti a mantenere la stessa costantemente entro i limiti previsti dall'allegato 1, in ogni condizione di utilizzo.
2. I responsabili delle piscine sono tenuti ad effettuare il controllo della qualità dell'acqua sulla base dei valori parametrici di cui all'allegato 1 e secondo le modalità e la frequenza riportate nel piano di autocontrollo, tenendo conto delle frequenze minime stabilite dalle norme UNI vigenti. Per le piscine a funzionamento stagionale il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto natatorio.
3. Nel caso di non conformità a quanto previsto nell'allegato 1 il responsabile della piscina deve darne immediata comunicazione al Servizio Igiene e Sanità pubblica della ASL territorialmente competente, e contestualmente attivarsi per l'adozione degli interventi finalizzati al ripristino della conformità, di cui deve dare analoga comunicazione alla stessa ASL.
4. I requisiti tecnico-funzionali delle vasche sono annotati nel registro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale, secondo l'allegato 6.
5. I controlli dell'acqua in vasca sono annotati nel registro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale secondo l'allegato 7.
6. I registri di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti a disposizione dell'ASL territorialmente competente.
Art. 14 - (Controlli esterni)
1. Le piscine sono sottoposte al controllo igienicosanitario da parte della ASL competente tramite sopralluoghi, campionamenti e analisi delle acque.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono effettuate dai laboratori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria (ARPA).
3. Le ASL competenti effettuano sopralluoghi al fine di verificare la corrispondenza degli elementi funzionali e strutturali delle piscine ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale e dal regolamento.
4. I controlli esterni ed i relativi prelievi sono effettuati dall'ASL territorialmente competente secondo modalità che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal responsabile dell'impianto.
5. Per l'esecuzione di accertamenti tecnici di particolare contenuto tecnico-scientifico l'ASL può avvalersi dell'intervento diretto dell'ARPA, secondo programmi concordati.
6. I prelievi per i controlli esterni di competenza delle ASL, sono effettuati secondo criteri definiti nell'allegato 8.
7. L'ASL competente può, in ogni momento, impartire particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.
8. Qualora l'ASL competente accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, provvede a darne comunicazione al Sindaco in funzione d'Autorità Sanitaria locale affinché vengano adottati i necessari provvedimenti per il ripristino degli stessi, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Art. 15 - (Utenti)
1. In ogni piscina ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di frequentatori, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale, non superiore a quello stabilito dal responsabile della piscina con l'obbligo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, possa avvenire in modo regolare ed agevole.
2. Il numero massimo dei frequentatori, nelle piscine ad uso collettivo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale, coincide con il numero massimo degli aventi diritto.
3. I bagnanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale sono gli utenti che si trovano all'interno della sezione vasche costituita dalle vasche stesse e dagli spazi perimetrali come definiti nell'allegato 9.
4. Il numero di bagnanti deve essere tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume di acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti di potenzialità degli impianti di trattamento; deve, altresì, garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza dei bagnanti stessi.
5. Il numero massimo di bagnanti ammissibile nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale, è un bagnante per ogni 2,0 mq di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche presenti nella stessa sezione.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientrante nel campo di applicazione del decreto stesso.
Art. 16 - (Requisiti strutturali)
1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, devono rispondere a quelli prescritti nell'allegato 9.
2. La piscina deve essere costantemente tenuta nelle condizioni strutturali ottimali; gli spazi e i locali devono essere mantenuti e utilizzati per l'uso al quale sono stati destinati.
3. La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche.
Art. 17 - (Aspetti igienici generali di gestione)
1. In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con la rimozione dei rifiuti.
2. Il ricircolo dell'acqua e le quantità di acqua di reintegro giornaliera deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Norme UNI vigenti.
3. Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
Art. 18 - (Norme transitorie)
1. I titolari delle piscine esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono effettuare la comunicazione all'ASL territorialmente competente entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le modalità indicate nell'allegato 4/ter.
2. Le piscine esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non presentano caratteristiche strutturali conformi al presente regolamento dovranno essere adeguate entro il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il titolare dell'impianto è tenuto ad inviare il piano di adeguamento contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli impianti per i quali non sia stato possibile l'adeguamento strutturale di cui al comma 2, possono continuare l'esercizio dell'attività previa acquisizione di nulla osta rilasciato dal Sindaco in funzione di Autorità sanitaria competente. Al fine di garantire un congruo livello di attività e sufficienti condizioni igienico-sanitarie, il nulla osta può essere concesso, su parere dell'ASL competente, applicando una riduzione del numero massimo di bagnanti e/o ulteriori prescrizioni in rapporto alla carenza dell'impianto.
4. I responsabili degli impianti natatori esistenti redigono il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a) della legge regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base degli elementi di cui all'allegato 5.
5. I responsabili dell'impianto natatorio sono obbligati al rispetto dei requisiti previsti per l'acqua utilizzata nelle piscine a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. I responsabili dell'impianto natatorio sono obbligati al rispetto dei requisiti tecnici e di funzionamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
ALLEGATO 1 - REQUISITI DELL'ACQUA IN IMMISSIONE E CONTENUTA IN VASCA
PARAMETRO ACQUA DI IMMISSIONE ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici
Temperatura:
vasche coperte in genere 24°C - 32°C 24°C - 30°C
vasche coperte bambini 26°C - 35°C 26°C - 32°C
vasche scoperte 18°C - 30°C 18°C - 30°C
pH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante 6.5 - 7.5 6.5 - 7.5
Torbidità in Si O2 £ 2 mg/l SiO2(o unità equivalenti di formazina) £ 4 mg/l SiO2(o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani Assenti Assenti
Solidi sospesi £ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 ìm) £ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 ìm)
Colore Valore dell'acqua potabile £ 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici
Cloro attivolibero 0,6 ¸1,8 mg/l Cl2 0,7 ¸ 1,5 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato £ 0,2 mg/l Cl2 £ 0,4 mg/l Cl2
Impiego combinato Ozono
Cloro:
Cloro attivo libero 0,4 ¸1,6 mg Cl2 0,4 ¸1,0 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato £ 0,05 mg/l Cl2 £ 0,2 mg/l Cl2
Ozono £ 0,01 mg/l O3 £ 0,01 mg/l O3
Acido isocianurico £ 75 mg/l £ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato) £ 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di approvvigionamento £ 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di immissione
Nitrati Valore dell'acqua potabile £ 20 mg/l di NO3 oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti £ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato) £ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici
Conta batterica a 22° £ 100 ufc/1 ml £ 200 ufc/1 ml
Conta batterica a 36° £ 10 ufc/1 ml £ 100 ufc/1 ml
Escherichia coli 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Enterococchi 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus 0 ufc/100 ml £ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml £ 1 ufc/100 ml
ALLEGATO 2 - REQUISITI AMBIENTALI
1.1. Requisiti termoigrometrici e di ventilazione
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.
La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio d'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20° C.
1.2. Requisiti illuminotecnici
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in alcun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
1.3. Requisiti acustici
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.
ALLEGATO 3 - SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA
Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti (per disinfettanti, flocculanti e correttori di pH si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano):
flocculanti e correttori di pH.
a) Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
b) Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio(soluzione).
c) Correttori di pH:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
d) Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio
cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.
ALLEGATO 4
Inizio attività
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 4 BIS
Riapertura stagionale
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 4 TER
Comunicazione piscina esistente
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 5
Documento di valutazione del rischio a cura del responsabile della piscina
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 6
Registro dei requisiti tecnico-funzionali dell'impianto natatorio di competenza del responsabile della piscina
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 7
Registro dei controlli in vasca di competenza del responsabile della piscina
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 8
Controlli analitici di competenza delle aziende USL
1. PRELIEVO ED ANALISI DEI CAMPIONI
1.1 Prelievi
I prelievi sono effettuati secondo i criteri minimi (frequenza, localizzazione) di seguito definiti.
Al momento del prelievo deve essere comunicato al responsabile della piscina il giorno, l'ora e il luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata potrà presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
1.1.1 Punti di prelievo
- Acqua di approvvigionamento:
il campione verrà prelevato da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione.
- Acqua di immissione in vasca:
il campione verrà prelevato dal rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.
- Acqua contenuta in vasca: il campione verrà prelevato ad una profondità di 20-40 cm in un punto rappresentativo dell'acqua in vasca ad almeno 40 cm dal bordo.
1.1.2 Frequenza dei prelievi
Salvo che per situazioni di emergenza o per accertamento del ripristino della conformità delle acque in questione, i prelievi saranno effettuati con la seguente frequenza:
- acqua di approvvigionamento: in caso di utilizzo di acqua proveniente da fonte di captazione privata, frequenza annuale per le piscine appartenenti alla classe A1; secondo programmi stabiliti dalle ASL. per le piscine rientranti nelle altre classi;
- acqua di immissione: il controllo sarà effettuato ogni qualvolta sia necessario verificare la funzionalità dell'impianto di trattamento;
- acqua in vasca: la frequenza è definita in base agli specifici programmi di ciascuna ASL. Essa verrà stabilita in base all'andamento dei precederti controlli effettuati dall'ASL, alle caratteristiche dell'impianto e alla frequenza dei controlli interni.
1.1.3 Modalità di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni
I prelievi per il controllo microbiologico saranno eseguiti secondo le modalità riportate nella norma UNI 10637/2006 e eventuali successive revisioni. In particolare, per i prelievi eseguiti in vasca, saranno utilizzate bottiglie sterili internamente ed esternamente (incartate) che al momento del prelievo dovranno essere scartate ed afferrate con una pinza sterile o con altro sistema idoneo.
I prelievi per i controlli chimici saranno eseguiti secondo le modalità riportate nella norma UNI 10637/2006 e eventuali successive revisioni. In particolare, per i prelievi eseguiti in vasca saranno utilizzate contenitori del tipo a sonda o normali bottiglie in vetro o plastica che devono essere immersi capovolti e raddrizzati solo alla profondità del prelievo.
I campioni da analizzare, dopo il prelievo saranno trasportati al laboratorio nel più breve tempo possibile, al riparo dalla luce, utilizzando contenitori coibentati e refrigerati, al fine di garantire che la temperatura di conservazione dei campioni durante il trasporto, non superi mai quella rilevata al momento del prelievo.
Nel caso in cui la consegna dei campioni al laboratorio non possa avvenire subito dopo il campionamento, il prelevatore garantirà la conservazione dei campioni alla temperatura di 2-8°C dall'atto del prelievo sino all'arrivo in laboratorio che dovrà comunque avvenire entro le 24 ore dal prelievo stesso.
1.2 Analisi dei campioni
Il Laboratorio dell'ARPA darà avvio alle analisi nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 24 ore dal prelievo garantendo la conservazione dei campioni a 2-8 °C
Le analisi di laboratorio e le misurazioni in loco, mirate alla verifica dei parametri di cui all'Allegato 1 del Regolamento regionale, sono eseguite utilizzando i metodi previsti per le acque destinate al consumo umano riconosciuti dal Ministero della Salute.
In mancanza dei metodi di analisi e fino al riconoscimento degli stessi da parte del Ministero della Salute, le misurazioni in loco e le analisi di laboratorio sono eseguite secondo i metodi individuati dall'ARPA sulla base delle evidenze scientifiche.
ALLEGATO 9
Requisiti strutturali ed impiantistici
1. REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI
I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in particolare, che:
a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;
c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori;
d) la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.
2. ELEMENTI FUNZIONALI DEL COMPLESSO NATATORIO
Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:
- Sezione attività natatorie e di balneazione;
- Sezione servizi;
- Sezione impianti tecnici;
- Sezione pubblico;
- Sezione attività accessorie.
Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione attività natatorie e di balneazione, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere garantita la fruibilità da parte di portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
Requisiti strutturali ed impiantistici
Nella Classe A/1 sono comprese le piscine pubbliche o private aperte al pubblico
Nella Classe A/3 sono compresi gli impianti finalizzati al gioco acquatico
Nella Classe A/4 sono comprese le strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi della categoria A
SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE
Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori.
Fermo restando il rispetto delle Norme UNI vigenti relative agli aspetti tecnologici ed impiantistici, le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche generali:
1. VASCHE
La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.
Le pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo.
Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle zone con profondità fino a m. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.
Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non devono essere superiori a mm 8.
I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA vigenti in materia.
Le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 m.
Per le piscine coperte, l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m. 3,50.
L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o svuotamento, dovrà essere inviata allo scarico.
1.1 Sistemi di tracimazione
Tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema di tracimazione nel rispetto delle Norme UNI vigenti.
I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia.
Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire nel canale sfioratore.
1.2 Scale e mancorrenti
Quando la profondità della vasca supera i 60 cm. è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca.
Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di manco
1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto all'articolo 20 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) di seguito denominata legge regionale.
Art. 2 - (Inizio delle attività delle piscine)
1. Prima dell'inizio delle attività delle piscine di nuova costruzione di cui all'articolo 7 della legge regionale, il titolare dell'impianto natatorio, almeno dieci giorni prima della data di apertura, inoltra alla ASL competente:
a) la comunicazione di inizio attività secondo l'allegato 4, per le piscine classificate A1 ed A4, di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale, al fine dell'acquisizione del parere igienico sanitario;
b) la comunicazione di inizio attività secondo l'allegato 4, per le piscine classificate A/2 A/3 e B/1, di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
a) il nominativo del responsabile;
b) i nominativi degli assistenti bagnanti, ove previsti;
c) i nominativi degli addetti agli impianti tecnologici;
d) l'anno di inizio attività;
e) i periodi di apertura ed orari;
f) l'ubicazione della struttura;
g) la classificazione e il numero delle vasche, in base a:
1) la destinazione di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale;
2) le caratteristiche ambientali e strutturali di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale;
3) l'utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale;
h) il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili;
i) la documentazione tecnica descrittiva della struttura concernente il numero vasche e loro dimensioni, solarium e relative dimensioni, spogliatoi uomini e donne, docce e servizi igienici uomini e donne, descrizione abbattimento delle barriere architettoniche, tipo di impianti di trattamento dell'acqua, prospetti e planimetrie in scala idonea.
3. Il titolare dell'impianto natatorio, invia ogni anno alla ASL competente eventuali variazioni alla comunicazione di cui al comma 2.
4. Il titolare dell'impianto natatorio ad apertura stagionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale, trenta giorni prima della data di apertura effettua una comunicazione alla ASL competente secondo l'allegato 4 bis.
Art. 3 - (Assistenti bagnanti)
1. Gli assistenti bagnanti, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale, abilitati alle operazioni di vigilanza, di salvataggio e di primo soccorso, devono possedere il brevetto di assistente bagnante o titolo equipollente rilasciato da ente riconosciuto dalle norme vigenti.
2. Il numero di assistenti bagnanti deve essere tale da garantire che la vigilanza sia esercitata contemporaneamente ed efficacemente su tutte le vasche presenti e deve essere definito dal responsabile dell'impianto natatorio in base al criterio di cui al comma 3 e del documento di valutazione del rischio.
3. Il numero minimo di assistenti bagnanti va stabilito applicando il rapporto di uno ogni 350 mq di superficie delle vasche. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il calcolo va fatto sommando la superficie delle stesse. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso.
4. Le funzioni di assistente bagnante possono essere svolte dallo stesso responsabile dell'impianto natatorio purché in possesso della necessaria abilitazione di cui al comma 1.
5. Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare è sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ed in numero corrispondente a quello richiesto dalle dimensioni della vasca.
6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua;
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua;
c) vigilanza adeguata;
d) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.
7. Per le piscine che usufruiscono della deroga di cui al comma 6 le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel documento di valutazione del rischio di cui all'allegato 5.
Art. 4 - (Addetto agli impianti tecnologici)
1. L'addetto agli impianti tecnologici di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) della legge regionale, assicura il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali previsti negli allegati 1 e 2. Tale funzione può essere assicurata anche da ditte esterne.
2. Le funzioni di addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina.
Art. 5 - (Locale di primo soccorso)
1. Nel locale di primo soccorso delle piscine classificate A/1 devono essere sempre presenti le seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:
a) materiali di medicazione;
b) strumentario per intervento di primo soccorso:
1) pallone Ambu;
2) apribocca;
3) bombola di ossigeno;
4) coperta;
5) sfigmomanometro;
6) tiralingua;
7) laccio emostatico;
c) lettino medico;
d) barella a cucchiaio.
Art. 6 - (Classificazione delle acque utilizzate)
1. Le acque utilizzate nelle piscine ad uso natatorio sono classificate:
a) acqua di approvvigionamento: utilizzata per l'alimentazione della vasca e per gli usi sanitari e potabili;
b) acqua di immissione in vasca: costituita dall'acqua di immissione, ricircolo e di reintegro nella vasca;
c) acqua in vasca: quella presente nel bacino natatorio.
Art. 7 - (Requisiti igienico-sanitari delle acque utilizzate)
1. L'acqua di approvvigionamento deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalla normativa vigente fatta eccezione per la temperatura.
2. L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca deve possedere i requisiti di cui all'allegato 1.
3. I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.
4. Il controllo all'acqua di immissione è effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.
5. Per le analisi si utilizzano i metodi previsti per le acque destinate al consumo umano.
6. L'acqua delle vasche va, di norma, completamente rinnovata, previo svuotamento, ad ogni inizio di apertura stagionale. Qualora l'impianto sia dotato di idonei sistemi di copertura e protezione durante il periodo di chiusura, il rinnovo totale può non essere effettuato. In tal caso il titolare dell'impianto natatorio provvede ad effettuare un prelievo dell'acqua in vasca prima dell'apertura dell'impianto in data non anteriore a giorni 15 dall'apertura, al fine di verificare la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti nell'allegato 1. I risultati di tali analisi devono essere tenuti a disposizione dell'ASL territorialmente competente.
7. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.
Art. 8 - (Punti di prelievo)
1. I punti e le modalità di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione in vasca ed in vasca sono quelli previsti nell'allegato 8.
2. Sono previsti appositi dispositivi per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua di immissione in vasca.
Art. 9 - (Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua)
1. Le sostanze da utilizzare per il trattamento delle acque sono definite nell'allegato 3.
Art. 10 - (Requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici)
1. I requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici sono definiti nell'allegato 2.
2. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
Art. 11 - (Regolamento interno)
1. Il responsabile delle piscine adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza.
2. Il regolamento deve essere esposto ben visibile all'ingresso e all'interno dell'impianto natatorio.
3. Il regolamento contiene:
a) gli orari di accesso in piscina;
b) il divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
c) il numero massimo di bagnanti e frequentatori;
d) l'indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
e) il divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
f) l'obbligo della doccia prima di bagnarsi;
g) l'obbligo della cuffia;
h) l'obbligo nei percorsi a piedi nudi dell'uso di zoccoli in legno o ciabatte in plastica o in gomma;
i) il divieto di consumare alimenti nella sezione natatoria e di balneazione;
l) le raccomandazioni di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
m) l'eventuale segnalazione di assenza di assistente bagnanti di cui all'articolo 3, comma 6.
Art. 12 - (Documento di valutazione del rischio)
1. Il responsabile della piscina redige il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale sulla base degli elementi di cui all'allegato 5.
Art. 13 - (Controlli interni della qualità dell'acqua)
1. Ogni piscina deve essere dotata di sistemi per il trattamento dell'acqua sufficienti a mantenere la stessa costantemente entro i limiti previsti dall'allegato 1, in ogni condizione di utilizzo.
2. I responsabili delle piscine sono tenuti ad effettuare il controllo della qualità dell'acqua sulla base dei valori parametrici di cui all'allegato 1 e secondo le modalità e la frequenza riportate nel piano di autocontrollo, tenendo conto delle frequenze minime stabilite dalle norme UNI vigenti. Per le piscine a funzionamento stagionale il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto natatorio.
3. Nel caso di non conformità a quanto previsto nell'allegato 1 il responsabile della piscina deve darne immediata comunicazione al Servizio Igiene e Sanità pubblica della ASL territorialmente competente, e contestualmente attivarsi per l'adozione degli interventi finalizzati al ripristino della conformità, di cui deve dare analoga comunicazione alla stessa ASL.
4. I requisiti tecnico-funzionali delle vasche sono annotati nel registro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale, secondo l'allegato 6.
5. I controlli dell'acqua in vasca sono annotati nel registro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale secondo l'allegato 7.
6. I registri di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti a disposizione dell'ASL territorialmente competente.
Art. 14 - (Controlli esterni)
1. Le piscine sono sottoposte al controllo igienicosanitario da parte della ASL competente tramite sopralluoghi, campionamenti e analisi delle acque.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono effettuate dai laboratori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria (ARPA).
3. Le ASL competenti effettuano sopralluoghi al fine di verificare la corrispondenza degli elementi funzionali e strutturali delle piscine ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale e dal regolamento.
4. I controlli esterni ed i relativi prelievi sono effettuati dall'ASL territorialmente competente secondo modalità che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal responsabile dell'impianto.
5. Per l'esecuzione di accertamenti tecnici di particolare contenuto tecnico-scientifico l'ASL può avvalersi dell'intervento diretto dell'ARPA, secondo programmi concordati.
6. I prelievi per i controlli esterni di competenza delle ASL, sono effettuati secondo criteri definiti nell'allegato 8.
7. L'ASL competente può, in ogni momento, impartire particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.
8. Qualora l'ASL competente accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, provvede a darne comunicazione al Sindaco in funzione d'Autorità Sanitaria locale affinché vengano adottati i necessari provvedimenti per il ripristino degli stessi, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Art. 15 - (Utenti)
1. In ogni piscina ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di frequentatori, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale, non superiore a quello stabilito dal responsabile della piscina con l'obbligo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, possa avvenire in modo regolare ed agevole.
2. Il numero massimo dei frequentatori, nelle piscine ad uso collettivo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale, coincide con il numero massimo degli aventi diritto.
3. I bagnanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale sono gli utenti che si trovano all'interno della sezione vasche costituita dalle vasche stesse e dagli spazi perimetrali come definiti nell'allegato 9.
4. Il numero di bagnanti deve essere tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume di acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti di potenzialità degli impianti di trattamento; deve, altresì, garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza dei bagnanti stessi.
5. Il numero massimo di bagnanti ammissibile nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale, è un bagnante per ogni 2,0 mq di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche presenti nella stessa sezione.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientrante nel campo di applicazione del decreto stesso.
Art. 16 - (Requisiti strutturali)
1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, devono rispondere a quelli prescritti nell'allegato 9.
2. La piscina deve essere costantemente tenuta nelle condizioni strutturali ottimali; gli spazi e i locali devono essere mantenuti e utilizzati per l'uso al quale sono stati destinati.
3. La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche.
Art. 17 - (Aspetti igienici generali di gestione)
1. In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con la rimozione dei rifiuti.
2. Il ricircolo dell'acqua e le quantità di acqua di reintegro giornaliera deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Norme UNI vigenti.
3. Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
Art. 18 - (Norme transitorie)
1. I titolari delle piscine esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono effettuare la comunicazione all'ASL territorialmente competente entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le modalità indicate nell'allegato 4/ter.
2. Le piscine esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non presentano caratteristiche strutturali conformi al presente regolamento dovranno essere adeguate entro il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il titolare dell'impianto è tenuto ad inviare il piano di adeguamento contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli impianti per i quali non sia stato possibile l'adeguamento strutturale di cui al comma 2, possono continuare l'esercizio dell'attività previa acquisizione di nulla osta rilasciato dal Sindaco in funzione di Autorità sanitaria competente. Al fine di garantire un congruo livello di attività e sufficienti condizioni igienico-sanitarie, il nulla osta può essere concesso, su parere dell'ASL competente, applicando una riduzione del numero massimo di bagnanti e/o ulteriori prescrizioni in rapporto alla carenza dell'impianto.
4. I responsabili degli impianti natatori esistenti redigono il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a) della legge regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base degli elementi di cui all'allegato 5.
5. I responsabili dell'impianto natatorio sono obbligati al rispetto dei requisiti previsti per l'acqua utilizzata nelle piscine a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. I responsabili dell'impianto natatorio sono obbligati al rispetto dei requisiti tecnici e di funzionamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
ALLEGATO 1 - REQUISITI DELL'ACQUA IN IMMISSIONE E CONTENUTA IN VASCA
PARAMETRO ACQUA DI IMMISSIONE ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici
Temperatura:
vasche coperte in genere 24°C - 32°C 24°C - 30°C
vasche coperte bambini 26°C - 35°C 26°C - 32°C
vasche scoperte 18°C - 30°C 18°C - 30°C
pH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante 6.5 - 7.5 6.5 - 7.5
Torbidità in Si O2 £ 2 mg/l SiO2(o unità equivalenti di formazina) £ 4 mg/l SiO2(o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani Assenti Assenti
Solidi sospesi £ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 ìm) £ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 ìm)
Colore Valore dell'acqua potabile £ 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici
Cloro attivolibero 0,6 ¸1,8 mg/l Cl2 0,7 ¸ 1,5 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato £ 0,2 mg/l Cl2 £ 0,4 mg/l Cl2
Impiego combinato Ozono
Cloro:
Cloro attivo libero 0,4 ¸1,6 mg Cl2 0,4 ¸1,0 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato £ 0,05 mg/l Cl2 £ 0,2 mg/l Cl2
Ozono £ 0,01 mg/l O3 £ 0,01 mg/l O3
Acido isocianurico £ 75 mg/l £ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato) £ 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di approvvigionamento £ 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di immissione
Nitrati Valore dell'acqua potabile £ 20 mg/l di NO3 oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti £ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato) £ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici
Conta batterica a 22° £ 100 ufc/1 ml £ 200 ufc/1 ml
Conta batterica a 36° £ 10 ufc/1 ml £ 100 ufc/1 ml
Escherichia coli 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Enterococchi 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus 0 ufc/100 ml £ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml £ 1 ufc/100 ml
ALLEGATO 2 - REQUISITI AMBIENTALI
1.1. Requisiti termoigrometrici e di ventilazione
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.
La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio d'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20° C.
1.2. Requisiti illuminotecnici
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in alcun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
1.3. Requisiti acustici
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.
ALLEGATO 3 - SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA
Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti (per disinfettanti, flocculanti e correttori di pH si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano):
flocculanti e correttori di pH.
a) Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
b) Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio(soluzione).
c) Correttori di pH:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
d) Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio
cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.
ALLEGATO 4
Inizio attività
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 4 BIS
Riapertura stagionale
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 4 TER
Comunicazione piscina esistente
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 5
Documento di valutazione del rischio a cura del responsabile della piscina
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 6
Registro dei requisiti tecnico-funzionali dell'impianto natatorio di competenza del responsabile della piscina
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 7
Registro dei controlli in vasca di competenza del responsabile della piscina
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 8
Controlli analitici di competenza delle aziende USL
1. PRELIEVO ED ANALISI DEI CAMPIONI
1.1 Prelievi
I prelievi sono effettuati secondo i criteri minimi (frequenza, localizzazione) di seguito definiti.
Al momento del prelievo deve essere comunicato al responsabile della piscina il giorno, l'ora e il luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata potrà presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
1.1.1 Punti di prelievo
- Acqua di approvvigionamento:
il campione verrà prelevato da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione.
- Acqua di immissione in vasca:
il campione verrà prelevato dal rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.
- Acqua contenuta in vasca: il campione verrà prelevato ad una profondità di 20-40 cm in un punto rappresentativo dell'acqua in vasca ad almeno 40 cm dal bordo.
1.1.2 Frequenza dei prelievi
Salvo che per situazioni di emergenza o per accertamento del ripristino della conformità delle acque in questione, i prelievi saranno effettuati con la seguente frequenza:
- acqua di approvvigionamento: in caso di utilizzo di acqua proveniente da fonte di captazione privata, frequenza annuale per le piscine appartenenti alla classe A1; secondo programmi stabiliti dalle ASL. per le piscine rientranti nelle altre classi;
- acqua di immissione: il controllo sarà effettuato ogni qualvolta sia necessario verificare la funzionalità dell'impianto di trattamento;
- acqua in vasca: la frequenza è definita in base agli specifici programmi di ciascuna ASL. Essa verrà stabilita in base all'andamento dei precederti controlli effettuati dall'ASL, alle caratteristiche dell'impianto e alla frequenza dei controlli interni.
1.1.3 Modalità di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni
I prelievi per il controllo microbiologico saranno eseguiti secondo le modalità riportate nella norma UNI 10637/2006 e eventuali successive revisioni. In particolare, per i prelievi eseguiti in vasca, saranno utilizzate bottiglie sterili internamente ed esternamente (incartate) che al momento del prelievo dovranno essere scartate ed afferrate con una pinza sterile o con altro sistema idoneo.
I prelievi per i controlli chimici saranno eseguiti secondo le modalità riportate nella norma UNI 10637/2006 e eventuali successive revisioni. In particolare, per i prelievi eseguiti in vasca saranno utilizzate contenitori del tipo a sonda o normali bottiglie in vetro o plastica che devono essere immersi capovolti e raddrizzati solo alla profondità del prelievo.
I campioni da analizzare, dopo il prelievo saranno trasportati al laboratorio nel più breve tempo possibile, al riparo dalla luce, utilizzando contenitori coibentati e refrigerati, al fine di garantire che la temperatura di conservazione dei campioni durante il trasporto, non superi mai quella rilevata al momento del prelievo.
Nel caso in cui la consegna dei campioni al laboratorio non possa avvenire subito dopo il campionamento, il prelevatore garantirà la conservazione dei campioni alla temperatura di 2-8°C dall'atto del prelievo sino all'arrivo in laboratorio che dovrà comunque avvenire entro le 24 ore dal prelievo stesso.
1.2 Analisi dei campioni
Il Laboratorio dell'ARPA darà avvio alle analisi nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 24 ore dal prelievo garantendo la conservazione dei campioni a 2-8 °C
Le analisi di laboratorio e le misurazioni in loco, mirate alla verifica dei parametri di cui all'Allegato 1 del Regolamento regionale, sono eseguite utilizzando i metodi previsti per le acque destinate al consumo umano riconosciuti dal Ministero della Salute.
In mancanza dei metodi di analisi e fino al riconoscimento degli stessi da parte del Ministero della Salute, le misurazioni in loco e le analisi di laboratorio sono eseguite secondo i metodi individuati dall'ARPA sulla base delle evidenze scientifiche.
ALLEGATO 9
Requisiti strutturali ed impiantistici
1. REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI
I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in particolare, che:
a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;
c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori;
d) la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.
2. ELEMENTI FUNZIONALI DEL COMPLESSO NATATORIO
Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:
- Sezione attività natatorie e di balneazione;
- Sezione servizi;
- Sezione impianti tecnici;
- Sezione pubblico;
- Sezione attività accessorie.
Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione attività natatorie e di balneazione, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere garantita la fruibilità da parte di portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
Requisiti strutturali ed impiantistici
Nella Classe A/1 sono comprese le piscine pubbliche o private aperte al pubblico
Nella Classe A/3 sono compresi gli impianti finalizzati al gioco acquatico
Nella Classe A/4 sono comprese le strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi della categoria A
SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE
Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori.
Fermo restando il rispetto delle Norme UNI vigenti relative agli aspetti tecnologici ed impiantistici, le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche generali:
1. VASCHE
La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.
Le pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo.
Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle zone con profondità fino a m. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.
Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non devono essere superiori a mm 8.
I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA vigenti in materia.
Le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 m.
Per le piscine coperte, l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m. 3,50.
L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o svuotamento, dovrà essere inviata allo scarico.
1.1 Sistemi di tracimazione
Tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema di tracimazione nel rispetto delle Norme UNI vigenti.
I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia.
Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire nel canale sfioratore.
1.2 Scale e mancorrenti
Quando la profondità della vasca supera i 60 cm. è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca.
Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di manco