Reg.R. 21/08/2007 n. 5

D. Leg.vo n. 59/05. Procedura sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
  • Forma giuridica: Regolamento regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Calabria
  • Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
  • Art. 1 - Finalità

    1. Il presente Regolamento, in coerenza con quanto sancito dall'Art. 1 del D.Lgs. n. 59/05, definisce le modalità per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'Allegato I dello stesso Decreto legislativo, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.
    2. Il Regolamento riporta l'iter amministrativo per la valutazione delle domande di certificazione AIA.

    Art. 2 - Autorità competente e Nucleo operativo IPPC

    1. L'Autorità competente per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di attività industriali di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 59/05 è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.
    2. Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente regolamento, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, istituisce un Nucleo Operativo IPPC con il compito di fornire gli elementi tecnico-scientifici e giuridici per la predisposizione dell'autorizzazione integrata ambientale.

    3. Le procedure per la costituzione del Nucleo Operativo IPPC, di competenza del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, saranno da questi stabilite con atto successivo.

    Art. 3 - Campo di applicazione della valutazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale

    1. Il presente articolo disciplina il campo di applicazione della valutazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 59/05 non rispettose dei principi dello sviluppo sostenibile.

    Art. 4 - Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale

    1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale agli impianti di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 59/05 devono essere inoltrate all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente regolamento.
    2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore dell'impianto deve inviare la documentazione predisposta ai sensi del D.D.G. n. 6903 del 29/5/2007 all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente regolamento.
    3. Allegato A: tariffario per le spese di istruttoria delle domande.

    a. Le seguenti spese di istruttoria, a carico del proponente e sono da considerarsi a titolo di acconto.
    b. Per impianti nuovi cioè quelli diversi dagli impianti esistenti definiti dall'art. 2 comma 1 lett. d), già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/05 gli acconti sono i seguenti:
    i. Allevamenti euro 500,00
    ii. Micro Imprese euro 1.000,00
    iii. Piccola Impresa euro 2.000,00
    iv. Media Impresa euro 4.000,00
    v. Grande impresa euro 8.000,00

    c. Per impianti esistenti si intendono quelli definiti dall'art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 59/05 gli acconti sono i seguenti:
    i. Allevamenti euro 1.000,00
    ii. Micro Imprese euro 2.000,00
    iii. Piccola Impresa euro 4.000,00
    iv. Media Impresa euro 8.000,00
    v. Grande impresa euro 16.000,00
    4. Allegato B: calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale
    5. Allegato C: linee guida per la relazione della relazione tecnica. Riguarda i requisiti minimi richiesti per la certificazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 nonché l'adozione delle misure necessarie a prevenire limitare gli effetti e gli incidenti e le condizioni per l'eliminazione dei rischi di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, secondo i seguenti punti:

    a. Inquadramento urbanistico e territoriale dell'Impianto IPPC
    b. Precedenti autorizzazioni e norme di riferimento
    c. Materie prime e ausiliare impiegate, capacità e ciclo riproduttivo
    d. Emissioni in atmosfera
    e. Sistema di abbattimento delle emissioni
    f. Approvvigionamento idrico e scarichi
    g. Emissioni sonore
    h. Rifiuti
    i. Energia
    j. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
    k. Bonifiche ambientali
    l. Metodologie impiegate e MTD: interventi in progetto per la riduzione integrata dell'inquinamento.

    6. Allegato D: domanda di autorizzazione integrata ambientale e le schede come di seguito riportate:
    a. Identificazione dell'impianto
    b. Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento
    c. Materie prime ed ausiliarie utilizzate
    d. Capacità produttiva
    e. Descrizione ciclo produttivo
    f. Emissioni in atmosfera
    g. Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera
    h. Approvvigionamento idrico
    i. Scarichi idrici
    j. Emissioni sonore
    k. Rifiuti
    l. Energia
    m. Incidenti rilevanti

    n. Interventi di riduzione integrata inquinamento
    o. Allevamenti zootecnici

    Art. 5 - Relazione tra VIA e IPPC

    1. In pendenza della procedura di valutazione di impatto ambientale, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, eventualmente avviato, resta sospeso.
    2. Una volta conclusa la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, il giudizio di compatibilità ambientale viene comunicato anche all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che riprende il relativo procedimento con la trasmissione del predetto giudizio alle amministrazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per l'espressione del parere di competenza.

    3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si pronuncia tenuto conto del giudizio di compatibilità ambientale emesso sul progetto dell'opera o intervento per il quale detta autorizzazione è stata richiesta.

    Art. 6 - Attività istruttoria

    1. L'istruttoria consiste nell'esame delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in particolare prevedendo le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 8 del D.Lgs. n. 59/05, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
    2. L'istruttoria si articola attraverso le seguenti fasi:
    a. L'autorità competente comunica al gestore la data dell'avvio del procedimento che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione pubblica su un quotidiano a tiratura regionale un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo dove è possibile prendere visione dei documenti e trasmettere eventuali osservazioni.

    b. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni alle domande.
    c. L'autorità competente convoca apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14, 14 ter e 14 quater della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale.
    d. Nell'ambito della conferenza dei servizi saranno acquisite le prescrizioni del sindaco di cui al regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934.

    e. Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione contenente le condizioni alle quali il gestore si deve adeguare al fine di garantire la conformità dell'impianto e requisiti del D.Lgs. n. 59/05, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità.
    f. L'autorità competente può richiedere documentazione integrativa al fine di valutare l'applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni; in tal caso il termine di cui al precedente punto si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

    3. Compiti del Nucleo Operativo sono:
    a. per ciascuna richiesta di autorizzazione integrata ambientale il Nucleo verifica la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto, le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché gli elementi tecnico giuridico e scientifici necessari per la predisposizione dell'AIA.
    b. Eventuali richieste al gestore dell'impianto di documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

    c. Predispone eventuali verifiche e sopralluoghi.
    d. Elabora un documento contenente gli elementi tecnico scientifici giuridici per la predisposizione dell'aia, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi.
    e. Svolga attività di supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento.

    Art. 7 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

    1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
    2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.
    L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente regolamento.

    3. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 59/05, e con oneri a carico del gestore:
    a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
    b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

    c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
    4. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 59/05, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizia di reato, anche all'autorità competente.

    5. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
    a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
    b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
    c. alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

    Art. 8 - Normativa vigente

    Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano la normativa statale vigente (D. Lgs. n. 59/05) nel rispetto della Direttiva 96/61/C.
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