1° luglio 2023 – Il nuovo codice degli Appalti è operativo

Il nuovo Codice Appalti promulgato con DL 36/2023 del 31 marzo 23 è operativo per i contratti messi a bando dal 1° luglio. Va a sostituire il DL 50/2016.
Il nuovo Codice Appalti contiene importanti novità per le Imprese di Costruzione  interessate agli appalti pubblici, per Progettisti e Società di Progettazione che partecipano a gare di ingegneria e architettura, per i Direttori Lavori,  per i RUP (Responsabili Unici Progetto).

Le  sostanziali variazioni per la progettazione

I livelli
per le gare di progettazione di ingegneria e architettura si passa da 3 a due livelli con il sostanziale abbandono del “progetto definitivo”
I due livelli sono:
•    il progetto di fattibilità economica;
•    il progetto esecutivo
Ai procedimenti in corso d'opera, cioè per i quali la scelta dei progettisti è stata effettuata prima del 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi le  norme sui 3 livelli di progettazione (art. 23 del DL 50/2016.
La determinazione dei corrispettivi
Le  modalità di determinazione dei corrispettivi per i bandi di ingegneria e architettura sono commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

L'appalto integrato è una novità molto importante che introduce  per i lavori pubblici la possibilità dell’appalto senza i divieti previsti dal vecchio Codice: per le nuove procedure di lavori pubblici, la stazione appaltante o l'ente concedente  potranno stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Sono peraltro esclusi sopra gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

RUP: il Responsabile Unico del Progetto
Nasce  la figura del RUP,  in precedenza  Responsabile Unico del Procedimento.
Gli viene affidata la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
E’ nominato dal  responsabile dell’unità organizzativa che è titolare del potere di spesa,  tra i dipendenti in possesso di competenze professionali nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal Responsabile dell’unità organizzativa

Appalti sottosoglia

Per gli appalti sottosoglia (fino a 5,3 milioni di euro), le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.
Per  gli appalti fino a 500 mila euro le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.
E' prevista, quindi, una riduzione dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità, fondamentali per la vita sociale.

La semplificazione delle procedure di affidamento dei bandi di progettazione
L’articolo 50 del DL dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici e per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro e di almeno dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
La procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, è prevista anche  per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Il nuovo Codice degli Appalti spinge il BIM
Dal 1° gennaio 2025 i progetti superiori a 1 milione di euro saranno predisposti tramite BIM.
E’ inoltre previsto un cambiamento nella modalità degli incentivi "per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento".
Si prevede inoltre che il 20% delle risorse derivanti da finanziamenti europei dovrà essere utilizzato per acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

La tutela del Made in Italy
Tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale.
Si tratta di una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi.
Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità.  

Periodo Transitorio
E’ previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (DL 76/2020) e semplificazioni bis (DL 77/2021).
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