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Aggiornamento Decreto “Requisiti Minimi”

Il D.M. 28.10.2025 “Aggiornamento del decreto requisiti minimi”, in vigore dal 3 giugno 2026, oltre a costituire lo strumento attuativo della direttiva EPBD III, nasce con l’obiettivo di risolvere le criticità riscontrate negli anni nell’applicazione del D.M. 26.6.2015 “Requisiti minimi”, recependo alcune FAQ ministeriali di chiarimento.
Diverse sono le novità introdotte con il nuovo provvedimento normativo, alcune sostanziali, altre più di dettaglio. Il recente D.M. 28.10.2025 recante “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»” (nel seguito anche “aggiornamento decreto requisiti minimi”) aggiorna il D.M. 26.6.2015 “Requisiti minimi degli edifici”, con un restyling che apporta diverse modifiche relative all’approccio della verifica dell’involucro edilizio nei vari ambiti di applicazione (nuova costruzione, ristrutturazioni importanti, riqualificazione energetica), ad aspetti impiantistici, ai sistemi di automazione e controllo (BACS) e per la mobilità elettrica. Il D.M. 28 ottobre 2025 introduce un aggiornamento significativo del decreto "Requisiti Minimi" del 26 giugno 2015, ampliandone il campo di applicazione oltre la sola efficienza energetica. Nelle premesse viene infatti evidenziata la necessità di disciplinare anche aspetti legati al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza antincendio, alla protezione dal rischio sismico e alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tale impostazione rafforza il concetto di progettazione integrata, secondo cui l’edificio deve essere valutato come un sistema complesso, considerando simultaneamente prestazioni energetiche, acustiche, strutturali, di sicurezza e comfort abitativo. Particolare attenzione viene dedicata ai ponti termici. Il decreto introduce una nuova definizione, allineata alla norma UNI EN ISO 10211, che li identifica come zone dell’involucro caratterizzate da maggiori dispersioni termiche dovute a discontinuità costruttive, strutturali o geometriche. Viene inoltre aggiornata la definizione contenuta nel D.Lgs. 192/2005, pur lasciando invariata quella relativa al “ponte termico corretto”, ritenuta ormai superata e poco rappresentativa degli aspetti termo-igrometrici. Rimangono invariati i livelli di intervento previsti (nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo e secondo livello e riqualificazione energetica), ma vengono introdotti chiarimenti applicativi per gestire le diverse configurazioni progettuali.
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