Complessi alberghieri, chiarimenti sull’Iva per la costruzione

Una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiesta dall’Ance riepiloga il regime Iva della costruzione, cessione e locazione dei complessi alberghieri.
Le residenze turistico-alberghiere (RTA) possono essere definite, secondo le disposizioni regionali di settore, come strutture ricettive che, pur avendo servizi comuni di tipo alberghiero, possono offrire ospitalità in appartamenti, costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina ed aventi accessi indipendenti in ambiti condominiali o pubblici.
Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile alla costruzione del complesso immobiliare in esame, costituito da unità abitative e da unità strumentali, si fa presente che l'imposta è applicabile nella misura ordinaria attualmente del 22 per cento.
Il contratto di appalto per la costruzione dell'immobile potrà essere assoggettato ad aliquota ridotta in caso di compresenza nel medesimo edificio di parti a destinazione abitativa e di parti a destinazione non abitativa, laddove risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative ed uffici e negozi richieste per gli edifici "Tupini" (articolo 13, legge 2 luglio 1949, n. 408). In tale ipotesi, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto sarà applicabile l'aliquota IVA nella misura del 10 per cento, ai sensi del numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. circolare Ministero delle Finanze 2 marzo 1994, n. 1). Alle medesime prestazioni rese nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, sarà, invece, applicabile l'aliquota del 4 per cento, in base alle previsioni del numero 39 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Qualora le unità abitative in commento siano locate - nell'ambito di un'attività riconducibile al settore turistico-alberghiero secondo la normativa regionale di settore - ad uso turistico, i relativi canoni resteranno assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota del 10 per cento.
Le locazioni delle unità immobiliari accatastate nella categoria D/2 saranno, invece, esenti da IVA, salvo opzione (articolo 10, n. 8, del DPR n. 633 del 1972) e i relativi canoni, ove non torni applicabile il regime di esenzione, saranno assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.
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