Dal 13 giugno in vigore l’Autorizzazione Unica Ambientale
Il documento, semplifica le procedure autorizzative riunendo fino a sette titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle normative di settore.
Entra in vigore il 13 giugno il nuovo procedimento per richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 emanato in attuazione dell’articolo 23 DL “semplificazioni” n. 5/2012. L’Aua servirà per richiedere direttamente al Suap, e mediante un solo procedimento, tra le altre, le autorizzazioni per scarichi di acque reflue o industriali, emissioni in atmosfera, impatto acustico, recupero agevolato di rifiuti.
L’Autorizzazione Unica Ambientale riunisce, e quindi può sostituire, almeno per ora (ossia salvo diversa previsione da parte delle Regioni) fino a sette titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle normative di settore e in particolare: 1. autorizzazione agli scarichi
2. comunicazione preventiva per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti dalle aziende
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera
4. autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico
5. comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico
6. autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione
7. comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Le Regioni e le Province Autonome possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ricompresi nell’AUA.
Il nuovo procedimento per l’AUA comporterà una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie.
Tra l’altro la domanda di AUA diventa la via obbligata solo ove il soggetto che ne faccia richiesta necessiti di uno o più tra i titoli abilitativi ambientali sopra elencati. Infatti, qualora si tratti di attività soggette solo a comunicazione è fatta salva la facoltà di non avvalersi dell’AUA (ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap).
- Enti e associazioni: ANCE