End of Waste: al via la consultazione pubblica sul nuovo decreto

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente lo schema di regolamento per la revisione del Decreto per il recupero dei rifiuti inerti, da costruzione e demolizione.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto 27 settembre 2022 n. 152, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Il decreto, previsto dal PNRR - riforma M2C3 - ed inserito altresì nel cronoprogramma della strategia nazionale di economia circolare (approvato con decreto ministeriale n.342/2022), ha lo scopo di gestire i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore costruzioni e demolizioni.

Il decreto ministeriale, composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:
- i flussi di rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.

I criteri end of waste da rispettare sono contenuti in allegato 1 al regolamento, mentre in allegato 2 sono indicati gli scopi per i quali possono essere utilizzati gli aggregati recuperati. I soggetti interessati, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal regolamento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (3 maggio 2023), presentano una istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti o di AIA. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le regole dettate dal DM 5 febbraio 1998 in relazione ai limiti quantitativi di cui all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, ed i valori limiti delle emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, del suddetto decreto.
In relazione al suddetto DM “EoW C&D inerti” diversi stakeholders, tra i quali operatori del settore del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, e pubbliche amministrazioni hanno segnalato a questo Ministero alcuni possibili miglioramenti con le relative proposte di revisione.
Alla luce di quanto sopra, questo Ministero ha avviato anche con il supporto di ISPRA e ISS il procedimento volto alla revisione del DM n.152/2022, di cui la presente consultazione costituisce sub-procedimento necessario. Si segnala che lo Schema che si pubblica presenta alcune modifiche ed integrazioni al precedente provvedimento, che concernono sia l’articolato che gli allegati, al fine di renderne l’applicazione maggiormente efficace per il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.

In tal senso, si segnalano in particolare le modifiche e integrazioni che hanno riguardato:
- ampliamento degli scopi specifici degli aggregati recuperati (ad esempio la produzione di Clinker, componente del cemento)
- integrazione della tabella 2 (parametri da ricercare e valori limite) dell’Allegato 1 con l’inserimento di una ulteriore colonna avente limiti più alti per specifici utilizzi degli inerti.

Ulteriori modifiche significative hanno riguardato sia l’introduzione di una ulteriore tabella 2a) (Parametri da ricercare e valori limite) in Allegato 1 dove i valori limite di concentrazione si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all’utilizzo della produzione di Clinker per cemento che i tempi di conservazione dei campioni degli aggregati recuperati.
La revisione del decreto consentirà di intercettare e gestire un maggior flusso di rifiuti provenienti dal settore costruzioni e demolizioni, agevolando, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.

È possibile partecipare alla consultazione attraverso la compilazione dell’apposita scheda predisposta dal Ministero e reperibile al seguente link
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