Terre e rocce da scavo: modifiche alla disciplina
Le novità introdotte, informa l’Ance, creano nuovi e pesanti elementi di incertezza agli operatori.
Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 all'art. 41 comma 2 inserendo il comma 2 bis all'articolo 184 bis del Dlgs 152/06 ha modificato il regime normativo per la gestione delle terre e rocce provenienti dall'esecuzione di lavori edili di qualsiasi tipologia.Pertanto la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto anziché come rifiuto a partire dal 22 giugno 2013 è soggetta alle indicazioni del DM 161/12 solo per le attività e le opere soggette a Autorizzazione Ambientale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA). Per le attività e le opere non soggette a tali procedure dal 22 giugno 2013 si dovrebbero applicare le regole generali previste per i sottoprodotti dall'art. 184 bis del Dlgs 152/06. Si tratta per altro di regole che non sono oggetto di specifica regolamentazione di ordine procedurale e pertanto è l'impresa a dover essere in grado di avere rispettato l'osservanza delle indicazioni contenute nell'art. 184 bis citato.
In alternativa si potrebbe ipotizzare che per tutti i cantieri relativi ad interventi non soggetti a VIA - AIA, considerato che il DM 161/12 non è applicabile per effetto dell'art. 41 del DL 69/13, si debbano seguire le indicazioni dell'articolo 186 Dlgs 152/06 che era stato abrogato dal 6 ottobre 2012 a seguito dell'entrata in vigore del DM 161/12.
Poiché il 26 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 71 di conversione al decreto legge 43 relativo all'Expo 2015 e ad altre emergenze ambientali, la questione delle terre e rocce da scavo ha subito un'ulteriore evoluzione normativa. Infatti a seguito dell'art. 8 bis, comma 2 della legge 71, ai cantieri con volumi di scavo sino a 6 mila/mc, si applicheranno di nuovo le indicazioni dell'art. 186 Dlgs 152/06.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 71 e del citato art. 8 bis comma 2 rimarrebbe per altro incerto il regime di gestione delle terre e rocce per i cantieri non soggetti a VIA – AIA, ma con volumi di scavo > 6 mila/mc per i quali rimane l'alternativa di utilizzare le indicazioni dell'art.186 Dlgs 152/06 ovvero quelle generali sui sottoprodotti dell'art. 184 bis.
Considerata la situazione di incertezza creatasi a seguito dei citati provvedimenti legislativi si ritiene che gli interventi in corso per i quali siano state seguite le indicazioni del DM 161 possano essere portati a termine. Per i nuovi interventi è invece consigliabile, ove possibile, attendere le successive indicazioni che l'ANCE ha espressamente richiesto al Ministero dell'ambiente.
- Enti e associazioni: ANCE